DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2014 

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   in   conseguenza   degli
eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei  giorni  7  ed  8
ottobre 2013 nel territorio dei comuni di  Bernalda,  Montescaglioso,
Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia di Matera. (14A00252) 
(GU n.15 del 20-1-2014)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 10 gennaio 2014 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013  il  territorio  dei
comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci  e  Scanzano  Jonico  in
provincia di Matera e'  stato  colpito  da  eventi  meteorologici  di
eccezionale intensita', provocando l'evacuazione di  alcune  famiglie
dalle loro abitazioni; 
  Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato una  grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Considerato, altresi', che tali fenomeni hanno causato  danni  alle
strutture arginali, alle infrastrutture viarie  ed  idriche,  nonche'
alle opere di  bonifica  ed  irrigazione,  agli  edifici  pubblici  e
privati,  determinando,  quindi,  forti   disagi   alla   popolazione
interessata; 
  Considerato,  inoltre,  che  l'esondazione  di  corsi  d'acqua   ha
provocato allagamenti, l'interruzione di  collegamenti  viari  e  dei
servizi essenziali, nonche' una grave compromissione delle  attivita'
produttive; 
  Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre  in
essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate  al
superamento della grave  situazione  determinatasi  a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Viste le note della Regione Basilicata del  29  ottobre  e  del  20
novembre 2013; 
  Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data 12 e 13 novembre 2013; 
  Ritenuto quindi che ricorrono,  nella  fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato  di
emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi  nei  giorni  7  ed  8  ottobre  2013  nel
territorio  dei  comuni  di  Bernalda,  Montescaglioso,  Pisticci   e
Scanzano Jonico in provincia di Matera. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
Regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  regione
Basilicata provvede, in via ordinaria, a  coordinare  gli  interventi
conseguenti all'evento finalizzati al  superamento  della  situazione
emergenziale in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di 6,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art.  5,  comma  5-quinquies  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  che  presenta   le   necessarie
disponibilita'. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta