MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  veterinario  «Veteglan»  0.075  mg/ml  soluzione
iniettabile per bovine, suine (scrofe) e cavalle. (14A02104) 
(GU n.64 del 18-3-2014)

 
 
 
              Provvedimento n. 114 del 17 febbraio 2014 
 
    Medicinale   veterinario   «VETEGLAN»   0.075   mg/ml   Soluzione
iniettabile per bovine, suine (scrofe) e cavalle. 
    Confezioni: 
      1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100164019; 
      1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100164021. 
    Titolare A.I.C.: Societa' Laboratorios Calier S.A., con  sede  in
Barcelones, 26  (Pla  del  Ramassa')  Les  Franqueses  del  Valles  -
Barcelona (Spagna). 
    Oggetto del provvedimento: 
      Variazione tipo IB classificata B.II.e.5  a.2:  Modifica  delle
dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del  numero
di unita' (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio  al  di  fuori
dei  limiti  delle  dimensioni  d'imballaggio  attualmente  approvate
(aggiunta di una nuova confezione); 
      Variazione tipo IB C.I.3. adeguamento in accordo con il  DM  28
luglio 2009. 
    Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in  oggetto,
l'aggiunta di una nuova confezione: 
      5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100164033. 
    Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti: 
      1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100164019; 
      1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100164021; 
      5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100164033. 
    La validita' della nuova confezione e' conforme  a  quella  delle
confezioni gia' autorizzate: 
      validita'  del  medicinale  veterinario  confezionato  per   la
vendita: 3 anni. 
      validita' dopo prima apertura del confezionamento primario:  28
giorni. 
    Si autorizza, altresi', la  modifica  del  punto  4.4  Avvertenze
speciali per ciascuna specie di destinazione  e  della  Modalita'  di
dispensazione  del  RCP  e  i  relativi   paragrafi   del   foglietto
illustrativo, con l'aggiunta della seguente frase:  «Per  l'induzione
dell'aborto  nelle  prime  fasi  di  gravidanza  della   scrofa,   la
somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente
dal medico veterinario». 
    Gli stampati dei lotti gia' in commercio devono essere aggiornati
a partire dalla notifica del presente provvedimento. 
    Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.