N. 19 SENTENZA 10 - 11 febbraio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Responsabilita'  amministrativa  e  contabile  -
  Parchi naturali. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17  gennaio  2011,  n.  1
  (Modifiche  di  leggi  provinciali  in   vari   settori   e   altre
  disposizioni), artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2,  e
  15, comma 1. 
-   
(GU n.9 del 19-2-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011,  n.  1  (Modifiche  di
leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-28
marzo 2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al
n. 29 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  gli  avvocati  Giuseppe  Franco  Ferrari  e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo posta il 22-28  marzo  2011  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il  24  marzo  2011,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7,  comma  1,  8,
12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi  provinciali  in
vari settori e altre disposizioni), in  riferimento  agli  artt.  25,
secondo comma, 97, 117, secondo comma, lettere  l)  ed  s),  e  terzo
comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 8 e 9 dello statuto  di
autonomia. 
    1.1.- In primo luogo, viene impugnato  l'art.  5,  comma  9,  che
aggiunge all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile  1992,  n.  10
(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia  Autonoma
di Bolzano), il  comma  12,  in  quanto,  prescrivendo  che  «per  il
personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo  di  reggenza,  la
misura prevista per la trasformazione dell'indennita' di funzione  in
assegno  personale  e  pensionabile  e'  raddoppiata  con  decorrenza
dall'assunzione  delle  funzioni  dirigenziali»,   si   porrebbe   in
contrasto con l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (Misure urgenti in materia di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale  impone  che
per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento  economico  complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico
impiego, compreso il trattamento accessorio, non  possa  superare  il
trattamento ordinariamente spettante nel 2010. 
    Tale disposizione, eccedendo la competenza statutaria di cui agli
artt. 8 e 9  dello  statuto  di  autonomia,  e  confliggendo  con  la
normativa statale dettata in  materia  di  contenimento  della  spesa
delle pubbliche amministrazioni  e  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Il ricorrente censura, poi, l'art. 7, comma 1, della citata
legge della Provincia autonoma di Bolzano, il quale - nell'introdurre
il comma 3 nell'art. 1-bis, della legge provinciale 22 ottobre  1993,
n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e  del  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi) -  prevede  che,  per  gli  enti
pubblici di cui all'art.  79  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige),  la  denuncia  alla
Corte  dei  conti  relativamente  ad   ipotesi   di   responsabilita'
amministrative del personale pubblico non  vada  effettuata  sino  al
raggiungimento della soglia valoriale prescritta in tale legge. 
    Siffatta disposizione,  prevedendo  un'ipotesi  di  esenzione  di
responsabilita' amministrativa per  effetto  della  mancata  denuncia
alla Corte dei  conti  della  relativa  violazione,  si  porrebbe  in
contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal  d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato),  che,  riguardo  ai
dipendenti statali, all'art. 20 individua i soggetti obbligati a tale
denuncia  ed  all'art.  22  prevede   che   l'impiegato   e'   sempre
personalmente obbligato a risarcire il danno ingiustamente  cagionato
a terzi. 
    Poiche' la denuncia di  fatti  dannosi  per  il  pubblico  erario
costituirebbe essenziale presupposto per  l'attivazione  del  sistema
giurisdizionale   diretto   all'accertamento    di    responsabilita'
amministrative, nonche' elemento ineludibile, tenuto conto che l'art.
1, comma 3, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), chiama a
rispondere del danno  erariale  coloro  che,  con  l'aver  «omesso  o
ritardato la  denuncia»,  abbiano  determinato  la  prescrizione  del
relativo diritto al risarcimento, la disposizione  in  esame  sarebbe
illegittima in quanto incidente sulla responsabilita' amministrativa,
riconducibile  alla  materia  «ordinamento  civile»,  di   competenza
esclusiva dello Stato (sentenze n. 337 del 2009, n. 184 del 2007 e n.
345 del 2004). La potesta' legislativa della  Provincia  autonoma  in
materia di «ordinamento degli uffici pubblici», infatti, pur  potendo
stabilire  obblighi  la  cui  violazione   comporti   responsabilita'
amministrativa,  non  potrebbe  incidere  sul  regime  giuridico   di
quest'ultima  o   introdurre   nuove   cause   di   esenzione   della
responsabilita' (sentenze n. 337 del 2009 e n. 345 del 2004). 
    Pertanto, la sospensione dell'obbligo di  denuncia,  in  base  al
meccanismo compensatorio previsto nella novella all'art. 1-bis  della
legge provinciale n. 17 del 1993, interferirebbe direttamente sia con
le competenze  statali  in  materia  di  «ordinamento  civile»  e  di
«giustizia amministrativa»,  in  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., sia con l'ordinamento  della  giurisdizione
contabile ledendone, in violazione dei  principi  di  ragionevolezza,
buon andamento ed imparzialita'  ai  sensi  dell'art.  97  Cost.,  la
necessaria uniformita' su tutto il territorio nazionale (sentenza  n.
340 del 2001). 
    1.3.- Il Presidente del consiglio dei ministri, censura, inoltre,
l'art. 8 della citata legge prov. n. 1 del 2011, perche' - novellando
l'art. 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9  (Norme  di
procedura  per   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative),
riguardante le «violazioni amministrative che non danno luogo a danni
irreversibili»  e  prevedendo  che  le   autorita'   incaricate   del
controllo, nei casi in cui rilevino  «violazioni  amministrative  che
non  danno  luogo  a  danni  irreversibili»  possano  procedere  alla
irrogazione delle sanzioni solo dopo aver  esperito  una  particolare
procedura finalizzata all'adeguamento  al  precetto  della  normativa
violata, con ampi  margini  d'indeterminatezza  delle  fattispecie  -
contrasterebbe con l'art.  25,  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  con
l'art. 1, commi  1  e  2,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale), rubricato «principio di legalita'». 
    1.4.- Con riferimento all'art. 12  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano n. 1 del 2011, poi, il ricorrente  ne  deduce  il
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    La norma impugnata, stabilendo che «nell'esercizio delle funzioni
connesse  con  le  iscrizioni  tavolari  il  conservatore  dei  libri
fondiari sia responsabile nei  limiti  in  cui  risponde  il  giudice
tavolare», prevedrebbe una forma di  limitazione  patrimoniale  della
responsabilita' del conservatore di libri fondiari  che  incorrerebbe
nelle medesime censure di cui al punto  1.3.  che  precede,  espresse
nella sentenza di  questa  Corte  n.  340  del  2001,  in  quanto  in
contrasto con il sistema della responsabilita' amministrativa, la cui
disciplina deve  essere  ricondotta  alla  materia  della  «giustizia
amministrativa», di competenza esclusiva dello Stato. 
    Inoltre, anche l'art. 12, comma 2, soffrirebbe del medesimo vizio
prevedendo che,  anche  nel  caso  di  accertata  colpa  lieve  e  di
compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla  Corte  dei
conti, le spese legali sostenute per  la  difesa  in  giudizio  siano
rimborsate   dagli   enti   pubblici   provinciali,   nel   caso   di
coinvolgimento  del  personale  stesso  nella  fase  istruttoria  dei
suddetti   procedimenti,   ove   ritenuto   congruo   dall'avvocatura
provinciale. Tale disposizione confliggerebbe con l'ordinamento della
giurisdizione contabile nella parte in  cui  autorizza,  in  caso  di
accertata colpa lieve, la disapplicazione di un'eventuale statuizione
di compensazione delle spese processuali, eccedendo dalle  competenze
statutarie e violando la competenza attribuita allo Stato in  materia
di «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa» di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    1.5.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che
l'art. 15 della citata legge provinciale, modificando l'art. 9  della
legge provinciale 12 maggio 2010, n.  6,  riguardante  la  «Legge  di
tutela della natura ed altre disposizioni», e prevedendo  che,  fatti
salvi i diritti dei proprietari, la giunta provinciale possa emanare,
in casi giustificati, disposizioni in deroga ai divieti di  raccolta,
per effetto della mancata esplicitazione degli ambiti di applicazione
rientranti nel concetto di  «casi  giustificati»,  violerebbe  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto disposizione  idonea
a garantire il rispetto dei principi di salvaguardia e  conservazione
previsti dagli artt. 3, 4 e 9 del d.P.R. 8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche), e dal decreto ministeriale  17
ottobre 2007 emesso in attuazione della direttiva 21 maggio 1992,  n.
92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche), nonche' del principio di uniformita' nella  applicazione
del decreto su tutto il territorio nazionale. 
    Cio' in quanto, nonostante la Provincia, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, n. 16), del d.P.R. n.  670  del  1972,  abbia  una  potesta'
legislativa primaria in materia di «parchi per  la  protezione  della
flora  e  della  fauna»,  secondo  una   consolidata   giurisprudenza
costituzionale, la potesta'  di  disciplinare  l'ambiente  nella  sua
interezza e' affidata in via  esclusiva  allo  Stato  dall'art.  117,
comma secondo, lettera s), Cost. Spetterebbe dunque in via  esclusiva
a quest'ultimo il compito di disciplinare l'ambiente come una entita'
organica, con norme che costituiscono un limite alla  disciplina  che
le Regioni e le Province autonome dettano in altre  materie  di  loro
competenza (sentenza n. 380 del 2007).  Il  legislatore  provinciale,
nell'esercizio della propria competenza legislativa sarebbe,  dunque,
sottoposto al rispetto degli standard minimi ed  uniformi  di  tutela
posti in essere dalla legislazione nazionale, oltre che  al  rispetto
della normativa comunitaria di riferimento  secondo  quanto  disposto
dall'art. 8, comma 1, dello statuto speciale di autonomia e dall'art.
117, primo comma, Cost. 
    Sulla base di queste premesse, le  disposizioni  della  legge  in
esame sarebbero illegittime, non recando i  necessari  richiami  alle
norme statali di settore di cui alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio) e al d.P.R. n. 357 del 1997. 
    1.6.- Da  ultimo,  il  ricorrente  ha  richiesto  la  sospensione
dell'esecuzione della legge  censurata,  poiche'  l'esecuzione  delle
norme impugnate sarebbe stata suscettibile di  determinare  un  danno
immediato e irreparabile  all'interesse  pubblico  o  all'ordinamento
giuridico della Repubblica. 
    2.- Nel giudizio  si  e'  costituita  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  chiedendo  che  il  ricorso  in  esame   venga   dichiarato
manifestamente inammissibile o, in ogni caso, infondato. 
    2.1.- In primo luogo, la difesa della  Provincia  assume  che  la
legge  provinciale,  modificata  dal  censurato  art.   5,   prevede,
precisamente all'art. 28, che «l'indennita' di dirigenza spettante ai
sensi dell'art. 47, l.p. 11  del  1981,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e'  trasformata  in  assegno  personale  nella  misura
maturata  ai  sensi  dell'articolo  22,   comma   5».   Quindi,   con
l'incremento della somma  riconosciuta  e  corrisposta  a  titolo  di
assegno  personale,  decrescerebbe  l'entita'  della  indennita'   di
dirigenza, sicche' con la prescrizione censurata  dal  ricorrente  si
realizzerebbe  unicamente   un'accelerazione   della   proceduta   di
trasformazione prevista dal citato art. 28 della legge  prov.  n.  10
del 1992, senza che l'ammontare complessivo del trattamento percepito
si modifichi, consentendo il pieno rispetto del parametro individuato
dal d.l. n. 78 del 2010. 
    2.2.- Quanto all'art. 7, comma 1, della citata legge  provinciale
n. 1 del 2011, si tratterebbe di una misura di carattere finanziario,
volta al contenimento della spesa  pubblica,  in  applicazione  delle
all'art. 79, comma 3, dello statuto,  come  emergerebbe  dall'incipit
della disposizione. 
    La Provincia autonoma di Bolzano avrebbe  adottato  un  peculiare
sistema di copertura delle spese connesse ai risarcimenti discendenti
da responsabilita' amministrativa del dipendente  nei  confronti  dei
terzi, nell'ambito del quale la previsione censurata avrebbe lo scopo
di individuare un sistema che consenta di perseguire  l'obiettivo  di
contenimento, finanziando la spesa con il risparmio  derivante  dalla
riduzione dei capitoli destinati a garantire la copertura delle spese
di assicurazione. 
    In ogni caso, assume la resistente, la previsione di disposizioni
che riguardino il profilo della  responsabilita'  amministrativa  del
dipendente sarebbe comunque legittima, come affermato dalla  sentenza
di questa Corte n. 340 del 2001, in quanto intimamente  connessa  con
lo svolgimento  della  funzione  amministrativa  e,  quindi,  con  la
materia dell'«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto». 
    2.3.- Anche con riferimento alla questione di cui all'art. 8,  la
resistente ne deduce l'infondatezza, perche'  l'individuazione  tanto
delle  «violazioni  amministrative»  che  non  danno  luogo  a  danni
irreversibili, quanto dei profili di difformita' della condotta posta
in essere dal soggetto agente rispetto alla  norma  violata  e  delle
misure necessarie a ripristinare la legalita'  sarebbe  stabilita  ex
ante dalle disposizioni recate da un  decreto  del  Presidente  della
Provincia, che tassativamente ne delimiterebbe i confini. 
    2.4.- La Provincia resistente inoltre, con  riferimento  all'art.
12, premette che  la  disposizione  non  introdurrebbe  una  nuova  o
diversa ipotesi di responsabilita' amministrativa, ma si  limiterebbe
ad  applicare  al  conservatore  dei  libri   fondiari,   funzionario
dipendente della Provincia, i  limiti  di  imputabilita'  propri  del
giudice tavolare, di cui e' coadiutore. 
    La norma censurata, quindi, costituirebbe espressione dei  poteri
legislativi in materia di «ordinamento degli uffici e del  personale»
assegnati, a titolo di potesta' legislativa esclusiva, alla Provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto. 
    2.4.1.- Quanto al secondo comma dell'art. 2, la  norma  censurata
non farebbe altro che estendere  il  beneficio  della  manleva  dalle
spese legali all'ipotesi in cui il dipendente  sia  stato  condannato
per  una  condotta  solo  lievemente  colposa,  nell'esercizio  delle
prerogative spettanti alla Provincia ai sensi dell'art. 8, numero l),
dello statuto, cosa che non inciderebbe sulla pronuncia del  giudice,
ne' modificherebbe l'effetto dell'art. 6, della legge  provinciale  9
novembre  2001,   n.   16   (Responsabilita'   amministrativa   degli
amministratori  e  del  personale  della  Provincia  e   degli   Enti
provinciali),  continuando  a  prevedere  che  al  dipendente   siano
comunque rimborsate unicamente le  spese  sostenute  per  la  propria
difesa. 
    2.5.- Infine, con riguardo all'art. 15, comma  1,  la  resistente
precisa che la disposizione costituirebbe espressione della  potesta'
legislativa provinciale in materia di «apicoltura  e  parchi  per  la
protezione della flora e della  fauna»  (art.  8,  numero  16,  dello
statuto), oltre che, piu' in generale,  in  materia  di  «tutela  del
paesaggio» (art. 8, numero 6, dello statuto). 
    Questa Corte, con la sentenza n. 378 del  2007,  avrebbe  infatti
precisato che, ove  l'esercizio  della  potesta'  legislativa  assuma
natura esclusiva, la Provincia e' tenuta a fare applicazione dei soli
principi generali dell'ordinamento e non  dei  principi  fondamentali
della materia. 
    La censura sarebbe, dunque, priva di  fondamento,  in  quanto  le
norme individuate dal ricorrente non individuerebbero certo  principi
fondamentali dell'ordinamento. Del resto, lo stesso citato  d.m.  del
17 ottobre 2007 conterrebbe un'espressa clausola di salvaguardia. 
    Infine,  quanto  all'attribuzione  alla  Giunta  del  potere   di
determinare le deroghe, la Provincia osserva che a  tale  organo  non
sarebbe conferita alcuna delega in bianco,  restando  esso  vincolato
alle disposizioni di legge applicabili. 
    2.6.- La Provincia di Bolzano  ha  poi  depositato,  in  data  29
ottobre 2013, una memoria nella quale ha chiesto la dichiarazione  di
cessazione  della  materia  del  contendere,  in   riferimento   alle
disposizioni impugnate di cui agli artt. 15, comma 1; 7, comma 1;  8.
In particolare, la resistente assume che l'art. 11, comma l,  lettera
a),  della  legge  provinciale  21  giugno  2011,  n.  4  (Misure  di
contenimento dell'inquinamento  luminoso  ed  altre  disposizioni  in
materia di utilizzo di acque pubbliche,  procedimento  amministrativo
ed urbanistica) ha abrogato  il  comma  4  dell'art.  9  della  legge
provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge  di  tutela  della  natura  e
altre disposizioni), aggiunto dall'art.  15,  comma  l,  della  legge
prov. n. l del 2011, che aveva autorizzato la Giunta  provinciale  ad
emettere,  in  casi  giustificati  e  fatti  salvi  i   diritti   dei
proprietari, disposizioni in deroga ai precedenti commi 2 e  3  dello
stesso art. 9 della legge prov. n. 6 del 2010.  Inoltre,  l'art.  11,
comma l, lettera b),  della  legge  prov.  n.  4  del  2011,  avrebbe
soppresso il comma 3  dell'art.  l-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso ai documenti amministrativi),  aggiunto  dall'art.
7, comma l, della legge prov. n. l del 2011, secondo cui  le  denunce
indicate nell'art. 5 della legge prov. n. 16 del 2001  non  erano  da
effettuarsi  fino   al   raggiungimento   della   soglia   valoriale,
complessivamente considerata  e  annualmente  rivalutata  sulla  base
degli indici ISTAT, pari alla  somma  delle  economie  realizzate  da
ciascun ente con il venir meno degli obblighi  assicurativi.  Infine,
deduce che l'art. 11, comma l, lettera c), della legge prov. n. 4 del
2011 avrebbe abrogato l'art. 8 della  legge  prov.  n.  l  del  2011,
innovativo dell'art. 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n.
9   (Norme   di   procedura   per   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative). 
    La Provincia, inoltre, precisa che nessuna delle tre disposizioni
sopra citate avrebbe  trovato  applicazione  durante  il  periodo  di
rispettiva validita'. 
    Quanto alle  altre  due  disposizioni  censurate,  la  resistente
ribadisce le conclusioni di cui all'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7,  comma  1,  8,
12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi  provinciali  in
vari settori e altre disposizioni), in  riferimento  agli  artt.  25,
secondo comma, 97, 117, secondo comma, lettere  l)  ed  s),  e  terzo
comma, della Costituzione nonche' agli artt. 8 e 9 dello  statuto  di
autonomia. 
    2.- In linea preliminare, occorre considerare  che  la  Provincia
autonoma di Bolzano, successivamente alla proposizione  del  ricorso,
con l'art. 11, comma l, della legge provinciale 21 giugno 2011, n.  4
(Misure  di  contenimento   dell'inquinamento   luminoso   ed   altre
disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche,  procedimento
amministrativo ed urbanistica) ha abrogato: a) il comma 4 dell'art. 9
della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di  tutela  della
natura e altre disposizioni), aggiunto dall'art. 15, comma  l,  della
legge  prov.  n.  l  del  2011,  che  aveva  autorizzato  la   Giunta
provinciale ad emettere, in casi giustificati e fatti salvi i diritti
dei proprietari, disposizioni in deroga ai precedenti  commi  2  e  3
dello stesso art. 9 della legge prov. n. 6 del 2010; b)  il  comma  3
dell'art. l-bis della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17
(Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di  accesso
ai documenti amministrativi), aggiunto dall'art. 7,  comma  l,  della
legge prov. n. l del  2011,  secondo  il  quale  le  denunce  di  cui
all'art.  5  della  legge  provinciale  9  novembre   2001,   n.   16
(Responsabilita' amministrativa degli amministratori e del  personale
della Provincia e degli Enti provinciali), non erano  da  effettuarsi
fino  al  raggiungimento  della  soglia  valoriale,  complessivamente
considerata e annualmente rivalutata sulla base degli  indici  ISTAT,
pari alla somma delle economie realizzate  da  ciascun  ente  con  il
venir meno degli obblighi assicurativi; c) l'art. 8 della legge prov.
n. l del 2011, innovativo dell'art. 4-bis della legge  provinciale  7
gennaio 1977, n. 9  (Norme  di  procedura  per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative), con riguardo alle violazioni amministrative
che non danno luogo a danni irreversibili. 
    2.1.-  E'  necessario,  dunque,   verificare   se   l'intervenuta
abrogazione dei commi impugnati abbia  carattere  satisfattivo  delle
pretese avanzate con il ricorso e  se  ricorrano,  nella  specie,  le
condizioni richieste dalla giurisprudenza  di  questa  Corte  perche'
possa essere dichiarata la cessazione della materia  del  contendere,
con riferimento specifico al fatto che  la  normativa  impugnata  non
abbia avuto, medio tempore, applicazione (ex plurimis, sentenze n. 93
del 2013 e n. 245 del 2012). 
    2.2.- Quanto alla disposizione relativa  all'art.  15,  comma  l,
della legge provinciale n.  l  del  2011,  appare  evidente  che,  in
mancanza  della  predisposizione  del  provvedimento  demandato  alla
Giunta  di  fissazione  delle  disposizioni  in   deroga,   l'effetto
derogatorio della norma non si e' verificato, sicche' all'abrogazione
totale della norma censurata, per cio' stesso satisfattiva,  consegue
la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere. 
    2.3.- Nel medesimo senso  deve  concludersi,  poi,  con  riguardo
all'art. 8 della piu' volte citata legge provinciale,  in  quanto  il
contenuto precettivo della norma invocata si limitava - con  riguardo
a  violazioni  amministrative  -  all'esperimento  di  una  procedura
finalizzata all'adeguamento al dettato della normativa violata, senza
prevedere   il   venir   meno   dell'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative, sicche', dato  anche  il  breve  lasso  di  tempo  di
vigenza, nessun effetto irreversibile sotto il profilo  sanzionatorio
si  e'  determinato  con  la  vigenza  della  norma  impugnata,   con
conseguente difetto di applicazione e cessazione  della  materia  del
contendere. 
    2.4.-  Quanto,  invece  all'art.  7,  comma  l,   e   all'effetto
sospensivo  verificatosi  statim,  con  l'entrata  in  vigore   della
disposizione censurata, consegue che la successiva abrogazione non e'
sufficiente  ad  escludere  che  medio  tempore  un  qualche  effetto
irreversibile si sia determinato, non risultando  che  non  abbia  in
concreto trovato applicazione, con la conseguenza che non  ricorrono,
nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di  questa
Corte perche' possa essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere. 
    3.- Cio' posto, nel merito le censure possono  essere  scrutinate
secondo l'ordine ad esse attribuito dal ricorrente. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  assume,  in  primo
luogo, che l'art. 5, comma 9, che aggiunge all'art.  26  della  legge
provinciale 23 aprile 1992,  n.  10  (Riordinamento  della  struttura
dirigenziale della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano)  il  comma  12,
prescrivendo  che  «per  il  personale   che   svolge   le   funzioni
dirigenziali  a  titolo  di  reggenza  la  misura  prevista  per   la
trasformazione  dell'indennita'  di  funzione  in  assegno  personale
pensionabile [...]  e'  raddoppiata  con  decorrenza  dall'assunzione
delle funzioni dirigenziali in atto», si porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale impone che per gli  anni
2011, 2012 e 2013 il trattamento economico  complessivo  dei  singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,  del  pubblico  impiego,
compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010. 
    4.1.- La questione e' fondata. 
    4.2.- La disposizione impugnata si pone in evidente contrasto con
l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010,  norma  ricondotta  dalla
giurisprudenza di questa Corte nell'ambito  del  coordinamento  della
finanza pubblica, in quanto  riguarda  il  trattamento  economico  di
tutti  i  dipendenti  delle  Regioni  e  degli  enti  regionali,  con
l'effetto finale di fissare, per gli  anni  del  triennio  2011-2013,
l'entita' complessiva degli esborsi a carico delle Regioni  a  titolo
di trattamento economico del personale in  misura  non  superiore  al
trattamento economico ordinario, per l'anno 2010, cosi' da imporre un
limite  generale  ad  una  rilevante  voce  del  bilancio   regionale
(sentenze n. 217 e n. 215 del 2012). Peraltro, non v'e' dubbio che il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati  anche
dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni in  base  all'art.
119, Cost., si impone anche  alle  Province  autonome  nell'esercizio
dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, sussistendo,
sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza  tra  limiti  posti
alla autonomia finanziaria delle Regioni di diritto comune  dall'art.
119 Cost. e quelli stabiliti per le Province autonome  dallo  statuto
speciale (sentenza n. 190 del 2008). 
    Nel caso di specie, la tesi della difesa provinciale, secondo cui
il  raddoppio  dell'indennita'  di  reggenza  non  comporterebbe   la
violazione del vincolo, in quanto costituirebbe soltanto un passo per
la graduale trasformazione dell'indennita'  di  funzione  in  assegno
personale, di cui alla legge provinciale n. 10 del 1992 e alla  legge
provinciale  16  ottobre  1992,  n.  36  (Riordinamento  dello  stato
giuridico del personale), compensando la diminuzione  dell'indennita'
di funzione, e' contraddittoria e priva di rilevanza. In primo luogo,
infatti, la stessa Provincia autonoma afferma che, a distanza  di  11
anni dalla prevista trasformazione, l'attuazione di quella norma  non
e' ancora completata, sicche' l'indennita' di funzione, in difetto di
altre  previsioni,   continua   ad   essere   corrisposta.   Inoltre,
un'indennita'  come  quella  di  reggenza,  meramente  accessoria  ed
eventuale rispetto al trattamento dirigenziale  ordinario,  non  puo'
entrare  nel  gioco  economico  compensativo  prefigurato,  dovendosi
invece ritenere che per cio' stesso il  risultato  finanziario  della
disposizione in esame ecceda il vincolo statale in questione. 
    5.- Quanto al gia' citato art. 7,  comma  1,  della  legge  prov.
Bolzano n. 1 del 2011, a giudizio del ricorrente, la previsione  che,
per gli enti pubblici di cui all'art. 79 del d.P.R. 31  agosto  1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  la
denuncia alla Corte dei conti relativa ad ipotesi di  responsabilita'
amministrative del personale pubblico non vada  effettuata,  sino  al
raggiungimento della  soglia  valoriale  prescritta  in  tale  legge,
introdurrebbe   un'ipotesi   di    esenzione    di    responsabilita'
amministrativa per effetto  della  mancata  denuncia.  Tale  precetto
violerebbe, pertanto, gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera  l),
Cost.,   in   quanto   inciderebbe   sul   regime   giuridico   della
responsabilita' amministrativa, interferendo direttamente sia con  le
competenze  statali  in  materia  di  «ordinamento  civile»  che   di
«giustizia amministrativa», ledendone, in violazione dei principi  di
ragionevolezza,  buon  andamento  ed  imparzialita',  la   necessaria
uniformita' su tutto il territorio nazionale. 
    5.1.- La questione e' fondata. 
    5.2.- Questa Corte ha  chiarito,  con  un  ragionamento  valevole
anche per le Regioni ad  autonomia  speciale  (sentenza  n.  337  del
2009), che, con riferimento  alla  responsabilita'  amministrativa  e
contabile, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di
esenzione dalla  responsabilita'  penale,  civile  o  amministrativa,
trattandosi di materia non disciplinata dagli  statuti  di  autonomia
speciale  e  riservata  alla  competenza  esclusiva  del  legislatore
statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    La disciplina della responsabilita' amministrativa - nella  quale
i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri  che
la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla, ovvero  fanno
riferimento  a  situazioni  soggettive  riconducibili  alla   materia
dell'«ordinamento civile» (sentenza n. 345  del  2004)  -  in  quanto
materia di competenza dello Stato non  rientra  tra  le  attribuzioni
della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  come  del  resto  si  ricava
dall'art. 10-bis  del  d.P.R.  15  luglio  1988,  n.  305  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di
Trento e di Bolzano e per il personale  ad  esse  addetto),  aggiunto
dall'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212 (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
recanti integrazioni e modifiche al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, in
materia di controllo e di sezioni  giurisdizionali  della  Corte  dei
conti) norma a tenore della  quale  per  l'attivita'  giurisdizionale
delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano si applicano le  leggi
statali sulla disciplina dell'ordinamento  e  delle  procedure  della
Corte dei conti. 
    In tale contesto, la norma  impugnata,  escludendo  che  sussista
l'obbligo di  denuncia  in  determinate  ipotesi  di  responsabilita'
amministrativa  e   contabile   del   personale   pubblico,   rientra
nell'ambito di competenza riservato allo Stato dall'art.  117,  comma
secondo, lettera  l),  Cost.,  relativamente  alla  disciplina  della
responsabilita' amministrativa. La potesta' della Provincia  autonoma
in materia di ordinamento dei propri uffici, se puo'  esplicarsi  nel
senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri
dipendenti,  prevedendo   obblighi   la   cui   violazione   comporti
responsabilita' amministrativa, non puo' tuttavia incidere sul regime
di quest'ultima (sentenza n. 345 del 2004), neppure sotto il  profilo
della modifica dei termini o degli obblighi  attraverso  i  quali  si
consente la conoscibilita' delle violazioni da parte del  Procuratore
regionale della Corte del conti. 
    6.- Il ricorrente censura, infine, l'art. 12 della legge prov. n.
1 del 2011, il quale prevede,  al  primo  comma,  che  nell'esercizio
delle funzioni connesse con le iscrizioni  tavolari  il  conservatore
dei libri fondiari sia responsabile nei limiti  in  cui  risponde  il
giudice tavolare e, al secondo comma, che anche nel caso di accertata
colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi
alla Corte dei conti, le spese legali  sostenute  per  la  difesa  in
giudizio siano rimborsate dagli enti pubblici provinciali,  nel  caso
di coinvolgimento del personale stesso  nella  fase  istruttoria  dei
suddetti   procedimenti,   ove   ritenuto   congruo   dall'avvocatura
provinciale.  La  prima  disposizione  contemplerebbe  una  forma  di
limitazione patrimoniale della responsabilita' del  conservatore  dei
libri fondiari, in violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost., perche' si porrebbe in  contrasto  con  il  sistema  della
responsabilita'  amministrativa,  la  cui  disciplina   deve   essere
ricondotta  alla  materia  della   «giustizia   amministrativa»,   di
competenza esclusiva dello Stato. La seconda disposizione  violerebbe
il medesimo parametro costituzionale, confliggendo con  l'ordinamento
della giurisdizione contabile nella parte in cui autorizza,  in  caso
di  accertata  colpa  lieve,  la  disapplicazione   di   un'eventuale
statuizione di compensazione delle spese processuali. 
    6.1.- Anche tali censure sono fondate,  in  considerazione  della
medesima surrichiamata giurisprudenza di  questa  Corte  relativa  al
riparto   delle   competenze   in    materia    di    responsabilita'
amministrativa,  poiche',  per  un   verso   viene   introdotta   una
limitazione della  responsabilita'  del  conservatore,  per  l'altro,
incidendo   sulla   materia   «ordinamento   civile»   e   «giustizia
amministrativa», si disciplina,  peraltro  in  senso  difforme  dalla
normativa statale, il regime delle  condizioni  alla  presenza  delle
quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti  al  giudizio
della  Corte  dei  conti  sono  rimborsate  dall'amministrazione   di
appartenenza, eccedendo dalle competenze statutarie. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano
17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori
e altre disposizioni); 
    2) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 15, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2011. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI