N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 dicembre 2013

Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato (merito)  depositato  in
cancelleria il 23 dicembre 2013. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  civile  per  il
  risarcimento del danno per diffamazione a  mezzo  stampa  a  carico
  dell'on. Enrico La Loggia per le opinioni da  questi  espresse  nei
  confronti dei  magistrati  Claudio  Fancelli,  Mariella  Roberti  e
  Andrea Scaldaferri - Deliberazione di insindacabilita' della Camera
  dei deputati in data 19 dicembre 2008 - Conflitto  di  attribuzione
  tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello  di  Milano,
  Sez. II civile - Denunciata mancanza di  nesso  funzionale  tra  le
  opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008. 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.2 del 8-1-2014 )
 
                          LA CORTE D'APPELLO 
 
    Propone ricorso nella causa civile n. 3728/2009 R.G. promossa  in
grado d'appello  da  Claudio  Fancelli,  Mariella  Roberti  e  Andrea
Scaldaferri, con il proc. dom. avv. A. Bozzi e l'avv.  G.  Bozzi  del
Foro di Roma, appellanti; 
    Contro: 
        Enrico La Loggia, con il proc. dom. avv. F. Pace e  gli  avv.
G. Amenta del Foro di  Palermo  e  S.  Chimenti  del  Foro  di  Roma,
Appellato; 
        Paolo Mieli, R.C.S. Quotidiani S.p.a., in persona del  legale
rappresentante pro tempore, intimati non costituiti. 
    Premesso  che  Claudio  Fancelli,  Mariella  Roberti   e   Andrea
Scaldaferri hanno convenuto innanzi al Tribunale di Milano Enrico  La
Loggia, Paolo Mieli  e  R.C.S.  Quotidiani  s.p.a.  per  ottenere  il
risarcimento  dei  danni   asseritamente   subiti   a   causa   delle
dichiarazioni rese da Enrico La Loggia e riportate sul quotidiano  Il
Corriere della Sera in data 18 giugno 2006, nell'articolo 
        che, sotto il titolo "La Loggia «Brogli inenarrabili. Abbiamo
le prove Vittoria alle elezioni»", riportava alla  fine  le  seguenti
frasi: "La Loggia ribadisce inoltre  la  posizione  di  Forza  Italia
sulle elezioni: «Abbiamo  le  prove  di  averle  vinte.  Controllando
verbali e schede, soprattutto  all'estero,  abbiamo  la  certezza  di
brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato  il  verbale
si sono resi colpevoli del reato  gravissimo,  cioe'  di  falsare  il
risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso»; 
        che gli  attori,  tutti  magistrati  componenti  dell'Ufficio
Centrale  Circoscrizionale  estero,  avevano   assunto   la   valenza
diffamatoria delle dichiarazioni dell'appellato sopra riportate; 
        che  il  Tribunale,  dopo  aver  richiesto  alla  Camera   di
pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge  n.  140/2003,  con
sentenza n. 3922/2009 ha rigettato le domande e compensato  le  spese
di lite; 
        che il primo giudice a fondamento  della  decisione  assunta,
rilevato che la Camera dei Deputati in data 19  dicembre  2008  aveva
deliberato nel senso  che  i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  il
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.  68,  I  comma,
Costituzione,  ha  affermato  che  s'imponeva  la   definizione   del
giudizio, con il rigetto di tutte le domande attoree nei confronti di
tutti i convenuti  vertendosi  nella  vicenda,  come  ritenuto  dalla
Camera dei Deputati nella deliberazione espressa dal suo  Presidente,
in  materia  di  opinioni  espresse  da  un  membro  del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost. 
        che il Tribunale ha precisato che  non  vi  era  materia  per
inoltrare alla Corte  costituzionale  il  ricorso  per  conflitto  di
attribuzioni tra poteri dello  Stato,  come  richiesto  dagli  attori
sulla base della considerazione che "l'impugnata deliberazione  della
Camera dei Deputati non era in  linea  con  i  canoni  interpretativi
fatti propri dalla giurisprudenza  costituzionale..."  in  quanto  la
disciplina di cui all'art. (rectius alla  legge)  20.6.2003  n.  140,
art. 3, comma  8,  con  norma  gia'  ritenuta  conforme  ai  principi
costituzionali,  affida  alla  Camera  alla  quale  il   membro   del
Parlamento   appartiene    una    valutazione    complessiva    delle
manifestazioni politiche, sub specie dell'esimente dell'esercizio del
diritto  di  denunzia  politica,  che  appare  insuscettibile   delle
valutazioni critiche sopra riportate, 
        che avverso la suddetta  sentenza,  depositata  il  23  marzo
2009, hanno proposto appello Claudio  Fancelli,  Mariella  Roberti  e
Andrea Scaldaferri con atto  di  citazione  notificato  a  Enrico  La
Loggia il 30 ottobre 2009 per ottenere, in riforma, previo ricorso ex
art. 134 Cost. per conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della
Camera dei Deputati, la condanna di Enrico La Loggia al pagamento  di
una somma da valutarsi equitativamente a titolo di  risarcimento  del
danno morale subito per effetto del contenuto altamente  diffamatorio
delle dichiarazioni riportate dal Corriere della  Sera  nell'edizione
del 18 giugno 2006, nonche' la pubblicazione della sentenza a cura  e
spese del soccombente; 
        che l'appellato  ha  contestato  la  fondatezza  dell'avversa
impugnazione, ribadendo la connessione tra  le  questioni  affrontate
dal deputato La Loggia nell'articolo giornalistico  e  gli  specifici
contenuti delle funzioni della Camera in  termini  di  controllo  dei
risultati elettorali, particolarmente complessi per la Circoscrizione
Estero, evidenziando come il compimento di  irregolarita'  elettorali
risulta per qualsiasi  membro  del  Parlamento  fonte  della  massima
preoccupazione  e  rilevando  che,  in  ogni  caso,  si  trattava  di
legittimo esercizio del diritto di cronaca politica e non gia' di  un
attacco gratuito e  offensivo  alla  dignita'  di  persone,  peraltro
nemmeno nominate; 
        che  l'appello  e'  stato  ritualmente  proposto  e   risulta
formalmente ammissibile; 
    ricordato che le norme processuali di cui ai commi 3  e  seguenti
dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 ...  delimitano  entro  brevi
termini  perentori  l'esercizio  delle  diverse  prerogative  e   dei
differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice  e
della Camera di appartenenza, e che, tuttavia, il giudice a  quo  che
non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione
dell'art.  68,  primo   comma,   Cost.,   potrebbe   contestarne   la
legittimita' sollevando un apposito  conflitto  di  attribuzione  fra
poteri dello Stato (Corte cost. n. 46/2008); 
        che nella fattispecie non sembra a questa Corte che il potere
valutativo sia stato dalla Camera legittimamente esercitato a  motivo
dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso
funzionale  fra  le  opinioni  espresse  e  l'esercizio  di  funzioni
parlamentari,  cosi'  come  individuato  ancora  dalla  piu'  recente
giurisprudenza della Corte costituzionale; 
    considerato, che ai fini della garanzia  di  insindacabilita'  di
cui al primo  comma  dell'art.  68  Cost.,  non  basta  una  generica
identita' di argomento o di contesto politico, ma  e'  necessario  un
legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione  esterna,
volta a renderlo noto ai cittadini (Corte cost. n. 98 del 2011); 
        che il  riferimento  all'attivita'  parlamentare  o  comunque
l'inerenza a  temi  di  rilievo  generale  (pur  anche  dibattuti  in
Parlamento), entro cui le dichiarazioni  si  possano  collocare,  non
vale in se' a connotarle quali espressive della funzione (Corte cost.
n. 39/2012); 
        che esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione
di specifiche opinioni manifestate  dal  parlamentare  nell'esercizio
delle proprie attribuzioni, sono non gia' il riflesso  del  peculiare
contributo che ciascun deputato e  ciascun  senatore  apportano  alla
vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti  (come
tale coperto  dall'insindacabilita',  a  garanzia  delle  prerogative
delle Camere e non di un «privilegio personale [..." conseguente alla
mera "qualita'" di parlamentare»: sentenza n. 120 del  2004),  bensi'
un'ulteriore  e  diversa  articolazione   di   siffatto   contributo,
elaborata e  offerta  alla  pubblica  opinione  nell'esercizio  della
libera manifestazione del pensiero assicurata a  tutti  dall'art.  21
Cost. (cfr., tra le altre, sentenza citata); 
        che, in sostanza,  la  verifica  del  nesso  funzionale  deve
essere effettuata con riferimento agli atti della stessa persona, non
potendosi configurare una sorta di insindacabilita' di gruppo con  la
conseguenza che la divulgazione di atti  o  lavori  parlamentari  non
inerenti alle proprie,  dirette  funzioni,  puo'  inquadrarsi  «nella
normale attivita' di critica politica che il parlamentare  e'  libero
di svolgere al pari di qualunque cittadino, senza  fruire,  peraltro,
di specifiche clausole di immunita' che finirebbero per coinvolgere e
compromettere - senza  una  specifica  relazione  con  la  logica  di
garanzia sottesa all'art. 68, primo comma Cost. - i diritti dei terzi
a veder tutelata in sede giurisdizionale la  propria  immagine  e  la
propria onorabilita'» (cfr. sempre la sentenza citata); 
        che, nel caso di specie, non e' dato  ravvisare  il  suddetto
nesso funzionale alla stregua degli  elementi  addotti  dalla  difesa
dell'appellato e della documentazione da questo prodotta; 
        che l'on.  La  Loggia,  infatti,  richiama  nei  propri  atti
difensivi i lavori della Giunta delle Elezioni della quale  egli  non
faceva parte e produce il resoconto stenografico della seduta del  28
giugno 2006 dello stesso organo  (contrariamente  a  quanto  eccepito
dagli appellanti nessuna nuova produzione e' stata effettuata in sede
di appello); 
        che, invece, l'appellato non menziona  ne'  documenta  alcuna
sua  propria  attivita'  parlamentare  e  nessuna  opinione  da   lui
direttamente espressa nell'ambito dei lavori parlamentari concernente
il dibattito relativo alla regolarita' delle operazioni di voto degli
italiani all'estero; 
        che nessuna indicazione in  proposito  neppure  e'  contenuta
nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a  procedere,  ne'
nella deliberazione della Camera dei Deputati; 
        che pertanto non si riscontra, ad avviso di questa Corte,  la
"sostanziale identita'  di  contenuto"  tra  una  qualsiasi  opinione
espressa dall'appellato in sede  parlamentare  e  quella  manifestata
"extra moenia"; 
        che le dichiarazioni in discussione devono ritenersi pertanto
certamente attinenti ad un generale contesto politico,  ma  prive  di
alcun nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare e
dunque  appaiono  rese  al  di  fuori  dell'esercizio  di   attivita'
funzionale riconducibile alla qualita' di  membro  della  Camera  dei
Deputati; 
        che pertanto la cognizione  in  merito  alla  loro  effettiva
idoneita' a integrare o meno l'illecito dedotto in  causa,  anche  in
forza di precetti costituzionali (artt.  24,  101  e  102),  dovrebbe
essere riservata all'autorita' giudiziaria ordinaria; 
    ritenuto,   pertanto,   necessario   sollevare    conflitto    di
attribuzione tra i poteri  dello  Stato,  conflitto  ammissibile  sia
sotto il profilo soggettivo - questa Corte essendo organo  competente
a    decidere    definitivamente,    nell'ambito    delle    funzioni
giurisdizionali attribuite, sull'asserita illiceita'  delle  condotte
oggetto delle doglianze dell'attore - sia sotto  quello  oggettivo  -
trattandosi qui, per un verso, della sussistenza dei presupposti  per
l'applicazione dell'art. 68, I comma Cost. e, per altro verso,  della
lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente  garantite
(cfr., da ultimo, Corte cost., ordinanza n. 97/2012); 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera  dei
deputati e ricorre alla Corte costituzionale perche': 
        1. dichiari l'ammissibilita' del conflitto; 
        2. dichiari che non spettava  alla  Camera  dei  deputati  il
potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni  rilasciate
dall'on. Enrico La Loggia  nell'intervista  giornalistica  pubblicata
sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 18  giugno  2006,  in
quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68,  I
comma Cost.; 
        3. per l'effetto, annulli  la  relativa  deliberazione  della
Camera dei deputati adottata in data 19 dicembre 2008. 
    Manda la cancelleria per la notifica alle parti costituite e alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente e per  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Con  separata  ordinanza  viene  disposta  la   sospensione   del
giudizio. 
    Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio  della  seconda
sezione civile della Corte, il 12 febbraio 2013 
 
                     Il Presidente: De Ruggiero 
 
Avvertenza 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 262/2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 46 del 13 novembre 2013.