MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2014 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operativita'  della
riserva a favore delle imprese  operanti  nei  distretti  industriali
della concia, del tessile e delle calzature. (14A01794) 
(GU n.56 del 8-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 18)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha  istituito  il  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare,  l'articolo
15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia,  che  al
comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  23
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005,  n.  230,  recante  «Approvazione  delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera  a,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.  33  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma  1-quinquies,  che  prevede  che  una  quota  non
inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  e'  destinata
alle imprese operanti nei distretti  industriali  della  concia,  del
tessile e  delle  calzature  ove  siano  state  realizzate  opere  di
carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo  dei  rifiuti  o
per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per  cento
delle acque ad uso industriale, per il  rilascio  di  garanzie  anche
attraverso il ricorso a consorzi di garanzia fidi; 
  Visto l'articolo 7, comma 1-sexies del predetto decreto-legge,  che
stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le disposizioni per  l'attuazione  del  predetto  comma
1-quinquies; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  risorse  versate  in  attuazione  dell'articolo  7,   commi
1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, sul  conto  infruttifero  n.
22034 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato,  intestato  al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7  agosto  1997,
n. 266, per un ammontare di 10 milioni  di  euro,  costituiscono  una
riserva, nell'ambito del medesimo Fondo, destinata  alla  concessione
della garanzia, anche attraverso il ricorso a  consorzi  di  garanzia
fidi, su operazioni  finanziarie  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese operanti nei distretti industriali della concia, del  tessile
e delle calzature ove  siano  state  realizzate  opere  di  carattere
collettivo per lo smaltimento o il  riciclo  dei  rifiuti  o  per  il
riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per  cento  delle
acque ad uso industriale; 
  2. Al fine di rendere operativa la  predetta  riserva  le  Regioni,
entro  60  giorni  dalla  richiesta  del  Ministero  dello   Sviluppo
economico,  comunicano  gli   ambiti   territoriali   dei   distretti
industriali  di  propria  competenza  attestando  l'esistenza   delle
condizioni stabilite al comma 1; 
  3. Ai fini della concessione della garanzia di cui al  comma  1  si
applicano le modalita' ed i criteri che regolano il funzionamento del
Fondo di garanzia. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2014 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                               Zanonato               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 654