N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Destinazione di maggiori gettiti di tributi erariali a confluire, nelle misure annuali indicate, nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica" - Istituzione di un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" e destinazione ad esso, a decorrere dal 2014, delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale - Riserva allo Stato, per il quinquennio 2014-2019, delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011, destinazione integrale delle stesse a copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, e fissazione con successivo decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessate, delle modalita' di individuazione del maggior gettito attraverso separata contabilizzazione - Possibilita' di intese tra lo Stato e le singole autonomie speciali, entro il 30 giugno 2014, per concordare misure alternative alle riserve di gettito all'erario - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione unilaterale di riserve di gettito statale al di fuori delle previsioni e in assenza dei requisiti stabiliti dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra Stato e Province autonome e del principio dell'accordo bilaterale per la loro modificazione - Violazione del giudicato costituzionale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012 - Violazione del principio della certezza dell'entrata e vanificazione della previsione statutaria dell'intesa forte con lo Stato - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 157, 179, 431, lett. b), 435, 508 e 511. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 81 e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108; legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 12. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Determinazione dei contributi alla finanza pubblica dovuti dalle Regioni e dalle Province autonome per il triennio 2015-2017 e dagli enti locali per gli anni 2016 e 2017 - Previsione di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica a carico della Provincia di Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita', sia mediante ulteriori accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale - Violazione del principio dell'accordo per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato - Lesione di potesta' delle Province autonome in materia di finanza locale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 429, 526 e 527. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Contenimento della spesa per la sanita' pubblica - Riduzioni per l'anno 2015 e a decorrere dal 2016 del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e previsione di criteri e modalita' di ripartizione della riduzione tra le Regioni e le Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale - Violazione del principio dell'accordo per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato - Violazione di potesta' legislative e amministrative, di fonte statutaria o costituzionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, e tutela della salute - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 481. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. (4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16, Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione di ulteriori concorsi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano fino al 2017 mediante riduzione tabellare di spese - Previsione, nell'ambito delle sanzioni relative all'inosservanza del patto di stabilita' interno riferito anche alle Province autonome, del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto - Conferma per il 2013 dell'operativita' degli adempimenti prescritti per sanare l'eventuale inosservanza del patto di stabilita' - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata imposizione unilaterale di forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quelle definite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione - Violazione del principio dell'accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari dello Stato con le Province autonome e delle norme statutarie che li disciplinano - Interferenza con l'autonomia finanziaria e con l'organizzazione provinciale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale - Richiamo all'impugnazione proposta con precedente ricorso (n. 30 del 2013) avverso l'art. 1, commi 455, 461 e 463, della legge n. 228 del 2012. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 499, 500, 502 e 504, i primi tre modificativi rispettivamente dei commi 454, 455 e 461 e l'ultimo abrogativo (a decorrere dall'esercizio 2014) del comma 463 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 79, 80 e 81, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che per i comuni delle Province autonome (e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) la compensazione del minor gettito dell'IMU determinato da nuove norme statali avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione che, dall'anno 2014, per i medesimi comuni non si tiene conto del minor gettito IMU derivante dal comma 707 della legge di stabilita' 2014 - Conferma della applicabilita' dell'art. 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011 nei territori delle Province autonome (e delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata reiterazione del meccanismo degli accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali come strumento ordinario di regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Province autonome, in particolare in materia di finanza locale - Violazione delle norme statutarie e attuative che regolano tali rapporti, del principio dell'accordo per modificarli e delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Violazione dell'assetto statutario delle competenze provinciali - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale - Richiamo alle impugnazioni proposte con precedenti ricorsi (n. 40 del 2012, n. 30 del 2013 e n. 1 del 2014 ) avverso gli artt. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, e 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 102 del 2013. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 711, 712 e 729, l'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 e 81, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che, ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di norma di dettaglio - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e (se piu' favorevole) della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del regime di adeguamento della legislazione provinciale - Violazione della competenza provinciale a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' e a provvedere alle funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali - Incidenza sulle competenze delle Province autonome in materia di organizzazione dei propri uffici e del personale - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza provinciale in materia di finanza locale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 213 (modificativo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI, in particolare artt. 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 16 e 17; Costituzione, art. 117 (comma terzo). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione del sistema delle relazioni finanziarie della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome con lo Stato - Attribuzione alle Province autonome di funzioni finanziarie e di coordinamento anche nei confronti delle camere di commercio - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 55. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), (art. 4, primo comma, n. 8), Titolo VI, in particolare art. 79, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; (d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art. 2; legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 aprile 2003, n. 3, art. 1).(GU n.16 del 9-4-2014 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 23868 del 20 febbraio 2014, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 146 del 18 febbraio 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocattura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 57, 179, 213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511, 526, 527, 711, 712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Nel Supplemento Ordinario n. 87/L, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 27 dicembre 2013 e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Tale legge, composta di un solo articolo, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle Regioni a statuto speciale e/o alle Province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con la Provincia autonoma di Bolzano secondo il procedimento delineato dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre, invece, sono state dettate unilateralmente, senza la prescritta intesa tra il Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due Province. In particolare, i commi 157, 179, 431, lettera b), 435 e 508 contengono riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali. Nello specifico, il comma 157 riserva allo Stato le entrate relative alle imposte sostitutive di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, mentre il comma 179 riserva imposte sostitutive (di cui al comma 151), IRES (di cui al comma 177) ed IVA (di cui al comma 178). Il relativo maggior gettito viene destinato al Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 431, lettera b), e 435 prevedono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, anch'esse destinate ad un nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014. Il comma 508, invece, riscrive le riserve gia' previste dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I commi 429, 481, 526 e 527 prevedono contributi aggiuntivi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita', sia mediante ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il comma 511, invece, prevede che entro il 30 giugno 2014 possano essere concluse specifiche intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, che determinano la cessazione dell'applicazione dei commi 508 e 526 (per quanto di interesse di questa Provincia) - relativi alle riserve all'erario ed all'introduzione di ulteriori contributi alla finanza pubblica - e che abbiano ad oggetto interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo periodo. Il comma 499 apporta modifiche al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011. I commi 500, 502 e 504 vanno a modificare, invece, rispettivamente i commi 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e relative sanzioni. Nell'ambito delle norme sull'imposta unica comunale, il comma 711, nel mentre assicura ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna l'effettivo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria, per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5.8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il successivo comma 712 contiene addirittura un meccanismo perverso, in quanto arriva a prevedere che l'entita' degli accantonamenti da effettuare a carico della Provincia autonoma di Bolzano ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, venga determinata a prescindere dal minor gettito da imposta municipale propria derivante da agevolazioni introdotte con la normativa statale. Il comma 729, che apporta modificazioni al comma 380 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, prevede che l'appena citato comma 17 dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011 continua ad applicarsi nei territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, reiterando cosi' il gia' contestato meccanismo previsto da tale norma, con la conseguenza che, fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato. Con il comma 213 viene modificato il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, e viene previsto che, al fine del rispetto del patto di stabilita' interno, gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. Infine, il comma 55 prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle sopracitate disposizioni statali, per i seguenti motivi di Diritto Violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); 16, 75, 75-bis e 79, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4; al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'articolo 8; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; degli articoli 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo 138 della Costituzione; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443; dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni impugnate, si ritiene necessario esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo 104 dello stesso Statuto. Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo. La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. E' previsto espressamente che in provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo Statuto e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. In particolare, l'articolo 79 dello Statuto definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'articolo 79. L'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici, nella misura dei nove decimi, e, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle appena elencate, nonche' i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto). Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello Statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione ed alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della Regione e delle rispettive Province. L'articolo 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito proprio dall'articolo 1, comma 518, della legge qui impugnata, attribuisce alle predette Province la potesta' legislativa primaria, anziche' concorrente, in materia di finanza locale; in particolare, il comma 3, alla pari del previgente comma 1-ter, prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province. L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. L'articolo 82 dello Statuto prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione, e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle Province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente (Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (artt. 17, 18, e 19). Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000). In particolare, per le Province autonome di Trento e di Bolzano codesta Ecc.ma Corte (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome: «Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia inanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che "Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province". Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando le legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sisterna statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 55, 157, 179, 213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511, 526, 527, 711, 712 e 729 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. Per di piu', dette disposizioni statali sono contenute in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comportano la sostanziale modifica di norme dello Statuto, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri. Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello Statuto. E, la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi' in contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. Queste disposizioni non solo modificano la misura del concorso della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in contrasto con il Titolo VI dello Statuto e relative norme di attuazione, ed in particolare con l'articolo 79, comma 2, nonche' con l'articolo 104, comma 1, del medesimo Statuto, proprio perche' non sono state precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa Provincia. A proposito va ribadito che l'articolo 104 dello Statuto prevede che le norme del Titolo VI di tale Statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con l'asserzione che il contributo delle Regioni e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica. A riguardo codesta Ecc.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (cfr. sentenze n. 169 del 2007 e n. 229 del 2011), e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e precedenti ivi richiamate: sentenza n. 482 del 1995). E, per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce chiaramente le modalita' di esercizio nell'articolo 8 del d.P.R. novembre 1987, n. 526. Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano della disciplina generale, si pongono anche in contrasto con gli articoli 79 e 83 dello Statuto, come modificati secondo la procedura dell'articolo 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento, con particolare riferimento alla continuita' assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto con l'articolo 16 d.lgs. n. 268/1992. La rilevanza delle predette norme come parametri del giudizio di legittimita' costituzionale e' riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello Statuto speciale, nonche' quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'articolo 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello Statuto, possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n, 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). E, comunque, non e' legittimo riservare all'Erario le maggiori entrate di natura tributaria afferenti all'ambito provinciale, perche' con disposizioni di legge ordinaria non possono essere modificate unilateralmente norme definite pariteticamente ai sensi degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto. Difatti, il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 7009, n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso articolo 2 - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108. Le previsioni contenute nella legge n. 147/2013, in quanto destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9, d.lgs. n. 268/1992, ne' risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo e nell'articolo 79 dello Statuto, che definisce specificamente le modalita' del concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto. Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta' amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1), finanza locale (artt. 80 e 81) ed igiene e sanita' (art. 9, n. 10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione. E, nelle materie attribuite alla competenza delle Province autonome l'articolo 2, d.lgs. n. 266/1992, nel disciplinare rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle Province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali devono essere assunte talis qualis. Per guanto attiene alla materia della tutela della salute, le predette disposizioni statutarie sono state attuate - mediante apposite norme d'attuazione, in particolare con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, ed il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. E, in forza dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Provincia autonoma di Bolzano, provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali, va altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, che sarebbero necessarie per modificare l'attuale articolo 79 dello stesso. La peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, legge n. 42/2009 non e', comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene a tempo indeterminato. Sennonche' codesta Ecc.ma Corte da tempo ha sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato (cfr. sentenza n. 142 del 2012). Quindi, e' evidente che la disciplina che prevede l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione di norme statali, e' lesiva dell'assetto statuario in quanto definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio immediatamente applicabili, in violazione dei citati articoli 103, 104 e 107 dello Statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). Fatto sta, comunque, che l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'articolo 75 dello Statuto e in una sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'articolo 79 dello stesso Statuto. Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la Provincia e per gli enti locali del suo territorio, posto che la definizione del loro contenuto non puo' essere demandata ad una legge ordinaria dello Stato, senza preventiva intesa. Inoltre, il piu' volte citato articolo 79, comma 3, dello Statuto attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria ad essa spettante in materia di finanza locale (artt. 80 e 81 e relative norme di attuazione - d.lgs. n. 268/1992). Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento all'individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della Provincia stessa alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) - sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del gettito provinciale (art. 75 St. e artt. 9, 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta evidenza che le disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, si pongono in contrasto con il complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 con il gia' citato Accordo di Milano, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, e ledono le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano sotto diversi profili. E', altrettanto evidente che le stesse sono affette da irragionevolezza in quanto internamente contraddittorie, posto che sono state dettate unilateralmente, senza previa intesa tra il Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due Province secondo il procedimento delineato dall'articolo 104 dello Statuto, come e' invece avvenuto per altre disposizioni contenute nella stessa legge. Esaminando le singole disposizioni si precisa quanto segue: a) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 157, 179, 431, lettera b), 435, 508 e 511 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Come gia' esposto, il comma 157 destina le maggiori entrate derivanti dal comma 156, che modifica la disciplina della rivalutazione dei valori di acquisto ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, a confluire nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», nella misura di 200 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mentre il comma 179 destina le maggiori entrate derivanti da imposte sostitutive (di cui al comma 151), IRES (di cui al comma 177) ed IVA (di cui al comma 178), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, allo stesso Fondo per interventi strutturali di politica economica. Questi due commi, in pratica, destinano il maggior gettito di tributi erariali al Fondo per interventi strutturali di politica economica, configurando in tal modo, di fatto, delle riserve all'erario. Inoltre, il comma 431, lettera b) prevede l'istituzione di un «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e, a decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti sempre dalle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, mentre il comma 435 prevede che per l'anno 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto Fondo. Trattasi, quindi, di riserva all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, anch'esse destinate ad un nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014. Il comma 508, invece, riscrive praticamente le riserve gia' previste dai decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 914, e riserva all'Erario per un periodo di cinque anni dal 2014 il maggior gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie di cui ai predetti dd.ll. n. 138/2011 e n. 148/2011, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, e le destina alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico conformemente a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene, inoltre, stabilito che le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione, sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessati. Questa Provincia ha gia' impugnato il comma 3, ultimo periodo, ed il comma 36 dell'articolo 2, d.l. n. 138/2011, in relazione al gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte nello stesso d.l., in particolare, articoli 1, comma 6, 2 e 7, (ricorso pendente sub n. 152/2011) e l'articolo 48 d.l. n. 201/1201 l, in quanto diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior acuito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte dal medesimo decreto (ricorso pendente sub n. 40/2012 ). Infine, in merito il comma 511 prevede ancora che entro il 30 giugno 2014 possano essere concluse specifiche intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, che determinano la cessazione dell'applicazione dei commi 508 e 526 (per quanto di interesse di questa Provincia) - relativi alle riserve all'erario ed all'introduzione di ulteriori contributi alla finanza pubblica - e che abbiano ad oggetto interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo periodo. Risulta evidente che le norme in contestazione introducono riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali, o misure alternative ad esse, in netto contrasto con l'assetto generale dei rapporti finanziari gia' evidenziato. Infatti, queste disposizioni prevedono forme di contribuzione finanziaria da parte delle Province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto gia' definito nello Statuto e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale, per cui sono in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Come gia' ricordato, il Titolo VI dello Statuto definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo. Le norme in questione, che riservano all'erario quote di gettito di tributi erariali spettanti alle Province autonome nonche' le relative misure alternative, evidentemente interferiscono con la predetta autonomia finanziaria, nel senso che comportano maggiori spese a carico del bilancio provinciale e che incidono sulle entrate del medesimo assicurate dalla devoluzione del gettito di tributi erariali, in violazione di una serie di disposizioni del Titolo VI dello Statuto relativo alla finanza della Regione e delle due Province autonome, e particolarmente degli articoli 75, 79, 80, 81, 82, nonche' delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268), dell'articolo 104 dello Statuto speciale nonche' i principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. In merito rileva particolarmente l'articolo 75 dello Statuto, il quale attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto stesso e percette nei rispettivi territori (9/10 delle imposte di registro e di bollo, delle tasse di concessione governativa, dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province, dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali, del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, e delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati e, in ogni caso, i 9/10 di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici, oltre ai 7/10 dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, l'articolo 79 dello Statuto disciplina in modo completo i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Con particolare riferimento alla disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, fondata sulla base di un rapporto paritetico, le disposizioni contestate sono in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello Statuto. Specificatamente le norme in contestazione contrastano con la normativa di attuazione allo Statuto in materia di finanza regionale e provinciale, di cui al d.lgs. n. 268/1992, che - come gia' evidenziato - disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9. 10 e 10-bis). Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che, in relazione alle norme in questione, non sussisstono i requisiti posti dal'art. 9, d.lgs. n. 268/1992 per la riserva all'erario del «gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi» e la loro attribuzione a fondi statali. Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 182/2010, secondo la quale «... tale articolo richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da "finalita' diverse da quelle di cui al conuna 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis" dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione" (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) gettito sia destinato per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali"; c) il gettito sia "temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile".». Ora, i commi 157, 179, 431, lettera h), e 508 non prevedono una limitazione temporale ne' del maggior gettito ne' della riserva di esso al bilancio statale e, inoltre, non prevedono la separata contabilizzazione, per cui non consentono di quantificare l'entita' della riserva. Inoltre, le spese cui e' destinato il maggior gettito sono specifiche ma non risulta il loro carattere «non continuativo». Si puo' qui ricordare che la sentenza n. 142 del 2012 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, comma 21, d.l. n. 98/2011, «nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito». Per quanto riguarda il comma 508, rileva in particolare la finalita' della riserva e l'insussistenza del carattere della novita' e della temporaneita' delle spese statali a cui la riserva di gettito ivi prevista e' destinata, poiche' tali nuove e maggiori entrate sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso. Ma, quand'anche la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico venisse considerata obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, il comma in esame nemmeno rispetta i meccanismi paritetici delineati dagli articoli 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992, quale espressione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente interessa, le Province autonome, vincolante per le Amministrazioni destinatarie delle prescrizioni dagli stessi recate. Inoltre, il comma 511 che consente per il medesimo periodo considerato nel comma 508 la possibilita' di concludere accordi per interventi diversi da quelli previsti nello stesso comma 508, in grado di concorrere in misura corrispondente al «conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, comporta che tale ultimo comma va interpretato come riferito in realta' a garantire la copertura di spese statali destinate a finalita' di raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica»; quindi, il comma 508, in realta' e' anche privo della condizione che richiede la destinazione a finalita' diverse dal generico riequilibrio della finanza pubblica. Con specifico riferimento alla riserva all'entrio prevista dal comma 508, rileva la gia' citata sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 241 del 2012, con la quale e' stato dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138/2011, come convertito in legge, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti a tale Regione. Inoltre, in tale sentenza codesta Ecc.ma Corte ha espresso il principio generale secondo cui le disposizioni del decreto-legge n. 138/2011 sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano «rispettati» gli statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate» derivanti dal decreto stesso, soltanto se l'integrale riserva quinquennale allo Stato del gettito - prevista in via generale dal comma 36 dell'articolo 2 - sia consentita da tali Statuti, per concludere che tali disposizioni sono inapplicabili se non rispettano i medesimi Statuti speciali e le relative norme di attuazione. Il comma 508, in quanto non compatibile con le norme statutarie relative alle riserve all'erario, e, quindi, per effetto di tale giudicato costituzionale, non applicabile alle Province autonome, e' anche illegittimo per violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.). Il comma 508 non e', comunque, compatibile con la regola stabilita dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), laddove consente solo «nelle fasi favorevoli del ciclo economico» di porre a carico di Regioni, Province autonome ed enti locali un contributo al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, e solo limitatamente alla quota di entrate influenzata dall'andamento del ciclo medesimo (principio della certezza dell'entrata), posto che lo stesso si applica dall'anno 2014 all'anno 2018 e che l'articolo 12, legge n. 243/2012 trova applicazione dal 1° gennaio 2016, da tale data e fino al 2018 la riserva allo Stato prevista dal comma 508 e' in contrasto con la citata norma attuativa della Costituzione e con il principio dalla stessa declinato. Inoltre, il comma 508, nel demandare lo stabilire delle modalita' di individuazione del maggior gettito ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessati [delle Province interessate], vanifica, comunque, la previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, come prevista dagli articoli 79, 104 e 107 dello Statuto. Infine, il comma 511, il quale prevede misure alternative alle riserve all'erario di cui al comma 508, presuppone la legittimita' delle riserve all'erario di cui a quest'ultimo comma, motivo per cui anch'esso e' lesivo dei medesimi parametri violati dalle disposizioni di cui presuppone la legittimita'. Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10, 10-bis; degli articoli 81 e 136 della Costituzione; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. b) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 429, 481, 526 e 527 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Il comma 429 stabilisce i contributi dovuti rispettivamente dalle Regioni e dagli enti locali alla riduzione complessiva della spesa pubblica stabilita a livello nazionale, per il triennio 2015-2017. Secondo tale norma, le Regioni e le Province autonome, a seguito dell'applicazione delle misure previste dal comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017, devono assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dai commi 497 e 499 dell'articolo 1 della legge in esame. Con particolare riferimento alle Province autonome rileva il citato comma 454, legge n. 228/2012, come modificato dal comma 499, legge n. 147/2013, che inserisce una specifica tabella per le autonomie speciali, che include anche le Province autonome prevedendo, in particolare, a carico di quella di Bolzano un contributo per il 2014 di 26 milioni di euro per il triennio 2015-2017 di 35 milioni di euro, nonche' gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. Secondo lo stesso comma 429, quanto agli enti locali, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni devono assicurare un contributo annue di 275 milioni di euro, e le Province un contributo annuo di 69 milioni di euro, attraverso le percentuali recate dai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificate dai commi 532 e 534 dell'articolo 1 della legge in esame: tali percentuali sono stabilite ai fini della determinazione dell'obbiettivo di saldo finanziario degli enti locali, e sono applicate alla media della spesa corrente dei predetti enti riferita ad un determinato periodo. Le modificazioni introdotte consistono nella diversificazione delle predette percentuali stabilendo una variazione a cadenza biennale a decorrere dal 2014. Nel comma 481 si prevede la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2015 nella misura di 540 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2016 nella misura di 610 milioni di euro, come risultante dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste e disciplinate specificamente nei commi 452, 453, 454, 455 e 456, ed in sintesi, delle misure relative all'indennita' di vacanza contrattuale ed al blocco della contrattazione collettiva per la parte economica, anche con riferimento al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Ai sensi di tale comma, alle Regioni e alle Province autonome e' demandata, in sede di autocoordinamento, la proposta dei criteri e delle modalita' per il riparto tra gli enti di livello di governo regionale del concorso complessivo conseguente alla riduzione del concorso statale alla spesa sanitaria, proposta che e' successivamente recepita in sede di intesa Stato-Regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, da concludersi entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la predetta proposta, la riduzione avviene secondo gli ordinari criteri di ripartizione del l'abbisogno sanitario nazionale standard. Per le autonomie speciali, ad esclusione della Regione siciliana, e per le Province autonome, il concorso ivi previsto e' assicurato mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, fino all'emanazione delle ivi previste norme di attuazione, l'importo del predetto concorso e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il comma 526 prevede per il 2014 un ulteriore concorso aggiuntivo per le autonomie speciali, di complessivi 240 milioni di euro. Anche detto concorso deve essere definito con le procedure previste dall'articolo 27, legge n. 42/2009, e fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il relativo importo e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, nella misura indicata, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, in una specifica tabella, che definisce per la Provincia autonoma di Bolzano un importo pari a 22.818 migliaia di euro. Precisa a riguardo il successivo comma 527 che gli importi indicati nella predetta tabella possano essere modificati entro il 31 gennaio 2014, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, da recepire con successivo decreto ministeriale, fatta salva l'invarianza del concorso complessivo alla finanza pubblica. E' evidente che questi commi prevedono contributi aggiuntivi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita', sia mediante ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in violazione dell'articolo 79 dello Statuto e della procedura concordata di cui all'articolo 27, legge n. 42/2009. Quindi, per tali profili le stesse sono sempre in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso, E' evidente che le norme che stabiliscono ulteriori concorsi alla finanza pubblica nonche' le relative misure alternative, interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e sul sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, come definito dall'articolo 79 dello Statuto. Inoltre, le stesse contrastano con gli articoli 104 e 107 dello Statuto. Anche per quanto riguarda gli enti locali, il comma 479 si pone in contrasto con l'articolo 79 dello Statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del sistema finanziario provinciale, oltre che interferire con le potesta' spettanti alle Province autonome in materia di finanza locale, in particolare ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto, del decreto legislativo 16 marzo 1991, n. 268, nonche' dell'articolo 16 del medesimo Statuto. Inoltre il comma 427, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella predisposizione degli indirizzi per la revisione della spesa pubblica, viola il principio di leale collaborazione. Il comma 481, relativo alla riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni, invece, colloca le Province autonome sullo stesso piano delle altre Regioni, senza peraltro considerare che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. Quindi il comma 481, oltre che con i parametri statutari in materia di autonomia finanziaria appena evidenziati, si pone anche in contrasto con la potesta' legislativa che lo Statuto speciale attribuisce alla Regione in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, e con la corrispondente potesta' amministrativa (artt. 4, n. 7); 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 St.) e relative norme d'attuazione in materia di igiene e sanita' (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197). In merito, codesta Ecc.ma Corte ha gia' riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). Inoltre, come gia' evidenziato, le potesta' gia' spettanti per Statuto alle Province autonome in materia di igiene e sanita', con la conseguente speciale autonomia relativa alla spesa sanitaria, sono confermate ed ampliate anche per effetto delle modificazioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in forza delle quali e' stato loro attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come confermato piu' volte da codesta Ecc.ma Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005). In conseguenza dell'inclusione delle Province autonome al pari delle Regioni nell'ambito degli enti che beneficiano del finanziamento statale della spesa sanitaria, lo stesso comma 481, per quanto riguarda le Province autonome impone alle stesse di accantonare, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, un concorso corrispondente alla riduzione del finanziamento statale. Quindi, anche per il profilo dell'accantonamento, che e' una semplice conseguenza della premessa della norma, tale disposizione e' in contrasto con le norme appena citate. Analogamente il comma 526 non prevede nessuna forma di accordo con lo Stato, ne' una finalizzazione della norma stessa, o un criterio di riparto che consente di verificarne la proporzionalita', ma pone unilateralmente a carico di ciascuna autonomia speciale la relativa misura di concorso, ponendosi in contrasto con i parametri statutari sopra evidenziati. Tuttavia, principalmente il comma 526 e' lesivo perche' predetermina il contenuto delle norme di attuazione in violazione dell'articolo 107 dello Statuto e perche' impone - in attesa delle predette norme - un accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza delle Province autonome in violazione, in particolare, degli articoli 75 e 104 dello Statuto speciale. Analogamente e per le stesse ragioni e' lesivo il comma 527, che presuppone la legittimita' dei concorsi previsti dal comma 526. Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 dello Statuto; del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84: degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. c) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 499, 500, 502, 504 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 I commi 499, 500, 502 e 504 della legge n. 147/2013 modificano rispettivamente i commi 454, 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizione, queste, gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (ricorso sub n. 30/2013), eccetto il comma 454. Tuttavia, tale ultimo comma, nonostante che nella premessa del primo periodo, non modificata, vengano espressamente escluse la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le Provincia autonome di Trento e Bolzano («454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2073 al 2017, l'obiettivo in termini di competenza euro-compatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: ...), per effetto della sostituzione della lettera d) ad opera del comma 499, lettera b), prevede ora a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 nella misura pari a 26 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 35 milioni di euro per gli anni 2015-2017 (importi indicati in apposita tabella). Quindi, il comma 499 prevede ulteriori contributi a carico delle Province autonome. Esso, inoltre, proroga al 2017 gli accordi sulle misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, escluse la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le Province autonome, gia' previsti sino al 2016. E' evidente che questa norma e' affetta da irragionevolezza in quanto internamente contraddittoria. Il comma 500, invece, che, come detto, modifica il comma 455 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, il quale e' espressamente riferito alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome; in particolare conferma gli ulteriori contributi a carico delle autonomie speciali, e con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, quelli gia' determinati per il 2014 in 26 milioni di euro e per gli anni 2015-2017 in 35 milioni di euro annui, nonche' gli ulteriori contributi, non quantificati, a carico delle autonomie speciali. Inoltre, il comma 502, che apporta modifiche al comma 461 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, a seguito della sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 219 del 2013, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dalla legge n. 228/2012, nella parte in cui si applica alle Provincie autonome e alle altre autonomie speciali, sostituendo il rinvio operato dal comma 461 al medesimo articolo 7, con quello al comma 462, lettera d), dell'articolo 1, legge n. 298/2012. Infine, il comma 504 abroga, a decorrere dal 2014, espressamente il comma 463 dell'articolo 1, legge n. 228/2012 che a sua volta richiamava l'articolo 7 d.lgs. n. 149/2011. Anche queste disposizioni prevedono forme di contribuzione finanziaria da parte delle Province autonome e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto gia' definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale, in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Come piu' volte precisato, il Titolo VI dello Statuto speciale definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo. Le norme in questione, le quali stabiliscono rispettivamente ulteriori concorsi alla finanza pubblica (commi 499 e 500) e sanzioni relative all'inosservanza del patto di stabilita' interno (commi 502 e 504), interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e con il sistema dei rapporti finanziari con lo Stato disciplinati in modo esaustivo dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, per cui si pongono in contrasto con le norme ivi contenute, in particolare con l'articolo 79, nonche' con gli articoli 104 e 107 dello stesso Statuto, che presuppongono la conclusione di un accordo bilaterale per la modificazione di tali rapporti nonche' delle norme statutarie che li disciplinano. Inoltre, il comma 502 e' lesivo perche' richiamo la lettera d) del comma 462 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, che in particolare, nell'ambito delle sanzioni per il mancato rispetto del patto, riferite anche alle Province autonome, prevede il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto, interferendo altresi' nella sua organizzazione. Per l'ipotesi in cui il comma 463 (riguardante gli adempimenti prescritti per sanare l'eventuale inosservanza del patto di stabilita', riferito anche alle Province autonome) dell'articolo 1, legge n. 228/2012 abbia trovato applicazione nel 2013, il comma 504, che Io abroga dal 2014, e' lesivo perche' ne conferma l'operativita' per il 2013. I commi 502 e 504, in quanto riferiti ai predetti commi 461 e 463, violano gli stessi parametri statutari e di attuazione statutaria gia' individuati nella precedente impugnazione sub n. 30/2013. Infatti, con i commi 461 e 463 dell'articolo 1, legge n. 228/2012 il legislatore statale si e' spinto sino a definire tipologia e contenuto del monitoraggio e delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la Provincia e per gli enti locali del suo territorio, in palese violazione del nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, modificato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che trovino applicazione nella provincia le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (art. 79 St.). In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010 ha gia' chiarito che la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali del rispettivo territorio, non puo' la legge ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in violazione degli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale. Risulta, pertanto, palese, l'illegittimita' delle norme impugnate, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. d) Illegittimita' costituzionale dell'articolo commi 711, 712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Nell'ambito delle norme istitutive dell'imposta unica comunale e della relativa disciplina, contenuta nei commi da 639 a 731, altre disposizioni - e specificatamente i commi 711, 712 e 729 confermano, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il meccanismo degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province autonome, come strumento ordinario di regolamentazione dei rapporti finanziari in particolare in materia di finanza locale tra lo Stato e le Province autonome. Il comma 711, nel mentre assicura ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna l'effettivo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano aventi competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria determinato dall'applicazione dei commi 707, lettera c), e 708 avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5.8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dello stesso articolo. Inoltre, il successivo comma 712 prevede che, per gli stessi Comuni, a decorrere dall'anno 2014, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 d.l. n. 201/2011, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 707. Tale norma contiene un meccanismo perverso, in quanto arriva a prevedere che l'entita' degli accantonamenti da effettuare a carico della Provincia autonoma di Bolzano ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 d.l. n. 901/2011, venga determinata a prescindere dal minor gettito dell'imposta municipale propria derivante da agevolazioni introdotte con la normativa statale. Lo Stato, in pratica, introduce esenzioni che abbattono il gettito da imposta municipale propria, ma applica alla Provincia autonoma di Bolzano accantonamenti come se l'esenzione non fosse stata introdotta. Il comma 729, che apporta modificazioni al comma 380 dell'articolo 1, legge n. 728/2012, conferma che il comma 17 dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011 continua ad applicarsi nei territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi, viene reiterato il meccanismo gia' contestato previsto dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (ricorsi sub n. 40/2012 e n. 30/2013), e cioe' fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. Conseguentemente, poiche' il predetto comma 17 incide in modo indistinto sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, esso determina la variazione delle norme sulla devoluzione non soltanto per quanto riguarda il gettito e delle successive imposte patrimoniali sugli immobili tipicamente attribuito ai Comuni, ma anche il gettito delle altre imposte (IRPEF e relative addizionali) attribuite nella misura definita dallo Statuto speciale a questa Provincia. Anche le norme qui impugnate violano le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome e sono, quindi, in stridente contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto, nonche' le relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) ed i principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. Quanto alle specifiche competenze in materia di finanza locale, le norme contrastano poi con gli articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia. Infatti, va ricordato che l'articolo 80, comma 1, attribuisce ora alle Province autonome la potesta' legislativa primaria (prima era concorrente) in materia di finanza locale. Il comma 3 del medesimo articolo (prima comma 1-ter) prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettassero con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province autonome. L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. Inoltre, come gia' ricordato, la normativa di attuazione statutaria disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992) e contiene specifiche disposizioni per quanto attiene l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 268/1992). In particolare, l'articolo 17 d.lgs. n. 268/1992, attribuendo alle Province autonome le funzioni statali in materia di finanza locale (comma 1), prevede che le medesime disciplinino con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, mentre l'articolo 18 demanda alla legge provinciale la definizione delle modalita' e dei criteri per la conclusione dell'accordo previsto dal predetto articolo 81 dello Statuto speciale (comma 2). Trattasi di un modello di finanza locale connotato da un carattere di finanza derivata rispetto al sistema finanziario provinciale che include il sistema delle relazioni finanziarie tra le Province autonome ed i comuni dei rispettivi territori, oggetto di una disciplina autonoma, che esclude di norma trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni. Nello specifico, in merito alla disciplina vigente per assicurare il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti da diminuzioni del gettito dei tributi locali, appare opportuno richiamare la norma che continua a trovare applicazione per i comuni ricadenti nei territori delle Province autonome (e delle altre autonomie speciali dotate di competenza in materia di finanza locale) e che dispone che i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore delle medesime province autonome ed autonomie speciali, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione (comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, mantenuto in vigore ai sensi dell'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione per quanto riguarda questa Provincia comporta che i criteri e le modalita' di riparto delle risorse finanziarie da attribuire ai comuni siano definiti nell'ambito del sistema finanziario provinciale. Questa Provincia, con ricorso sub n. 1/2014, ha anche contestato le norme contenute nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n, 102, convertito in legge, che temperava l'impatto sulle finanze locali dell'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, facendo rinvio ai predetti meccanismi di adeguamento, in quanto in contrasto con il Titolo VI dello Statuto e relative norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto, dal momento che detta disposizione introduce ulteriori modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. Con riferimento, quindi, ai commi 711, 712, 729, il rinvio ai meccanismi dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali devolute a questa Provincia ripropone - come nelle disposizioni gia' impugnate - la violazione dell'assetto statutario delle competenze sopra descritto. Con specifico riferimento alle disposizioni (in particolare comma 711), che prevedono forme di rimborso in favore dei comuni attraverso un minor accantonamento, queste sono illegittime nella parte in cui non prevedono un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo dovuto a vantaggio dei relativi comuni a titolo di rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione del gettito dell'IMU - cosi' come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 - in luogo della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo di rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto dalle Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello Statuto speciale alle medesime Province autonome. Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare gli articoli 75, 75-bis 79, 80 e 81; deoli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare gli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. e) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 213, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Il comma 213 modifica il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135. La modifica consiste nell'aggiunta, alla fine, dei seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 dello legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.». Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile anche a questa Provincia e agli enti territoriali sul suo territorio, sarebbe lesiva delle prerogative costituzionali provinciali sotto diversi profili. In primo luogo, si tratta di una norma che interviene nella materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha carattere di principio fondamentale, in quanto e' una norma dettagliata, direttamente applicabile, che limita una voce puntuale di spesa e pone un vincolo non temporaneo. Essa, dunque, viola l'autonomia finanziaria della Provincia (Titolo VI dello Statuto e d.lgs. n. 268/1992) e l'art. 117, comma 3, della Costituzione (se ritenuto piu' favorevole), che prevede la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. E' opportuno ricordare che «spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti» (art. 16 d.lgs. n. 268/1992) e che «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale» (art. 17, comma 3, d.lgs. n. 268/1992). Inoltre, il nuovo comma 9-bis dell'articolo 4, d.l. n. 101/2013, dettando norme direttamente applicabili in una materia di competenza provinciale, viola l'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione allo Statuto concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento, che stabilisce un regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali nella materie di competenza provinciale. L'obbligo di mero adeguamento, previsto dal precitato articolo 2, e' ribadito - per le leggi aventi finalita' di coordinamento della finanza pubblica che concretano limiti statutari dall'articolo 79, comma 4, secondo periodo, dello Statuto. Infine, la norma in questione viola l'articolo 79 dello Statuto, che regola in modo esaustivo le modalita' di concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione del patto di stabilita' interno, precisando che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma 2), che, «alfine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo», che «spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, [...]», che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» (comma 3) e che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4). Oltre a violare la competenza della Provincia autonoma di Bolzano stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' e a provvedere alle funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali, la norma in questione costituisce un'ingerenza nella sua competenza legislativa primaria in materia di organizzazione duali uffici e del personale di cui all'articolo 8, primo comma, n. 1), dello Statuto speciale di autonomia e della correlativa potesta' amministrativa di cui all'articolo 16 dello stesso Statuto. Infine, in relazione agli enti locali, tale norma violerebbe altresi' l'autonomia finanziaria degli enti locali e la competenza della Provincia in materia di finanza locale, di cui agli articoli 80 e 81 dello Statuto e l'articolo 17, d.lgs. n. 2681997. Pare chiara, dunque, l'illegittimita' della norma impugnata, per violazione degli articoli 8, n. 1), e 16 dello Statuto; del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 16 e 17; dell'articolo 117 della Costituzione; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. f ) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Dispone, infine, il comma 55 che «Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utlizzando una quota della dotazione animale del sfondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.». Anche quest'ultima norma viola il sistema delle relazioni finanziarie della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con lo Stato. Infatti, pur avendo la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, in forza dell'articolo 4, primo comma, n. 8), dello Statuto di autonomia, competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle camere di commercio e pur prevedendo l'articolo 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, recante norme di attuazione allo Statuto speciale in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, che e' la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ad esercitare le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, con l'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, la Regione Tremino Alto Adige/Südtirol ha delegato, a decorrere dal 1° febbraio 2004, alla Provincia autonoma di Bolzano le sue funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ora, benche' il comma 55 introduca un vincolo finanziario imposto apparentemente al sistema delle Camere di commercio, e' evidente che, destinando la norma in questione risorse, peraltro indeterminate, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad un fondo destinato al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, con conseguente sottrazione delle stesse alle Camere di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sussiste una palese violazione dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, il quale non solo definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, ma, in particolare, attribuisce alle Province stesse la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento anche con riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Pare chiara, dunque, l'illegittimita della norma impugnata, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare dell'articolo 79; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.
P. Q. M. Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 157, 179, 213, 429, 431, lettera b), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511, 526, 527, 711, 712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Bolzano-Roma, 24 febbraio 2014 Avv. von Guggenberg - Avv. Beikircher - Avv. Bernadri - Avv. Fadanelli - Avv. Costa