MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2014 

Modifica  dell'art.  6   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Lison»,
concernente la riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei  vini
delle  tipologie  «Lison»  e  «Lison»  Classico,  limitatamente  alla
campagna vendemmiale 2013/2014. (14A02129) 
(GU n.64 del 18-3-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                          per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali 22 dicembre 2010, con il quale e' stata  riconosciuta  la
Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Lison"  ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20/12/2011  e
sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini
DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione
dei vini DOP e  IGP  consolidati  con  le  modifiche  introdotte  per
conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui  all'art.
118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007   e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale, in  particolare,  e'
stato modificato da ultimo il disciplinare di produzione del  vino  a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison"; 
  Visto, in particolare, l'art.  6,  comma  2,  del  disciplinare  di
produzione della richiamata DOCG "Lison", riguardante la disposizione
per consentire con  decreto  ministeriale  la  riduzione  dei  limiti
dell'estratto non riduttore minimo; 
  Vista la domanda del Consorzio  Vini  Venezia,  presentata  per  il
tramite della Regione Veneto con nota n. 62811 del 12 febbraio  2014,
intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2,  del  disciplinare
di produzione della  richiamata  DOCG,  limitatamente  alla  campagna
vendemmiale 2013/2014, la riduzione del valore  minimo  dell'estratto
non riduttore per le sole tipologie "Lison" e "Lison" Classico  dagli
attuali 20 g/l a 18g/l; 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta istanza  e  segnatamente  del  fatto  che  le
particolari condizioni climatiche verificatesi antecedentemente  alla
vendemmia 2013 hanno  determinato  una  significativa  riduzione  dei
valori dell'estratto non riduttore  minimo  rispetto  a  quelli  medi
riscontrati nelle annate precedenti; 
  Visto il parere favorevole espresso della  Regione  Veneto  con  la
richiamata nota datata 12 febbraio 2014; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'estratto non  riduttore  minimo  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita "Lison", per le tipologie  "Lison"  e
"Lison" Classico, limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino  DOP  "Lison"  cosi'  come  approvato  con  il  citato   decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico inoltrato  alla  Commissione  U.E.  ai  sensi  dell'art.  118
vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.  1234/2007,  tramite
il sistema di informazione messo  a  disposizione  dalla  Commissione
U.E.,  ai  sensi  dell'art.  70-bis,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Per  le  sole  tipologie  "Lison"  e  "Lison"  Classico   della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Lison", il
limite minimo dell'estratto non riduttore  previsto  all'art.  6  del
disciplinare  di  produzione,  da  ultimo  modificato   con   decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in  premessa,  limitatamente
alla campagna vitivinicola 2013/2014 e' ridotto da 20,0  g/l  a  18,0
g/l. 
  2. La modifica al disciplinare della DOP "Lison" di cui al comma  1
sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione  Qualita'  e
Sicurezza - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione  U.E.,  ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi   dell'art.   118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto
delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto