MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 gennaio 2014 

Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (14A01559) 
(GU n.51 del 3-3-2014)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  recante
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente "Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
"Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi"; 
  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 18 dicembre 2008 concernente "Norme sul divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  gennaio  2009,  n.  13,  come
modificata e prorogata dalle oo.mm.: 19 marzo 2009, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  2009,  n.  79,  e  14  gennaio  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
concernente "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di
bocconi avvelenati", pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
2012, n. 58; 
  Considerato il persistere degli avvelenamenti di animali  domestici
e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, a  causa  di
esche  o  bocconi  avvelenati  accidentalmente   o   intenzionalmente
disseminati nell'ambiente; 
  Considerato che la  presenza  di  veleni  o  di  sostanze  tossiche
abbandonate  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per  i  bambini,  ed  e'  causa  di
contaminazione ambientale; 
  Rilevato che l'adozione delle predette oo.mm. 18 dicembre 2008 e 10
febbraio 2012 ha reso possibile la raccolta di dati epidemiologici  e
un  maggior  controllo  del  fenomeno,  con  significativa  riduzione
dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e,   talora,   con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti penalmente; 
  Ritenuto  per  quanto  sopra,  e  nelle  more  dell'emanazione   di
un'organica  disciplina  in  materia,  di  prorogare  le  misure   di
salvaguardia e prevenzione di cui  alla  predetta  o.m.  10  febbraio
2012; 
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On. le  Paolo  Fadda
(registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro  n.  10,
foglio n. 367); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 10  febbraio  2012  e'  prorogata  di
dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 14 gennaio 2014 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Fadda             

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 242