IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato
dall'articolo 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la
riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto
di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo
decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni
e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione
della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del
patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti
erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della
Sardegna. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso
alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli
effetti finanziari;
Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che
prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in
materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di
riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della
Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di
solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze n.
41930 del 2013, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo,
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite
le modalita' di individuazione degli obiettivi 2013-2015 di ciascun
ente locale ai sensi del richiamato articolo 31 della legge n. 183
del 2011;
Visto l'articolo 31, comma 20, primo e secondo periodo, della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445,
dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che
ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno e' tenuto ad
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria e che la mancata trasmissione della
certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al
patto di stabilita' interno;
Visto l'articolo 31, comma 20, terzo e quarto periodo, della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445,
dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 -, il quale dispone che
nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita'
interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,
lettera d), del citato articolo 31 e che decorso tale termine, in
caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale o l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta
giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla
data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni
di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese;
Visto l'articolo 31, comma 20-bis, della richiamata legge n. 183
del 2011 - come inserito dal comma 446, dell'articolo 1, della legge
n. 228 del 2012 - che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente
locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia'
certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno;
Vista la disposizione recata dall'articolo 7, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con la quale si
prescrive che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione
siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione
dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in
caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, che ha soppresso al primo periodo dell'articolo 7, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le
parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle
entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;
Visto l'articolo 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che
stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti
locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le
finalita' di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a
causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio
2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui
all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si
applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012
prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, mentre
quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26,
lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, si intende
cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue;
Visto l'articolo 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che
stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali
che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio
2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione
con la procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183
del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato
raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera a),
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come
riproposto dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n.
183 del 2011, che s'intende cosi' ridefinita: il fondo sperimentale
di riequilibrio o il fondo perequativo e' ridotto in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'articolo 1, comma 17-quinquies, del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n.
64, a norma del quale agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del
pagamento dei debiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge
12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si
applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti
pagamenti;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122,
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' commisurata
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni
operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, o sul fondo
perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base
delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti
locali ai sensi del comma 20, dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011, emerge che nell'anno 2012 risultano non aver raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno 24 comuni e 3 province;
Considerato che per effetto della declaratoria di
incostituzionalita' dell'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 149 per la parte inerente alle Autonomie speciali,
pronunciata con sentenza della Corte costituzionale del 19 luglio
2013, n. 219, dei 24 comuni indicati sono sanzionabili solo 7, in
quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali;
Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati
dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno ammonta ad euro 2.
152.000 per i comuni e ad euro 8.776.000 per le province;
Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall'articolo 1, commi 119, lettera a) e b), legge n.
228 del 2012, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un
importo pari a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni
di euro per l'anno 2014, e a 2.600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015;
Visto, inoltre, il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto
legge n. 95 del 2012, introdotto dall'articolo 8, comma 3, del
decreto legge n. 174 del 2012, che prevede che, per l'anno 2012, ai
comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilita'
interno non si applica la riduzione di cui al citato comma 6 e che
gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti
mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del medesimo
comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del
debito;
Visti i decreti del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 e
del 31 gennaio 2013 con i quali sono state determinate le riduzioni
delle risorse ai comuni ai sensi del richiamato articolo 16, commi 6
e 6-bis, del decreto legge n. 95 del 2012;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
per l'anno 2013 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122,
dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti
di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 7 agosto 2013;
Decreta:
Articolo unico
1. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012
l'obiettivo del patto di stabilita' interno, comunicano entro il
termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e
delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale
dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro di
cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili
connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e
finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti
impegnate nell'anno 2012;
b) donazioni modali private ricevute in anni precedenti al 2013
con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel 2013.
Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi
disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi
disponibili, la parte residuale e' attribuita ai comuni di cui al
comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un
importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata
nel triennio 2007-2009.
2. Le Province di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012
l'obiettivo del patto di stabilita' interno, comunicano entro il
termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e
delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale
dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro, di
cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili
connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e
finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti
impegnate nell'anno 2012;
b) ordinanze di protezione civile inerenti ad eventi sismici,
dissesti idrogeologici, conseguenze di maltempo e avversita'
atmosferiche, per la parte non coperta da risorse regionali o
nazionali.
Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi
disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi
disponibili, la parte residuale e' attribuita alle province di cui al
comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un
importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata
nel triennio 2007-2009.
3. La Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 ottobre 2013,
pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti locali e dei
relativi spazi finanziari attribuiti e aggiorna gli obiettivi di
ciascun ente locale interessato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2013
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Il Ministero dell'interno
Alfano