MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2014 

Fissazione del termine di applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2, 6 e 7  del  decreto  27  dicembre  2013,  in  materia  di
rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese.
(14A01795) 
(GU n.56 del 8-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 18)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese; 
  Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  relativo
alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il
comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le  modalita'  per
la concessione della garanzia  e  per  la  gestione  del  Fondo  sono
regolati con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per  il  rilancio  dell'economia»,  che
prevede che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
disposizioni finalizzate a: 
    aggiornamento, in funzione del ciclo economico  e  dell'andamento
del mercato finanziario e  creditizio,  dei  criteri  di  valutazione
delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  e  della
misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 
    incremento,  sull'intero  territorio  nazionale,   della   misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a  36  mesi»  e  riconoscimento  della  misura  massima  di
copertura della garanzia diretta fino all'80  per  cento  anche  alle
operazioni in favore di imprese ubicate in  aree  di  crisi  definite
dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009; 
    semplificazione   delle   procedure   e   delle   modalita'    di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle
relative pratiche; 
    introduzione   di   misure   volte   a   garantire    l'effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia  pubblica  alle  piccole  e
medie imprese beneficiarie dell'intervento; 
    limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo; 
    previsione  di  specifici  criteri   di   valutazione   ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Visto l'articolo 2 del citato decreto-legge n.  69  del  2013,  che
dispone che le condizioni di  ammissibilita'  e  le  disposizioni  di
carattere generale di cui all'articolo 13 del  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 5-bis del predetto decreto-legge n. 69  del  2013,
che dispone che, nell'ambito delle risorse del Fondo  di  garanzia  e
previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, gli interventi del Fondo sono estesi ai professionisti
iscritti  agli  ordini  professionali  e  a  quelli   aderenti   alle
associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e
in possesso dell'attestazione  rilasciata  ai  sensi  della  medesima
legge n. 4 del 2013 e che con il predetto decreto  ministeriale  sono
altresi'  determinate  le  modalita'  di  attuazione  della  predetta
disposizione, con la previsione, in particolare, di un limite massimo
di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per  cento
delle medesime risorse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013,  con
il quale sono fissate le  disposizioni  per  l'attuazione  di  quanto
previsto  all'articolo  1,  commi   1   e   5-bis,   del   richiamato
decreto-legge n. 69 del 2013 e, in particolare, l'articolo 8, ove  e'
previsto che le disposizioni del medesimo  decreto  interministeriale
«sono applicate alle richieste di garanzia presentate a  partire  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, fatta eccezione per  quelle  di  cui  agli
articoli 2, 6 e 7, che, in  ragione  delle  necessarie  modifiche  da
apportare  al  sistema  informativo  del  Fondo,  sono  applicate   a
decorrere dalla data stabilita con successivo decreto  del  Direttore
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  del
Ministero.»; 
  Considerato  che  le  previste,  necessarie  modifiche  al  sistema
informativo del Fondo di garanzia sono gia' state effettuate e pronte
per l'implementazione; 
  Considerata  altresi'  l'esigenza  di  assicurare  la  piu'  rapida
attuazione delle disposizioni dettate dal suddetto  decreto-legge  n.
69 del 2013, 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7  del  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  27  dicembre  2013,  si  applicano  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino