MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2014 

Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo  all'individuazione  di
Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (14A01388) 
(GU n.45 del 24-2-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 2-bis dell'articolo 2 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  1,  comma  83,
lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale  stabilisce
che si considerano residenti,  salvo  prova  contraria,  i  cittadini
italiani cancellati dalle  anagrafi  della  popolazione  residente  e
trasferiti in stati o territori diversi  da  quelli  individuati  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto l'articolo 1, comma 89, della  suddetta  legge  n.  244,  del
1997, il quale dispone che fino al periodo d'imposta  in  corso  alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  previsto
dal novellato dal novellato comma 2-bis dell'articolo  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del  1985  continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007; 
  Atteso che il predetto decreto non e' stato ancora adottato  e  che
conseguentemente  continuano  ad  applicarsi   le   di   disposizioni
dell'articolo 2, comma 2-bis del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 917, del 1986, vigente al 31 dicembre  2007,  le  quali
prevedono  che  si  considerano  altresi'  residenti,   salvo   prova
contraria, i  cittadini  italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della
popolazione residente ed emigrati in  Stati  o  territori  aventi  un
regime fiscale privilegiato, individuati con  decreto  del  Ministero
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10  maggio  1999,
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il preambolo al citato decreto, il quale prevede che la lista
degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini
della tassazione  del  reddito  delle  persone  fisiche  e'  comunque
suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della  eventuale
acquisizione di ulteriori  elementi  conoscitivi  sulla  legislazione
fiscale degli stati esteri; 
  Considerata altresi'  la  legge  19  luglio  2013  n.  88,  recante
"Ratifica ed  esecuzione  della  convenzione  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino  per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta  a  Roma
il 21 marzo 2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto a Roma
il 13 giugno 2012" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del  30
luglio 2013, nonche' l'entrata in vigore, il 3  ottobre  2013,  della
predetta convenzione e del relativo protocollo di  modifica,  il  cui
articolo 26 rispecchia i  piu'  recenti  standard  internazionali  in
materia di trasparenza e scambio di informazioni; 
  Vista la legge 16 dicembre 2013, n. 166, con la quale la Repubblica
di San Marino ha istituito una nuova imposta generale sui redditi, al
fine di perseguire l'obiettivo  di  un  recupero  di  efficienza  nel
prelievo  tributario  attraverso,  tra  l'altro,   la   riduzione   o
l'annullamento delle detrazioni forfetarie, l'abolizione dei  sistemi
di determinazione forfetaria del reddito, l'introduzione di un  unico
sistema di  tassazione  progressivo  per  scaglioni  di  reddito,  il
passaggio dal sistema dell'esenzione a  quello  della  tassazione  su
base mondiale con riconoscimento del credito di imposta per i redditi
prodotti all'estero; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della
predisposizione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917, del  1986,  come  modificato  dal
comma 83, lettera a), dell'articolo 1, della citata legge n. 244, del
2007, l'elenco degli  stati  approvato  con  il  citato  decreto  del
Ministro delle finanze  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale
                            privilegiato 
 
  1. Dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10  maggio  1999,  e'  eliminato  il  seguente  Stato:  "San   Marino
(Repubblica di San Marino)". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2014 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni