MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 novembre 2013 

Autorizzazione  alla  "Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia
conversazionale"  a  trasferire  il  corso  di  specializzazione   in
psicoterapia della sede principale di Parma. (13A09755) 
(GU n.284 del 4-12-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 2 novembre 2005 con il quale la «Scuola di
specializzazione in psicoterapia conversazionale» e' stata  abilitata
ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di   specializzazione   in
psicoterapia nella sede di Parma, per i fini di cui  all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 15 ottobre  2008  di  trasferimento  della
sede principale di Parma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale  di
Parma da via Mazzini, 1 a via Petrarca, 4; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 18 febbraio 2011; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 1° giugno 2011  trasmessa  con  nota
prot. 84 dell' 8 giugno 2011; 
  Considerato che l'ANVUR ha segnalato che la durata del contratto di
locazione era inferiore ai quattro anni ovvero a quelli previsti  per
il corso  di  specializzazione,  rinviando  all'ufficio  la  verifica
dell'adeguamento temporale del contratto stesso; 
  Vista la nota del 22 aprile 2013 con cui la Scuola  ha  inviato  un
nuovo contratto; 
  Verificata l'adeguatezza del nuovo contratto di locazione a  quanto
richiesto dalla suddetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di  specializzazione  in  psicoterapia  conversazionale»
abilitata con decreto in data 2  novembre  2005  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede principale di Parma un corso di  specializzazione
in psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  D.M.  11
dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la  predetta  sede
da via Mazzini, 1 a via Petrarca, 4. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 novembre 2013 
 
                                         Il direttore generale: Livon