N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2013

Ordinanza del 23 settembre 2013 emessa dal  Consiglio  di  Stato  sul
ricorso proposto da B Plus  Giocolegale  LTD  contro  Amministrazione
autonoma  Monopoli  di  Stato  e  Ministero  dell'Economia  e   delle
Finanze.. 
 
Gioco e scommesse - Disposizioni relative all'esercizio e raccolta  a
  distanza di giochi pubblici - Previsione, per i rapporti concessori
  in essere e da costituire, dell'aggiornamento dello schema tipo  di
  concessione accessiva alla concessione per l'esercizio  e  raccolta
  non a  distanza,  ovvero  attraverso  la  rete  fisica,  di  giochi
  pubblici - Previsione di requisiti  minimi  per  la  partecipazione
  alla selezione e di obblighi da inserire nelle convenzioni mediante
  sottoscrizione di un atto integrativo  alla  convenzione  accessiva
  alla concessione entro 180  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
  legge, al fine di adeguare i contenuti alla  nuova  prescrizione  -
  Violazione  del  principio  di   uguaglianza   sotto   il   profilo
  dell'irragionevolezza  -  Lesione  del  principio  di  liberta'  di
  iniziativa economica privata - Violazione del principio del  giusto
  indennizzo in caso di atti a contenuto espropriativo. 
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 77, 78 e 79. 
- Costituzione, artt. 3, 41, primo comma, e 42, comma terzo. 
(GU n.2 del 8-1-2014 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2407 del 2012, proposto da: B Plus Giocolegale Ltd,
rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone,  Andrea
Scuderi, Carmelo  Barreca,  con  domicilio  eletto  presso  Benedetto
Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni n. 288; 
    Contro Amministrazione  Autonoma  Monopoli  Di  Stato,  Ministero
dell'Economia e delle  Finanze,  rappresentato  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II
n.  10078/2011,  resa  tra  le  parti,  concernente  affidamento   in
concessione della realizzazione e conduzione  rete  per  la  gestione
telematica del gioco mediante apparecchi da  intrattenimento  -  Ris.
danni. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  di  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato  e  di  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons.
Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati  Carmelo  Barreca,
Benedetto Giovanni Carbone, Andrea Scuderi e  Amedeo  Elefante  (avv.
St.); 
    1. La societa' B Plus Giocolegale ltd (di seguito  denominata  "B
Plus"), ha impugnato la sentenza 22 dicembre 2011 n.  10078,  con  la
quale il TAR per il Lazio, sez. M ha accolto in parte il suo  ricorso
instaurativo del giudizio, ha rigettato  per  il  resto  il  medesimo
ricorso, ed ha  inoltre  in  parte  rigettato,  in  parte  dichiarato
inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. 
    Tali ricorsi erano stati proposti: 
      il primo, per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del decreto
interdirigenziale del  Direttore  dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli di Stato (AAMS) 28 giugno 2011,  recante  la  determinazione
dei requisiti delle societa' concessionarie del gioco pubblico non  a
distanza  e  degli  amministratori  delle  stesse;   inoltre,   viene
richiesto  un  risarcimento  del  danno,  quantificato  in  Euro  500
milioni, riferito al mantenimento della concessione; 
      il secondo, per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del bando
di gara  per  l'affidamento  in  concessione  della  realizzazione  e
conduzione della rete per la gestione telematica  del  gioco  lecito,
mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. 
    La societa' ora appellante: 
      premette di essere concessionaria dell'AAMS per  "l'attivazione
e la conduzione operativa della rete per la gestione  telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' connesse", in virtu' di procedura ad evidenza
pubblica avviata sulla base dell'art. 14 bis, comma  4,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 640/1972; 
      precisa di avere aderito  alla  facolta'  di  cui  al  d.l.  n.
39/2009,    riconosciuta    agli    operatori    AAMS,    consistente
nell'attivazione della sperimentazione ed avvio a regime  di  sistemi
di  gioco  costituiti  dal  controllo  remoto  del  gioco  attraverso
videoterminali, a fronte della possibilita' di ottenere,  nell'ambito
delle  procedure  di  rinnovo  delle  concessioni,  il  diritto  alla
prosecuzione delle concessioni senza soluzione di continuita'; 
      espone  che  la  l.  n.  220/2010  ha  introdotto  disposizioni
relative ai rapporti concessori in essere e da costituire, prevedendo
l'aggiornamento dello  schema  tipo  di  concessione  accessiva  alla
concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza  dei  giochi
pubblici, stabilendo i requisiti minimi per  la  partecipazione  alla
selezione e gli obblighi da inserire nelle convenzioni  e  prevedendo
la sottoscrizione  di  un  atto  di  integrazione  della  convenzione
accessiva alla concessione entro 180 giorni della entrata  in  vigore
della legge al fine di adeguarne i contenuti alle nuove prescrizioni.
A seguito di tale legge, sono stati adottati gli atti conseguenti, in
primis il decreto interdirigenziale 28 giugno 2011, impugnato con  il
ricorso introduttivo; 
      deduce tra l'altro, con il ricorso introduttivo, che  la  legge
n. 220/2010 - nella parte in cui impone, nell'ambito  di  consolidati
rapporti concessori, ulteriori obblighi  privi  di  ragionevolezza  -
contrasterebbe con le disposizioni del Trattato Ce che prescrivono il
massimo accesso al mercato e l'abbattimento degli ostacoli al  libero
sviluppo delle prestazioni di beni e  servizi.  Le  norme  contestate
(art. 1, commi 77, 78 e 79) andrebbero quindi disapplicate in  quanto
introducono un irragionevole restringimento della soglia  di  accesso
allo svolgimento delle  attivita'  concessorie  e  della  concorrenza
senza  che  tali  limitazioni  trovino  corrispondenza  in  rilevanti
interessi dell'Amministrazione; 
      con il ricorso per motivi aggiunti, impugna il  bando  di  gara
per l'affidamento in concessione della realizzazione della conduzione
della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito  mediante
apparecchi  da  divertimento  e  intrattenimento,  ivi  compresi   il
capitolato d'oneri, il capitolate tecnico e lo schema di convenzione,
nonche' l'atto di approvazione dello schema di atto  di  convenzione.
Nel richiamare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, la
ricorrente (attuale appellante) precisa come l'AAMS abbia indetto una
nuova gara per l'affidamento in concessione dei servizi  inerenti  la
realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito, alla quale gara essa stessa deve partecipare al fine di
ottenere la prosecuzione della concessione, cui ha invece diritto  in
forza delle disposizioni normative che ne assicurano la continuita'. 
    Tanto precisato in ordine alla definizione del  thema  decidendum
in I grado,  la  relativa  sentenza,  ora  oggetto  di  impugnazione,
afferma, in particolare: 
      "le norme denunciate di contrasto con i principi comunitari  di
liberta'  di  stabilimento,  di   libera   concorrenza,   di   libera
prestazione  di  servizi  e  di  libera  circolazione  di   capitali,
ineriscono ad  un  particolare  settore,  ovvero  quello  dei  giochi
pubblici, rispetto al quale sussiste il  monopolio  statale,  che  e'
oggetto, secondo la legislazione vigente, di concessioni del servizio
pubblico del gioco"; 
      tali  concessioni,  "che  costituiscono   una   species   delle
concessioni di servizi ed hanno ad oggetto una materia riservata allo
Stato, possono dunque essere disciplinate in modo tale da  perseguire
prevalenti interessi  pubblici  e  generali,  di  tutela  dell'ordine
pubblico, dei consumatori  e  della  buona  fede  pur  dovendo  farsi
ricadere nel raggio d'applicazione del Trattato UE e, in particolare,
delle disposizioni  che  vietano  qualsiasi  discriminazione  fondata
sulla nazionalita', di quelle relative alla libera circolazione delle
merci, alla liberta' di stabilimento e alla  libera  prestazione  dei
servizi", nonche' dei principi di non  discriminazione,  trasparenza,
parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'; 
      "il settore dei giochi pubblici,  in  ragione  degli  interessi
coinvolti (obiettivi di ordine pubblico, di tutela  dei  consumatori,
di prevenzione della frode),  ma  anche  in  considerazione  del  suo
significativo valore economico, richiede che le dinamiche competitive
si sviluppino ad opera di soggetti caratterizzati da  onorabilita'  e
solidita' economico-finanziaria, in  modo  da  prevenire  l'esercizio
delle attivita' di gioco per fini criminali  o  fraudolenti  e  tener
conto dell'impatto del settore sulle entrate dello Stato; 
      con la legge n. 220/2010, vengono introdotte  "disposizioni  di
principio inerenti i requisiti che i concessionari debbono  possedere
- sia quelli da selezionare in sede di procedura aperta,  sia  quelli
con concessioni gia' in  essere  -  al  fine  di  rafforzare  sia  la
solidita' economico-finanziaria dei concessionari che  i  profili  di
onorabilita' ed affidabilita',  tenuto  conto  del  rilevante  valore
economico delle attivita'  connesse  con  il  gioco,  che  impone  di
apprestare un efficace sistema di tutela per  prevenirne  l'esercizio
in maniera fraudolenta o per  fini  criminali,  nella  considerazione
della diffusione del gioco irregolare e del pericolo di infiltrazione
della criminalita' organizzata, nonche' a tutela dei consumatori"; 
      ne consegue che "l'attivita' di raccolta di giochi, scommesse e
concorsi  pronostici,  riservata  ex  lege  allo  Stato,  in   quanto
integrante un servizio pubblico suscettibile di concessione a  terzi,
ben puo', conseguentemente, conoscere  limitazioni  all'esercizio  di
impresa e di autorganizzazione imprenditoriale, nei ricordati  limiti
della ragionevolezza e proporzionalita' e fermo restando  il  divieto
di discriminazione, stante la  preminenza  degli  interessi  pubblici
sottostanti"; 
      nel caso di specie, non sono quindi configurabili le denunciate
violazioni del Trattato CE.  Cio'  in  quanto,  "riconosciuta....  la
corrispondenza tra le previsioni recate dalle  contestate  norme  con
rilevanti interessi pubblici sottesi  alle  concessioni  di  pubblici
esercizi di gioco e scommessa,  il  denunciato  restringimento  della
soglia di accesso allo svolgimento delle attivita' concessorie non si
pone in contrasto con i richiamati principi comunitari in  quanto  lo
stesso prescinde dalla nazionalita' dei  soggetti  selezionati  o  da
selezionare, essendo i nuovi requisiti richiesti in ugual  misura  in
capo a tutti i soggetti  con  i  quali  instaurare  o  proseguire  un
rapporto di tipo concessorio ed essendo i nuovi  obblighi  vincolanti
per tutti  i  soggetti  appartenenti  agli  Stati  membri,  cosicche'
nessuna discriminazione viene perpetrata, ne' il restringimento della
platea dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti ed  in  grado
di far fronte ai previsti obblighi regolanti il rapporto  concessorio
puo'  ritenersi  costituire  una  irragionevole   limitazione   della
concorrenza, trovando tale innalzamento della soglia di idoneita'  ad
assumere la veste di concessionario ampia e legittima giustificazione
nei  ricordati  motivi  di   interesse   pubblico,   ritenuti   dalla
giurisprudenza  comunitaria  ampiamente  idonei  a  fissare   elevati
livelli di protezione attraverso restrizioni  proporzionali  ai  fini
perseguiti"; 
      "quanto alla denunciata violazione dei principi di  affidamento
e di certezza del diritto, per avere la societa'  ricorrente  aderito
alla facolta', di cui al decreto legge n. 39 del 2009, convertito  in
legge con legge n. 77  del  2009,  riconosciuta  agli  operatori  del
settore concessionari di  AAMS,  consistente  nell'attivazione  della
sperimentazione ed avvio a regime di sistemi di gioco costituiti  dal
controllo remoto del gioco attraverso videoterminali a  fronte  della
possibilita' di ottenere, per come previsto dall'art.  21,  comma  7,
del decreto legge n. 78 del  2009,  nell'ambito  delle  procedure  di
rinnovo  delle  concessioni,  il  diritto  alla  prosecuzione   delle
concessioni senza soluzione di continuita', ...  il  richiamato  art.
21, comma 7, prevede, per garantire l'esito positivo  della  concreta
sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco  costituiti
dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali  di  cui  al
cd. decreto legge Abruzzo, l'indizione delle procedure occorrenti per
un nuovo affidamento  in  concessione  della  rete  per  la  gestione
telematica del gioco, stabilendo l'affidamento della concessione agli
attuali concessionari che ne abbiano  fatto  richiesta  entro  il  20
novembre 2009 e che siano  stati  autorizzati  all'installazione  dei
videoterminali,  con  conseguente  prosecuzione  della  stessa  senza
alcuna soluzione di continuita'. Il  descritto  quadro  normativo  ha
trovato applicazione nell'epoca di vigenza  dello  stesso  anche  nei
confronti della ricorrente, la quale si  e'  avvalsa  delle  relative
previsioni, senza che possa tuttavia  ritenersi  l'insorgenza,  sulla
base delle indicate previsioni .... di un diritto al rinnovo ex  lege
dell'affidamento sulla base dei soli requisiti all'epoca previsti, da
ritenere  immodificabili,  contrastando  tale  ricostruzione  con   i
principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e comunitario, avuto
particolare  riguardo  a  quelli  che  governano  le   procedure   di
affidamento dei servizi pubblici che, come  gia'  dianzi  illustrato,
debbono avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
pubblicita' e di trasparenza". 
    Chiarite  (e  negativamente  risolte  per  la   ricorrente),   le
questioni inerenti il contrasto tra le norme della l. n. 220/2010 con
i principi comunitari e con gli artt.  3  e  41  Cost.,  la  sentenza
procede  alla  disamina  delle  censure  rivolte  specificamente   ai
provvedimenti attuativi adottati dall'AAMS  (v.  pagg.  52  -  72  ),
accogliendo in parte i motivi di ricorso, rigettando quest'ultimo per
il resto. 
    In  particolare  (pagg.  68  -  70),  la  sentenza  non   ritiene
sussistente la denunciata violazione delle finalita' del cd.  decreto
Abruzzo,  ancorche'  la  ricorrente  abbia  sottolineato   di   "aver
approntato  onerose  fideiussioni  bancarie  a  garanzia  dei  propri
obblighi di concessionaria e di aver investito 180  milioni  di  curo
per   prenotare   11.953   autorizzazioni   alla    concessione    di
videoterminali di cui al decreto Abruzzo  facendo  affidamento  sulla
prosecuzione dell'attivita'  senza  soluzioni  di  continuita',  come
previsto dal decreto  Abruzzo  e  dal  decreto  direttoriale  del  15
settembre 2009, alle medesime  condizioni  contrattuali  fatto  salvo
unicamente il mantenimento dei requisiti soggettivi di partecipazione
alla procedura aperta a tutti i concessionari,  impegnando  tutte  le
sue risorse". 
    Secondo il I giudice, vi e' "assenza di un  regime  preferenziale
garantito alla ricorrente sulla  base  della  previgente  normativa",
poiche' "la normativa richiamata da parte ricorrente deve  intendersi
superata per effetto delle norme sopravvenute che hanno  impresso  un
nuovo assetto al regime concessorio in materia  di  giochi  pubblici,
introducendo requisiti ed obblighi ritenuti  maggiormente  idonei  ad
assicurare  il  perseguimento  di  quegli  interessi  pubblici,   ivi
compresi  quelli  di  ordine  pubblico,  piu'  volte  ricordati  come
intimamente connessi con il settore dei giochi". 
    Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la sentenza (v. pag. 72  -
79), lo ha in parte  respinto,  in  parte  dichiarato  inammissibile,
posto che risulta  come  "la  societa'  ricorrente  abbia  presentato
domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione,  non  ancora
conclusasi",  dovendosi  ricordare  come  "il  momento  in   cui   si
concretizza l'interesse all'impugnazione degli atti di una  procedura
selettiva  sorge  con  la  lesione  attuale   della   posizione   del
partecipante, la quale  si  verifica  con  la  sua  esclusione  dalla
selezione o dall'aggiudicazione a favore di altri". 
    2. Avverso la decisione  impugnata  (della  quale  si  e'  dovuto
necessariamente riportare ampiamente  il  contenuto,  ai  fini  della
migliore comprensione del thema decidendum del grado di appello),  la
societa' B Plus ha proposto una pluralita' di motivi di  impugnazione
(riportati alle pagg. 17 - 95 del relativo ricorso): 
      a)  violazione  del  principio  di  legittimo  affidamento   di
rilevanza comunitaria e di buon  andamento;  eccesso  di  potere  per
illogicita' manifesta e evidente sproporzione  degli  oneri  gravanti
sul concessionario; cio' in quanto, alla luce dell'art. 21, comma  7,
d.l. n. 78/2009,  lo  Stato  aveva  assunto  precisi  impegni  con  i
concessionari, senza creare un  vulnus  ai  principi  comunitari  che
regolano l'affidamento delle concessioni, poiche' "non vi era bisogno
di alcuna procedura di concessione per i preesistenti  concessionari,
posto che le future concessioni sarebbero  state  anch'esse  affidate
con una selezione aperta, ossia meramente idoneativa, che  consentiva
l'affidamento concessorio senza limitazione alcuna"; ne' la legge  n.
220/2010 ha inteso abrogare l'art. 21, comma 7, cit..  In  definitiva
"era evidente il legittimo affidamento sul fatto che  la  convenzione
sarebbe rimasta sostanzialmente immutata, fermo  restando  l'ingresso
sul mercato di nuovi operatori". Al contrario, per effetto degli atti
impugnati, "consentendosi  l'inserimento  di  illogici  parametri  di
solidita' patrimoniale, si  e'  profondamente  alterato  il  rispetto
della  parcondicio,  posto  che  i  preesistenti   concessionari   si
ritrovano  (proprio  a  causa  degli  investimenti  fatti)   in   una
situazione di svantaggio  rispetto  ai  nuovi  competitori,  che  non
essendosi  indebitati  col  sistema   bancario   non   hanno   alcuna
difficolta' a rispettare  i  nuovi  (ancorche'  gravosi)  parametri".
Peraltro,   i   parametri   determinati   dall'amministrazione    non
corrispondono  alle  generiche  indicazioni  della  l.  n.  220/2010,
poiche' "un conto e' osservare che  una  norma  di  legge  impone  il
rispetto di generici requisiti di solidita' patrimoniale in  capo  ai
concessionari di giochi pubblici, e tutt'altro conto e' determinare i
relativi parametri in maniera del tutto  illogica  e  arbitraria  (v.
pagg. 22 - 29 app.); 
      b)  violazione  del  principio   del   legittimo   affidamento;
stravolgimento in peius della convenzione  di  concessione;  cio'  in
quanto: 
        b1) l'Amministrazione "non  ha  ravvisato  la  necessita'  di
sottoporre il nuovo schema di convenzione  al  parere  preventivo  di
legittimita' del Consiglio di Stato", posto che "lo schema tipo  oggi
approvato da AAMS e' del tutto diverso da quello sottoposto al parere
preventivo di legittimita' del Consiglio di Stato (su  cui  e'  stato
reso il parere n. 1299/07"); 
        b2) vi e' vessatorieta' ed iniquita' della  convenzione,  che
presenta "modifiche peggiorative" (v. pagg. 35 - 76 appello,  ove  le
stesse sono specificamente elencate); 
      c) incompatibilita' delle norme della  l.  n.  220/2010  con  i
principi comunitari, che "impongono  massimo  accesso  al  mercato  e
l'abbattimento  di  qualunque  ostacolo  al  libero  sviluppo   delle
prestazioni di beni e servizi" (v. in part., pagg. 77 - 83); 
      d)  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  della  l.  n.
220/2010, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.; poiche' le stesse
"comportano una incidenza diretta sul libero esercizio della liberta'
d'impresa   restringendo   pesantemente   ed   inammissibilmente   la
possibilita' di accedere alla posizione di concessionario  del  gioco
lecito, e comunque gravando i concessionari  di  intollerabili  oneri
aggiunti e prescrizioni eccedenti  la  natura  ed  il  contenuto  del
rapporto"; 
      e)  error  in  iudicando,  con  riferimento   alla   denunciata
illegittimita' del bando di gara e del  capitolato  d'oneri,  poiche'
tali  atti  contengono  "previsioni  che   astrattamente   potrebbero
condurre all'esclusione di B Plus"  (v.  pagg.  85  -  88  app.).  In
definitiva, l'appellante "non intende sottoscrivere ed accettare  una
nuova  convenzione   di   concessione   fortemente   peggiorativa   e
vessatoria, avendo ricevuto rassicurazioni dallo Stato  Italiano  che
effettuando un  certo  rilevantissimo  investimento  da  ammortizzare
negli anni futuri, l'attuale  convenzione  sarebbe  proseguita  senza
soluzione di continuita', sia pur  permettendo  l'ingresso  di  nuovi
competitors". 
    Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che hanno
concluso  per   la   inammissibilita'   e,   comunque,   il   rigetto
dell'appello, stante la sua infondatezza. 
    In particolare, le amministrazioni appellate hanno dedotto: 
      a1) l'inammissibilita' dell'appello, in  quanto  caratterizzato
da mera riproposizione dei motivi dei ricorsi proposti in I grado  e,
relativamente  alla  mancata  impugnazione  di  clausole  del   bando
immediatamente lesive, infondato, dovendosi confermare il difetto  di
interesse - per tale parte - del ricorso per motivi aggiunti; 
      b1)  quanto  all'indebitamento   della   societa'   appellante,
derivante dall'acquisto dei diritti di istallazione VTL  e  che  oggi
non che consentirebbe di sostenere  nuove  e  piu'  onerose  garanzie
patrimoniali, che tale evenienza  "non  costituiva  assolutamente  un
obbligo bensi' una facolta'; ben potevano essere acquistati i diritti
di istallazione  VTL  in  numero  inferiore  a  quello  massimo,  con
conseguente minor indebitamento nei confronti del sistema bancario". 
    Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, all'udienza  del
10 luglio 2012 la causa e' stata riservata in decisione. 
    3. Con sentenza 2 settembre 2013 n.  4371,  questo  Consiglio  di
Stato ha accolto l'appello proposto dalla societa' B Plus, nei  sensi
e limiti di cui in motivazione, e per  l'effetto,  in  riforma  della
sentenza impugnata, ha accolto il ricorso instaurativo  del  giudizio
di I grado ed il ricorso per motivi aggiunti; inoltre,  ha  rigettato
la domanda di risarcimento del danno; 
    Il Collegio ha innanzi tutto richiamato la normativa  applicabile
al rapporto concessorio nell'ambito della gestione dei giochi  leciti
(art. 14 bis, comma 4, decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 640; art. 12, d.l. 28 aprile 2009 n. 39, conv. in  l.
24 giugno 2009 n. 77, art. 21 d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. in  l.
3 agosto 2009 n. 102; art. 1, commi 77, 78 e 79 l. 13  dicembre  2010
n. 220; art. 24, comma 25, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in  l.  15
luglio 2011 n. 111). 
    Tanto premesso, la sentenza ha cosi' deciso: 
      a) la legge n. 220/2010, ed in particolare il suo art. 1, commi
77,  78  e  79  non  hanno  affatto  inteso  abrogare  la  disciplina
previgente. Al contrario, occorre ritenere che tali disposizioni, nel
delineare un nuovo quadro normativo, presuppongono al tempo stesso la
vigenza  di  disposizioni  preesistenti  che  hanno  disciplinato  il
rapporto concessorio in materia di giochi.  Cio'  comporta  che  tale
nuovo quadro normativo deve essere reso  necessariamente  compatibile
con quanto insorto (ed eventualmente "consolidatosi") in  base  della
disciplina previgente, e segnatamente sulla base  dei  decreti  legge
nn. 39 e 78 del 2009; 
      b) cio' comporta che - contrariamente all'impostazione  seguita
dalla sentenza appellata -  non  puo'  procedersi  alla  verifica  di
legittimita' degli atti emanati sulla  base  della  l.  n.  220/2010,
prescindendo dall'esame (o ritenendolo  secondario)  delle  posizioni
giuridiche eventualmente sorte e consolidatesi  sulla  base  dei  dd.
ll.. nn. 39 e 78 del 2010. Anzi, proprio la successione di leggi  nel
tempo - escludendosi che la successiva, che introduce una  disciplina
di carattere generale  applicabile  "de  futuro",  incida  su  quanto
eventualmente sorto sulla base della normativa precedente -  comporta
che il punto centrale del thema decidendum risulta  consistere  nella
verifica della esatta posizione giuridica dei concessionari che hanno
aderito a quanto previsto dall'art. 21, comma 7, d.l. n. 78/2009; 
      c) l'art. 21, d.l. n.  78/2009,  lungi  dal  configurarsi  come
norma di disciplina di aspetti specifici e/o  marginali  del  settore
della raccolta dei giochi: per un  verso,  introduce  una  disciplina
generale della gestione della raccolta  dei  giochi,  affermando  che
tale attivita' "e' sempre affidata  in  concessione  attribuita,  nel
rispetto dei principi e delle  regole  comunitarie  e  nazionali,  di
norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte,
competitive e non discriminatorie" (comma  1),  e  cio'  al  fine  di
"garantire la tutela di preminenti  interessi  pubblici";  per  altro
verso, dispone l'avvio delle  "procedure  occorrenti  per  conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione  della  concessione",  tenuto  conto
della "prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di
tale forma di gioco" (comma 1,  secondo  periodo);  per  altro  verso
ancora (e nell'ambito del quadro  generale  ora  delineato),  dispone
l'avvio delle "procedure  occorrenti  per  un  nuovo  affidamento  in
concessione della rete per la gestione telematica del  gioco  lecito"
(art. 21, comma 7, alinea, d.l.  n.  78/2009),  e  cio'  al  fine  di
"garantire  l'esito  positivo  della   concreta   sperimentazione   e
dell'avvio a regime di sistemi  di  gioco  costituiti  dal  controllo
remoto del gioco attraverso  videoterminali",  di  cui  all'art.  12,
comma 1, lettera  l),  d.l.  n.  39/2009;  infine,  e  per  pervenire
all'appena  citato  "nuovo   affidamento",   dispone   due   distinte
"modalita'" (in ambedue le ipotesi a fronte del versamento di  15.000
euro per videoterminale e nei limiti del 14% del numero di nulla osta
gia' posseduti: art. 12, comma 1, lettera l), n. 4 d.l.  n.  39/2009;
art. 21, comma 7, lettera b) d.l. n.  78/2009);  1)  l'  "affidamento
delle  concessioni  agli  attuali  concessionari  che   ne   facciano
richiesta entro il 20 novembre 2009 e  che  siano  stati  autorizzati
all'istallazione dei  videoterminali,  con  conseguente  prosecuzione
della stessa senza alcuna soluzione di continuita'" (art.  21,  comma
7, lettera a), d.l. n. 78/2009) 2) l' "affidamento della  concessione
ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari", selezionati
sulla base di requisiti definiti  dall'amministrazione  "in  coerenza
con quelli gia' richiesti e posseduti  dagli  attuali  concessionari"
(art. 21, comma 7, lettera b). d.l. n. 78/2009); 
      d) il legislatore, con l'art. 21 d.l.  n.  78/2009,  ha  voluto
disporre una speciale disciplina delle procedure "occorrenti  per  un
nuovo  affidamento  in  concessione  della  rete  per   la   gestione
telematica del gioco lecito", al fine  di  garantire  la  particolare
sperimentazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera  l,  piu'  volte
citato. Tali procedure definiscono una sorta  di  "sistema  binario",
dove ulteriori soggetti - selezionati in base a procedure aperte - si
affiancano ai concessionari gia' presenti, laddove questi decidano di
avvalersi della facolta' di presentare  domanda  di  istallazione  di
videoterminali, pagando la somma prevista ex  lege  per  ciascuno  di
questi ed in tal modo ottenendo la "conseguente  prosecuzione"  della
concessione "senza alcuna soluzione di continuita'". 
      e)  il  "sistema  binario",  quindi,  cosi'  come  prevede  due
tipologie di concessionari, prevede corrispondentemente,  due  "tipi"
di concessione: la prima, quella dei preesistenti concessionari,  che
prosegue "senza alcuna  soluzione  di  continuita'",  una  volta  che
questi abbiano richiesto e siano stati  autorizzati  all'istallazione
dei videoterminali (ed  abbiano  pagato  gli  importi  previsti);  la
seconda, quella dei nuovi concessionari. Ambedue  le  concessioni,  e
cioe' la precedente che "prosegue"  (recte:  che  continua  ad  avere
efficacia oltre il termine di scadenza per essa previsto) e la  nuova
concessione, acquisita per effetto dell'aggiudicazione, devono  avere
la medesima efficacia temporale, proprio perche' l'art. 21, comma  7,
costruisce un  sistema  binario,  di  sostanziale  parificazione  dei
concessionari, e  cio',  inevitabilmente,  anche  in  relazione  alla
durata della concessione medesima; 
      f)  in  definitiva,  il  significato  da  dare  alla   prevista
"prosecuzione"  della  convenzione   "senza   alcuna   soluzione   di
continuita'", deve essere quello di attribuire  alla  concessione  ed
alla convenzione in essere - qualora siano intervenuti i  presupposti
normativamente previsti - un termine di efficacia aggiuntivo, pari  a
quello  delle  nuove  concessioni  attribuite,  escludendosi  che  il
concessionario  preesistente  -  una  volta  che  abbia  ottenuto  le
autorizzazioni richieste e versato l'importo dovuto -  sia  tenuto  a
partecipare  ad  una  nuova  gara  per   il   (ri)affidamento   della
concessione in essere. 
      g)  alla  luce  di  quanto   esposto,   deve   convenirsi   con
l'appellante, laddove afferma (primo motivo), al fine  di  illustrare
l'illegittimita' degli atti impugnati,  che  essa  "si  e'  ritrovata
costretta a partecipare alla nuova procedura di selezione"  (pag.  14
app.), mentre, ai sensi dell'art. 21, comma 7, "non vi era bisogno di
alcuna procedura di selezione per i preesistenti concessionari" (pag.
18) e che la legge n. 220/2010 non ha mai  "inteso  abrogare"  l'art.
21, comma 7"; ovvero dove illustra l'illegittimita' della imposizione
di una convenzione peggiorativa, a fronte di  un  investimento  fatto
confidando nel fatto che "l'attuale  convenzione  sarebbe  proseguita
senza soluzione di continuita', sia  pur  permettendo  l'ingresso  di
nuovi competitore" (pag. 89). 
    4. La sentenza n. 4371/2013 ha, infine, affermato: 
      "Da ultimo, il Collegio deve porsi - in riferimento al secondo,
terzo  e  quarto  motivo  di  appello  (sub  lett.  b),   c)   e   d)
dell'esposizione in fatto) - il  problema  della  legittimita'  degli
atti con i quali si impone all'appellante la  sottoscrizione  di  uno
"schema di atto integrativo" alla convenzione di concessione. 
    Il Collegio non ignora che la sentenza impugnata  ha  accolto  il
ricorso instaurativo del giudizio  di  I  grado  "limitatamente  alle
indicate previsioni di cui allo  schema  di  atto  integrativo  della
convenzione  di  concessione,  nella   parte   in   cui   impone   ai
concessionari, in costanza di concessione, requisiti ed obblighi  che
l'art. 1, commi 78 e 79, della legge n. 220 del 2010 non prevede come
di immediata applicazione" (v. pag. 78 sent. appellata). 
    Tuttavia: 
      per  un  verso,  l'annullamento  risulta  limitato  alle   sole
previsioni non definite come "di immediata  applicazione",  con  cio'
legittimando  l'imposizione  di  "requisiti  ed   obblighi",   invece
previsti come immediatamente introducibili; 
      per altro verso, fa salva  l'applicazione  degli  stessi  "alle
future concessioni", nel  presupposto  -  ora  non  confermato  dalla
presente   decisione   -    della    necessita'    di    una    nuova
concessione/convenzione anche da parte dell'appellante. 
    L'atto integrativo della convenzione, comportante  l'introduzione
di nuovi requisiti ed obblighi, trova la propria previsione nell'art.
1, comma 79, l. n. 220/2010, che prevede: 
      "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  i  soggetti  concessionari  ai  quali   sono   gia'
consentiti l'esercizio e  la  raccolta  non  a  distanza  dei  giochi
pubblici  sottoscrivono  l'atto  di  integrazione  della  convenzione
accessiva alla concessione occorrente per adeguarne  i  contenuti  ai
principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7),  8),  9),
13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26)". 
    Il Collegio ritiene rilevante  (in  quanto  comunque  applicabile
alle concessioni in essere), ai fini della completa  definizione  del
presente giudizio, e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   1,   comma   79,   l.   n.
220/2010....",  nonche'  dell'art.  1,  commi  77  e  78,  in  quanto
richiamati dal citato comma 79, e resi applicabili  alle  concessioni
in essere. 
    Ai  fini  della  verifica  della  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale ai  fini  della  decisione  del  presente
giudizio e della sua non  manifesta  infondatezza,  appare  opportuno
richiamare (oltre al citato comma 79), le ulteriori norme che trovano
applicazione nel caso in esame. 
    I commi 77 e 78, dell'art. 1, l. n. 220/2010, prevedono: 
      "77. Per assicurare  un  corretto  equilibrio  degli  interessi
pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e  della  gestione
dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di
giochi di cui all'art. 1, del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.
496, ratificato dalla legge 22  aprile  1953,  n.  342,  nonche'  dei
principi,  anche  dell'Unione  europea,  in  materia   di   selezione
concorrenziale  validi  per  il  settore,  concorrendo   altresi'   a
consolidare i presupposti  della  migliore  efficienza  ed  efficacia
dell'azione di contrasto della  diffusione  del  gioco  irregolare  o
illegale in Italia, della  tutela  dei  consumatori,  in  particolare
minori di eta', dell'ordine pubblico, della  lotta  contro  il  gioco
minorile  e  le  infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nel
settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto gia' stabilito
al riguardo dall'art. 24, della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,  in
materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  Autonoma
dei Monopoli di  Stato  avvia  senza  indugio  l'aggiornamento  dello
schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio
e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica,
dei giochi pubblici. 
    78.  L'aggiornamento  di  cui  al  comma  77  e'   orientato   in
particolare all'obiettivo di selezionare concessionari  che,  dovendo
dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati  identificativi  delle
persone,  fisiche  o  giuridiche,  che   detengono   direttamente   o
indirettamente una  partecipazione  al  loro  capitale  o  patrimonio
superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei  requisiti  di  cui
alla lettera  a),  nonche'  accettino  di  sottoscrivere  convenzioni
accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni  e
termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di  cui  alla
lettera b): 
      a) requisiti: 
        1) costituzione in forma giuridica di societa'  di  capitali,
con sede legale in Italia ovvero  in  uno  degli  altri  Stati  dello
Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione
e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; 
        2) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta  non  a
distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli  altri  Stati  dello
Spazio economico europeo,  avendovi  sede  legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale  Stato,  con
un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore,
nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro; 
        3) possesso di una  capacita'  tecnico-infrastrutturale,  non
inferiore a  quella  richiesta,  in  sede  di  gara,  dal  capitolato
tecnico, comprovata da relazione  tecnica  sottoscritta  da  soggetto
indipendente,  nonche'  rilascio  all'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato di una garanzia  bancaria  ovvero  assicurativa,  a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a  1,5
milioni di euro; 
        4) possesso di adeguati requisiti di solidita'  patrimoniale,
individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze; 
        5) previsione nello statuto delle societa' concessionarie  di
idonee misure  atte  a  prevenire  i  conflitti  di  interesse  degli
amministratori e, per gli  stessi  nonche'  per  il  presidente  e  i
procuratori, di speciali requisiti di affidabilita',  onorabilita'  e
professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di  indipendenza
definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia  e
delle Finanze; 
        6)   residenza   delle   infrastrutture,    incluse    quelle
tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in Italia ovvero in uno degli altri  Stati  dello  Spazio
economico europeo; 
      b) obblighi: 
        1) mantenimento, per l'intera durata della  concessione,  dei
requisiti di cui  alla  lettera  a)  e  dimostrazione,  su  richiesta
dell'Amministrazione Autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,  della  loro
persistenza; 
        2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di  cui  alla  lettera
a); 
        3) immediata e integrale ricostituzione del capitale  sociale
nei casi di  riduzione  del  medesimo,  ovvero  di  suo  aumento,  su
motivata richiesta  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita' e  delle  funzioni
in concessione lo richieda; 
        4) mantenimento, per l'intera durata della  concessione,  del
rapporto di indebitamento entro un  valore  non  superiore  a  quello
stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
        5) consegna  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del
bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni  contabili  trimestrali,
relative  alla  societa'  concessionaria  e  a  quella  dalla  stessa
controllata, necessariamente accompagnate da  apposita  relazione  di
certificazione  redatta  da  una  primaria  societa'   di   revisione
contabile; 
        6) fermi i finanziamenti e le  garanzie  gia'  prestati  alla
data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e
salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente,
tramite finanziamenti intragruppo,  maggiori  risorse  finanziarie  a
condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali  all'esercizio  di
attivita' rientranti nell'oggetto sociale del  concessionario  ovvero
nell'oggetto   della   concessione,   divieto   di   prestazione   di
finanziamenti  o  garanzie  a  favore   di   societa'   controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'art.  2359  del  Codice  civile
ovvero collegate  o  controllate  dal  medesimo  controllante,  fatta
eccezione per le societa' controllate o collegate, ai sensi dell'art.
2359 del Codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture  di
gioco, fermo rimanendo il mantenimento  dei  requisiti  di  solidita'
patrimoniale di cui al numero  4),  della  lettera  a)  del  presente
comma; in ogni  caso,  tempestiva  comunicazione  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dei  finanziamenti  e  delle  garanzie
prestati nei casi predetti; 
        7) distribuzione,  anche  straordinaria,  di  dividendi  solo
subordinatamente al fatto che risultino  pienamente  adempiuti  tutti
gli obblighi  di  investimento,  specialmente  quelli  occorrenti  al
mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario; 
        8)    sottoposizione     ad     autorizzazione     preventiva
dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  a  pena  di
decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti
soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche  soggettive
riguardanti il concessionario ogni operazione, posta  in  essere  dal
concessionario, di fusione,  scissione,  trasferimento  dell'azienda,
mutamento di sede sociale o di oggetto  sociale,  scioglimento  della
societa', escluse tuttavia quelle di vendita o di' collocamento delle
azioni   del   concessionario   presso   un    mercato    finanziario
regolamentato; 
        9)    sottoposizione     ad     autorizzazione     preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle  operazioni
di trasferimento delle partecipazioni, anche di  controllo,  detenute
dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in  cui
si perfeziona l'operazione, una riduzione  dell'indice  di  solidita'
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in
tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice,
mediante aumenti di capitale ovvero  altri  strumenti  od  operazioni
volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio; 
        10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'art.  2359  del
Codice civile, del concessionario sempre in capo a  un  soggetto  che
abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti: 
          10.1) patrimonializzazione idonea,  intendendosi  per  tale
che il soggetto abbia un  patrimonio  netto,  risultante  dall'ultimo
bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo
determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per ogni  punto  percentuale  di  partecipazione  nel
capitale del concessionario; 
          10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona  fisica,
in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a  regime
fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli  110  e  167
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni; 
          10.3)  se  in  Italia  all'atto  dell'aggiudicazione  della
concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a  fini
fiscali, della sede del concessionario, nonche' il  mantenimento  nel
medesimo  territorio  delle  competenze   tecnico-organizzative   del
concessionario,   impegnandosi   formalmente   ad    assicurare    al
concessionario i  mezzi  occorrenti  per  far  fronte  agli  obblighi
derivanti dalla convenzione di  concessione  e  dagli  atti  ad  essa
allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita'; 
          10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura
richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei  requisiti  di
cui alla lettera a), numero 5), e aventi  altresi',  ricorrendone  il
caso, i requisiti di onorabilita' previsti ai fini  della  quotazione
in mercati regolamentati; 
        11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro e non oltre  quattro  mesi  dalla  sottoscrizione  della
convenzione accessiva  alla  concessione,  del  documento  attestante
l'avvenuta  certificazione  di  qualita'  dei  sistemi  di   gestione
aziendale conformi  alle  norme  dell'Unione  europea,  con  espresso
impegno al mantenimento di tale certificazione  per  l'intera  durata
della convenzione; 
        12) comunicazione all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare
le modalita' di  organizzazione,  gestione,  assistenza  e  controllo
della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento  alle
funzioni  di  customer   service   e   di   logistica   distributiva,
relativamente   alle   attivita'   di   produzione,   stoccaggio    e
distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco; 
        13) adozione ovvero  messa  a  disposizione  di  strumenti  e
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero  per  l'autoesclusione  dal
gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco  da  parte  di  minori,
nonche' per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli
ambienti di gioco gestiti dal concessionario; 
        14) promozione  di  comportamenti  responsabili  di  gioco  e
vigilanza sulla loro adozione da  parte  dei  giocatori,  nonche'  di
misure a tutela del consumatore previste dal codice del  consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
        15) nell'ambito dell'esercizio e della  raccolta  dei  giochi
pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto; 
        16) esercizio attraverso la rete di  raccolta  del  gioco  di
attivita'  strumentali  o  collaterali  a  quella  di  gioco  nonche'
valorizzazione delle  immobilizzazioni  ovvero  delle  infrastrutture
occorrenti  per  la  raccolta  del  gioco  negli  stretti  limiti   e
condizioni stabiliti in sede di gara  e  solo  previa  autorizzazione
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  alla   cui
approvazione preventiva sono altresi' sottoposti gli schemi di  atti,
anche negoziali, che  i  concessionari  adottano  per  la  disciplina
dell'esercizio delle predette attivita'; 
        17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati  alle
attivita' oggetto di concessione della extraprofittabilita'  generata
in virtu' dell'esercizio delle attivita' di cui  al  numero  6)  solo
previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato; 
        18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui
avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e  gestione
delle attivita' oggetto di concessione rientra nel rischio  d'impresa
del concessionario, salvi i casi di forza maggiore  o  di  fatto  del
terzo; 
        19) trasmissione  al  sistema  centrale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati  e  delle
contabilita' relativi all'attivita' di gioco specificati con  decreto
direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
        20)     trasmissione     annuale,      anche      telematica,
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del   quadro
informativo  minimo  dei  dati  economici,  finanziari,   tecnici   e
gestionali delle  societa'  concessionarie  specificato  con  decreto
interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
        21) messa a  disposizione,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto
della  sua  richiesta,  di  tutti  i  documenti  e  le   informazioni
occorrenti  per  l'espletamento  delle  attivita'  di   vigilanza   e
controllo della medesima Amministrazione; 
        22) consenso all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato per l'accesso, nei tempi e  con  le  modalita'  indicati  dalla
stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del
concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche', ai  medesimi
fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi  di
tali dipendenti o incaricati; 
        23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte  di
casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla
concessione imputabili al concessionario, anche a  titolo  di  colpa;
graduazione    delle    penali    in    funzione    della    gravita'
dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita' ed
effettivita' della sanzione; 
        24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto dei  principi  di
partecipazione e del contraddittorio; 
        25) previsione per il concessionario uscente,  alla  scadenza
del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria
amministrazione  delle  attivita'  di  gestione  ed  esercizio  delle
attivita' di raccolta  del  gioco  oggetto  di  concessione  fino  al
trasferimento   della   gestione   e    dell'esercizio    al    nuovo
concessionario; 
        26)  previsione  della  cessione  non  onerosa  ovvero  della
devoluzione della rete infrastrutturale di gestione  e  raccolta  del
gioco all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  all'atto
della   scadenza   del   termine   di   durata   della   concessione,
esclusivamente previa sua richiesta in tal senso,  comunicata  almeno
sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata  in  occasione  del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione. 
      5.  La  rilevanza  della  questione,  ai  fini  della  completa
definizione del giudizio, e'  stata  gia'  enunciata  dalla  sentenza
parziale n. 4371/2013. 
    In forza del  comma  79,  dell'art.  1,  l.  n.  220/2010,  viene
prevista la nuova introduzione di requisiti  ed  obblighi  a  carico,
oltre  che  dei  nuovi  concessionari,  anche,  verosimilmente,  alle
concessioni in essere. 
    Orbene, mentre la prima ipotesi risulta  non  piu'  attuale,  per
effetto della citata sentenza n. 4371/2013 - poiche' si e' dichiarata
la non necessita' di una nuova concessione/convenzione,  nell'ipotesi
in cui versa la societa' appellante  -  al  contrario,  la  rilevanza
della questione appare evidente con riferimento  alla  seconda  delle
ipotesi richiamate. E cio' in quanto, con apposito atto  integrativo,
sembra possibile imporre - alla luce dell'art. 1, comma  79  -  nuovi
requisiti ed obblighi a carico dei concessionari per i quali e' stata
accertata la "prosecuzione" della concessione, ai sensi dell'art. 21,
comma 7, d.l. n. 78/2009. 
    Al contrario,  questo  Consiglio  di  Stato,  come  innanzi  gia'
esposto, ha ritenuto  che  i  concessionari  gia'  presenti,  laddove
decidano  di  avvalersi  della  facolta'  di  presentare  domanda  di
istallazione di videoterminali, pagando la somma prevista ex lege per
ciascuno  di  questi  in   tal   modo   ottengono   la   "conseguente
prosecuzione"  della   concessione   "senza   alcuna   soluzione   di
continuita'". 
    Secondo questo giudice, il  significato  da  dare  alla  prevista
"prosecuzione"  della  convenzione   "senza   alcuna   soluzione   di
continuita'", deve essere quello di attribuire  alla  concessione  ed
alla convenzione in essere - qualora siano intervenuti i  presupposti
normativamente previsti (art. 21, comma 7,  d.l.  n.  78/2009)  -  un
termine  di  efficacia  aggiuntivo,  pari  a   quello   delle   nuove
concessioni   attribuite,   escludendosi   che   il    concessionario
preesistente  -  una  volta  che  abbia  ottenuto  le  autorizzazioni
richieste e versato l'importo dovuto - sia tenuto  a  partecipare  ad
una nuova gara per il (ri)affidamento della concessione in essere. 
    Per un verso, dunque, sulla base della preesistente normativa, il
concessionario ha acquisito un titolo alla prosecuzione del  rapporto
concessorio  (nei  sensi  innanzi  chiariti);  per  altro  verso,  il
successivo  art.  1,  comma  79,  l.  n.  220/2010,  introduce  nuovi
requisiti ed obblighi (di tipo  soggettivo  e  gestionale),  tali  da
incidere sulla effettiva possibilita' di  prosecuzione  nel  rapporto
concessorio. 
    Ne consegue  che  questo  giudice,  ai  fini  della  verifica  di
legittimita'  degli  atti  amministrativi  con  i  quali  i  predetti
requisiti ed obblighi vengono imposti (anche)  al  concessionario  in
regime di prosecuzione, non puo' che attendere - in quanto  rilevante
e  dirimente  -  il  giudizio  della   Corte   costituzionale   sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 79, l. n. 220/2010,  e
dei precedenti commi 77 e 78, in quanto da essa richiamati e  per  la
parte in cui risultano applicabili  ai  concessionari  che  si  siano
avvalsi della facolta' di cui all'art. 21, comma 7, d.l. n. 78/2009. 
    6.  Attesa  la  rilevanza,  questo  Consiglio  di  Stato  ritiene
altresi' non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale delle norme ora citate. 
    Tale scrutinio, secondo questo giudice  remittente,  deve  essere
effettuato  con  riferimento  agli   articoli   3,   41,   42   della
Costituzione, sotto un duplice profilo: 
      in primo  luogo,  con  riferimento  alla  possibilita'  per  il
legislatore di introdurre, a fronte di  una  posizione  "consolidata"
(nei sensi sopra precisati),  di  un  soggetto  quale  concessionario
della pubblica Amministrazione - e cio' per effetto  di  una  precisa
nonna primaria, che ha comportato anche a carico di tale soggetto, un
esborso non irrilevante di somme di denaro  -  una  nuova  disciplina
recante nuovi requisiti ed obblighi, tali da poterne pregiudicare  la
posizione di concessionario; 
      in  secondo  luogo,  come  prospettato  dalla  stessa  societa'
appellante, con riferimento al fatto che "le norme introdotte con  la
l. n. 220/2010 comportano una incidenza diretta sul libero  esercizio
della   liberta'   di   impresa    restringendo    pesantemente    ed
inammissibilmente la  possibilita'  di  accedere  alla  posizione  di
concessionario del gioco lecito e comunque gravando  i  concessionari
di intollerabili oneri aggiunti e prescrizioni eccedenti la natura  e
il contenuto del rapporto" (pag. 83 app.). 
    Quanto al primo  aspetto,  questo  Collegio  non  ignora  che  il
principio di irretroattivita' della legge, sancito dall'art. 11 delle
disposizioni preliminari al codice civile,  ha  ricevuto  "copertura"
dalla Costituzione solo con riferimento alle leggi penali. 
    Tuttavia, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale  ha
insegnato come la (pur possibile) retroattivita' (ovvero applicazione
ex novo di una normativa sopravvenuta  a  situazioni  preesistenti  e
diversamente regolate) incontri un limite nei principi di eguaglianza
e di ragionevolezza, stigmatizzandosi norme di legge che incidono  in
modo  irragionevole  sul  legittimo   affidamento   nella   sicurezza
giuridica, che  costituisce  elemento  fondamentale  dello  Stato  di
diritto (Corte Cost., 11 giugno 2010 n. 209). 
    A cio' occorre aggiungere, nel caso di  specie,  che  l'incidenza
sulla  posizione  di  concessionario  "in  prosecuzione"   interviene
sacrificando una posizione per il conseguimento della quale lo stesso
ha esercitato una facolta' "a titolo oneroso",  senza  che  la  nuova
disciplina preveda  (di  qui  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art.  42
Cost.), un qualche indennizzo per il sacrificio imposto. 
    E'  appena  il  caso  di  osservare  che,  anche   nell'ordinaria
disciplina del rapporto giuridico nascente  da  un  provvedimento  di
concessione, e' ben possibile la revoca  di  tale  provvedimento  per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Ma in tali  casi,  l'art.
21-quinquies, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241,  prevede
la necessita' di indennizzo determinandone la misura. 
    7. Per tutte  le  ragioni  esposte,  questo  Consiglio  di  Stato
ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010 n. 220, nonche' dei commi 77 e 78 del medesimo art.  1,
in quanto richiamati dal comma 79 e da  questo  resi  applicabili  ai
concessionari che si sono avvalsi della facolta'  prevista  dall'art.
21, comma 7, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009  n.
102; per violazione degli articoli 3,  41,  primo  comma,  42,  terzo
comma, della Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 l. cost. 9 febbraio
1948, n. 1, e l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010 n.
220, nonche' dei commi 77  e  78  del  medesimo  art.  1,  nei  sensi
indicati in motivazione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  10
luglio 2012. 
 
                      Il Presidente: Giaccardi 
 
 
                                                L'estensore: Forlenza