N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 febbraio 2014 (della Regione autonoma  della  Valle
d'Aosta). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Determinazione del contributo alla finanza pubblica che le  Regioni
  e le Province autonome, per gli anni 2015, 2016 e 2017,  assicurano
  a valere sui risparmi connessi alle misure di  razionalizzazione  e
  di contenimento della spesa pubblica indicate - Determinazione  del
  contributo dovuto dagli enti locali per gli  anni  2016  e  2017  -
  Individuazione degli importi da computare in riduzione al complesso
  delle spese finali di ciascuna Autonomia speciale -  Ricorso  della
  Regione Valle D'Aosta -  Denunciata  predeterminazione  unilaterale
  dell'accordo tra le Regioni ad autonomia  speciale  e  il  MEF  sul
  concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni  medesime
  -  Violazione   del   principio   consensualistico   -   Violazione
  dell'autonomia finanziaria  e  organizzativa  regionale  -  Lesione
  delle  prerogative  costituzionali  e  statutarie  in  materia   di
  ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali - Contrasto
  con le relative norme di attuazione - Violazione del  principio  di
  leale collaborazione. 
- Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  art.  1,  commi  429  e  499,
  quest'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 454,  della  legge  24
  dicembre 2012, n. 228. 
- Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi  ultimi
  in combinato disposto con l'art. 10 della legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della  Regione  Valle  d'Aosta
  (legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4),  artt.  2,  primo
  comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 48-bis e  50;
  d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 26 novembre  1981,  n.
  690. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Fabbisogno   del   Servizio   Sanitario   Nazionale   e   correlato
  finanziamento - Riduzione di 540 milioni di euro per l'anno 2015  e
  610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 - Previsione che, in
  attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27
  della legge n. 42 del 2009, il concorso  delle  Regioni  a  statuto
  speciale  e  delle  Province  autonome   e'   effettuato   mediante
  accantonamenti annuali, a valere sulle quote  di  compartecipazione
  ai tributi  erariali  -  Ricorso  della  Regione  Valle  D'Aosta  -
  Denunciata violazione dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
  regionale -  Lesione  della  potesta'  legislativa  in  materia  di
  ordinamento contabile e della potesta' legislativa di  integrazione
  e di attuazione in materia di finanze regionali  e  comunali  e  in
  materia di igiene e sanita', assistenza ospedaliera e  profilattica
  -  Limitazione  e   compressione   dell'autonomia   finanziaria   e
  organizzativa  regionale  in  materia  sanitaria   posto   che   la
  ricorrente  provvede  al  finanziamento  del   Servizio   Sanitario
  Regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio  bilancio
  -  Denunciata  previsione   di   un   meccanismo   unilaterale   di
  accantonamento degli importi comportante il mancato rispetto  delle
  garanzie   procedimentali   statutarie   per    le    modificazioni
  dell'ordinamento finanziario regionale - Violazione  del  principio
  di leale collaborazione a fronte  dell'inosservanza  del  principio
  dell'accordo - Violazione del principio di ragionevolezza. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 481. 
- Costituzione, artt. 3, 5 e  120,  117,  comma  terzo,  119,  questi
  ultimi  in  combinato  disposto   con   l'art.   10   della   legge
  costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  speciale  della
  Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.
  4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e  l),
  4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7;
  d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 23 dicembre  1994,  n.
  724, artt. 34 e 36. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
  di  Trento  e  di  Bolzano  all'equilibrio  dei  bilanci   e   alla
  sostenibilita' del debito pubblico - Riserva all'Erario delle nuove
  e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138  del
  2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 per un periodo  di  cinque
  anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di essere interamente
  destinate alla copertura degli oneri per  il  servizio  del  debito
  pubblico - Previsione che con decreto del MEF, sentiti i Presidenti
  delle Giunte regionali interessati, sono stabilite le modalita'  di
  individuazione del maggior gettito - Ricorso  della  Regione  Valle
  D'Aosta - Denunciata definizione  unilaterale  delle  modalita'  di
  individuazione   del   maggior   gettito,   a    prescindere    dal
  raggiungimento di un accordo con la Regione  ricorrente  -  Lesione
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  -  Mancato  rispetto  delle
  garanzie  procedimentali  statutarie  -  Violazione  del  principio
  pattizio - Contrasto con le  norme  di  attuazione  in  materia  di
  rapporti finanziari tra lo Stato e  la  Regione  -  Violazione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,  comma  508,  in  combinato
  disposto con il comma 510 del medesimo articolo. 
- Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi  ultimi
  in combinato disposto con l'art. 10 della legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della  Regione  Valle  d'Aosta
  (legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4),  artt.  2,  primo
  comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12 e  48-bis;  legge  26
  novembre 1981, n. 690, art. 8. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
  di Trento e  di  Bolzano  assicurano  un  ulteriore  concorso  alla
  finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro -
  Previsione che gli importi indicati per ciascuna Regione a  statuto
  speciale  e  Provincia  autonoma  possono  essere   modificati,   a
  invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,  mediante
  accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
  autonome di Trento e di  Bolzano  -  Ricorso  della  Regione  Valle
  D'Aosta - Denunciata definizione in via  unilaterale  della  misura
  delle entita' finanziarie gravanti sulla  ricorrente  -  Violazione
  dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione -  Lesione
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  -  Mancato  rispetto  delle
  garanzie   procedimentali   statutarie   per    le    modificazioni
  dell'ordinamento finanziario regionale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 526 e 527. 
- Costituzione, artt. 3, 5 e  120;  Statuto  speciale  della  Regione
  Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4),  artt.
  2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f),  12,  48-bis  e
  50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Disciplina del nuovo Fondo di solidarieta' comunale - Modalita' dei
  relativi "riversamenti", con richiamo all'art. 13,  comma  17,  del
  decreto-legge n. 201 del 2011 (gia' impugnato dalla  Regione  Valle
  D'Aosta con il ricorso n. 38 del 2012) -  Accantonamento  a  valere
  sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  del  maggior
  gettito derivante dall'aliquota  di  base  dell'imposta  municipale
  propria di cui all'art. 13, comma 6, del decreto-legge n.  201  del
  2011 - Ricorso della Regione Valle  D'Aosta  -  Denunciato  mancato
  rispetto delle garanzie procedimentali statutarie con riguardo alla
  disciplina  relativa  alle  modalita'  di  compartecipazione  della
  Regione  ai  tributi  erariali  -   Violazione   delle   competenze
  statutarie in materia finanziaria  -  Violazione  dei  principi  di
  ragionevolezza e di leale collaborazione,  posto  che  il  suddetto
  accantonamento e' immediatamente  disposto  a  favore  dello  Stato
  senza alcuna limitazione temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 711, 712,  723,  725,
  727 e 729, lett. h), secondo periodo [recte: lett. e),  sostitutivo
  dell'art. 1, comma 380, lett. h), della legge 24 dicembre 2012,  n.
  228, in particolare, secondo periodo]. 
- Costituzione, artt. 3, 5 e  120;  Statuto  speciale  della  Regione
  Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4),  artt.
  2, primo comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 12 e
  50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. 
(GU n.13 del 19-3-2014 )
     Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 133 del 7 febbraio  2014,  dal  Prof.  Avv.
Francesco    Saverio    Marini    (C.F.:    MRNFNC73D28H501U;    PEC:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax:   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli,  48,  ha  eletto
domicilio, ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistente. 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)», pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  87  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  27  dicembre  2013,
limitatamente all'art. 1, commi 429, 481, 499, 508,  510,  526,  527,
711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sul  supplemento
ordinario n. 87 alla G.U. della Repubblica italiana  n.  302  del  27
dicembre 2013, reca «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». 
    2. Molte delle norme  contenute  nella  citata  legge,  tuttavia,
incidono indebitamente su sfere di  competenza  costituzionalmente  e
statutariamente  garantite  in  capo  alla  Regione  Valle   d'Aosta,
ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa. 
    Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: 
        art.  1,  comma  429,  nella  parte  in  cui   prevede,   con
riferimento agli anni 2015, 2016  e  2017,  un  ulteriore  contributo
finanziario a carico della ricorrente e dei Comuni ricadenti sul  suo
territorio, imponendo un risparmio di spesa pari a  complessivi  euro
344 milioni, per le Regioni e le Province autonome, e  a  complessivi
euro  275  milioni,  per  gli  enti  locali  comunali.  Tali  importi
derivano,   secondo   il   dettato   normativo,   dalle   misure   di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica adottate  sulla
base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art.
49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, come modificato in legge. 
    Per  quel  che  piu'  interessa  in  questa  sede,  per  espressa
previsione   legislativa   l'importo   complessivo   del   contributo
finanziario dovra' essere conteggiato ai  fini  della  determinazione
dell'«obiettivo in termini  di  competenza  eurocompatibile»  di  cui
all'art. 1, comma 454,  della  legge  n.  228  del  2012  («Legge  di
stabilita' 2013»). 
    In  proposito  e'  bene  sin  d'ora  precisare  che  tale  ultima
disposizione, sulla quale si tornera' ampiamente  nel  prosieguo,  e'
gia' stata impugnata dinanzi a codesta  ecc.ma  Corte  dalla  Regione
Valle d'Aosta con ricorso n.r.g. 24 del 2013, da intendersi in questa
sede integralmente richiamato e trascritto; 
        art. 1, comma 481, nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il
livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale  (SSN)  e'
ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015 ed  euro  610  milioni  a
decorrere dall'anno 2016. 
    La norma precisa,  con  riferimento  alle  Regioni  ad  autonomia
speciale, che  queste  ultime  «assicurano  il  concorso  di  cui  al
presente comma mediante le  procedure  previste  dall'art.  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino all'emanazione  delle  norme
di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso
finanziario «e' annualmente  accantonato  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali»; 
        art. 1 comma 499, nella parte in cui modifica testualmente il
gia' censurato comma 454 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012  e,
in particolare, la lett. d) di tale disposizione, individuando  -  ai
fini della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita'  «in
termini di competenza eurocompatibile» - gli importi da computare  in
riduzione al complesso  delle  spese  finali  di  ciascuna  Autonomia
speciale, quantificati, per quanto attiene  alla  Valle  d'Aosta,  in
euro 7 milioni per l'anno 2014, ed euro 9 milioni per gli anni 2015 e
2017; 
        art. 1, comma 508, in combinato disposto  con  il  successivo
comma 510, laddove detta la disciplina del concorso finanziario delle
Regioni  a  Statuto  speciale  all'equilibrio  dei  bilanci  e   alla
sostenibilita' del debito  pubblico,  prevedendo  che:  «le  nuove  e
maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1°  gennaio
2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico». 
    Cio', al fine di garantire la riduzione del debito  pubblico  nel
rispetto dei parametri stabiliti dal Trattato sulla  stabilita',  sul
coordinamento e sulla governante nell'Unione  economica  e  monetaria
(c.d. «Fiscal compact»). 
    Il citato  comma  510  aggiunge,  con  esclusivo  riguardo  Valle
d'Aosta,  che:  «In  applicazione  dell'articolo  8  della  legge  26
novembre 1981, n. 690, per la Regione Valle d'Aosta si  provvede  per
ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior  gettito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  d'intesa  con
il Presidente della giunta regionale», precisando  che  «in  caso  di
mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  di  cui  al
comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la Regione
Valle d'Aosta si  provvede  in  via  amministrativa  con  i  medesimi
criteri individuati per le altre autonomie speciali»; 
        art. 1, comma 526, nella parte in  cui  impone  alle  Regioni
speciali,  per  l'anno   2014,   di   concorrere   ulteriormente   al
raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,  per  l'importo
complessivo di 240 milioni di euro,  nel  rispetto  delle  «procedure
previste  dall'articolo  27  della  logge  5  maggio  2009,  n.  42»,
specificando che «fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  di
cui al predetto articolo 27», il contributo finanziario del  concorso
«e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, secondo  gli  importi  indicati,  per  ciascuna  Regione  a
statuto .recale e Provincia autonoma,  nella  tabella»  ivi  indicata
(l'accantonamento a carico della Valle d'Aosta ammonta ad  euro  5,54
milioni); 
        art. 1, comma 527,  nella  misura  in  cui  prevede  che  gli
importi indicati nella tabella di cui  al  comma  precedente  possono
formare oggetto di modifica, «a invarianza di concorso  complessivo»,
mediante un  apposito  accordo  da  sancire  in  sede  di  Conferenza
permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio  2014,  accordo  il  cui
contenuto dovra' essere recepito con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        art. 1, commi 711, 712, 723, 725,  727  e  729,  lettera  h),
secondo periodo, nella parte in cui, nel dettare  la  disciplina  del
nuovo Fondo di solidarieta' comunale e delle modalita' con le quali i
diversi  livelli  di   governo   dovranno   procedere   ai   relativi
«riversamenti»,   richiamano,   per    confermarne    l'applicazione,
l'articolo 13, comma 17, del d.l. n. 201 del  2011,  come  convertito
dalla legge n. 214 del 2011 - gia' oggetto di impugnazione  ad  opera
della Valle con ricorso pendente dinanzi a  codesta  ecc.ma  Corte  e
recante n.r.g. 38/2012. 
    Quest'ultimo   articolo   prevede,   come   noto,    che    «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il  recupero  al  bilancio  statale  del  maggior  gettito
percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio  «relativamente
all'aliquota di base dell'imposta  municipale  propria  stabilita  da
ciascun Comune ai sensi  dell'articolo  13,  comma  6,  del  d.l.  n.
201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui allo stesso articolo 27, della legge delega,  e'  accantonato  un
importo pari al maggior gettito stimato  «a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi ai tributi erariali». 
    3. Tutto cio' premesso, la  Regione  Valle  d'Aosta,  come  sopra
rappresentata e difesa, ritenuta la lesione delle proprie  competenze
costituzionali e statutarie per effetto della  richiamata  disciplina
statale, impugna l'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510,  526,  527,
711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo, della  legge
n. 147 del 2013, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti  motivi
di 
 
                               Diritto 
 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 429 e  499  della
legge n. 147 del 2013, per violazione del principio  pattizio,  della
particolare autonomia finanziaria e organizzativa valdostana, nonche'
del principio costituzionale di leale collaborazione. 
    1. L'art. 1,  comma  429,  della  legge  impugnata  dispone,  con
riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, che le  Regioni  e  Province
autonome sono tenute ad assicurare un ulteriore  risparmio  di  spesa
pari a complessivi euro 344  milioni.  Allo  stesso  modo,  gli  enti
locali sono chiamati a garantire, per  gli  anni  2016  e  2017,  «un
contributo di 275 milioni di euro». 
    La  medesima  disposizione  precisa  che   i   predetti   importi
discendono dalle misure di razionalizzazione e di contenimento  della
spesa pubblica adottate sulla base  degli  «indirizzi»  del  Comitato
interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del
2013, convertito con  modificazioni  dalla  legge  n.  98  del  2013.
Inoltre, la norma impugnata prevede - per quel che piu' rileva -  che
tali somme vanno ad incidere sulla determinazione dell'«obiettivo  in
termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma  454,
della legge n. 228 del 2012. 
    2. Per  comprendere  a  pieno  la  portata  lesiva  della  citata
disposizione, e' opportuno richiamare  preliminarmente  il  contenuto
dell'art. 1, comma 454, della  legge  n.  228  del  2012  («Legge  di
stabilita' 2013»), cui la stessa fa espresso rinvio. 
    Con tale  ultima  previsione  il  legislatore  ha,  tra  l'altro,
rideterminato i meccanismi del patto  di  stabilita',  prevedendo,  a
tale specifico riguardo, che la definizione ione  del  concorso  agli
obiettivi   di   finanza   pubblica   «in   termini   di   competenza
eurocompatibile»  debba  avvenire,  a  garanzia   delle   particolari
prerogative delle Regioni a Statuto speciale, mediante un accordo  da
siglare  tra  le  medesime  Autonomie   speciali   e   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal  2013  al
2016. (1) 
    3. Il gravato comma 429 dell'art.  1,  legge  n.  147  del  2013,
tuttavia,  ha  l'effetto  di  svuotare   integralmente   la   portata
garantistica della precedente disciplina normativa, nei  termini  che
di seguito ci si avvia ad esporre. 
    Il legislatore statale, infatti, nella misura  in  cui  individua
unilateralmente le entita' finanziarie da conteggiare ai  fini  della
definizione dell'obiettivo di patto, anche  con  riguardo  agli  enti
locali ricadenti sul territorio regionale, finisce per predeterminare
unilateralmente il contenuto  del  menzionato  accordo  con  il  MEF,
sostituendosi in maniera indebita alla Regione ricorrente. 
    La ratio sottesa alla previsione dell'accordo, infatti, e' quella
di consentire alla Valle di concordare fattivamente le modalita'  del
proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica. 
    Di converso, la norma impugnata - stabilendo indebitamente in che
modo debba essere individuato il contributo  finanziario  complessivo
della Regione alla manovra e quali somme andranno ad  incidere  sulla
determinazione   dell'«obiettivo    in    termini    di    competenza
eurocompatibile» - svilisce radicalmente  la  funzione  dell'accordo,
predeterminandone  essa  stessa,  in  ultima  analisi,  il   relativo
contenuto. 
    Cio' determina, conseguentemente, la violazione della particolare
autonomia di cui la  Regione  gode  in  virtu'  del  proprio  Statuto
speciale e del dettato costituzionale, con significativa,  ulteriore,
riduzione della capacita' di spesa regionale. 
    Se e' vero, infatti, che grava su quest'ultima, come  pure  sulle
altre Autonomie speciali,  l'obbligo  di  partecipare  all'azione  di
risanamento della finanza pubblica,  e'  altrettanto  vero  che  tale
obbligo «deve  essere  contemperato  e  coordinato  con  la  speciale
autonomia in materia finanziaria» di cui detti Enti godono  in  forza
dei rispettivi Statuti (Corte cost., sent. n. 82 del 2007). 
    «Espressione»  di  tale  autonomia,  secondo  quanto  chiaramente
evidenziato da codesta ecc.ma Corte, e' «la previsione normativa  del
metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il  Ministero
dell'economia e delle finanze», previsione introdotta  per  la  prima
volta dalla legge n. 449 del 1997 e  «riprodotta  in tutte  le  leggi
finanziarie successivamente adottate», la quale risulta  strettamente
funzionale all'«esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria» delle
Autonomie speciali (sul punto, ancora, Corte cost., sent. n.  82  del
2007). 
    Non vi e' dubbio, pertanto, come sotto i profili  appena  esposti
il  censurato  comma  429  si  mostri  manifestamente  lesivo   delle
prerogative costituzionali e statutarie  valdostane,  trattandosi  di
norma che, giova ribadirlo, predetermina i contenuti dell'accordo con
il MEF, la cui definizione, al contrario,  spetterebbe  alla  Regione
ricorrente a tutela della propria specialita'. 
    4.  Lo  Statuto,  infatti,  garantisce  alla  Valle  la  potesta'
legislativa  in  materia  di  ordinamento  contabile  e  di   finanze
regionali e comunali, attribuendo in  via  esclusiva  alle  norme  di
attuazione, adottate nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'art.
48-bis, la disciplina dei predetti ambiti materiali. 
    E' evidente, pertanto, come la norma censurata violi,  anzitutto,
l'art. 48-bis, dello  Statuto  speciale  -  posto  a  presidio  delle
«particolari condizioni  di  autonomia  attribuite  alla  Regione»  -
secondo il quale, come noto, eventuali modifiche o deroghe alle norme
di attuazione statutaria possono avvenire solo a seguito  dei  lavori
della commissione paritetica e  previo  parere  del  Consiglio  della
Valle. 
    5. La fondatezza di  siffatta  censura  trova  evidente  conferma
nell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione  dello  Statuto
valdostano, il quale dispone che:  «l'ordinamento  finanziario  della
Regione, stabilito a norma  dell'art.  50,  comma  3,  dello  statuto
speciale, con la legge 26 novembre del  1981,  n.  690»  puo'  essere
«modificato solo con il procedimento di  cui  all'art.  48-  bis  del
medesimo statuto speciale».  Da  cio'  consegue,  pertanto,  che  gli
ambiti materiali sui quali la norma statale pretende  di  incidere  -
riservati, come detto, alla normativa di attuazione statutaria di cui
alla citata legge n. 690 del  1981  -  non  avrebbero  potuto  essere
sottratti, come invece e' accaduto nel caso di specie, al  necessario
rispetto del principio pattizio. 
    6.  In  tali  esatti  termini  si  e'  espressa,  del  resto,  la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare: 
        i)  che  «le  modifiche  dell'ordinamento  finanziario  della
Regione Valle d'Aosta devono avvenire con  il  procedimento  previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto,  prescritto  per  l'approvazione  dei
decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito  dei
lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio  della
Valle» (Corte cost., sent. n. 133 del 2010); 
        ii) che i meccanismi  di  determinazione  del  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica delle Regioni  ad  autonomia  speciale,
devono essere sorretti dal principio consensualistico, «dato  che  la
necessita' di un accordo  tra  lo  Stato  e  gli  enti  ad  autonomia
speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di
questi ultimi» (Corte cost., sentt. nn. 353 del 2004, 169  del  2007,
82 del 2007). 
    7. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta
e  immediata  sulla  particolare  autonomia  finanziaria  valdostana,
tutelata da una pluralita' di previsioni costituzionali e statutarie. 
    Il riferimento e', nello specifico, all'art. 2,  comma  1,  dello
Statuto  speciale,   le   cui   lettere   a)   e   b)   attribuiscono
rispettivamente alla Regione ricorrente la potesta' legislativa nelle
materie «ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  dipendenti  dalla
Regione e stato giuridico ed economico del personale» e  «ordinamento
degli  enti   locali   e   delle   relative   circoscrizioni».   Voce
quest'ultima, che, come  rilevato  da  questa  Corte,  comprende  «il
potere di regolare [...] la  gestione  del  bilancio  e  l'erogazione
delle spese in esso  stanziate»,  anche  con  riferimento  agli  enti
locali regionali (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970). 
    Parimenti leso risulta l'art. 3, comma 1, lett. f), del  medesimo
Statuto, che riconosce alla Valle la  potesta'  di  introdurre  norme
legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito  dei  principi
individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e
comunali», e che qualifica la competenza normativa  valdostana  nelle
suddette materie, alla luce dei novellati articoli  117,  comma  3  e
119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost.  n.  3  del
2001 (ugualmente lesi dalla disposizione censurata),  non  piu'  come
meramente suppletiva rispetto a quella statale. 
    8. Per le stesse ragioni  deve  ritenersi  violato,  inoltre,  il
principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli
5 e 120 Cost.,  il  cui  rispetto  si  rende  tanto  piu'  necessario
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.  Si  consideri,
del resto, che in tale ambito sono stati del  tutto  vanificati,  per
effetto   della   norma   impugnata,   i   previsti   meccanismi   di
coinvolgimento diretto della Valle nella determinazione  dell'importo
dell'obiettivo di patto. 
    Sul punto codesta ecc.ma Corte ha piu' volte  ribadito  che:  «il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone  la  tecnica  dell'accordo»
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e'  «espressione»
della particolare autonomia in materia finanziaria di cui  godono  le
Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost.,  sentt.  nn.  193  del
2012; 82 del 2007; 353 del 2004). 
    9. Considerazioni in  tutto  analoghe  a  quelle  appena  svolte,
devono valere anche con riguardo al gravato comma  499  del  medesimo
articolo, il quale ha modificato il richiamato comma 454 dell'art. 1,
legge  n.  228  del  2012  («Legge  di  stabilita'  2013»),   e,   in
particolare, la sua lettera d) - gia'  oggetto,  come  ricordato,  di
impugnativa ad opera della Valle d'Aosta. 
    Piu' in particolare, la norma impugnata - che ha la  funzione  di
specificare il contenuto della  citata  lettera  d)  -  individua  in
maniera puntuale gli importi da computare in riduzione  al  complesso
delle spese finali di ciascuna  Autonoma  speciale  (sempre  ai  fini
della determinazione  dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  «in
termini di competenza eurocompatibile»),  quantificandoli,  a  carico
della Regione ricorrente, in euro 7 milioni per l'anno 2014 e euro  9
milioni per gli anni 2015 e 2017. 
    10.  Non  occorrono,  allora,  defatiganti   argomentazioni   per
dimostrare l'incostituzionalita' di  siffatta  previsione  normativa,
tenuto conto che la stessa quantifica l'obiettivo  di  patto  in  via
unilaterale e in mancanza dell'accordo con  la  Valle,  determinando,
esattamente al pari del gia' impugnato comma 429, uno svuotamento dei
contenuti del previsto accordo annuale con il MEF. 
    Cio'  comporta,  anche  in  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione di cui  agli  articoli  5  e  120  Cost.,  un'evidente
compressione  dell'autonomia  finanziaria   e   organizzativa   della
Regione, garantita dai richiamati articoli 2, comma 1, lettere  a)  e
b), 3, comma 1, lett. f), 48-bis e 50 dello Statuto e delle  relative
norme di attuazione, con particolare riferimento a quelle di cui alla
legge n. 690/1981, nonche' una significativa  e  ulteriore  riduzione
della  capacita'  di  spesa  regionale,  anche  in  violazione  degli
articoli 117, comma 3 e 119 Cost., letti congiuntamente all'art.  10,
l. cost. n. 3 del 2001. 
    Si  insiste,  pertanto,  alla  luce  delle   considerazioni   che
precedono, per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 429 e 499 della legge n. 147 del 2013, sotto tutti
i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
II - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  481,  della
legge  n.   147   del   2013,   per   violazione   delle   competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo  alla  Regione
Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1,  lett.
f) e lett. l); 12; 48-bis e 50 dello Statuto speciale  (l.  cost.  n.
4/1948), nonche' per violazione degli articoli 117,  comma  3  e  119
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e
della normativa di  attuazione  statutaria  di  cui  alle  leggi  nn.
724/1994 e n. 690/1981. Violazione  dei  principi  costituzionali  di
leale collaborazione e ragionevolezza. 
    1. L'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 impone,  come
rilevato in narrativa, una riduzione del fabbisogno  finanziario  del
Servizio Sanitario nazionale,  stabilendo,  in  particolare,  che  il
predetto finanziamento e' ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015
ed euro 610 milioni a decorrere dall'anno 2016. 
    La  disposizione  gravata  precisa,  poi,  con  riferimento  alle
Regioni  ad  autonomia  speciale,  che  queste  ultime:   «assicurano
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'art. 27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,  e  che  «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». 
    2. Ebbene, nella misura in cui la norma di cui si discute  impone
alla Valle di concorrere alla riduzione del fabbisogno  del  SSN,  la
stessa risulta manifestamente lesiva dell'autonomia  organizzativa  e
finanziaria regionale. Infatti, come gia' rilevato in precedenza,  la
ricorrente gode, in virtu' dell'art.  2,  comma  1,  lett.  a)  dello
Statuto,  della  potesta'  legislativa  in  materia  di  «ordinamento
contabile», mentre l'art. 3, comma 1, riconosce all'Ente, alle  lett.
f) e l), la potesta' legislativa  di  integrazione  e  di  attuazione
tanto in materia di «finanze regionali e comunali», quanto in materia
di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica». 
    L'art. 4 dello Statuto, dal canto suo, attribuisce  alla  Regione
il  potere  di  esercitare   nei   predetti   ambiti   materiali   le
corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12,  garantisce
alla Valle, oltre al gettito delle entrate proprie, anche  una  quota
dei tributi erariali. 
    3. In attuazione delle menzionate previsioni statutarie e'  stata
approvata  la  legge  n.   724   del   1994,   recante   «Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica», i cui  articoli  34  e  36
prevedono  espressamente  che  la  Regione  ricorrente  provvede   al
finanziamento  del  Servizio  Sanitario  senza  oneri  a  carico  del
bilancio statale. 
    Alla luce del descritto quadro normativo e'  evidente,  pertanto,
che il legislatore statale non aveva alcun titolo  per  imporre  alla
Valle di partecipare alla predetta manovra e che, cosi' facendo, sono
stati gravemente violati i parametri statutari piu' sopra evocati. 
    La  Valle,  infatti,  assicura  il  finanziamento  del   Servizio
Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente  sul  proprio
bilancio, ed eventuali economie di  spesa  derivanti  dall'intervento
statale  non  potrebbero  che  essere  esclusivamente  destinate   ad
interventi relativi al settore sanitario regionale. 
    Peraltro, codesta ecc.ma Corte ha affermato  piu'  volte  che  lo
Stato non  ha  «alcun  titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario» nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo
stesso «non concorra al finanziamento della spesa  sanitaria»  (cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009). 
    Cio'  determina,   sotto   ulteriore   e   concorrente   profilo,
l'illegittimita' della disciplina gravata anche in  riferimento  agli
artt. 117, comma 3, e 119 Cost.,  letti  in  combinato  disposto  con
l'art, 10, l. cost. n. 3 del  2011,  tenuto  conto  che  l'intervento
statale comporta - in assenza di qualsivoglia titolo competenziale  -
una   intollerabile   limitazione   e   compressione   dell'autonomia
finanziaria valdostana in materia sanitaria. 
    4.  Le  lamentate  lesioni  delle  prerogative  costituzionali  e
statutarie di cui la  ricorrente  e'  titolare  risultano,  peraltro,
ulteriormente  aggravate  dal  particolare  meccanismo  di   concorso
previsto a livello statale. 
    In maniera del tutto analoga a molteplici previsioni che  l'hanno
preceduto, il censurato comma 481 contempla, infatti,  un  meccanismo
unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote  di
compartecipazione ai  tributi  erariali»,  reiteratamente  contestato
dalla Regione ricorrente in quanto  lesivo  della  propria  autonomia
finanziaria e organizzativa. 
    Tale  meccanismo  incide  jure  imperii   sulle   entita'   delle
compartecipazioni  valdostane  ai  tributi  erariali,  ossia  su  una
materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella  legge
n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto
normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire
alla Valle. 
    5. Cio'  determina,  in  primo  luogo,  la  violazione  del  gia'
richiamato art. 48-bis dello Statuto speciale, per effetto del  quale
e' preclusa allo Stato la possibilita' di definire in via unilaterale
gli importi del concorso valdostano alla manovra. 
    Come   sottolineato   in   precedenza,   infatti,   l'ordinamento
finanziario della Regione, disciplinato dalla legge n. 690 del  1981,
non  puo'  formare  oggetto  di  modifiche  se  non  attraverso   «il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», e
dunque,  nel  rispetto  delle  particolari  garanzie   procedimentali
previste dalla norma statutaria (cfr. art. 1 del d.lgs.  n.  320  del
1994, di attuazione dello Statuto valdostano)  (Corte  cost.,  sentt.
nn. 241 del 2012, 133 del 2010). 
    Da  cio'  consegue,  quindi,  che  la   materia   relativa   alla
compartecipazione regionale ai tributi  erariali  -  riservata,  come
detto, alla normativa di attuazione statutaria - non  avrebbe  potuto
essere modificata unilateralmente da parte del legislatore ordinario,
con la conseguenza che la violazione  dei  richiamati  parametri  non
puo' che riflettersi, ledendola, sulla speciale autonomia finanziaria
e organizzativa valdostana, tutelata  dai  gia'  citati  articoli  2,
comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lett. f),  4  e  12  dello  Statuto
speciale, nonche' dagli  articoli  117,  comma  3  e  119  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 
    6. Tali conclusioni trovano, peraltro, una chiara conferma  nella
giurisprudenza  costituzionale,  secondo  la  quale   le   norme   di
attuazione,  attesa  la  loro  particolare  competenza   separata   e
riservata, «risultano caratterizzate da particolare forza e valore e,
di conseguenza, sottratte, anche in assenza di  un'espressa  clausola
di salvaguardia, alla possibilita' di  abrogazione  o  di  deroga  da
parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost.,  sent.  n.  191  del
1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975). 
    E' di tutta evidenza, dunque, che il gravato art. 1,  comma  481,
della legge n. 147 del 2013 - nella misura in cui impone alla  Valle,
nei termini piu' sopra chiariti, di  concorrere  alla  riduzione  del
fabbisogno  del  Servizio  Sanitario   nazionale   e   del   relativo
finanziamento - si mostra incostituzionale per lesione dell'autonomia
finanziaria e organizzativa regionale. 
    7. Le argomentazioni sinora svolte impongono di ritenere altresi'
violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e
120 Cost., atteso  che  la  «tecnica  dell'accordo»  -  che  dovrebbe
permeare, secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali  -
non puo' certo dirsi rispettata dalla normativa  oggetto  di  censura
(cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 74 del 2009). 
    8. L'illegittimita' costituzionale del  comma  481  e'  evidente,
infine, anche  con  riferimento  alla  violazione  del  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  la  quale  ridonda  in  una
menomazione delle sfere  di  autonomia  organizzativa  e  finanziaria
della Valle, ove si  consideri  che  il  predetto  accantonamento  e'
immediatamente  disposto  a  favore  dello  Stato  e   senza   alcuna
limitazione temporale. 
    In  proposito,  infatti,  la  norma  impugnata  ha  previsto  che
l'importo del concorso  finanziario  «e'  annualmente  accantonato  a
valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali»  «fino
all'emanazione delle norme di attuazione» di cui  all'art.  27  della
legge delega sul federalismo fiscale. 
    Successivamente, l'articolo 28, comma 4, del d.l. n. 201/2011, ha
abrogato, il termine entro il  quale  si  sarebbe  dovuto  provvedere
all'adozione della predetta normativa di attuazione. 
    Conseguentemente  il  predetto  accantonamento,  anziche'  essere
circoscritto nel tempo, finisce per operare,  in  maniera  del  tutto
irragionevole,  immediatamente  e  illimitatamente  nel   tempo,   in
violazione dell'art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle  descritte
prerogative regionali. 
III -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  508,  in
combinato disposto con il comma 510, della legge n. 147 del 2013, per
violazione  del  principio  pattizio,  dell'autonomia  finanziaria  e
organizzativa regionale, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. 
    1. Parimenti incostituzionale si mostra la disciplina  ricavabile
dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art.  1,  della
legge statale gravata. Per effetto della stessa e' stato previsto  il
differimento - per cinque anni a decorrere dal  1°  gennaio  2014  e,
dunque, fino al  2018  -  delle  riserve  all'erario  delle  maggiori
entrate derivanti dall'applicazione del d.l. n. 138 del  2011  e  del
d.l. n. 201 del 2011 (decreto «Salva  Italia»),  come  convertiti  in
legge. 
    2. Scendendo nel dettaglio, saranno riservate all'erario, sino al
2018, le maggiori entrati derivanti: 
        dal contributo di solidarieta'  (art.  2,  d.l.  n.  138  del
2011); 
        dall'incremento dell'aliquota IVA (art. 2,  commi  2,  2-bis,
2-ter, 2-quater, d.l. n. 138 del 2011); 
        dall'incremento  dell'aliquota   dell'accisa   sui   tabacchi
lavorati e dalle maggiori entrate connesse ai giochi, ivi compreso il
lotto (art. 3, del d.l. n. 138 del 2011); 
        dall'incremento dell'aliquota  dell'imposta  sostitutiva  sui
redditi da capitale (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  del  d.l.  n.
138 del 2011); 
        dalla riserva in generale sulle  maggiori  entrate  derivanti
dal decreto (art. 36, del d.l. n. 138 del 2011); 
        dalla  maggiorazione  IRES  (artt.  36-quinquies,  36-sexies,
36-septies 36-octies, 36-nonies, d.l. n. 138 del 2011); 
        dall'aumento  della  platea  dei   contribuenti   tenuti   al
versamento dell'addizionale all'imposta sul  reddito  delle  societa'
operanti nel settore energetico (art. 7, d.l. n. 138 del 2011). 
    3.  Oltre  alle  predette  maggiori  entrate,   tutte   derivanti
dall'applicazione  del  d.l.  n.  138  del  2011,  saranno  riservate
all'erario, per un ulteriore quinquennio, anche le  maggiori  entrate
discendenti dall'applicazione del citato d.l.  n.  201  del  2011  e,
segnatamente: 
        quelle di cui all'art. 15  (incremento  accise  sui  prodotti
energetici); 
        quelle di cui all'art.  16,  comma  1  (addizionale  erariale
della tassa automobilistica); 
        quelle di cui all'art. 16, commi da 2 a 10 (tassa annuale per
le unita' da diporto); 
        quelle di cui all'art. 16, comma 10-bis (imposta erariale sui
voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli  taxi  effettuati  tramite
elicotteri); 
        quelle di cui all'art. 16, commi  da  11  a  15-bis  (imposta
erariale sugli aeromobili privati); 
        quelle di cui all'art.  16,  comma  15-ter  (rideterminazione
dell'aliquota di accisa del tabacco da fumo); 
        quelle di cui all'art. 18 (incremento aliquota IVA); 
        quelle di cui all'art. 19, commi da 1 a 5 (incremento imposta
di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari); 
        quelle di cui all'art.  19,  commi  da  6  a  12  (incremento
imposta di bollo sulle attivita' finanziarie oggetto di emersione); 
        quelle di cui all'art. 19, commi da  13  a  17  (imposta  sul
valore degli immobili situati all'estero); 
        quelle di cui all'art. 19, commi da  18  a  23  (imposta  sul
valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero); 
        quelle di cui all'art. 48 (riserva in generale sulle maggiori
entrate derivanti dal decreto). 
    4. Per espressa previsione legislativa,  le  menzionate  maggiori
entrate dovranno essere, poi, «interamente destinate  alla  copertura
degli oneri  per  il  servizio  del  debito  pubblico»,  al  fine  di
garantirne la riduzione  nella  misura  e  nei  tempi  stabiliti  dal
Trattato  europeo  sulla  stabilita',  sul  coordinamento   e   sulla
governance dell'Unione economica e monetaria, firmato a Bruxelles  il
2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge n. 114 del 2012 (cd.
Fiscal compact) (art. 1, comma 510). 
    Il legislatore statale ha specificato, inoltre, che le  modalita'
di individuazione del maggior  gettito  vanno  fissate  con  apposito
decreto del MEF, da adottare nel termine di 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge, sentiti  i  Presidenti  delle  Giunte  regionali,
precisando, con riferimento alla  Regione  Valle  d'Aosta,  che:  «in
applicazione dell'art. 8, della legge 26 novembre 1981, n.  690,  per
la  Regione  Valle  d'Aosta  si  provvede   per   ciascun   esercizio
finanziario all'individuazione del maggior gettito  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa  con  il  Presidente
della Giunta regionale. In caso di mancata intesa [...] e  fino  alla
conclusione dell'intesa stessa,  per  la  Regione  Valle  d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre Autonomie speciali» (art. 1, comma 508). 
    5. Poste tali premesse, il  censurato  comma  508,  in  combinato
disposto con il successivo comma 510 dell'art. 1, della legge n.  147
del 2013, lede le  competenze  costituzionalmente  e  statutariamente
garantite in capo alla Regione ricorrente, ponendosi in contrasto con
le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari  tra
lo Stato e la Valle d'Aosta, sotto una pluralita' di profili. 
    Nella misura in cui,  infatti,  e'  stabilito  che  «in  caso  di
mancata  intesa»  con  il  MEF  e  comunque  «fino  alla  conclusione
dell'intesa stessa»,  le  modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito  saranno  definite,   per   la   Valle   d'Aosta,   «in   via
amministrativa con  i  medesimi  criteri  individuali  per  le  altre
Autonomie speciali» - ossia in maniera unilaterale  e  a  prescindere
dal raggiungimento di un apposito accordo con la ricorrente - viene a
configurarsi  una  macroscopica  lesione  dell'autonomia  finanziaria
regionale. 
    Anche in tali fattispecie non risultano rispettate,  infatti,  le
speciali garanzie procedurali poste dall'art. 48-bis dello Statuto  a
tutela delle «particolari condizioni  di  autonomia  attribuite  alla
Regione», con  correlativa  compressione  delle  sfere  competenziali
valdostane, gia' descritte nei paragrafi che  precedono,  di  cui  ai
piu' volte evocati artt. 2, comma 1, lettere a), 3, comma 1, lett. f)
e 12 dello Statuto speciale, nonche' dagli artt. 117, comma 3 e  119,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3  del  2001,
nonche' dalle relative norme  di  attuazione,  specie  quelle  recate
dalla legge n. 690 del 1981 («Revisione dell'ordinamento  finanziario
della Regione Valle d'Aosta»). 
    6. Sotto quest'ultimo versante,  un  discorso  piu'  approfondito
merita l'art. 8, della  legge  n.  690,  cui  la  disciplina  statale
gravata fa espresso rinvio. 
    Esso stabilisce, in particolare, che: «Il provento derivante alla
regione Valle  d'Aosta  da  maggiorazioni  di  aliquote  e  da  altre
modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte  successivamente
alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove  sia
destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto  comma,  della
Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono  da
effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato  allo  Stato».
Lo stesso articolo aggiunge, al secondo comma, che:  «l'ammontare  di
cui  al  comma  precedente  e'  determinato  per  ciascun   esercizio
finanziario con decreto dei Ministri  delle  finanze  e  del  tesoro,
d'intesa con il presidente della giunta regionale». 
    La richiamata disciplina non e'  stata  peraltro  modificata  dal
recente decreto legislativo n. 12 del 2011, che ha introdotto  «Norme
di attuazione dello statuto speciale  della  regione  Valle  d'Aosta/
Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690,
recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed e',
pertanto, tuttora vigente. 
    7. Ebbene, dalla lettura  del  citato  art.  8  puo'  agevolmente
desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio
al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata
prevista una riserva all'Erario  del  solo  provento  derivante  alla
Valle da maggiorazioni di  aliquote  e  da  altre  modificazioni  dei
tributi ad essa devoluti, unicamente nel caso in  cui  tale  provento
sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese  che
sono da effettuare a carico del bilancio statale. 
    Inoltre, le stesse  norme  di  attuazione  disciplinano  apposite
modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva  all'Erario,
prevedendo il  diretto  coinvolgimento  della  Regione:  il  comma  2
dell'art. 8, infatti, attribuisce tale determinazione ad  un  decreto
del MEF da adottarsi d'intesa con il Presidente della Regione. 
    8. Alla luce delle considerazioni che precedono, e' evidente come
il censurato comma 508, letto in combinato disposto con il successivo
comma 510, violi l'art. 8, della legge n. 690 del 1981, sia sotto  il
profilo procedurale che sostanziale. 
    Quanto al  piano  procedimentale,  l'aver  stabilito  che,  anche
laddove  non  venisse  raggiunto  l'accordo  con  il  MEF,  lo  Stato
provvedera'  comunque  a  quantificare  unilateralmente  le  predette
riserve, determina una violazione del principio pattizio  di  cui  al
richiamato  art.  8,  comma  2,  il  quale   deve   presiedere   alla
regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato  e  la  Regione
valdostana. 
    Sotto il profilo sostanziale, si tenga presente che mentre l'art.
8 ammette l'eventualita'  di  contabilizzare  riserve  al  patrimonio
erariale solo ove le stesse siano destinate alla «copertura di  nuove
o maggiori spese che  sotto  da  effettuare  a  carico  del  bilancio
statale,  nel  caso  di  specie,  diversamente,   le   riserve   sono
strumentali alla copertura «degli oneri per il  servizio  del  debito
pubblico [...] al fine di garantire la riduzione del debito  pubblico
stesso» in  ragione  degli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
europeo. 
    Non vi e' dubbio, pertanto, che la disciplina  impugnata  dispone
una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dall'art.
8, comprimendo indebitamente l'autonomia  finanziaria  della  Regione
ricorrente e contrastando, peraltro, con la giurisprudenza di  questa
Corte, secondo la quale la legge  ordinaria  non  puo'  derogare  «al
regime statutario delle compartecipazioni regionali  al  gettito  dei
tributi erariali» (Corte cost., sent. n. 241 del 2012). 
    Sia consentito rilevare, inoltre, che il riferimento operato  dal
legislatore nazionale alla necessita' di raggiungere il  pareggio  di
bilancio e di rispettare gli obiettivi concordati in sede europea  si
configura, come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, del
tutto generico,«perche' il raggiungimento del pareggio di bilancio e'
alla base di qualsiasi misura  finanziaria  adottata  dallo  Stato  e
perche' comunque, nella visione unitaria del bilancio statale,  tutto
concorre al pareggio» (cfr., sent. n. 241 del 2012). 
    E'  evidente,  dunque,  come  la  «destinazione»  delle   riserve
derivanti dal censurato comma 508, letto in combinato disposto con il
comma 510, risulti altresi' del tutto generica, ancora in  violazione
dell'evocata norma statutaria,  che  individua  in  maniera  puntuale
l'ipotesi in cui e' ammessa la riserva all'Erario. 
    9. Sempre in argomento e' bene precisare, poi, che  le  «maggiori
entrate» previste dai piu' sopra citati  decreti-legge  nn.  138  del
2011 e 201 del 2011, le quali costituiscono «proventi» il cui gettito
spetta alla Valle, secondo le  modalita'  e  nella  misura  stabilita
dalle norme statutarie valdostane, sono quelle di cui agli articoli: 
        2, comma 1, lett. a), legge n.  690  del  1981  (imposta  sul
reddito delle persone fisiche); 
        2, comma 1, lett. b), legge n.  690  del  1981  (imposta  sul
reddito delle societa'); 
        2, comma 1, lett. c), legge n.  690  del  1981  (ritenute  su
interessi e redditi da capitale); 
        2, comma 1, lett. e), legge n. 690  del  1981  (ritenute  sui
premi e sulle vincite); 
        2, comma 2,  legge  n.  690  del  1981  (imposta  sul  valore
aggiunto); 
        3, comma 1, lett. b), legge  n.  690  del  1981  (imposta  di
bollo); 
        4, comma 2, lett. a), legge  n.  690  del  1981  (accisa  sui
prodotti energetici); 
        4, comma 2, lett. d), legge n. 690  del  1981  (proventi  sul
lotto); 
        4, comma 2, lett. e), legge  n.  690  del  1981  (accisa  sui
tabacchi); 
        4, comma 3, legge  n.  690  del  1981  (compartecipazione  al
gettito di tutte  le  altre  entrate  tributarie  erariali,  comunque
denominate, percette nel territorio regionale); 
        5, comma 6, legge n. 690 del 1981 (tasse automobilistiche). 
    10. Fermi restando i rilievi suesposti, deve  ritenersi  violato,
infine, anche il principio costituzionale di leale collaborazione  di
cui agli articoli 5 e  120  Cost.,  atteso  che  le  norme  impugnate
vanificano completamente  i  previsti  meccanismi  di  coinvolgimento
diretto della Valle nella determinazione  delle  riserve  finanziarie
(cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82  del  2007;  353  del
2004). 
    Si insiste, pertanto, alla luce di quanto sin qui dedotto, per la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della   disciplina
recata dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art.  1,
della  legge  n.  147  del  2013,  sotto  tutti  i  profili   dinanzi
evidenziati. 
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della
legge n.  147  del  2013,  per  violazione  del  principio  pattizio,
dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale,  del  principio
di ragionevolezza, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost. 
    1. Devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi  anche
i commi 526 e 527 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013. 
    2. La prima delle richiamate disposizioni impone alla  Valle  «un
ulteriore concorso» agli obiettivi di finanza pubblica, fissato,  per
l'anno 2014, in complessivi euro 5,54,  precisando  che  il  predetto
concorso debba avvenire «con  le  procedure  previste  dall'art.  27,
della legge n. 42 del 2009», e che sino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato art. 27, della  legge  delega,  l'importo
del contributo finanziario «e' accantonato, a valere sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali». 
    L'art. 1, comma 527 dispone, d'altro  canto,  che  l'importo  del
concorso  puo'  essere  modificato,   «a   invarianza   di   concorso
complessivo», mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2014,
in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e  da  recepire  «con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze». 
    3. Cio' posto,  la  disciplina  recata  dalle  norme  gravate  e'
manifestamente illegittima ove si consideri che, ancora una volta, il
legislatore statale pretende di definire  in  via  unilaterale  e  in
violazione della «tecnica dell'accordo»,  la  misura  puntuale  delle
entita' finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente  (Corte  cost.,
sent. n. 74 del 2009). 
    Lo  stesso  legislatore,  inoltre,  da  un  lato   contempla   la
possibilita' di  modificare  gli  importi  del  concorso  finanziario
attraverso un accordo sostitutivo da siglare tra tutte  le  Autonomie
speciali, dall'altro impone, in maniera del tutto irragionevole,  che
il raggiungimento di siffatto accordo  debba  avvenire  entro  il  31
gennaio 2014, ossia nel  rispetto  di  un  termine  e  eccessivamente
breve. 
    4. E' chiaro, allora, che le norme gravate sono tali  da  violare
non solo il principio di ragionevolezza e di leale collaborazione  di
cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost., ma determinano contemporaneamente
una intollerabile lesione  dell'autonomia  finanziaria  della  Valle,
tutelata dagli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.  e,  12,
48-bis e 50  dello  Statuto,  nonche'  dalla  relativa  normativa  di
attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7  della  legge  n.
690/1981, la quale, come in piu'  occasioni  rammentato  dalla  Corte
costituzionale, puo' essere modificata soltanto  nel  rispetto  delle
particolari procedure pattizie (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). 
    La  menzionata   lesione   risulta   peraltro   aggravata   dalla
circostanza  che  la  misura  complessiva  dell'entita'   finanziaria
imposta alla  Regione  immediatamente  accantonata  dallo  Stato,  «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi  erariali»,  ossia
sulla base di un meccanismo illegittimo, gia' descritto e  ampiamente
censurato dalla ricorrente  (sul  punto  valgano,  per  brevita',  le
censure di incostituzionalita' esposte alle pagine 14, 15,  16  e  17
del presente ricorso). 
    5. L'incostituzionalita' dei commi  526  e  527  rileva,  infine,
anche in relazione all'art. 3 Cost., la cui violazione ridonda in una
menomazione delle prerogative regionali, in ragione del fatto che  il
predetto  accantonamento  e'  immediatamente  (e   irragionevolmente)
disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale, non
esistendo,  attualmente,  alcun  termine  di  legge  entro  il  quale
provvedere all'emanazione delle malie di attuazione di  cui  all'art.
27, della legge n. 42 del 2009. 
V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  711,  712,  723,
725, 727 e 729, lett. h) della legge n. 147 del 2013. 
    1. I commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h), dell'art.  1,
della legge n. 147  del  2013,  sono  costituzionalmente  illegittimi
nella parte in cui, nel dettare la  disciplina  del  nuovo  Fondo  di
solidarieta' comunale nonche' le modalita' attraverso cui  i  diversi
livelli di governo dovranno provvedere  ai  relativi  «riversamenti»,
richiamano, per confermarne l'applicazione, l'articolo 13, comma  17,
del d.l. n. 201 del 2011, come convertito  dalla  legge  n.  214  del
2011. 
    Tale disposizione, come evidenziato in narrativa, e'  gia'  stata
impugnata dalla Valle dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con  ricorso  n.
38 del 2012 - da intendersi in questa sede richiamato e trascritto  -
tutt'ora pendente e in attesa di trattazione. 
    Quest'ultimo   articolo   prevede,   come   noto,    che    «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della
legge 3 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il  recupero  al  bilancio  statale  del  maggior  gettito
percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio  «relativamente
all'aliquota di base dell'imposta  municipale  propria  stabilita  da
ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l.  n.  201/
2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione  di  cui
allo stesso articolo  27,  della  legge  delega,  e'  accantonato  un
importo pari al maggior gettito stimato  «a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali». 
    2. Poste tali  premesse,  le  disposizioni  oggetto  di  censura,
laddove reiterano la gia' gravata disciplina di cui al  d.l.  n.  201
del  2011,  confermandone  l'applicabilita'  alla  Valle  d'Aosta,  e
prevedendo, anche in questo caso, l'accantonamento,  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, del  maggior  gettito
derivante dall'aliquota di base dell'imposta  municipale  propria  di
cui all'art. 13, comma 6, del citato d.l. n. 201 del 2011,  finiscono
per ledere l'autonomia finanziaria della Regione. 
    Infatti,   la   disciplina    relativa    alle    modalita'    di
compartecipazione della ricorrente ai tributi erariali e'  riservata,
preme ribadirlo, alla normativa di  attuazione  di  cui  alla  citata
legge n. 690 del 1981 (si vedano, in particolare, gli articoli da 2 a
7 di tale legge), la quale non puo' essere modificata o derogata  con
legge  ordinaria,  rendendosi  necessario,  contrariamente  a  quanto
avvenuto nel caso di specie, il rispetto delle  particolari  garanzie
procedurali previste dall'art. 48-bis dello Statuto. 
    Tali violazioni si riflettono sulle particolari competenze di cui
la Valle gode in virtu' dei gia' richiamati  artt.  2,  comma  primo,
lettere a) e b), 3, comma primo, lettera f), 12, e 50 dello Statuto. 
    Parimenti lesi si mostrano i  principi  di  ragionevolezza  e  di
leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e  120  Cost.,  tenuto
conto che il predetto accantonamento  e'  immediatamente  disposto  a
favore dello Stato e senza alcuna limitazione temporale. 

(1) La norma in questione, preme ribadirlo, e' stata impugnata  dalla
    Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta ecc.ma Corte con  ricorso
    n. 24 del 2013 - tutt'ora pendente e da intendersi in questa sede
    richiamato e trascritto - nella parte in cui consente allo Stato,
    anche nel caso di' mancato  raggiungimento  dell'accordo  con  il
    MEF,  di  provvedere   comunque,   in   via   unilaterale,   alla
    «rimodulazione» del patto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede   a   codesta   ecc.ma   Corte   di    voler    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di' stabilita' 2014)», pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, limitatamente all'art. 1, commi
429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711,  712,  723,  725,  727,  729,
lett.  h),  secondo  periodo,   per   violazione   delle   competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo  alla  Regione
ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a)  e  b),  3,  comma  1,
lett. f), 4, 12, 48-bis  e  50,  comma  5,  dello  Statuto  speciale,
approvato  con  l.  cost.  n.  4/1948,  e  dalle  relative  norme  di
attuazione e, segnatamente, quelle di cui alle leggi nn. 690 del 1981
e 724 del 1994, nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3, e
119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost.  n.  3  del
2001,  e  per  lesione   dei   principi   costituzionali   di   leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili  e  per  le  ragioni
dinanzi esposte. 
        Roma, 17 febbraio 2014 
 
                 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini