Iscrizione di varieta' di cereali e paglia al relativo registro nazionale. (14A00382)(GU n.22 del 28-1-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli
interessati;
Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in
quanto pubblicate nel Bollettino delle varieta' vegetali n. 4/2013
senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette
denominazioni;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, e'
iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la sotto riportata varieta', la cui descrizione e i
risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2014
Il direttore generale: Cacopardi