COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013 

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea
AV/AC  Milano-Genova:  terzo  Valico   dei   Giovi.   Proroga   della
dichiarazione di pubblica utilita'. (CUP F81H92000000008).  (Delibera
n. 34/2013). (13A09754) 
(GU n.284 del 4-12-2013)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la decisione n.  1692/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo  sviluppo  della  Rete
transeuropea  dei  trasporti  (TEN  -T)  e  vista  la  decisione   n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  che  modifica  la
suddetta decisione n. 1692/96/CE; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, concernente il «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e  visto,  in  particolare,
l'art. 13 che: 
  al comma 4 prevede  che,  se  nel  provvedimento  che  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera  manca   l'espressa
determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio  va
emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine
di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace  l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera; 
  al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha  dichiarato  la  pubblica
utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per
l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o  per
altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa
puo' essere disposta,  anche  d'ufficio,  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni; 
  al comma 6  prevede  che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il  quale
puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1°  gennaio  2003  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.  163,  che  attribuisce  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
«Struttura  tecnica  di  missione»,  alla  quale  e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  l'art. 166, comma 4-bis,  il  quale  dispone  che,  il  decreto  di
esproprio puo'  essere  emanato  entro  il  termine  di  sette  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera  di  questo
Comitato che approva il progetto  definitivo  dell'opera,  salvo  che
nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine  diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti  dal
predetto comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione del predetto comma deroga  alle  disposizioni  dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente
l'attuazione della legge  n.  443/2001  per  la  realizzazione  delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale», come  modificato  dal  decreto  legislativo  17
agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 13, revoca  le  concessioni
alla TAV S.p.a. da parte delle Ferrovie dello Stato; 
  Visto il decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 12,  abroga  la  succitata
revoca delle concessioni alla TAV S.p.a.; 
  Visto l'art.  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita'  che  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, siano individuati  specifici  progetti
prioritari la  cui  realizzazione  possa  essere  avviata  per  lotti
costruttivi non funzionali, e visti in particolare: 
    il comma 232, che: 
  individua i requisiti  per  i  progetti  da  realizzare  per  lotti
costruttivi; 
  individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte  di
questo Comitato; 
  precisa che dalle determinazioni assunte dal  Comitato  non  devono
derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali  non
sussista l'integrale copertura finanziaria; 
  il comma 233, il quale stabilisce  che,  con  l'autorizzazione  del
primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a
finanziare l'intera opera; 
  il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture  al
documento di programmazione economico-finanziaria (ora  documento  di
economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui  ai
commi 232 e 233; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni
ed integrazioni,  recante  «Piano  straordinario  contro  le  mafie»,
nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia  e  che,
tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni   applicabili   in   caso   di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e  visto  il
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato  in  attuazione
dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma  232
della citata legge n.  191/2009,  attribuisce  particolare  interesse
strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano-Genova: terzo
valico     dei     Giovi     ricompreso     nell'asse     ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre  2010,  che  individua  l'opera  in  esame   quale   progetto
prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma  232  della
medesima legge n. 191/2009; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 supplemento ordinario), con  la  quale  questo  Comitato,  ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il
1° Programma delle opere strategiche,  che  include,  nel  «Corridoio
plurimodale  Tirrenico-nord  Europa»  la   voce   «Asse   ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 78 (Gazzetta  Ufficiale  n.
9/2004 supplemento  ordinario),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
approvato il progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi - linea
AV/AC Milano-Genova»; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 marzo  2006,  n.  80  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2006), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
definitivo del «Terzo valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006 supplemento ordinario), con la quale  questo  Comitato,  nel
rivisitare il 1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche  come
ampliato con delibera 18 marzo 2005,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.
207/2005),  all'allegato  2  conferma,  nel  «Corridoio   plurimodale
Tirrenico-nord    Europa»,    alla     voce     «Asse     ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» il sub-intervento «Terzo
valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 84  (Gazzetta  Ufficiale  n.
133/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e  seguenti,
della citata legge n. 191/2009 (legge  finanziaria  2010),  e'  stato
autorizzato l'avvio della realizzazione  per  lotti  costruttivi  del
«Terzo valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»,  dal  costo  di
6.200 milioni di euro e il primo lotto  costruttivo  dell'opera,  dal
valore di 500 milioni di euro; 
  Vista la delibera 6 dicembre 2011, n.  86  (Gazzetta  Ufficiale  n.
65/2012), con la quale questo Comitato ha tra l'altro autorizzato  il
secondo lotto  costruttivo  della  suddetta  linea  ferroviaria,  dal
valore di 1.100 milioni di euro, confermando in 6.200 milioni di euro
il limite di spesa per l'intera opera; 
  Vista la delibera 20 gennaio 2012,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
196/2012), con la quale questo  Comitato  ha  espresso  parere  sullo
schema di contratto di programma 2007/2011  -  Parte  investimenti  -
aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e «R.F.I. S.p.a.», che include l'opera nella «tabella A1  -
Investimenti realizzati per lotti costruttivi»; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta  Ufficiale  n.
103/2013),  con  la  quale  questo  Comitato   ha   espresso   parere
sull'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF)
2012, contenente l'aggiornamento del Programma  delle  infrastrutture
strategiche,     che,      alla      voce      «Asse      ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara», conferma l'intervento «Tratta AV/AC Terzo
valico dei Giovi»; 
  Vista la nota 26 giugno 2013, n. 20162, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  la  documentazione
istruttoria relativa all'argomento «Terzo valico dei  Giovi  -  linea
AV/AC  Milano-Genova:  proroga  della   dichiarazione   di   pubblica
utilita'»; 
  Vista la nota 27 giugno 2013, n. 20206, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
dell'argomento all'ordine del giorno della prima riunione  utile  del
Comitato; 
  Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'Asse Genova
Rotterdam, di cui il Terzo valico dei Giovi e' parte integrante,  tra
i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T, per i quali  l'inizio
dei lavori era previsto entro il 2010; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  legge  29
novembre 2008, n. 185, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  5  agosto  2009,  l'ing.  Walter  Lupi  e'  stato  nominato
Commissario straordinario delegato del Terzo valico dei Giovi; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
  che il costo complessivo dell'opera all'esame del Comitato e'  pari
a 6.200 milioni di euro; 
  che l'opera consiste nella realizzazione di una nuova linea ad alta
capacita' tra Liguria e Piemonte, di lunghezza complessiva  di  circa
53 km, di cui circa 37 km in  galleria,  fa  parte  degli  interventi
connessi  con  l'Asse  ferroviario   Ventimiglia-Genova-Novara-Milano
(Sempione), e' inserita nell'ambito delle opere  nazionali  afferenti
il «Corridoio  Plurimodale  Tirrenico-nord  Europa»,  incluso  tra  i
progetti  prioritari  delle  Reti  Ten  T,  ed  e'   finalizzata   al
miglioramento del sistema  di  collegamento  tra  Genova  e  il  nord
Europa; 
  che  le  attivita'  progettuali  relative  all'opera   sono   state
interrotte nel febbraio 2007 con l'entrata in vigore del sopra citato
decreto legge n. 7/2007, che ha  revocato  le  concessioni  alla  TAV
S.p.a da parte delle Ferrovie dello Stato e  le  convenzioni  con  il
contraente generale Consorzio COCIV; 
  che il decreto legge n. 112/2008 ha  disposto  l'abrogazione  della
revoca delle  concessioni  alla  TAV  S.p.a.  e  ha  ripristinato  la
continuita' dei rapporti convenzionali tra il contraente generale  ed
«R.F.I. S.p.a.»; 
  che, con delibera n. 84/2010, sono stati autorizzati l'avvio  della
realizzazione per lotti costruttivi del «Terzo valico dei Giovi» e il
primo  lotto  costruttivo  e,  con  delibera  n.  86/2011,  e'  stato
autorizzato  il  secondo  lotto  costruttivo  della  suddetta   linea
ferroviaria; 
  che il mancato avvio delle procedure  espropriative  trova  la  sua
principale giustificazione nella revoca della  concessione  alla  TAV
S.p.a. da  parte  delle  Ferrovie  dello  Stato,  avvenuta  nell'arco
temporale febbraio 2007-giugno 2008, e nella  successiva  abrogazione
di  tale  revoca,  con  le  conseguenti  ripercussioni  sul  rapporto
convenzionale tra «R.F.I. S.p.a.» e il contraente generale  Consorzio
COCIV; 
  che la suddivisione dell'infrastruttura in  sei  lotti  costruttivi
non funzionali, intervenuta con la citata  delibera  n.  84/2010,  ha
reso poi necessaria una rivisitazione del cronoprogramma  dei  lavori
definito in sede di approvazione del progetto definitivo di cui  alla
delibera n. 80/2006. La durata dei  lavori  e'  stata  prolungata  di
dodici mesi, arrivando a un totale di cento mesi; 
  che, inoltre, e' stato necessario adeguare il  progetto  definitivo
sia in merito alla valutazione  delle  aree  edificabili  soggette  a
nuovi criteri in materia fiscale, sia in merito alle subentrate norme
in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie; 
  che la comunicazione di avvio  del  procedimento  finalizzato  alla
proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di  esproprio
di cui alla dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera  e'  stata
effettuata 1'8 marzo 2013 dalla «Italferr S.p.a.»,  per  conto  della
«R.F.I. S.p.a.», con avviso per mezzo di pubblicazione su  quotidiani
a tiratura nazionale e locale, e sul sito web dell'«Italferr  S.p.a.»
- sezione espropri; 
  che gli  elaborati  di  progetto  sono  stati  depositati,  per  il
prescritto periodo, presso la regione Piemonte, la regione Liguria  e
gli uffici di «Italferr S.p.a.» - sezione espropri; 
  che a seguito delle suddette procedure di comunicazione, sono state
presentate cinque osservazioni da parte dei proprietari  e  di  altri
interessati, istruite e contro  dedotte  dal  soggetto  aggiudicatore
«R.F.I. S.p.a.»; 
  che il 14 giugno 2013 «R.F.I. S.p.a.» ha rappresentato al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la  necessita'  e  l'urgenza  di
chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato della
richiesta di proroga di due anni del termine previsto per  l'adozione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita' dell'opera in questione; 
  che il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilita'
relativa   alla   realizzazione   della   linea   ferroviaria   AV/AC
Milano-Genova «Terzo valico dei  Giovi»  e'  indicato  dal  Ministero
istruttore in data 26 luglio 2013; 
  che peraltro, essendo stata la delibera n. 80/2006, di approvazione
del progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla  Corte  dei
conti il 26  luglio  2006,  il  termine  ultimo  di  validita'  della
dichiarazione di pubblica utilita' e' da considerarsi  il  26  luglio
2013; 
  che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto
legislativo n. 163/2006, non essendo ancora  scaduto  il  termine  di
sette anni  prescritto  dalla  norma  stessa,  questo  Comitato  puo'
prorogare fino a due anni, in casi di «forza maggiore» o in  presenza
di «giustificate ragioni», il termine per l'adozione dei  decreti  di
esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita'; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ritiene  che
le su esposte ragioni giustifichino la  disposizione  della  suddetta
proroga; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 166, comma  4-bis,  del  decreto  legislativo
n.163/2006, e' disposta la  proroga  di  due  anni  del  termine  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'intervento  «Terzo  valico  dei  Giovi,  linea
AV/AC Milano-Genova», apposta con delibera n. 80/2006. 
  2.  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,   il   CUP   assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 164