AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti
dall'art.  71,  commi  2  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su  istanza  di  parte.
(14A00415) 
(GU n.23 del 29-1-2014)

 
 
    Comunicato del Consiglio del 19 dicembre 2013. 
    L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010
disciplina le modalita' di esercizio  del  potere  di  vigilanza  sul
sistema di  qualificazione,  attribuito  all'Autorita'  dall'art.  6,
comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e finalizzato alle  verifiche  di  cui  al  primo  comma  del  citato
articolo regolamentare. 
    In particolare, al comma 2 dell'art. 71  e'  previsto  che  detti
poteri di vigilanza e controllo siano esercitati dall'Autorita' anche
su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA  o
di una stazione appaltante. In tali casi,  l'Autorita'  provvede  nei
modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 71. 
    Quanto sopra premesso, considerata la  necessita'  di  assicurare
omogeneita' nell'attuazione del  citato  dettato  normativo,  con  il
presente Comunicato si definiscono le linee guida per  l'attivazione,
su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza  e  controllo  sul
sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 71, commi  2  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
    L'istanza  di  verifica  puo'  essere  presentata  dai   soggetti
indicati nel comma 2 del citato art. 71 che  siano  portatori  di  un
interesse concreto ed attuale alle verifiche sull'operato della  SOA,
elencate nel comma 1, e deve essere firmata, nonche' accompagnata  da
copia di un valido documento di identita' del segnalante. 
    La  domanda,  a  pena   di   improcedibilita',   deve   contenere
l'esposizione  dei  fatti  e  delle  motivazioni   che   fondano   la
legittimazione del  soggetto  istante;  nella  stessa  devono  essere
dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la
richiesta di intervento dell'Autorita'  con  una  chiara  e  puntuale
indicazione delle presunte irregolarita'. 
    La  domanda   deve,   inoltre,   essere   corredata   da   idonea
documentazione probatoria. 
    Nel caso di istanza presentata da  una  SOA,  quest'ultima  deve,
altresi', dimostrare di  aver  preventivamente  effettuato  tutte  le
verifiche possibili  in  relazione  alle  presunte  irregolarita'  (a
titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario
informatico, visure camerali, Forum SOA). 
    A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio  competente
verifica  preliminarmente  la  completezza  della  domanda  sotto  il
profilo formale  e  sostanziale,  procedendo  alla  dichiarazione  di
improcedibilita' delle istanze che risultino carenti  degli  elementi
richiesti nel precedente punto. 
    Per  le  istanze  ritenute  procedibili,   l'Ufficio   competente
verifica  la   sussistenza   del   fumus   relativo   alle   presunte
irregolarita',  procedendo  alla  dichiarazione  di  inammissibilita'
delle domande, i cui  profili  di  presunte  irregolarita'  risultino
smentiti dalla  documentazione  presente  negli  archivi  informatici
consultabili dall'Autorita'. 
    Nei casi in cui risulti  l'assenza  in  capo  all'istante  di  un
interesse concreto ed attuale alla verifica richiesta,  accertata  la
completezza della domanda e i presupposti per l'ammissibilita'  della
stessa,  come  sopra  specificati,  la  segnalazione  potra'   essere
valutata dall'Autorita' per l'attivazione della verifica ex  art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, da svolgersi
con le modalita' proprie dei procedimenti attivati d'ufficio. 
    L'improcedibilita'/inammissibilita' dell'istanza sara' oggetto di
comunicazione nei confronti della parte richiedente. 
    Qualora l'istanza risulti procedibile  e  ammissibile,  l'Ufficio
competente comunica l'avvio del procedimento  ai  sensi  dell'art.  7
della legge n. 241/90 alla SOA, a cui risulta  imputata  la  presunta
irregolarita', al  soggetto  istante,  nonche'  all'impresa  titolare
dell'attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine  non
superiore a 30 giorni per la trasmissione di  memorie  e/o  documenti
ritenuti utili alle valutazioni  di  competenza  dell'Autorita',  con
facolta' di  richiedere  documenti,  informazioni  e  chiarimenti  in
merito al procedimento in corso agli Operatori  economici,  alle  SOA
nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. 
    Conclusa la fase istruttoria, l'Autorita',  previa  comunicazione
delle  principali   risultanze   istruttorie   all'impresa   titolare
dell'attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite  le
relative   eventuali   controdeduzioni    conclusive,    adotta    il
provvedimento finale, nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2  e
3 dell'art. 71, che sara' comunicato in forma integrale  alla  SOA  e
all'impresa  titolare  dell'attestazione  di  cui  trattasi   e   nei
contenuti minimi essenziali al soggetto istante. 
    Si precisa che il termine di sessanta giorni per  l'adozione  del
provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato
nell'avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo
necessario allo  svolgimento  delle  singole  attivita'  istruttorie,
quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative  e/o
supplementi d'istruttoria.