AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ossigeno Ibo». (14A00498) 
(GU n.28 del 4-2-2014 - Suppl. Ordinario n. 10)

 
 
 
     Estratto determinazione V & A N. 23/2014 del 7 gennaio 2014 
 
    DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
"OSSIGENO IBO", nella forma e confezione:  "200  bar  gas  medicinale
compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vi  5  litri  in
aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    TITOLARE AIC: INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.R.L. con sede legale
e domicilio fiscale in Via Vergnano, 9,  25125  -  Brescia  -  Codice
Fiscale 00495520173; 
    Confezione: "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio
con valvola riduttrice vi 5 litri 
    AIC n. 039103193 (in base 10) 159BQT (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: gas per inalazione 
    Principio Attivo: ossigeno; 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITA' 
    Confezione: AIC n. 039103193 - "200 bar gas medicinale compresso"
bombola in acciaio con valvola riduttrice vi 5 litri 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA 
    Confezione: AIC n. 039103193 - "200 bar gas medicinale compresso"
bombola in acciaio con valvola riduttrice vi 5 litri - RR: medicinale
soggetto a prescrizione medica 
    STAMPATI 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    DECORRENZA  DI  EFFICACIA  DELLA   DETERMINAZIONE:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.