PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 febbraio 2014 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Siciliana nelle iniziative finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  determinatasi  nel  settore  dello
smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione. (Ordinanza  n.
148). (14A01383) 
(GU n.46 del 25-2-2014)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
gennaio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
per lo smaltimento dei rifiuti urbani  nella  provincia  di  Palermo,
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
luglio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel  territorio  della  regione
Siciliana; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e
n. 3887 del 9 luglio 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale e'
stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre
2013,  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente  agli
interventi necessari a: 
    a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta
vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; 
    b)  realizzare   ed   autorizzare,   nelle   more   della   piena
funzionalita' della citata sesta vasca, speciali  forme  di  gestione
dei rifiuti; 
    c)  mettere  in  sicurezza  l'intera  discarica,  garantendo   la
corretta gestione del percolato in essa  prodotto  e  completando  il
sistema  impiantistico  di  trattamento  meccanico  e  biologico  dei
rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica  di
soli rifiuti trattati; 
    d) migliorare  ed  incrementare  la  raccolta  differenziata  dei
rifiuti nel territorio del comune di Palermo; 
    e) implementare e completare il  sistema  impiantistico  previsto
nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta  gestione  del
ciclo integrato dei rifiuti; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato del 3 dicembre 2013 e del  2
gennaio 2014; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 gennaio 2014; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' nel settore della  gestione  dei  rifiuti  in  atto  nella
medesima regione. 
  2. Per i  fini  di  cui  al  comma  1  il  Direttore  Generale  del
Dipartimento dell'acqua  e  dei  rifiuti  dell'Assessorato  regionale
dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della  regione
Siciliana  e'  individuato  quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate al subentro  della  medesima  regione  nel  coordinamento
degli   interventi   integralmente   finanziati   e   contenuti    in
rimodulazioni dei piani delle attivita'  gia'  formalmente  approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre  in  essere,  entro  venti  giorni  dal   trasferimento   della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei
medesimi ai Soggetti ordinariamente competenti, unitamente ai beni ed
alle attrezzature utilizzate. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  delegato  nominato
dal Presidente della Regione Siciliana ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3887/2010  e  dell'art.  2,
comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2012,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  provvede  entro
trenta giorni dalla data di  adozione  della  presente  ordinanza,  a
trasferire al Direttore di cui al comma  2  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale. 
  4. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei  rifiuti
dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica
utilita' della Regione Siciliana, che opera a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  Generale  del  Dipartimento
dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato  regionale  dell'energia  e
dei servizi di pubblica utilita' della  Regione  Siciliana  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, con  le  risorse
disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  5446,  che  viene  allo
stesso  intestata  per  dodici  mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli interventi. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2
residuino delle risorse sulla  contabilita'  speciale,  il  Direttore
Generale del Dipartimento dell'acqua e dei  rifiuti  dell'Assessorato
regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della
Regione Siciliana puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano
sara' oggetto di un Accordo  di  Programma  da  stipulare,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n.  241  del  7  agosto  1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6,
le risorse  residue  relative  al  predetto  Accordo  giacenti  sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  Regione
Siciliana ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nell'Accordo di Programma cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza si provvede, per un periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e ove ne ricorrano i  presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in  deroga   alle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 7, 11, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 10, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63,  65,  comma  1,
70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 112, 114, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, comma 3, 128 e  132,  commi  1,  4  e  5,  nonche'  le
disposizioni regolamentari di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  e   seguenti   modifiche   ed
integrazioni. 
  11. Il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica
utilita' della Regione Siciliana,  a  seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale provvede, altresi',  ad  inviare  al  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo alle attivita'  poste  in  essere  per  il  superamento  del
contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2014 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli