Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione. (Ordinanza n. 148). (14A01383)(GU n.46 del 25-2-2014)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Siciliana; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3887 del 9 luglio 2010; Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale e' stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Commissario delegato del 3 dicembre 2013 e del 2 gennaio 2014; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 gennaio 2014; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione. 2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della regione Siciliana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro venti giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai Soggetti ordinariamente competenti, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2012, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, provvede entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale. 4. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5446, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana. 7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nell'Accordo di Programma cui al comma 6. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, comma 1, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, comma 3, 128 e 132, commi 1, 4 e 5, nonche' le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e seguenti modifiche ed integrazioni. 11. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale provvede, altresi', ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2014 Il Capo del Dipartimento Gabrielli