MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento  e  classificazione  di  alcuni  prodotti   esplodenti
(14A00672) 
(GU n.32 del 8-2-2014)

 
 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011097/XVJ(53)  del  22
gennaio 2014, manufatti esplodenti denominati: 
      "Candela romana Di Fabio 030 new"(massa attiva g 500,00); 
      "Candela romana Di Fabio 045 new"(massa attiva g 860,00); 
      "Candela romana Di Fabio 054 new"(massa attiva g 1324,00); 
      "Tonante Di Fabio 50/62 new"(massa attiva g 110,00); 
      "Tonante Di Fabio 60/65 new"(massa attiva g 130,00); 
      "Tonante Di Fabio 60/100 new"(massa attiva g 195,00); 
      "Tonante Di Fabio 70/50 New"(massa attiva g 130,00); 
      "Sfera pioggia oro Di Fabio 100 new"(massa attiva g 320,00); 
      "Sfera pioggia bianca Di Fabio 100 new"(massa attiva g 370,00); 
      "Bomba serpentelli Di Fabio 76 new"(massa attiva g 312,00); 
      "Bomba fischi e colpi Di Fabio 76 new"(massa attiva g 237,00); 
      "Bomba A6 e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 557,00); 
      "Bomba 4+4 e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 742,00); 
      "Bomba a farfalle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 267,00); 
      "Bomba a farfalle 2 Di Fabio 90 new"(massa attiva g 397,00); 
      "Bomba R17 Di Fabio 90 NEW"(massa attiva g 434,00); 
      "Bomba lupi e stelle Di Fabio 90 new"(massa attiva g 312,00); 
      "Bomba serpentelli Di Fabio 90 new"(massa attiva g 482,00); 
    sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Fabio Annibale titolare
della licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti della  IV  e  V
categoria T.U.L.P.S., in nome e per conto della  fabbrica  di  fuochi
d'artificio "Pirotecnica Di  Fabio  S.r.l."  sita  in  Contrada  Case
Bellozzi - Torricella Sicura (TE) -, ai sensi del combinato  disposto
dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,
e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di  Pubblica  Sicurezza  e
classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al  Regolamento  di
esecuzione del citato Testo Unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  testo  unico  delle  Leggi  di
Pubblica Sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  "Il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che lo possono utilizzare  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza". 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica.