N. 20 ORDINANZA 10 - 11 febbraio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Notificazioni del decreto di citazione  a  giudizio
  all'imputato non detenuto. 
- Art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura  penale  −  aggiunto
  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21  febbraio  2005,  n.  17
  (Disposizioni urgenti in materia  di  impugnazione  delle  sentenze
  contumaciali  e  dei  decreti   di   condanna),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60. 
-   
(GU n.9 del 19-2-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157,  comma
8-bis, del codice di procedura penale - aggiunto dall'art.  2,  comma
1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in
materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti  di
condanna), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 aprile 2005, n. 60 - promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Firenze, sezione distaccata di  Empoli,  nel  procedimento  penale  a
carico di A.M., con ordinanza del 27 ottobre 2005, iscritta al n. 184
del registro ordinanze 2013 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 gennaio  2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 ottobre 2005 e pervenuta
a questa Corte il 10  dicembre  2012  (r.o.  n.  184  del  2013),  il
Tribunale ordinario di Firenze,  sezione  distaccata  di  Empoli,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24 e  111,  terzo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157,
comma 8-bis, del codice di procedura penale,  aggiunto  dall'art.  2,
comma 1, del decreto-legge 21  febbraio  2005,  n.  17  (Disposizioni
urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e  dei
decreti di condanna), convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 22 aprile  2005,  n.  60,  nella  parte  in  cui
stabilisce  che  «nella  forma  prevista  possa  essere  eseguita  la
notifica del decreto di citazione a giudizio»; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,   la   questione   di
legittimita' costituzionale prospettata sarebbe rilevante, in  quanto
«all'imputato e' stato notificato il decreto di citazione a  giudizio
nelle forme previste dalla norma censurata  ed  il  difensore  si  e'
pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che dovrebbe essere
pronunciata qualora si ritenesse la validita' della detta notifica»; 
    che la questione, inoltre, sarebbe non manifestamente  infondata,
perche' la norma impugnata si basa sulla «previsione [...]  meramente
ipotetica» che «l'indagato, avendo  nominato  un  proprio  difensore,
conservi con lo stesso quel  rapporto  fiduciario  atto  a  garantire
idonea conoscenza degli atti processuali da notificarsi nel prosieguo
delle indagini»; 
    che l'illegittimita' costituzionale della norma censurata sarebbe
particolarmente  evidente  con  riferimento  alla  notificazione  del
decreto di citazione a giudizio, trattandosi di un «atto in relazione
al quale devono maggiormente sussistere le garanzie di  cui  all'art.
111, terzo comma, Cost.»; 
    che e' intervenuto nel giudizio di  costituzionalita',  con  atto
depositato il 24 settembre 2013,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo la dichiarazione d'infondatezza della questione,  in
quanto, con la sentenza n. 136 del 2008, la Corte  costituzionale  ha
gia' dichiarato la medesima questione manifestamente infondata. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Firenze,  sezione
distaccata di Empoli, dubita, in riferimento agli  artt.  24  e  111,
terzo comma, della Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale,  aggiunto
dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  17
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  impugnazione  delle  sentenze
contumaciali  e   dei   decreti   di   condanna),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile  2005,  n.
60, nella parte in cui stabilisce che  «nella  forma  prevista  possa
essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio»; 
    che la questione e' manifestamente inammissibile; 
    che, in primo luogo, l'ordinanza di rimessione  presenta  carenze
di descrizione della fattispecie  concreta  e  di  motivazione  sulla
rilevanza; 
    che,  infatti,  il  giudice  a  quo,  pur  fondando  i  dubbi  di
legittimita' costituzionale sulla considerazione che  la  permanenza,
tra difensore e assistito, di un rapporto «atto  a  garantire  idonea
conoscenza  degli  atti  processuali»  e'  meramente  ipotetica,  ben
potendo tale rapporto venir meno nel corso del  procedimento  penale,
non  chiarisce  se  nel  caso  di  specie  questa  evenienza  si  sia
verificata, ne', eventualmente, quale ne sia stata  la  causa  e,  in
particolare, se cio' sia dipeso dal comportamento  dell'imputato  che
si e' reso irreperibile per il suo difensore; 
    che, in tal modo, si impedisce a questa Corte  di  verificare  la
rilevanza della questione (ex  multis,  sentenza  n.  301  del  2012;
ordinanze n. 185 e n. 150 del 2013, e n. 63 del 2011); 
    che, in  secondo  luogo,  il  giudice  a  quo  non  fornisce  una
motivazione  adeguata  sulla   non   manifesta   infondatezza   della
questione,  limitandosi  a  richiamare  l'eccezione   sollevata   dal
difensore dell'imputato e  a  evocarne  i  parametri  costituzionali,
senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione; 
    che, in particolare, il Tribunale rimettente non considera, da un
lato, che «la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere  di
un  rapporto  di  continua  e  doverosa  informazione  da  parte   di
quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda  ovviamente,
in primo  luogo,  la  comunicazione  degli  atti  e  delle  fasi  del
procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa»,
e, dall'altro,  che  «un  minimo  di  cooperazione  e'  richiesto  al
difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilita'  di
rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis,  cod.
proc. pen., accetti di riceverle e si  accolli  pertanto  l'onere  di
mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente»
(sentenza n. 136 del 2008); 
    che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
carente motivazione in ordine alla non manifesta  infondatezza  della
questione non puo' essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute
in atti di parte, essendo il rimettente tenuto ad esplicitare in modo
autonomo e autosufficiente, nell'ordinanza di  rimessione,  i  motivi
per i quali reputa lesi i parametri evocati (ex multis, ordinanza  n.
321 del 2010); 
    che  la  questione  va   dichiarata,   pertanto,   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di
procedura penale - aggiunto dall'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge
21  febbraio  2005,  n.  17  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di  condanna),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
aprile 2005, n. 60 - sollevata, in riferimento agli artt. 24  e  111,
terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di  Firenze,
sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI