MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2014 

Proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1,  comma
1 del decreto 6  dicembre  2010,  in  materia  di  pesca  sportiva  e
ricreativa in mare. (14A00776) 
(GU n.35 del 12-2-2014)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2014,
in corso di registrazione presso la Corte dei  Conti,  con  il  quale
l'On. dott. Enrico Letta e'  incaricato  di  reggere  ad  interim  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21  dicembre  2006,  n.
1967,  relativo  alla  misure  di  gestione   per   lo   sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e  che  abroga  il  Reg.  (CE)  n.
1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva; 
  Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire  il  rispetto  delle
norme della politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) della Commissione europea  dell'8  aprile
2011,  n.  404,  recante  modalita'  di  applicazione  del   predetto
Regolamento (CE) n. 1224/2009; 
  Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  "Misure
per il riassetto delle normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 il quale dispone  che  con  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  sono  definite  le
modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici  o
sportivi, al fine di assicurare che essa sia  effettuata  in  maniera
compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6   dicembre   2010   concernente
"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e  ricreativa  in
mare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 31 gennaio 2011, n. 24; 
  Visto il decreto  ministeriale  15  luglio  2011  di  modifica  del
decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca  sportiva  e
ricreativa in mare; 
  Considerato che la comunicazione effettuata, ai sensi dell'art.  1,
comma 1, del  decreto  ministeriale  6  dicembre  2010,  da  chiunque
esercita l'attivita' di  pesca  sportiva  o  ricreativa  in  mare  ha
validita' triennale; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del  decreto  recante
le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi,  turistici
o sportivi, disporre la proroga della validita'  delle  comunicazioni
di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre  2010,
al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita'  di  monitoraggio
sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa; 
  Ritenuto necessario introdurre l'obbligo della comunicazione di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010,  anche
per l'esercizio dell'attivita' di pesca da terra, nel rispetto  degli
obiettivi della politica comune della pesca; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La validita' delle comunicazioni in scadenza nel corrente  anno,
effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale  6
dicembre 2010, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011. 
  3. Le comunicazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 6 dicembre 2010 sono  obbligatorie,  altresi',  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di pesca da  terra  e  hanno  validita'
sino al 31 dicembre 2014; 
  4. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni  contenute
nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010. 
  Il presente decreto e' immediatamente efficace e  viene  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2014 
 
                                        Il Ministro ad interim: Letta