N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2013

Ordinanza del 15 ottobre 2013  emessa  dal  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Sicilia Sez. staccata Catania sul  ricorso  proposto
da Santisi Marika e Santisi Francesco contro  Comune  di  Messina  ed
altri. 
 
Edilizia  urbanistica  -  Espropriazione  per  pubblica  utilita'   -
  D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399,  recante  approvazione  del  T.U.
  delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di
  Messina del 28 dicembre 1908 - Norme speciali per  i  comparti  del
  piano regolatore di Messina - Pubblicazione del piano di  divisione
  in comparti - Ricorsi - Regolamento dei  diritti  di  proprieta'  -
  Determinazione dell'indennita' di espropriazione dei beni  compresi
  nel comparto - Procedura per la prima gara  -  Concorso  alla  gara
  dell'Unione edilizia nazionale  -  Seconda  gara  -  Terza  gara  -
  Acquisto delle aree comunali comprese  nei  comparti  -  Versamento
  delle indennita' di espropriazione e destinazione di parti di  essa
  alla costruzione di case economiche - Esecutorieta' dei verbali  di
  assegnazione - Diritti  dei  proprietari  dei  beni  espropriati  -
  Destinazione delle cauzioni incamerate  -  Agevolazioni  fiscali  -
  Ritenuta vigenza  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  sopra
  richiamato in  base  al  "diritto  vivente"  -  Irragionevolezza  -
  Violazione della sfera di competenza  legislativa  esclusiva  della
  Regione Siciliana  in  materia  di  edilizia  e  urbanistica  e  di
  espropriazione   per    pubblica    utilita',    con    conseguente
  inapplicabilita' alla citta' di Messina della legge regionale n. 71
  del 1978 in materia. 
- Decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399,  artt.
  124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,  136  e
  137; Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 76; Statuto della Regione  Siciliana,  art.
  14, primo comma, lett. f) e s); legge 28  novembre  2005,  n.  246,
  art. 14, comma 17, lett. a). 
Legge -  Abrogazione  -  Disposizioni  legislative  anteriori  al  1°
  gennaio 1970, di cui si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in
  vigore  -  Sottrazione  del  d.l.lgt.  n.   1399/1917   all'effetto
  abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. 22 dicembre 2008,  n.  200  -
  Ritenuto esaurimento della funzione emergenziale  del  d.l.lgt.  n.
  1399/1917 ed obsolescenza dello stesso - Eccesso di delega. 
- Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, art. 76. 
(GU n.15 del 2-4-2014 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  2402  del  2012,  proposto  da  Marika  Santisi  e
Francesco Santisi, rappresentati e difesi dal'avv.  Mario  Caldarera,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Jelo, in
Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 26; 
    Contro: 
      il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante  pro
tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora, in  Catania,  via
Aloi n. 46; 
      la Prefettura di Messina, in persona del legale  rappresentante
pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato di Catania,  presso  la  quale  ope  legis  domicilia  in
Catania, via Vecchia Ognina n. 149; 
      l'Area Coordinamento Tributaria -  Dipartimento  espropriazioni
del Comune di Messina. 
    Nei  confronti  di  Societa'  Crescenti  Costruzioni  S.r.l.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Filippo Marcello Siracusano e Gianclaudio Puglisi, con
domicilio eletto presso lo studio  dell'avv.  Alfio  Lo  Vecchio,  in
Catania, via G. D'Annunzio, 62. 
    Per l'annullamento, previa misura cautelare: 
      della determinazione dirigenziale  n.  21  del  7  giugno  2012
avente ad  oggetto  l'indizione  di  gara  per  l'aggiudicazione  del
comparto 5° dell'isolato n. 439/C ai sensi degli artt. 127 e ss.  del
TU 19 agosto 1917, n. 1399; 
      dell'allegato avviso di gara; 
      di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,  ivi
comprese le note prot.  150665  e  150692  del  15  giugno  2012,  la
delibera di GM n. 680/2010, le determinazioni dirigenziali n. 17  del
15 aprile 2011 e n. 43 del 14 settembre 2011,  l'avviso  di  deposito
atti del 9 novembre 2011 e la nota della Prefettura (di data e numero
non conosciuti) di comunicazione del mancato pervenimento di  reclami
ed opposizioni. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina,
della Prefettura di Messina e della  societa'  Crescenti  Costruzioni
S.r.l.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott.
Diego Spampinato e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Parte ricorrente impugna gli  atti  in  epigrafe,  relativi  alla
procedura per aggiudicazione di compatto edilizio ai sensi del  D.Lg.
Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, relativo  alla  ricostruzione  dopo  il
terremoto di Messina del 1908, recante Approvazione del  testo  unico
delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto  del
28 dicembre 1908, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473. 
    Affida il ricorso ai seguenti motivi: 
      1. Erronea applicazione del D.Lg. Lgt. 1399/1917; violazione  e
falsa applicazione della LR 71/78; eccesso  di  potere  per  carenza,
travisamento   dei   fatti,    sviamento,    contraddittorieta'    ed
irrazionalita' dell'azione amministrativa, illogicita' ed ingiustizia
manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt.  3,  24  e  97
Cost. Con il primo motivo si lamenta anzitutto  la  non  vigenza  del
decreto ed il suo superamento ad opera della LR  71/78,  che  avrebbe
disciplinato  l'istituto  del   compatto   edificatorio   nell'ambito
dell'ordinamento locale siciliano; in subordine,  il  Comune  avrebbe
dovuto prima procedere ad espropriare l'area  ai  sensi  della  legge
865/1971, e quindi assegnarla mediante gara; sarebbe  quindi  assente
la delibera del Consiglio comunale di formazione e delimitazione  del
compatto;  inoltre  l'ultima  variante  al   PRG   comunale   avrebbe
eliminato, per l'area di cui si tratta, la perimetrazione in  isolati
e comparii del cd. "Piano Borzi'", necessaria  per  le  procedure  di
assegnazione in applicazione del D.Lg. Lgt. 1399/1917; laddove infine
si ritenessero tali procedure ancora  applicabili,  parte  ricorrente
chiede  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale  del  D.Lg.  Lgt.
1399/1917; 
      2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 124  e  ss.  del
D.Lg. Lgt. 1399/1917; violazione e falsa applicazione delle  garanzie
partecipative procedimentali; eccesso di potere per travisamento  dei
fatti, per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicita'  ed
ingiustizia manifesta: 
        a)  incompetenza  (il  decreto  del  1917   prevederebbe   la
competenza della Giunta municipale); 
        b) non ci sarebbe accordo fra i proprietari del consorzio; 
        c) non vi sarebbe  stata  nessuna  partecipazione,  cio'  che
avrebbe inciso sulla possibilita' di  precisare  l'inesattezza  della
inclusione  nel  V  comparto   di   una   porzione   del   fabbricato
identificato, al foglio 218, part. 3, che invece  non  ricadrebbe  in
tale comparto. 
    Il Comune di Messina e  la  societa'  controinteressata  si  sono
costituiti, spiegando difese. 
    Il ricorso non puo' essere deciso senza  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi  del
D.L. Lgt. 1399/1917,  nonche'  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.  Lgt.
1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200. 
    Il D.L. Lgt. 1399/1917 e' stato infatti inserito nell'allegato  1
al DL 22 dicembre 2008, n. 200, contenente le  disposizioni  che,  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  1,  «...sono  o  restano   abrogate...»;
successivamente,  e'  stato  inserito  nell'allegato  2,  al  decreto
legislativo 1° dicembre 2009,  n.  179  (cd.  decreto  "salvaleggi"),
contenente le disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  «Sono
sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200...». 
    Questa Sezione II interna aveva  gia'  avuto  modo  di  esprimere
dubbi, con le sentenze 5 settembre 2012,  numeri  2087  e  2099,  con
riferimento alla perdurante vigenza del D.L. Lgt. 1399/1917, «...  in
ragione   della   irragionevolezza   dell'utilizzo   di   una   legge
emergenziale  di  quasi  un  secolo  fa  ai   fini   della   gestione
dell'attuale assetto urbanistico...»;  in  tali  casi,  tuttavia,  in
ragione  del  difetto  di  legittimazione  di  parte  ricorrente,  la
questione di legittimita' costituzionale e' risultata  non  rilevante
ai fini della decisione del giudizio. 
    Nel presente  giudizio,  invece,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale appare rilevante. 
    Da un lato infatti, osta ad una decisione di questo  Giudice  nel
senso di ritenere abrogato  il  D.L.  Lgt.  1399/1917,  sia  il  dato
formale di cui al decreto legislativo  179/2009,  sia  l'orientamento
stabile assunto dalla giurisprudenza. 
    Infatti, la giurisprudenza ha continuato,  anche  a  distanza  di
tempo dalla emanazione  del  D.L.  Lgt.  1399/1917,  e  pur  dopo  la
promulgazione della LR 71/1978, a ritenere applicabile il  D.L.  Lgt.
1399/1917 alla formazione dei compatti della  citta'  di  Messina  ed
alla conseguente  espropriazione  degli  immobili  compresi  in  tali
comparti (Cass. civ., SU, 12 gennaio 1988,  n.  133;  Cass.  civ.,  3
dicembre 1990, n. 11552; CGARS, 28 gennaio 1993, n. 8). 
    Proprio l'esistenza di tale "diritto  vivente",  in  aggiunta  al
dato formale di cui al decreto legislativo 179/2009, impedisce, sotto
il  profilo  della  rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, di pervenire ad una decisione che ritenga abrogato il
D.L. Lgt. 1399/1917. 
    D'altro lato, occorre rimarcare come una delle censura  contenute
nel primo motivo di ricorso (secondo cui  l'ultima  variante  al  PRG
comunale  avrebbe  eliminato,  per  l'area  di  cui  si  tratta,   la
perimetrazione  in  isolati  e  comparti  del  cd.  "Piano   Borzi'",
necessaria per le procedure di assegnazione in applicazione del D.Lg.
Lgt.  1399/1917)  ed  il  secondo  motivo  di  ricorso  presuppongano
l'attuale vigenza del D.L .Lgt. 1399/1917, non potendo  cosi'  essere
delibati prima della pronuncia della Corte costituzionale. 
    Il Collegio ritiene quindi che debba essere  sollevata  questione
di legittimita' costituzionale degli articoli da 124 a  137  compresi
del D.L. Lgt. 1399/1917 (rientranti nel Titolo II, Capo  II,  Sezione
III, §  II,  rubricato  Norme  speciali  per  i  comparti  del  piano
regolatore di Messina), nonche' dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.  Lgt.
1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200, per i seguenti motivi. 
    1. Eccesso di potere legislativo per irragionevolezza. 
    L'utilizzo di una legge emergenziale di quasi  un  secolo  fa  ai
fini  della  gestione   dell'attuale   assetto   urbanistico   appare
irragionevole,  in  considerazione  della  natura  temporanea  ed  "a
termine" delle norme di natura  emergenziale,  del  grande  lasso  di
tempo trascorso dalla emanazione del D.L. Lgt. 1399/1917 ad ora,  del
mutato assetto urbanistico ed edilizio  della  Citta'  di  Messina  e
degli intervenuti mutamenti dell'ordinamento giuridico. 
    Infatti, se e' pur vero  che  «...Di  fronte  ad  una  situazione
d'emergenza (...) Parlamento e Governo hanno non solo  il  diritto  e
potere, ma anche il preciso ed indeclinabile  dovere  di  provvedere,
adottando una apposita legislazione d'emergenza...» (Corte  Cost.  1°
febbraio 1982, n. 15), e' altrettanto vero che la ratio  emergenziale
non puo' essere utilizzata per consentire una deroga  sine  die  alla
legislazione ordinaria (sul punto, in tema di ordinanze di protezione
civile, recentemente, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 26 novembre 2012,  n.
9754). 
    Sotto tale profilo, non appare condivisibile quanto  dedotto  dal
Comune resistente, secondo cui la ratio della formazione dei comparti
della citta' di Messina prevista dagli art. 124 e ss. del  D.L.  Lgt.
1399/1917 sarebbe  da  ricercare  «...in  esigenze  di  ricostruzione
legate ai luoghi (...) finalizzate ad una piu' agevole formazione dei
comparti (...) Conseguentemente, la norma deve ritenersi vigente fino
a quando non abbia potuto portare ad esaurimento la propria funzione,
con riguardo alla porzione di territorio  da  edificare...»  (memoria
depositata il 2 novembre 2012, pag. 3): le  esigenze  di  snellimento
degli  iter  procedurali  (dovute  essenzialmente  alla  elisione  di
adempimenti procedurali che la legislazione successiva in materia  di
comparti - art. 23, della legge 1150/1942 e art. 11, della LR 71/1978
- ha  ritenuto  di  dover  prevedere,  nonche'  alla  elisione  delle
garanzie partecipative che costituiscono oggi un  principio  generale
dell'ordinamento) non possono essere ragione sufficiente  a  derogare
sine die la legislazione ordinaria e le forme  di  garanzia  da  essa
poste. 
    Peraltro, a dimostrazione della natura temporanea del  D.L.  Lgt.
1399/1917, occorre ricordare che l'art. 1, della  legge  11  dicembre
1952, n. 2467, stabiliva che «Il Ministro per i lavori  pubblici,  di
concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare
nuovi termini,  con  scadenza  non  oltre  il  15  aprile  1961,  per
l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori  o  di
ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre  1908
e del 13 gennaio 1915, che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli fletti  degli
articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con  decreto-legge
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7  e  8,
del  regio  decreto-legge  29  aprile  1915,  n.  582,  e  successive
modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio»;  tale  termine  e'
stato prorogato dapprima al 15 aprile 1966 dall'art. 1,  della  legge
25 gennaio 1962, n. 25, e quindi al 31 dicembre 1970  dalla  legge  9
agosto 1967, n. 771; la stessa legge 771/1967 e' stata  poi  abrogata
dall'art. 24 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (cd. "taglia-leggi"). 
    Ne' a diversa valutazione puo' indurre la circostanza, introdotta
in giudizio dal Comune resistente e dalla societa' controinteressata,
della sottrazione all'effetto abrogativo del D.L. Lgt.  1399/1917  di
cui all'art. 2, comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200,  operata  a
mezzo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009,
n. 179 (cd. decreto "salvaleggi"). 
    Infatti,  tale  effetto  sottrattivo  appare   operato   non   in
conseguenza di una valutazione in concreto della attuale vigenza  del
D.L. Lgt.  1399/1917,  ma  in  considerazione  del  disposto  di  cui
all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005,
n. 246, secondo cui  «...Rimangono  in  vigore:  a)  le  disposizioni
contenute (..) in ogni altro testo normativo che rechi  nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico...». 
    Di una  valutazione  in  concreto  non  vi  e'  infatti  traccia;
inoltre, il D.L. Lgt. 1399/1917  e'  collocato  nell'allegato  2,  al
decreto legislativo 179/2009, in cui sono contenute  le  disposizioni
«...sottratte  all'effetto  abrogativo  di  cui   all'art.   2,   del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200...» (cosi' l'art. 1, comma  2,
del decreto legislativo 179/2009); diversamente, nell'allegato 1 sono
collocate  «...le  disposizioni   legislative   statali,   pubblicate
anteriormente  al  1°  gennaio  1970,   anche   se   modificate   con
provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza
in vigore...» (cosi' l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo
179/2009). 
    Si deve quindi ritenere che la sottrazione all'effetto abrogativo
sia   avvenuta   non   in   conseguenza   di   una   valutazione   di
indispensabilita' operata dal  legislatore,  ma  in  adempimento  del
disposto del citato art. 14, comma 17, lett. a), della  legge  delega
28 novembre 2005, n. 246. 
    2. Violazione dell'art. 14, comma 1,  lettere  f)  ed  s),  dello
Statuto della Regione Siciliana,  costituzionalizzato  con  L.  Cost.
2/1948. 
    Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere f ed  s),  dello  Statuto
della Regione Siciliana, questa ha competenza legislativa  esclusiva,
tra l'altro, in  materia  di  urbanistica  e  di  espropriazioni  per
pubblica utilita'. 
    La Regione Siciliana ha disciplinato, a mezzo dell'art. 11  della
LR  n.  71/1978,  la  materia  della  formazione  dei  comparti,  con
previsioni che sono radicalmente diverse da quelle degli artt. 124  e
ss. del D.L. Lgt. 1399/1917. 
    Orbene, la Corte costituzionale ha avuto  modo  di  affermare  la
«... naturale cedevolezza (anche nel  momento  interpretativo)  della
legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello  statuto
speciale che alle  relative  norme  di  attuazione...»  (sentenza  1°
luglio 2005, n. 249, con richiami di giurisprudenza), e che «...sotto
un aspetto generale, e' evidente che la  potesta'  legislativa  delle
regioni ha la sua ragion d'essere nella  necessita'  di  adattare  la
disciplina normativa alle particolari esigenze locali  e  quindi  ben
puo' una legge regionale dettare una  disciplina  diversa  da  quella
nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati  dall'art.  117  Cost.
ovvero dagli Statuti speciali...» (sentenza 29 aprile 1982, n. 82). 
    Ne consegue che la sopravvenuta LR 27 dicembre 1978, n.  71,  che
all'art. 11 ha  disciplinato  la  formazione  dei  comparti,  avrebbe
dovuto essere ritenuta applicabile anche alla formazione dei comparti
della citta' di Messina. 
    Ne' a diversa decisione avrebbe potuto  indurre,  dato  il  lungo
lasso  di  tempo  intercorso  e  l'esaurimento  della  sua   funzione
emergenziale, il carattere di specialita'  del  D.L.  Lgt.  1399/1917
rispetto alla norma generale di cui al citato art. 11. 
    Tuttavia, in proposito, come gia' esposto, il diritto vivente  ha
ritenuto la perdurante vigenza del D.L. Lgt.  1399/1917,  circostanza
che ha impedito di ritenere applicabile  alla  vicenda  la  normativa
regionale. 
    3. Con riferimento all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
179/2009: violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. 
    Come gia', esposto nell'ambito del primo motivo,  la  sottrazione
all'effetto abrogativo del D.L. Lgt. 1399/1917  di  cui  all'art.  2,
comma 1, del DL 22 dicembre 2008, n. 200, operata a  mezzo  dell'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179,  appare
basata, in considerazione della collocazione del D.L. Lgt. 1399/1917.
nell'allegato  2,  al  decreto  legislativo  179/2009  (in  cui  sono
contenute le disposizioni «...sottratte all'effetto abrogativo di cui
all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200...»),  e  non
nell'allegato  1  (in  cui   sono   collocate   «...le   disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  e'
indispensabile la permanenza in vigore...»), non su  una  valutazione
in concreto della indispensabilita' della permanenza  in  vigore  del
D.L. Lgt.  1399/1917,  ma  in  considerazione  del  disposto  di  cui
all'art. 14, comma 17, lett. a), della legge delega 28 novembre 2005,
n. 246, secondo cui «... Rimangono  in  vigore:  a)  le  disposizioni
contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico...». 
    Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  179/2009;
prevede  che  «...  Sono  sottratte  all'effetto  abrogativo  di  cui
all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200;  convertito,
con  modificazioni;  dalla  legge  18  febbraio  2009,   n.   9,   le
disposizioni   indicate   nell'Allegato   2   al   presente   decreto
legislativo, che permangono in  vigore  anche  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 14, commi 14,  14-bis  e  14-ter,  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni...». 
    Il richiamo all'art. 14, comma 14, della legge delega,  contenuto
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  179/2009,  rende  tale
art. 1, comma 2 - nella parte in cui sottrae il D.L.  Lgt.  1399/1917
all'effetto abrogativo  di  cui  all'art.  2,  del  decreto-legge  22
dicembre 2008, n. 200 -  affetto  da  un  ulteriore  vizio,  autonomo
rispetto a quelli gia' esposti nei motivi precedenti. 
    Dispone  infatti  il  citato  art.  14,  comma  14,  della  legge
246/2005: «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di  cui
al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'  di
cui all'art. 20, della legge 15  manzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche, se modificate con provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: (...) b) esclusione delle  disposizioni
che abbiano esaurito la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo
contenuto normativo o siano comunque obsolete...». 
    L'esaurimento  della  funzione   emergenziale   del   D.L.   Lgt.
1399/1917;  nonche'  la  sua  obsolescenza,  alla  luce   del   tempo
trascorso, secondo quanto gia' esposto nel  primo  motivo,  avrebbero
quindi dovuto impedire la sottrazione all'effetto abrogativo  di  cui
all'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. 
    Per quanto esposto, il  ricorso  non  puo'  essere  deciso  senza
sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli  da
124 a 137 compresi del D.L.  Lgt.  1399/1917,  nonche'  dell'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 179/2009, nella parte in cui sottrae
il D.L. Lgt. 1399/1917 all'effetto abrogativo di cui all'art. 2,  del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che il Collegio ritiene,  per
quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. 
    Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  deve
quindi essere  disposta  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa  proposta  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli da 124 a 137  compresi  del  D.L.  Lgt.
1399/1917, nonche' dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
179/2009,  nella  parte  in  cui  sottrae  il  D.L.  Lgt.   1399/1917
all'effetto abrogativo  di  cui  all'art.  2,  del  decreto-legge  22
dicembre 2008, n. 200; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  riservando   ogni   ulteriore
decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; 
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura   della
Segreteria, alla Corte costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente del  Consiglio
dei Ministri e che sia comunicata  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
      Cosi' deciso in Catania nelle camere di consiglio del giorno 26
giugno 2013 e del giorno 25 settembre 2013. 
 
                      Il Presidente: Veneziano 
 
 
                                              L'estensore: Spampinato