N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013 (della Regione Campania). Beni culturali - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali - Previsione che i comuni, sentito il soprintendente, individuano i locali nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica - Ricorso della Regione Campania - Denunciata rispondenza della previsione censurata a finalita' di promozione e salvaguardia delle attivita' artigianali e del commercio - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di artigianato e di commercio - Violazione, in subordine, della potesta' legislativa regionale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, art. 2-bis, che modifica l'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungendo ad esso un comma 1-bis e sostituendone la rubrica. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118. Beni culturali - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali - Previsione che le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare le attivita' commerciali e artigianali, (anche) in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione di aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nonche' delle aree ad esse "contermini" - Ricorso della Regione Campania - Denunciata invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di artigianato e di commercio - Violazione della potesta' legislativa regionale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, art. 4-bis, che modifica l'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungendo ad esso un (altro) comma 1-bis. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.(GU n.4 del 22-1-2014 )
Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. del giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e dall' Avv. Almerina Bove dell'avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax 081/7963591; pec agc04.sett.02@regione.campania.it); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2-bis e 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8/10/2013, n. 236). 1. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2013, e' stata pubblicata la legge 7 ottobre 2013, n. 112, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo". 2. Per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, l'art. 1 della citata legge ha inserito nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, l'art 2-bis, a mente del quale «All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione"; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"». L'art. 1, comma 1 della citata legge ha inserito, altresi', nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, l'art. 4-bis, a mente del quale «All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"». Le menzionate disposizioni sono illegittime, in guisa che si chiede a Codesta Corte la relativa declaratoria di illegittimita' costituzionale, per i seguenti Motivi I. Illegittimita' costituzionale della previsione di cui al citato art. 2-bis per violazione degli artt.117, commi 3 e 4 e 118 della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione. Si e' sopra rilevato come, a mente dell'art. 2-bis del decreto-legge impugnato, «All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione"; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"». 1. La citata disposizione normativa, ancorche' inserita nell'ambito dei codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue - come peraltro esplicitato anche nella novellata rubrica, di cui alla lett. b), che fa riferimento all'"esercizio del commercio" - la finalita' di promozione e salvaguardia delle attivita' artigianali e del commercio svolte in locali tradizionalmente deputati a tali attivita'. In quanto tale, essa appare senz'altro ascrivibile, in primo luogo, alla materia "artigianato", oggetto di competenza legislativa esclusiva della Regione all'esito della riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001. E' noto, invero, che il riformato articolo 117 della Costituzione, non annoverando l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione esclusiva statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potesta' legislativa residuale delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Alla competenza legislativa residuale delle Regioni compete anche l'adozione delle misure di promozione, sviluppo e sostegno dell'artigianato. Allo stesso modo, in seguito alla citata riforma del titolo V della Costituzione, la materia del commercio e' stata da Codesta Corte pacificamente ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, co. 4, Cost. (cfr. sentenza 13.1.2004, n. 1). Ne deriva la illegittimita' della disposizione in epigrafe, in quanto lesiva della competenza legislativa regionale residuale. 2. In via subordinata, ove voglia ravvisarsi la materia di pertinenza della citata disposizione in quella della "valorizzazione dei beni culturali" - il che non appare, in ragione dell'assenza di rilievo autonomo dei locali cui la norma fa riferimento, che assurgono all'attenzione del legislatore non gia' per l'intrinseco pregio o valore, bensi' solo in quanto ivi si svolge l'attivita' artigianale o commerciale - in ogni caso, la disposizione appare adottata in violazione dell'art. 117, terzo comma in quanto non si limita alla individuazione dei principi cui informare la disciplina della materia, ma si estrinseca in una norma di dettaglio. 3. Sotto altro profilo, la citata disposizione viola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto oblitera del tutto coinvolgimento delle Regioni nel delineato procedimento volto alla individuazione delle forme di promozione e salvaguardia da adottarsi, destinate a riverberarsi in ogni caso sulle attivita' ascritte alla competenza regionale (artigianato e commercio). Nella sentenza n. 162 del 2005, Codesta Corte ha avuto modo di rilevare come, nelle fattispecie nelle quali l'articolazione della normativa comporti la coesistenza della competenza dello Stato e delle Regioni, tale articolazione "esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale", a pena della violazione del principio di leale collaborazione. II. Illegittimita' costituzionale della previsione di cui alll'art. 4-bis per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4 e 118 della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione. A mente dell'art. 4-bis, «All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"». La citata disposizione normativa - la quale, peraltro, prevede l'aggiunta di un comma 1-bis all'art. 52 del Codice senza tener conto dell'inserimento di un comma 1-bis gia' ad opera dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a) del medesimo decreto-legge - contrasta con l'art. 117, commi terzo e quarto e 118 della Costituzione, in quanto, come rilevato al punto precedente, non compete allo Stato la disciplina delle attivita' artigianali e commerciali ne' l'adozione di apposite determinazioni volte a vietare le attivita' non compatibili con le specifiche esigenza di tutela e di valorizzazione delle aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Quanto rilevato vale, poi, a fortiori per le aree non aventi diretto valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, bensi' ad esse meramente "contermini". La materia della valorizzazione dei beni culturali e', d'altronde, come sopra rilevato, affidata alla competenza concorrente regionale, con la conseguenza della illegittimita' costituzionale della previsione in epigrafe anche sotto il profilo dell'eccedenza del relativo contenuto rispetto ai principi fondamentali nella materia, e del contrasto con la necessita' che essi lascino spazio per una attuazione regionale (cfr. Corte Cost., sent. 200/2009).
P.Q.M. Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, nelle parti, profili e termini sopra esposti. Avv. Bove - Avv. d'Elia