N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Destinazione di maggiori gettiti di tributi erariali  a  confluire,
  nelle  misure  annuali  indicate,   nel   "Fondo   per   interventi
  strutturali di politica economica" - Istituzione di un  "Fondo  per
  la riduzione della pressione fiscale" e  destinazione  ad  esso,  a
  decorrere dal 2014, delle maggiori entrate derivanti dal  contrasto
  all'evasione fiscale -  Riserva  allo  Stato,  per  il  quinquennio
  2014-2019, delle nuove e maggiori entrate  erariali  derivanti  dai
  decreti-legge n. 138 e n.  201  del  2011,  destinazione  integrale
  delle stesse a copertura degli oneri per  il  servizio  del  debito
  pubblico, e fissazione con successivo decreto del  MEF,  sentiti  i
  Presidenti delle Giunte regionali interessate, delle  modalita'  di
  individuazione   del   maggior    gettito    attraverso    separata
  contabilizzazione - Possibilita'  di  intese  tra  lo  Stato  e  le
  singole autonomie speciali, entro il 30 giugno 2014, per concordare
  misure alternative alle riserve di  gettito  all'erario  -  Ricorso
  della Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  introduzione
  unilaterale di  riserve  di  gettito  statale  al  di  fuori  delle
  previsioni e in  assenza  dei  requisiti  stabiliti  dallo  statuto
  speciale e dalle norme di attuazione  -  Violazione  dell'autonomia
  finanziaria provinciale, della disciplina statutaria  dei  rapporti
  finanziari  tra  Stato  e  Province  autonome   e   del   principio
  dell'accordo bilaterale per la loro modificazione - Violazione  del
  giudicato costituzionale in relazione  alla  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 241 del 2012 -  Violazione  del  principio  della
  certezza dell'entrata e vanificazione della  previsione  statutaria
  dell'intesa forte  con  lo  Stato  -  Violazione  dei  principi  di
  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione   e   di   delimitazione
  temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 157, 179, 431,  lett.
  b), 435, 508 e 511. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt.  75,  75-bis,
  79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107;  d.lgs.  16  marzo
  1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.P.R. 28  marzo
  1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197;  Costituzione,  artt.
  81 e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e  108;
  legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 12. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Determinazione dei contributi alla finanza  pubblica  dovuti  dalle
  Regioni e dalle Province autonome per il triennio 2015-2017 e dagli
  enti locali per gli anni 2016 e 2017  -  Previsione  di  contributi
  aggiuntivi alla  finanza  pubblica  a  carico  della  Provincia  di
  Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto  di  stabilita',
  sia mediante ulteriori  accantonamenti  a  valere  sulle  quote  di
  compartecipazione ai tributi erariali  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme  statutarie
  che stabiliscono le forme di concorso delle Province autonome  agli
  obiettivi di finanza pubblica statale -  Violazione  del  principio
  dell'accordo per la regolazione  dei  rapporti  finanziari  con  lo
  Stato - Lesione di potesta' delle Province autonome in  materia  di
  finanza locale - Violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,  di
  leale collaborazione e di delimitazione temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 429, 526 e 527. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt.  75,  75-bis,
  79, 80, 81, 82, 83 e 84, e artt. 103, 104 e 107;  d.lgs.  16  marzo
  1992, n. 268; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi  106  e
  108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Contenimento della spesa per la sanita' pubblica  -  Riduzioni  per
  l'anno 2015 e a decorrere dal 2016 del  livello  del  finanziamento
  del servizio sanitario nazionale  cui  concorre  ordinariamente  lo
  Stato e previsione di criteri e  modalita'  di  ripartizione  della
  riduzione tra le Regioni e le Province  autonome  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con  le  norme
  statutarie che stabiliscono le forme  di  concorso  delle  Province
  autonome agli obiettivi di finanza pubblica  statale  -  Violazione
  del  principio  dell'accordo  per  la  regolazione   dei   rapporti
  finanziari con lo Stato -  Violazione  di  potesta'  legislative  e
  amministrative, di fonte  statutaria  o  costituzionale,  spettanti
  alla Regione  Trentino-Alto  Adige  e  alle  Province  autonome  in
  materia  di  ordinamento  degli  enti   sanitari   e   ospedalieri,
  organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, igiene e
  sanita', ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera,  e
  tutela della salute - Violazione dei principi di ragionevolezza, di
  leale collaborazione e di delimitazione temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 481. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. (4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10),  e  16,
  Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81,  82,  83  e
  84, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 28
  marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n.  197;  Costituzione,
  art. 117, comma terzo, in combinato disposto con  l'art.  10  della
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009,
  n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Previsione di ulteriori concorsi alla  finanza  pubblica  a  carico
  della Provincia autonoma di Bolzano fino al 2017 mediante riduzione
  tabellare  di  spese  -  Previsione,  nell'ambito  delle   sanzioni
  relative all'inosservanza del patto di stabilita' interno  riferito
  anche alle Province autonome, del divieto di assumere  personale  a
  qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio  elusivi  del
  divieto - Conferma per il 2013 dell'operativita' degli  adempimenti
  prescritti  per  sanare  l'eventuale  inosservanza  del  patto   di
  stabilita'  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano   -
  Denunciata  imposizione  unilaterale  di  forme  di   contribuzione
  finanziaria ulteriori rispetto  a  quelle  definite  dallo  statuto
  speciale e dalle norme di attuazione  -  Violazione  del  principio
  dell'accordo  bilaterale  per   la   modificazione   dei   rapporti
  finanziari dello Stato con  le  Province  autonome  e  delle  norme
  statutarie che  li  disciplinano  -  Interferenza  con  l'autonomia
  finanziaria e con l'organizzazione  provinciale  -  Violazione  dei
  principi  di  ragionevolezza,  di   leale   collaborazione   e   di
  delimitazione temporale - Richiamo  all'impugnazione  proposta  con
  precedente ricorso (n. 30 del 2013) avverso l'art.  1,  commi  455,
  461 e 463, della legge n. 228 del 2012. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 499, 500, 502 e  504,
  i primi tre modificativi rispettivamente dei commi 454, 455 e 461 e
  l'ultimo abrogativo (a decorrere dall'esercizio 2014) del comma 463
  dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt. 79, 80 e  81,
  e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo  1992,  n.  268;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Previsione che per  i  comuni  delle  Province  autonome  (e  delle
  Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) la compensazione del
  minor gettito dell'IMU determinato da nuove norme  statali  avviene
  unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di  5,8
  milioni di euro  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
  tributi erariali - Previsione che, dall'anno 2014, per  i  medesimi
  comuni non si tiene conto del minor gettito IMU derivante dal comma
  707 della legge di stabilita' 2014 - Conferma della  applicabilita'
  dell'art. 13, comma 17, del decreto  legge  n.  201  del  2011  nei
  territori delle Province autonome (e delle  Regioni  Friuli-Venezia
  Giulia e Valle d'Aosta)  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano   -   Denunciata   reiterazione   del   meccanismo    degli
  accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
  come  strumento  ordinario   di   regolamentazione   dei   rapporti
  finanziari tra Stato e Province autonome, in particolare in materia
  di finanza locale - Violazione delle norme statutarie  e  attuative
  che  regolano  tali  rapporti,  del  principio   dell'accordo   per
  modificarli e delle competenze provinciali in  materia  di  finanza
  locale  -  Violazione  dell'assetto  statutario  delle   competenze
  provinciali - Violazione dei principi di ragionevolezza,  di  leale
  collaborazione  e  di  delimitazione  temporale  -  Richiamo   alle
  impugnazioni proposte con precedenti ricorsi (n. 40 del 2012, n. 30
  del 2013 e n. 1 del 2014 ) avverso gli  artt.  13,  comma  17,  del
  decreto-legge n. 201 del 2011, e 3, comma 2-bis, del decreto  legge
  n. 102 del 2013. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.  1,  commi  711,  712  e  729,
  l'ultimo modificativo  dell'art.  1,  comma  380,  della  legge  24
  dicembre 2012, n. 228. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare artt.  75,  75-bis,
  79, 80 e 81, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268,
  in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16,  17,  18  e  19;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Previsione che, ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno, gli enti territoriali delle  Regioni  a  statuto  speciale
  devono calcolare il complesso delle spese per il personale al netto
  dell'eventuale contributo erogato dalle  Regioni  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di norma di
  dettaglio - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e (se
  piu'  favorevole)  della  competenza  concorrente  in  materia   di
  coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza del  regime  di
  adeguamento  della  legislazione  provinciale  -  Violazione  della
  competenza provinciale a stabilire gli obblighi relativi  al  patto
  di stabilita' e a provvedere alle  funzioni  di  coordinamento  nei
  confronti degli enti locali  -  Incidenza  sulle  competenze  delle
  Province autonome in materia di organizzazione dei propri uffici  e
  del personale  -  Lesione  dell'autonomia  finanziaria  degli  enti
  locali e della competenza provinciale in materia di finanza  locale
  -   Violazione   dei   principi   di   ragionevolezza,   di   leale
  collaborazione e di delimitazione temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.  1,  comma  213  (modificativo
  dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
  convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.
  125). 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n.  670),  artt.  8,  n.  1),  e  16,  Titolo  VI,  in
  particolare artt. 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo  1992,  n.  266,  in
  particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268,  in  particolare
  artt. 16 e 17; Costituzione, art. 117 (comma terzo). 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Previsione che una somma pari a 70 milioni  di  euro  per  ciascuno
  degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle  camere
  di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  al  sostegno
  dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il
  rafforzamento  dei  confidi,  senza  effetti   di   aumento   sulla
  determinazione della misura annuale del diritto camerale -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Bolzano  -  Denunciata  violazione  del
  sistema delle relazioni  finanziarie  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige e delle Province autonome con lo Stato  -  Attribuzione  alle
  Province autonome di funzioni finanziarie e di coordinamento  anche
  nei confronti delle camere di commercio - Violazione  dei  principi
  di ragionevolezza,  di  leale  collaborazione  e  di  delimitazione
  temporale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 55. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), (art. 4, primo comma, n. 8),  Titolo  VI,  in
  particolare art. 79, e artt. 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo  1992,
  n. 268; (d.P.R. 31 luglio  1978,  n.  1017,  art.  2;  legge  della
  Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 aprile 2003, n. 3, art. 1). 
(GU n.16 del 9-4-2014 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata  e  difesa,  tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura  speciale
Rep. n. 23868 del 20 febbraio 2014, rogata  dal  Segretario  Generale
della Giunta provinciale dott. Eros Magnago,  nonche'  in  virtu'  di
deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in
giudizio n. 146  del  18  febbraio  2014,  dagli  avv.ti  Renate  von
Guggenberg     (c.f.     VNG     RNT     57     L45      A952K      -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina  Bernardi
(c.f. BRN CST 64  M47  D548L  -  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e
Laura    Fadanelli    (c.f.    FDN    LRA    65    H69    A952U     -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di  posta   elettronica   avvocattura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38  C30  H501R),  del  foro  di
Roma, con indirizzo di  posta  elettronica  costamicheleavv@tin.it  e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del  Grappa  n.
24,  elettivamente  domiciliata  (indirizzo  di   posta   elettronica
certificata:    michelecosta@ordineavvocatiroma.org    e    n.    fax
06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  in  carica,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  commi  55,  57,  179,
213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500,  502,  504,  508,  511,
526, 527, 711, 712 e 729  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». 
    Nel Supplemento Ordinario n. 87/L, alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 302 del 27 dicembre 2013 e' stata pubblicata  la  legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per  la  formazione
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)». 
    Tale legge, composta di un solo  articolo,  detta  una  serie  di
disposizioni riferite direttamente alle Regioni  a  statuto  speciale
e/o alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  comunque
riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. 
    Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  secondo  il  procedimento  delineato
dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia  per  il  Trentino  Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre,  invece,  sono
state dettate unilateralmente, senza  la  prescritta  intesa  tra  il
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due
Province. 
    In particolare, i commi 157, 179, 431,  lettera  b),  435  e  508
contengono  riserve  all'erario  di  maggiori  gettiti   di   tributi
erariali. 
    Nello specifico, il comma  157  riserva  allo  Stato  le  entrate
relative alle imposte sostitutive di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, mentre  il  comma
179 riserva imposte sostitutive (di cui al comma 151), IRES  (di  cui
al comma 177) ed IVA (di cui  al  comma  178).  Il  relativo  maggior
gettito viene  destinato  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica. 
    I commi 431, lettera b), e 435 prevedono  riserve  all'erario  di
maggiori  entrate  derivanti  dal  contrasto  all'evasione   fiscale,
anch'esse  destinate  ad  un  nuovo  fondo  per  la  riduzione  della
pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014. 
    Il comma 508, invece,  riscrive  le  riserve  gia'  previste  dal
decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e  dal  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    I commi 429, 481, 526 e 527 prevedono contributi aggiuntivi  alla
finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sia in
termini di  miglioramento  del  patto  di  stabilita',  sia  mediante
ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
    Il comma 511, invece, prevede che entro il 30 giugno 2014 possano
essere concluse specifiche intese tra lo Stato e  ciascuna  autonomia
speciale, che determinano la cessazione dell'applicazione  dei  commi
508 e 526 (per quanto di interesse di questa  Provincia)  -  relativi
alle riserve all'erario ed all'introduzione di  ulteriori  contributi
alla finanza pubblica - e che abbiano ad oggetto interventi  diversi,
in grado di concorrere  in  misura  corrispondente  al  conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo periodo. 
    Il comma 499 apporta modifiche al comma 454 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo a carico  della  Provincia
autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica
mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini  di
competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011. 
    I  commi  500,  502   e   504   vanno   a   modificare,   invece,
rispettivamente i commi 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in  materia  di  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica, verifica del rispetto degli obiettivi del patto  di
stabilita' interno e relative sanzioni. 
    Nell'ambito delle norme sull'imposta  unica  comunale,  il  comma
711, nel mentre assicura ai comuni delle Regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della Regione Sardegna l'effettivo  ristoro
del minor gettito dell'imposta municipale propria, per i comuni delle
Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano la  compensazione  del
minor gettito  dell'imposta  municipale  propria  avviene  unicamente
attraverso un minor accantonamento per l'importo di  5.8  milioni  di
euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
    Il  successivo  comma  712  contiene  addirittura  un  meccanismo
perverso,  in  quanto  arriva  a  prevedere   che   l'entita'   degli
accantonamenti da effettuare a carico  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, venga determinata a prescindere  dal  minor
gettito da  imposta  municipale  propria  derivante  da  agevolazioni
introdotte con la normativa statale. 
    Il  comma  729,  che   apporta   modificazioni   al   comma   380
dell'articolo 1, legge n. 228/2012, prevede che l'appena citato comma
17 dell'articolo 13, d.l. n.  201/2011  continua  ad  applicarsi  nei
territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, reiterando  cosi'  il  gia'
contestato meccanismo previsto da tale norma, con la conseguenza che,
fino all'emanazione delle norme di attuazione  previste  dalla  legge
delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n.  42),
e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un  importo  pari  a
tale maggior gettito stimato. 
    Con il comma 213 viene modificato il comma 9-bis dell'articolo  4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, e viene  previsto
che, al fine del rispetto del patto di stabilita' interno,  gli  enti
territoriali delle Regioni a statuto  speciale  devono  calcolare  il
complesso delle  spese  per  il  personale  al  netto  dell'eventuale
contributo erogato dalle Regioni. 
    Infine, il comma 55 prevede che una somma pari a  70  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014,  2015  e  2016  e'  destinata  dal
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie
imprese attraverso il rafforzamento dei  confidi,  senza  effetti  di
aumento  sulla  determinazione  della  misura  annuale  del   diritto
camerale. 
    Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano  solleva
questione   di   legittimita'   costituzionale   delle    sopracitate
disposizioni statali, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); 16, 75,  75-bis  e
79,  dello  Statuto  speciale  di  autonomia  per  il   Trentino-Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); del Titolo  VI  dello
Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83
e 84; degli articoli 103, 104 e 107 dello  Statuto;  delle  norme  di
attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  268,  in
particolare degli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; al  d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4; al d.P.R.
20 gennaio 1973, n. 115; al d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526,  in
particolare dell'articolo 8; al d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474,  e  al
d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; degli articoli 81, 117,  118,  119  e
120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo  138  della
Costituzione; dell'articolo 2,  commi  106  e  108,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191; dell'articolo 1 della legge 21 dicembre  2001,
n. 443; dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243;  dei
principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di
delimitazione temporale 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singole   disposizioni
impugnate,  si  ritiene  necessario  esporre  alcune   considerazioni
introduttive di carattere generale. 
    In  forza  del  Titolo  VI  dello   Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione  dell'articolo
104 dello stesso Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista  dall'articolo  104
dello Statuto medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione).  Il   comma   106   ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104  dello
Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le
relative norme interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    E' previsto espressamente che in provincia  trovano  applicazione
le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di  perequazione
e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno previste  dallo  Statuto  e
non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si  applicano
le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel  restante
territorio nazionale. 
    In particolare, l'articolo 79 dello Statuto definisce i termini e
le modalita' del concorso delle Province  autonome  al  conseguimento
degli  obiettivi  di  perequazione   e   di   solidarieta',   nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa  statale.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con
il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi  relativi  al
patto di stabilita' interno, e attribuisce alle Province la  funzione
di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti  ed  organismi  ad  ordinamento  provinciale  finanziati   dalla
Provincia in via ordinaria.  In  tale  contesto,  il  medesimo  comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e  per
gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma  4
prevede che le disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla  Provincia  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dall'articolo 79. 
    L'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici,  nella  misura  dei
nove decimi, e, in ogni caso, i  nove  decimi  di  tutte  le  entrate
tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,  comunque   denominate,
ulteriori rispetto a quelle appena elencate, nonche' i  sette  decimi
dell'imposta sul valore aggiunto). 
    Stabilisce,  inoltre,  l'articolo  75-bis   dello   Statuto   che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  Regione
ed alle Province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della Regione e delle rispettive Province. 
    L'articolo 80, comma  1,  dello  Statuto,  da  ultimo  sostituito
proprio dall'articolo  1,  comma  518,  della  legge  qui  impugnata,
attribuisce alle predette Province la potesta' legislativa  primaria,
anziche' concorrente, in materia di finanza locale;  in  particolare,
il comma 3, alla pari del previgente  comma  1-ter,  prevede  che  le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che
le leggi dello Stato attribuiscono  agli  enti  locali  spettano  con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province. 
    L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre  che,  allo
scopo di adeguare le  finanze  dei  Comuni  al  raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  Comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'articolo  82  dello  Statuto  prevede  che  le   attivita'   di
accertamento dei tributi nel territorio delle  province  sono  svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso
intese tra ciascuna Provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la Regione,  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
Province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.
16 d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268,  recante  norme  di  attuazione  in
materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette  norme  di  attuazione  disciplinano  anche  tassativamente
(Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012) le
ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10  e  10-bis)  e  contengono
specifiche   disposizioni   per   quanto   attiene   l'attivita'   di
accertamento delle imposte erariali  (art.  13)  e  l'attribuzione  e
l'esercizio delle funzioni in materia  di  finanza  locale  da  parte
delle Province autonome (artt. 17, 18, e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   (Corte   costituzionale,
sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n.  98  del
2000). 
    In particolare, per le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
codesta Ecc.ma Corte (sentenza  n.  133  del  2010)  ha  ribadito  il
principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e
la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome:  «Per
quanto riguarda la Provincia autonoma di  Trento,  bisogna  osservare
che l'autonomia inanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli  articoli
che vanno da 69 a  86  di  tale  statuto  sono  regolati  i  rapporti
finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome,  comprese
le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il  primo
comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che "Fermo quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle  dell'art.
13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della regione o delle due province". Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando le legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  Regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui  si  applicano  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  La
conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una
norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  Provincia  autonoma,
qualora sia basata sulla violazione  del  sisterna  statutario  della
Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». 
    E' evidente che le disposizioni di cui ai  commi  55,  157,  179,
213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500,  502,  504,  508,  511,
526, 527, 711, 712 e 729 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013,  n.  147,  introducono  modificazioni   nel   complesso   delle
disposizioni concordate con il Governo  dalla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome nel 2009 al fine di definire
il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per  realizzare
il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. 
    Per di piu', dette disposizioni statali  sono  contenute  in  una
legge ordinaria  e,  quindi,  in  una  fonte  legislativa  ordinaria,
comportano la sostanziale modifica di norme dello Statuto,  di  norme
di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate  dallo  Statuto
in  materia   finanziaria,   senza   l'osservanza   delle   procedure
paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello  Statuto,
con conseguente violazione dei predetti parametri. 
    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate  ai  sensi  degli
articoli 104 e 107 dello Statuto. 
    E, la previsione  di  una  disciplina  statale  immediatamente  e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi'  in
contrasto  con  l'articolo  107  dello  Statuto  speciale  e  con  il
principio  di  leale  collaborazione,   in   quanto   determina   una
modificazione  unilaterale  da  parte  dello  Stato  dell'ordinamento
provinciale. 
    Queste disposizioni non solo modificano la  misura  del  concorso
della Provincia autonoma di Bolzano  al  riequilibrio  della  finanza
pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in  contrasto  con  il
Titolo VI dello  Statuto  e  relative  norme  di  attuazione,  ed  in
particolare con l'articolo 79, comma 2, nonche' con  l'articolo  104,
comma 1,  del  medesimo  Statuto,  proprio  perche'  non  sono  state
precedute da alcuna forma preventiva  di  intesa  o  di  accordo  del
Governo con questa Provincia. A proposito va ribadito che  l'articolo
104 dello Statuto prevede che le norme del Titolo VI di tale  Statuto
possono essere modificate con legge ordinaria dello  Stato,  solo  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza,  della  Regione  o  delle  due   Province   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza n. 133 del 2010). 
    Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata  con
l'asserzione  che  il  contributo  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome agli obiettivi di finanza pubblica  costituirebbe  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione,
ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica. 
    A riguardo codesta Ecc.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo
le  norme  effettivamente  costituenti  principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le
autonomie speciali (cfr. sentenze n. 169 del 2007 e n. 229 del 2011),
e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore  non
e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non  rivestano
il carattere dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e  precedenti  ivi
richiamate: sentenza n. 482 del 1995). 
    E, per quanto attiene  il  potere  sostitutivo  statale,  per  le
competenze aventi fondamento statutario, la normativa  di  attuazione
statutaria  ne  definisce  chiaramente  le  modalita'  di   esercizio
nell'articolo 8 del d.P.R. novembre 1987, n. 526. 
    Le disposizioni  in  questione,  nella  parte  in  cui  prevedono
l'immediata e diretta applicazione  anche  in  provincia  di  Bolzano
della disciplina generale, si pongono  anche  in  contrasto  con  gli
articoli 79 e 83 dello Statuto, come modificati secondo la  procedura
dell'articolo 104, e con gli articoli 2 e 4 del  decreto  legislativo
16 marzo 1992, n. 266, recante norme  di  attuazione  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento,   con   particolare   riferimento   alla   continuita'
assicurata all'ordinamento provinciale, anche in  combinato  disposto
con l'articolo 16 d.lgs. n. 268/1992.  La  rilevanza  delle  predette
norme come parametri del giudizio di legittimita'  costituzionale  e'
riconosciuta  dalla  consolidata  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma
Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche  le
norme di attuazione dello Statuto speciale, nonche' quelle,  adottate
con lo speciale procedimento previsto dall'articolo 104, di  modifica
o di  integrazione  del  titolo  VI  dello  Statuto,  possono  essere
utilizzate come parametro  del  giudizio  di  costituzionalita'  (per
tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama le sentenze  n.  36,  n.
356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n,  520  del
2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). 
    E, comunque, non e' legittimo riservare  all'Erario  le  maggiori
entrate  di  natura  tributaria  afferenti  all'ambito   provinciale,
perche' con  disposizioni  di  legge  ordinaria  non  possono  essere
modificate unilateralmente norme definite  pariteticamente  ai  sensi
degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto. 
    Difatti, il comma 108 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
7009, n. 191, approvato - come detto - ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 104 dello Statuto - come  ulteriormente  precisato  dal
comma 106 dello stesso articolo 2 - dispone che le quote dei proventi
erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli  69,
70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal gennaio 2011,  sono  riversate
dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi  oggetto  di
versamento unificato  e  di  compensazione,  e  dai  soggetti  a  cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e  alle
Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei
tempi da definire con apposito decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adottato previa intesa con la Regione  e  le  Province
autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata  data
attuazione al predetto comma 108. 
    Le previsioni  contenute  nella  legge  n.  147/2013,  in  quanto
destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di  finanza
pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la
riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9,  d.lgs.
n.  268/1992,  ne'  risultano  rispettose  del  principio  di   leale
collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici
definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto  legislativo
e nell'articolo 79 dello Statuto,  che  definisce  specificamente  le
modalita' del concorso delle  Province  autonome  agli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta'
legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli  articoli
8 e 9 dello Statuto. 
    Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'
amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in
materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8,  n.  1),
finanza locale (artt. 80 e 81) ed igiene e sanita' (art. 9,  n.  10),
con il finanziamento integrale del settore  sanitario  a  carico  del
bilancio provinciale ed alla autonomia finanziaria  riconosciuta  dal
titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione. 
    E,  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle  Province
autonome l'articolo 2, d.lgs. n. 266/1992, nel disciplinare  rapporto
tra i due ordinamenti, prevede a carico delle  Province  autonome  un
onere di adeguamento della propria legislazione  alle  norme  statali
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e  5  dello  Statuto  e,
pertanto, nelle materie di competenza  esclusiva,  alle  disposizioni
qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e  sociali,
e  nelle  materie  di  competenza   concorrente   alle   disposizioni
qualificabili principi, il che tuttavia non significa  che  le  norme
statali devono essere assunte talis qualis. 
    Per guanto attiene alla materia della  tutela  della  salute,  le
predette  disposizioni  statutarie  sono  state  attuate  -  mediante
apposite norme d'attuazione, in particolare con il  d.P.R.  28  marzo
1975, n. 474, ed il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
    Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V,  parte  seconda,
della Costituzione, alle Province autonome di Trento e di Bolzano  e'
attribuita la competenza in materia di tutela della salute  ai  sensi
dell'articolo 117, comma  terzo,  della  Costituzione,  in  combinato
disposto con l'articolo 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3. 
    E, in forza dell'articolo 32, comma 16, della legge  27  dicembre
1997,  n.  449,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  provvede   al
finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
dell'articolo 1, comma 144, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 
    Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini
di cui all'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  con  il
previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai  tributi
erariali  ovvero  l'immediata  e  diretta  applicazione  delle  norme
statali, va altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non  e'
previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi  rinforzate»  ai
sensi  dell'articolo  104  dello  Statuto  speciale,  che   sarebbero
necessarie per modificare l'attuale  articolo  79  dello  stesso.  La
peculiare procedura paritetica presuppone una  necessaria  preventiva
intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata
ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente  in  una  norma
ordinaria statale. 
    Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione  di  cui
allo stesso articolo 27, legge n. 42/2009 non e', comunque,  previsto
alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene
a tempo indeterminato. Sennonche' codesta Ecc.ma Corte  da  tempo  ha
sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio  volta  ad
imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a
tempo indeterminato (cfr. sentenza n. 142 del 2012). 
    Quindi,   e'   evidente   che   la   disciplina    che    prevede
l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e  diretta  applicazione
di  norme  statali,  e'  lesiva  dell'assetto  statuario  in   quanto
definisce in assenza del  prescritto  accordo,  regole  di  dettaglio
immediatamente applicabili, in violazione dei  citati  articoli  103,
104 e 107 dello Statuto (Corte costituzionale, sentenza  n.  133  del
2010). 
    Fatto sta, comunque,  che  l'accantonamento  previsto  in  attesa
delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo,  traducendosi
in diretta  violazione  dell'articolo  75  dello  Statuto  e  in  una
sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al  di  fuori
delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'articolo  79
dello stesso Statuto. 
    Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del
patto di stabilita' interno per la Provincia e per  gli  enti  locali
del suo territorio, posto che la definizione del loro  contenuto  non
puo' essere demandata ad  una  legge  ordinaria  dello  Stato,  senza
preventiva intesa. 
    Inoltre, il piu' volte citato articolo 79, comma 3, dello Statuto
attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di  definire
gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  per  i  propri
enti locali e le relative funzioni  di  coordinamento,  in  relazione
alla competenza statutaria ad essa spettante in  materia  di  finanza
locale (artt. 80 e 81 e relative norme  di  attuazione  -  d.lgs.  n.
268/1992). 
    Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia    finanziaria    provinciale,    sia    con    riferimento
all'individuazione delle modalita' di concorrenza agli  obiettivi  di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della  Provincia  stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) -
sia  rispetto  alla  gestione  del  gettito   tributario   realizzato
dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e artt. 9, 10  e  10-bis  d.lgs.  n.
268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta  evidenza  che  le
disposizioni di cui si  chiede  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, si  pongono  in  contrasto  con  il  complesso  delle
disposizioni concordate con il Governo  dalla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano  nel
2009 con il gia' citato Accordo di Milano, al  fine  di  definire  il
loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica  e  al  processo  di
attuazione del c.d. federalismo  fiscale,  e  ledono  le  particolari
prerogative riconosciute alla Provincia  autonoma  di  Bolzano  sotto
diversi profili. E', altrettanto evidente che le stesse sono  affette
da irragionevolezza in quanto internamente contraddittorie, posto che
sono state  dettate  unilateralmente,  senza  previa  intesa  tra  il
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due
Province secondo il procedimento delineato  dall'articolo  104  dello
Statuto, come e' invece avvenuto  per  altre  disposizioni  contenute
nella stessa legge. 
    Esaminando le singole disposizioni si precisa quanto segue: 
a) Illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi  157,  179,
431, lettera b), 435, 508 e 511 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    Come gia' esposto, il  comma  157  destina  le  maggiori  entrate
derivanti  dal  comma  156,  che   modifica   la   disciplina   della
rivalutazione  dei  valori  di  acquisto  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze  di  cui  al  Testo  unico
delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917),  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, a confluire nel «Fondo per interventi strutturali di  politica
economica», nella misura di 200 milioni di euro per il 2014 e di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mentre il  comma
179 destina le maggiori entrate derivanti da imposte sostitutive  (di
cui al comma 151), IRES (di cui al comma 177) ed IVA (di cui al comma
178), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno  2014,
a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017,
allo stesso Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
    Questi due commi, in pratica, destinano  il  maggior  gettito  di
tributi erariali al Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica,  configurando  in  tal  modo,  di  fatto,  delle   riserve
all'erario. 
    Inoltre, il comma 431, lettera b)  prevede  l'istituzione  di  un
«Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono  destinate,
a decorrere dal  2014,  per  il  biennio  2014-2015,  l'ammontare  di
risorse che, in sede  di  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
economia e finanza, si stima  di  incassare  quali  maggiori  entrate
rispetto alle previsioni  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio  in
corso derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale  e,
a decorrere dall'anno 2016, le maggiori  entrate  incassate  rispetto
all'anno precedente, derivanti sempre dalle  attivita'  di  contrasto
dell'evasione fiscale, mentre il comma 435  prevede  che  per  l'anno
2014, le entrate incassate in  un  apposito  capitolo,  derivanti  da
misure  straordinarie  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  e   non
computate nei saldi di finanza pubblica, sono  finalizzate  in  corso
d'anno   alla   riduzione   della   pressione    fiscale,    mediante
riassegnazione al predetto Fondo. 
    Trattasi, quindi,  di  riserva  all'erario  di  maggiori  entrate
derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, anch'esse destinate  ad
un nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito  a
decorrere dal 2014. 
    Il comma 508,  invece,  riscrive  praticamente  le  riserve  gia'
previste dai decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e   dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 914, e  riserva  all'Erario  per  un
periodo di cinque anni dal 2014 il maggior gettito fiscale  derivante
dalle maggiori entrate  tributarie  di  cui  ai  predetti  dd.ll.  n.
138/2011 e n. 148/2011, al  fine  di  assicurare  il  concorso  delle
Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome  all'equilibrio
dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, e  le  destina
alla copertura degli oneri per il servizio del  debito  pubblico,  al
fine di garantire la riduzione del debito  pubblico  conformemente  a
quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene, inoltre,
stabilito che le modalita' di  individuazione  del  maggior  gettito,
attraverso separata contabilizzazione, sono demandate ad  un  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi  sentiti  i
Presidenti delle Giunte regionali interessati. 
    Questa Provincia ha gia' impugnato il comma 3, ultimo periodo, ed
il comma 36 dell'articolo  2,  d.l.  n.  138/2011,  in  relazione  al
gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie  disposte
nello stesso d.l., in particolare,  articoli  1,  comma  6,  2  e  7,
(ricorso pendente sub n. 152/2011) e l'articolo 48 d.l.  n.  201/1201
l, in quanto diretto a riservare al bilancio dello Stato  il  maggior
acuito fiscale derivante dalle maggiori entrate  tributarie  disposte
dal medesimo decreto (ricorso pendente sub n. 40/2012 ). 
    Infine, in merito il comma 511 prevede ancora  che  entro  il  30
giugno 2014 possano essere concluse specifiche intese tra lo Stato  e
ciascuna  autonomia   speciale,   che   determinano   la   cessazione
dell'applicazione dei commi 508 e 526 (per  quanto  di  interesse  di
questa   Provincia)   -   relativi   alle   riserve   all'erario   ed
all'introduzione di ulteriori contributi alla finanza  pubblica  -  e
che abbiano ad oggetto interventi diversi, in grado di concorrere  in
misura corrispondente al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il medesimo periodo. 
    Risulta  evidente  che  le  norme  in  contestazione  introducono
riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali, o  misure
alternative ad esse, in netto contrasto con  l'assetto  generale  dei
rapporti finanziari gia' evidenziato. 
    Infatti, queste disposizioni  prevedono  forme  di  contribuzione
finanziaria da parte delle Province autonome, in misura determinata o
indeterminata, e distribuite nel  tempo  in  relazione  al  carattere
pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto
a quanto gia' definito  nello  Statuto  e  nelle  relative  norme  di
attuazione e unilateralmente disposte dal  legislatore  statale,  per
cui sono in contrasto con le disposizioni  di  rango  statutario  che
prevedono in modo esaustivo  le  forme  di  concorso  delle  Province
autonome  agli  obiettivi  della  finanza  pubblica  statale,  e  che
affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo  Stato
la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. 
    Come gia' ricordato, il Titolo  VI  dello  Statuto  definisce  il
quadro  della  finanza  della  Regione  e  delle  Province  autonome,
riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla
base dell'accordo richiesto ai sensi dell'articolo 104 dello  Statuto
medesimo. 
    Le norme in questione, che riservano all'erario quote di  gettito
di tributi erariali  spettanti  alle  Province  autonome  nonche'  le
relative misure  alternative,  evidentemente  interferiscono  con  la
predetta autonomia finanziaria, nel  senso  che  comportano  maggiori
spese a carico del bilancio provinciale e che incidono sulle  entrate
del medesimo assicurate dalla  devoluzione  del  gettito  di  tributi
erariali, in violazione di una serie di disposizioni  del  Titolo  VI
dello Statuto  relativo  alla  finanza  della  Regione  e  delle  due
Province autonome, e particolarmente degli articoli 75, 79,  80,  81,
82, nonche' delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268), dell'articolo 104 dello Statuto speciale nonche' i  principi
di  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione  e  di   delimitazione
temporale. 
    In merito rileva particolarmente l'articolo 75 dello Statuto,  il
quale attribuisce alle Province autonome le quote  di  gettito  delle
entrate tributarie  dello  Stato  indicate  dallo  Statuto  stesso  e
percette nei rispettivi territori (9/10 delle imposte di  registro  e
di bollo, delle tasse di concessione  governativa,  dell'imposta  sul
consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle  due
province, dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'importazione
determinata assumendo a riferimento i  consumi  finali,  del  gettito
dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per  autotrazione  e  sui
gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei  territori  delle  due  province,  e  delle
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati e, in ogni caso,
i 9/10 di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra  elencate,  ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti  pubblici,
oltre ai  7/10  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  esclusa  quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai  sensi
dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 
    Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei  rapporti  finanziari
con lo Stato, l'articolo 79 dello Statuto disciplina in modo completo
i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle  Province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. 
    Con  particolare  riferimento  alla  disciplina  statutaria   dei
rapporti finanziari tra lo Stato e  le  autonomie  speciali,  fondata
sulla base di un rapporto paritetico, le disposizioni contestate sono
in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello Statuto. 
    Specificatamente le norme in  contestazione  contrastano  con  la
normativa di attuazione allo Statuto in materia di finanza  regionale
e provinciale, di  cui  al  d.lgs.  n.  268/1992,  che  -  come  gia'
evidenziato  -  disciplina  tassativamente  le  ipotesi  di   riserva
all'erario (artt. 9. 10 e 10-bis). 
    Ad avviso della ricorrente Provincia  risulta  evidente  che,  in
relazione alle norme in questione, non sussisstono i requisiti  posti
dal'art. 9, d.lgs. n. 268/1992 per la riserva all'erario del «gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi
tributi» e la loro attribuzione a fondi statali. 
    Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di  codesta
Ecc.ma Corte  n.  182/2010,  secondo  la  quale  «...  tale  articolo
richiede, per la legittimita' della riserva statale,  che:  a)  detta
riserva sia giustificata da "finalita' diverse da quelle  di  cui  al
conuna 6 dell'art. 10 e al comma 1,  lettera  b),  dell'art.  10-bis"
dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e  cioe'  da  finalita'  diverse
tanto dal  "raggiungimento  degli  obiettivi  di  riequilibrio  della
finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese
derivanti  dall'esercizio  delle  funzioni  statali   delegate   alla
regione" (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) gettito sia  destinato
per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della  Costituzione,
di nuove specifiche spese  di  carattere  non  continuativo  che  non
rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province,
ivi comprese quelle relative a calamita' naturali"; c) il gettito sia
"temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato  distintamente  nel
bilancio statale e quindi quantificabile".». 
    Ora, i commi 157, 179, 431, lettera h), e 508 non  prevedono  una
limitazione temporale ne' del maggior gettito ne'  della  riserva  di
esso al bilancio  statale  e,  inoltre,  non  prevedono  la  separata
contabilizzazione, per cui non consentono di  quantificare  l'entita'
della riserva. Inoltre, le spese cui e' destinato il maggior  gettito
sono specifiche ma non risulta il loro carattere «non continuativo». 
    Si puo' qui  ricordare  che  la  sentenza  n.  142  del  2012  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  23,  comma
21,  d.l.  n.  98/2011,  «nella  parte  in  cui   dispone   che   sia
integralmente versato al bilancio dello  Stato  il  gettito  erariale
sulla  tassa  automobilistica  provinciale  percetto  nei  rispettivi
territori delle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  non
attribuisce a ciascuna di tali Province autonome  i  nove  decimi  di
detto gettito». 
    Per quanto riguarda  il  comma  508,  rileva  in  particolare  la
finalita' della riserva e l'insussistenza del carattere della novita'
e della temporaneita' delle spese statali a cui la riserva di gettito
ivi prevista e' destinata, poiche' tali nuove e maggiori entrate sono
destinate alla copertura degli  oneri  per  il  servizio  del  debito
pubblico, al fine di  garantire  la  riduzione  del  debito  pubblico
stesso. Ma, quand'anche la copertura degli oneri per il servizio  del
debito pubblico venisse considerata obiettivo di  riequilibrio  della
finanza pubblica, il comma in esame  nemmeno  rispetta  i  meccanismi
paritetici delineati dagli articoli 10 e 10-bis d.lgs.  n.  268/1992,
quale espressione del principio  di  leale  collaborazione  che  deve
informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente
interessa, le Province autonome, vincolante  per  le  Amministrazioni
destinatarie delle prescrizioni dagli stessi recate. 
    Inoltre, il comma  511  che  consente  per  il  medesimo  periodo
considerato nel comma 508 la possibilita' di concludere  accordi  per
interventi diversi da quelli previsti  nello  stesso  comma  508,  in
grado di concorrere in misura corrispondente al «conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica, comporta  che  tale  ultimo  comma  va
interpretato come riferito in realta' a  garantire  la  copertura  di
spese statali destinate a finalita' di raggiungimento degli obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica»; quindi,  il  comma  508,  in
realta' e' anche privo della condizione che richiede la  destinazione
a finalita' diverse dal generico riequilibrio della finanza pubblica. 
    Con specifico riferimento alla riserva  all'entrio  prevista  dal
comma 508, rileva la gia' citata sentenza di codesta Ecc.ma Corte  n.
241 del 2012, con  la  quale  e'  stato  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  2,  commi  5-bis  e  5-ter,  d.l.   n.
138/2011, come convertito in legge, nella parte in cui dispone che la
riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali  commi
si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti  a
tale Regione. Inoltre, in  tale  sentenza  codesta  Ecc.ma  Corte  ha
espresso il  principio  generale  secondo  cui  le  disposizioni  del
decreto-legge n. 138/2011 sono applicabili  agli  enti  ad  autonomia
differenziata solo a condizione che siano  «rispettati»  gli  statuti
speciali  e  quindi,  per  quanto  attiene  alle  «maggiori  entrate»
derivanti  dal  decreto  stesso,  soltanto  se  l'integrale   riserva
quinquennale allo Stato del gettito - prevista in  via  generale  dal
comma 36 dell'articolo 2  -  sia  consentita  da  tali  Statuti,  per
concludere che tali disposizioni sono inapplicabili se non rispettano
i medesimi Statuti speciali e le relative norme di attuazione. 
    Il comma 508, in quanto non compatibile con le  norme  statutarie
relative alle riserve all'erario, e,  quindi,  per  effetto  di  tale
giudicato costituzionale, non applicabile alle Province autonome,  e'
anche illegittimo per violazione del giudicato  costituzionale  (art.
136 Cost.). 
    Il  comma  508  non  e',  comunque,  compatibile  con  la  regola
stabilita dall'articolo 12 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della  Costituzione),  laddove
consente solo «nelle fasi favorevoli del ciclo economico» di porre  a
carico di Regioni, Province autonome ed enti locali un contributo  al
Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, e solo limitatamente  alla
quota  di  entrate  influenzata  dall'andamento  del  ciclo  medesimo
(principio della certezza  dell'entrata),  posto  che  lo  stesso  si
applica dall'anno 2014 all'anno 2018 e che l'articolo  12,  legge  n.
243/2012 trova applicazione dal 1° gennaio 2016, da tale data e  fino
al 2018 la riserva allo Stato prevista dal comma 508 e' in  contrasto
con la citata norma attuativa della Costituzione e con  il  principio
dalla stessa declinato. 
    Inoltre, il comma 508, nel demandare lo stabilire delle modalita'
di individuazione del maggior gettito ad  un  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  sentiti  i  Presidenti
delle Giunte  regionali  interessati  [delle  Province  interessate],
vanifica, comunque, la previsione di un'intesa di natura forte con lo
Stato, come prevista dagli articoli 79, 104 e 107 dello Statuto. 
    Infine, il comma 511, il quale prevede  misure  alternative  alle
riserve all'erario di cui al comma 508,  presuppone  la  legittimita'
delle riserve all'erario di cui a quest'ultimo comma, motivo per  cui
anch'esso e' lesivo dei medesimi parametri violati dalle disposizioni
di cui presuppone la legittimita'. 
    Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate,  per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli
75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103,  104  e  107
dello Statuto; delle norme di  attuazione  allo  Statuto  di  cui  al
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli  articoli  9,  10,
10-bis; degli articoli 81 e 136 della Costituzione; dell'articolo  2,
commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;  dell'articolo
12  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243;   dei   principi   di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. 
b) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 429, 481, 526
e 527 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    Il comma 429 stabilisce i contributi dovuti rispettivamente dalle
Regioni e dagli enti locali alla riduzione  complessiva  della  spesa
pubblica stabilita a livello nazionale, per il triennio 2015-2017. 
    Secondo tale norma, le Regioni e le Province autonome, a  seguito
dell'applicazione delle misure previste dal comma 427, per  gli  anni
2015, 2016 e 2017,  devono  assicurare  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificati dai commi 497  e  499  dell'articolo  1
della legge in esame. 
    Con particolare riferimento  alle  Province  autonome  rileva  il
citato comma 454, legge n. 228/2012, come modificato dal  comma  499,
legge n.  147/2013,  che  inserisce  una  specifica  tabella  per  le
autonomie  speciali,  che  include   anche   le   Province   autonome
prevedendo,  in  particolare,  a  carico  di  quella  di  Bolzano  un
contributo per il  2014  di  26  milioni  di  euro  per  il  triennio
2015-2017 di 35 milioni di euro,  nonche'  gli  ulteriori  contributi
disposti a carico delle autonomie speciali. 
    Secondo lo stesso comma 429, quanto agli  enti  locali,  per  gli
anni 2016 e 2017, i Comuni devono assicurare un contributo  annue  di
275 milioni di euro, e le Province un contributo annuo di 69  milioni
di  euro,  attraverso  le  percentuali  recate  dai  commi  2   e   6
dell'articolo 31 della legge 12  novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita' 2012), come modificate dai commi 532 e 534 dell'articolo 1
della legge in esame: tali percentuali sono stabilite ai  fini  della
determinazione  dell'obbiettivo  di  saldo  finanziario  degli   enti
locali, e sono applicate alla media della spesa corrente dei predetti
enti riferita ad un determinato periodo. Le modificazioni  introdotte
consistono  nella   diversificazione   delle   predette   percentuali
stabilendo una variazione a cadenza biennale a decorrere dal 2014. 
    Nel  comma  481  si  prevede  la  riduzione   del   livello   del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato per l'anno 2015 nella misura di  540  milioni
di euro e a decorrere dall'anno 2016 nella misura di 610  milioni  di
euro, come risultante dell'applicazione delle misure di  contenimento
della spesa previste e disciplinate  specificamente  nei  commi  452,
453,  454,  455  e  456,  ed  in  sintesi,  delle   misure   relative
all'indennita'  di  vacanza   contrattuale   ed   al   blocco   della
contrattazione  collettiva  per  la  parte   economica,   anche   con
riferimento al personale  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
    Ai sensi di tale comma, alle Regioni e alle Province autonome  e'
demandata, in sede di autocoordinamento, la proposta  dei  criteri  e
delle modalita' per il riparto tra gli enti  di  livello  di  governo
regionale del concorso complessivo  conseguente  alla  riduzione  del
concorso   statale   alla   spesa   sanitaria,   proposta   che    e'
successivamente recepita in  sede  di  intesa  Stato-Regioni  per  la
ripartizione  del  fabbisogno  sanitario   nazionale   standard,   da
concludersi entro il  30  giugno  2014.  Qualora  non  intervenga  la
predetta proposta, la riduzione avviene secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione del l'abbisogno sanitario nazionale standard. 
    Per le autonomie speciali, ad esclusione della Regione siciliana,
e per le Province autonome, il concorso ivi  previsto  e'  assicurato
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, e, fino  all'emanazione  delle  ivi  previste  norme  di
attuazione,  l'importo   del   predetto   concorso   e'   annualmente
accantonato, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali. 
    Il comma 526 prevede per il 2014 un ulteriore concorso aggiuntivo
per le autonomie speciali, di complessivi 240 milioni di euro.  Anche
detto  concorso  deve  essere  definito  con  le  procedure  previste
dall'articolo 27, legge  n.  42/2009,  e  fino  all'emanazione  delle
relative norme di attuazione, il relativo importo e'  accantonato,  a
valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali,  nella
misura indicata, per ciascuna Regione a statuto speciale e  Provincia
autonoma, in una specifica tabella, che definisce  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano un importo pari a 22.818 migliaia di euro. 
    Precisa a riguardo  il  successivo  comma  527  che  gli  importi
indicati nella predetta tabella possano essere modificati entro il 31
gennaio 2014, mediante accordo in sede di  Conferenza  Stato-Regioni,
da  recepire  con  successivo  decreto  ministeriale,   fatta   salva
l'invarianza del concorso complessivo alla finanza pubblica. 
    E' evidente che questi commi prevedono contributi aggiuntivi alla
finanza pubblica a carico della Provincia autonoma, sia in termini di
miglioramento  del  patto  di  stabilita',  sia  mediante   ulteriore
accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi
erariali, in  violazione  dell'articolo  79  dello  Statuto  e  della
procedura concordata di cui all'articolo 27, legge n. 42/2009. 
    Quindi, per tali profili le stesse sono sempre in  contrasto  con
le disposizioni di rango statutario che prevedono in  modo  esaustivo
le forme di concorso delle Province  autonome  agli  obiettivi  della
finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo  bilaterale  a
carattere  paritario  con  lo  Stato  la  definizione  dei   rapporti
finanziari con lo stesso, 
    E' evidente che le norme che stabiliscono ulteriori concorsi alla
finanza   pubblica   nonche'   le   relative   misure    alternative,
interferiscono con la predetta autonomia finanziaria  e  sul  sistema
dei rapporti finanziari con lo Stato, come definito dall'articolo  79
dello Statuto. Inoltre, le stesse contrastano con gli articoli 104  e
107 dello Statuto. 
    Anche per quanto riguarda gli enti locali, il comma 479  si  pone
in contrasto con l'articolo 79 dello Statuto,  che  attribuisce  alle
Province autonome le funzioni di coordinamento in materia di  finanza
pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del  sistema
finanziario  provinciale,  oltre  che  interferire  con  le  potesta'
spettanti alle Province autonome in materia  di  finanza  locale,  in
particolare ai sensi degli  articoli  80  e  81  dello  Statuto,  del
decreto legislativo 16 marzo 1991, n. 268, nonche'  dell'articolo  16
del medesimo Statuto. 
    Inoltre il comma 427, nella parte in cui non prevede alcuna forma
di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella  predisposizione
degli indirizzi per la  revisione  della  spesa  pubblica,  viola  il
principio di leale collaborazione. 
    Il comma 481, relativo alla riduzione del  finanziamento  statale
del Servizio sanitario nazionale  a  favore  delle  Regioni,  invece,
colloca le Province autonome sullo stesso piano delle altre  Regioni,
senza peraltro considerare che, con specifico riferimento alla  spesa
sanitaria, l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, prevede che le Province autonome provvedano al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  senza  alcun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle
altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse  dei  propri
bilanci. 
    Quindi il comma 481, oltre  che  con  i  parametri  statutari  in
materia di autonomia finanziaria appena evidenziati, si pone anche in
contrasto  con  la  potesta'  legislativa  che  lo  Statuto  speciale
attribuisce  alla  Regione  in  materia  di  ordinamento  degli  enti
sanitari e ospedalieri,  e  alle  Province  autonome  in  materia  di
organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in
materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera, e con la corrispondente potesta'  amministrativa  (artt.
4, n. 7);  8,  n.  1);  9,  n.  10);  e  16  St.)  e  relative  norme
d'attuazione in materia di igiene e sanita' (d.P.R. 28 marzo 1975, n.
474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197). 
    In merito, codesta Ecc.ma Corte ha gia' riconosciuto il principio
secondo il quale «lo Stato,  quando  non  concorre  al  finanziamento
della spesa  sanitaria,  neppure  ha  titolo  per  dettare  norme  di
coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009  e  n.  133  del
2010). 
    Inoltre, come gia' evidenziato, le potesta'  gia'  spettanti  per
Statuto alle Province autonome in materia di igiene e sanita', con la
conseguente speciale autonomia relativa alla  spesa  sanitaria,  sono
confermate ed ampliate anche  per  effetto  delle  modificazioni  del
Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in forza delle quali  e'
stato loro attribuita la competenza in materia di tutela della salute
ai sensi dell'articolo  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,  in
combinato disposto con l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, come confermato  piu'  volte  da  codesta  Ecc.ma
Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005). 
    In conseguenza dell'inclusione delle Province  autonome  al  pari
delle  Regioni   nell'ambito   degli   enti   che   beneficiano   del
finanziamento statale della spesa sanitaria, lo stesso comma 481, per
quanto  riguarda  le  Province  autonome  impone   alle   stesse   di
accantonare, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, un concorso corrispondente alla riduzione del finanziamento
statale. Quindi, anche per il profilo dell'accantonamento, che e' una
semplice conseguenza della premessa della norma, tale disposizione e'
in contrasto con le norme appena citate. 
    Analogamente il comma 526 non prevede nessuna  forma  di  accordo
con lo Stato,  ne'  una  finalizzazione  della  norma  stessa,  o  un
criterio di riparto che consente di verificarne la  proporzionalita',
ma pone unilateralmente a carico di ciascuna  autonomia  speciale  la
relativa misura di concorso, ponendosi in contrasto con  i  parametri
statutari sopra evidenziati. 
    Tuttavia,  principalmente  il  comma  526   e'   lesivo   perche'
predetermina il contenuto delle norme  di  attuazione  in  violazione
dell'articolo 107 dello Statuto e perche' impone -  in  attesa  delle
predette norme - un accantonamento delle quote  di  compartecipazione
ai  tributi  erariali  di  spettanza  delle  Province   autonome   in
violazione, in particolare, degli articoli 75  e  104  dello  Statuto
speciale. 
    Analogamente e per le stesse ragioni e' lesivo il comma 527,  che
presuppone la legittimita' dei concorsi previsti dal comma 526. 
    Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate,  per
violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e  16  dello  Statuto;
del Titolo VI  dello  Statuto,  in  particolare  degli  articoli  75,
75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84: degli articoli 103, 104 e 107  dello
Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al  d.lgs.  16
marzo 1992, n. 268; del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 26
gennaio  1980,  n.  197;  dell'articolo  117,  terzo   comma,   della
Costituzione in combinato disposto  con  l'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'articolo 2,  commi  106  e
108,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191;  dei  principi   di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. 
c) Illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi  499,  500,
502, 504 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    I commi 499, 500, 502 e 504 della legge  n.  147/2013  modificano
rispettivamente i commi 454, 455, 461 e  463  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizione, queste, gia' oggetto di
impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (ricorso sub
n. 30/2013), eccetto il comma 454. 
    Tuttavia, tale ultimo comma, nonostante che  nella  premessa  del
primo periodo,  non  modificata,  vengano  espressamente  escluse  la
Regione Trentino Alto  Adige/Südtirol  e  le  Provincia  autonome  di
Trento e Bolzano («454.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per ciascuno degli anni dal 2073 al 2017, l'obiettivo in  termini  di
competenza euro-compatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante  dal
consuntivo 2011: ...), per effetto della sostituzione  della  lettera
d) ad opera del comma 499, lettera b), prevede  ora  a  carico  della
Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi  di  finanza
pubblica mediante la riduzione del complesso delle  spese  finali  in
termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo  2011
nella misura pari a 26 milioni di euro per l'anno 2014 e  pari  a  35
milioni di euro per gli anni 2015-2017 (importi indicati in  apposita
tabella). 
    Quindi, il comma 499 prevede ulteriori contributi a carico  delle
Province autonome. Esso, inoltre, proroga al 2017 gli  accordi  sulle
misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie
speciali, escluse  la  Regione  Trentino  Alto  Adige/Südtirol  e  le
Province autonome, gia' previsti sino al 2016. 
    E' evidente che questa norma e' affetta  da  irragionevolezza  in
quanto internamente contraddittoria. 
    Il comma 500, invece, che, come  detto,  modifica  il  comma  455
dell'articolo  1,  legge  n.  228/2012,  il  quale  e'  espressamente
riferito alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol  e  alle  Province
autonome; in particolare conferma gli ulteriori contributi  a  carico
delle autonomie speciali, e con specifico riferimento alla  Provincia
autonoma di Bolzano, quelli  gia'  determinati  per  il  2014  in  26
milioni di euro e per gli anni 2015-2017 in 35 milioni di euro annui,
nonche' gli ulteriori contributi, non quantificati,  a  carico  delle
autonomie speciali. 
    Inoltre, il  comma  502,  che  apporta  modifiche  al  comma  461
dell'articolo 1, legge n.  228/2012,  a  seguito  della  sentenza  di
codesta Ecc.ma  Corte  n.  219  del  2013,  con  la  quale  e'  stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo  7  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dalla legge  n.
228/2012, nella parte in cui si applica  alle  Provincie  autonome  e
alle altre autonomie speciali,  sostituendo  il  rinvio  operato  dal
comma 461 al medesimo articolo 7, con quello al  comma  462,  lettera
d), dell'articolo 1, legge n. 298/2012. 
    Infine, il comma 504 abroga, a decorrere dal 2014,  espressamente
il comma 463 dell'articolo 1, legge  n.  228/2012  che  a  sua  volta
richiamava l'articolo 7 d.lgs. n. 149/2011. 
    Anche  queste  disposizioni  prevedono  forme  di   contribuzione
finanziaria da parte delle Province autonome e distribuite nel  tempo
in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello
Stato, ulteriori  rispetto  a  quanto  gia'  definito  nello  Statuto
speciale e nelle  relative  norme  di  attuazione  e  unilateralmente
disposte dal legislatore statale, in contrasto con le disposizioni di
rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso
delle  Province  autonome  agli  obiettivi  della  finanza   pubblica
statale,  e  che  affidano  ad  un  accordo  bilaterale  a  carattere
paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con  lo
stesso. 
    Come piu' volte precisato, il Titolo VI  dello  Statuto  speciale
definisce il quadro della finanza  della  Regione  e  delle  Province
autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di  entrata  e  di
spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi  dell'articolo  104
dello Statuto medesimo. 
    Le norme in  questione,  le  quali  stabiliscono  rispettivamente
ulteriori concorsi alla finanza pubblica (commi 499 e 500) e sanzioni
relative all'inosservanza del patto di stabilita' interno (commi  502
e 504), interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e con il
sistema dei rapporti finanziari con lo  Stato  disciplinati  in  modo
esaustivo dal Titolo VI  dello  Statuto  di  autonomia,  per  cui  si
pongono in contrasto con le norme ivi contenute, in  particolare  con
l'articolo 79, nonche' con  gli  articoli  104  e  107  dello  stesso
Statuto, che presuppongono la conclusione di  un  accordo  bilaterale
per la modificazione di tali rapporti nonche' delle norme  statutarie
che li disciplinano. 
    Inoltre, il comma 502 e' lesivo perche' richiamo  la  lettera  d)
del comma 462 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, che in particolare,
nell'ambito  delle  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  del  patto,
riferite anche alle Province autonome, prevede il divieto di assumere
personale a qualsiasi titolo, e di stipulare  contratti  di  servizio
elusivi del divieto, interferendo altresi' nella sua organizzazione. 
    Per l'ipotesi in cui il comma 463  (riguardante  gli  adempimenti
prescritti  per  sanare  l'eventuale  inosservanza   del   patto   di
stabilita', riferito anche alle Province autonome)  dell'articolo  1,
legge n. 228/2012 abbia trovato applicazione nel 2013, il comma  504,
che Io abroga dal 2014, e' lesivo perche' ne conferma  l'operativita'
per il 2013. 
    I commi 502 e 504, in quanto riferiti ai  predetti  commi  461  e
463,  violano  gli  stessi  parametri  statutari  e   di   attuazione
statutaria gia' individuati  nella  precedente  impugnazione  sub  n.
30/2013. 
    Infatti, con i commi 461 e 463 dell'articolo 1, legge n. 228/2012
il legislatore statale si e'  spinto  sino  a  definire  tipologia  e
contenuto del monitoraggio e delle sanzioni applicabili  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la  Provincia  e
per gli enti locali del suo  territorio,  in  palese  violazione  del
nuovo  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,  modificato   ai   sensi
dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, che  stabilisce  le  regole
per la definizione del patto di stabilita'  e  prevede  espressamente
che  trovino  applicazione  nella  provincia  le  sole   disposizioni
sull'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta'
nonche' quelle relative al  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dal
patto di stabilita' interno previste dallo  Statuto  speciale  e  non
altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si  applicano  le
misure adottate per le Regioni e per  gli  altri  enti  nel  restante
territorio nazionale (art. 79 St.). 
    In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del  2010
ha gia' chiarito che la  definizione  delle  sanzioni  derivanti  dal
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la  provincia  e
per gli enti locali del rispettivo  territorio,  non  puo'  la  legge
ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro  contenuto  in
violazione degli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale. 
    Risulta,   pertanto,   palese,   l'illegittimita'   delle   norme
impugnate, per violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare
degli articoli 79, 80 e 81; degli  articoli  103,  104  e  107  dello
Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto di cui al  d.lgs.  16
marzo 1992, n. 268; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge  23
dicembre 2009, n. 191;  dei  principi  di  ragionevolezza,  di  leale
collaborazione e di delimitazione temporale. 
d) Illegittimita' costituzionale dell'articolo commi 711, 712  e  729
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    Nell'ambito delle norme istitutive dell'imposta unica comunale  e
della relativa disciplina, contenuta nei commi da 639  a  731,  altre
disposizioni - e specificatamente i commi 711, 712 e 729  confermano,
attraverso  il  rinvio  alle  disposizioni  di  cui   al   comma   17
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201  del  2011,  il  meccanismo
degli accantonamenti a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali spettanti alle  Province  autonome,  come  strumento
ordinario di regolamentazione dei rapporti finanziari in  particolare
in materia di finanza locale tra lo Stato e le Province autonome. 
    Il comma 711, nel mentre  assicura  ai  Comuni  delle  Regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della  Regione  Sardegna
l'effettivo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria
di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, per i Comuni delle Regioni a statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano aventi competenza in materia di  finanza  locale,
la compensazione del minor gettito  dell'imposta  municipale  propria
determinato dall'applicazione  dei  commi  707,  lettera  c),  e  708
avviene unicamente attraverso un minor accantonamento  per  l'importo
di 5.8 milioni di euro a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
tributi erariali, ai sensi del comma 17 dello stesso articolo. 
    Inoltre, il successivo comma 712  prevede  che,  per  gli  stessi
Comuni, a decorrere dall'anno 2014,  ai  fini  di  cui  al  comma  17
dell'articolo 13 d.l. n. 201/2011,  non  si  tenga  conto  del  minor
gettito da imposta municipale propria derivante dall'applicazione del
comma 707. 
    Tale norma contiene un meccanismo perverso, in  quanto  arriva  a
prevedere che l'entita' degli accantonamenti da effettuare  a  carico
della Provincia autonoma di Bolzano  ai  fini  di  cui  al  comma  17
dell'articolo 13 d.l. n. 901/2011, venga  determinata  a  prescindere
dal  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante  da
agevolazioni introdotte  con  la  normativa  statale.  Lo  Stato,  in
pratica, introduce esenzioni che  abbattono  il  gettito  da  imposta
municipale propria, ma applica alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano
accantonamenti come se l'esenzione non fosse stata introdotta. 
    Il  comma  729,  che   apporta   modificazioni   al   comma   380
dell'articolo  1,  legge  n.  728/2012,  conferma  che  il  comma  17
dell'articolo  13,  d.l.  n.  201/2011  continua  ad  applicarsi  nei
territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Quindi, viene reiterato il meccanismo  gia'  contestato  previsto
dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(ricorsi sub n. 40/2012 e n. 30/2013), e  cioe'  fino  all'emanazione
delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo
fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore
del bilancio dello Stato un  importo  pari  a  tale  maggior  gettito
stimato,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali. 
    Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23 (Disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale  municipale)
l'imposta  municipale  propria   sostituisce,   per   la   componente
immobiliare,  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi
ai  beni  non  locati,   e   l'imposta   comunale   sugli   immobili.
Conseguentemente,  poiche'  il  predetto  comma  17  incide  in  modo
indistinto sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, esso
determina la variazione delle norme sulla  devoluzione  non  soltanto
per  quanto  riguarda  il  gettito   e   delle   successive   imposte
patrimoniali sugli immobili  tipicamente  attribuito  ai  Comuni,  ma
anche il gettito delle altre imposte (IRPEF e  relative  addizionali)
attribuite nella misura definita  dallo  Statuto  speciale  a  questa
Provincia. 
    Anche le norme qui impugnate violano  le  norme  che  regolano  i
rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  Province  autonome  e  sono,
quindi, in  stridente  contrasto  con  il  Titolo  VI  dello  Statuto
speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol e  relative
norme di attuazione, e, in particolare, il sistema  di  finanziamento
delle autonomie, garantito, in particolare,  dall'articolo  75  dello
Statuto e del sistema pattizio delle  relazioni  finanziarie  con  lo
Stato, definito negli articoli  79,  103,  104  e  107  dello  stesso
Statuto, nonche' le relative norme di  attuazione  (d.lgs.  16  marzo
1992,  n.  268)  ed  i   principi   di   ragionevolezza,   di   leale
collaborazione e di delimitazione temporale. 
    Quanto alle specifiche competenze in materia di  finanza  locale,
le norme contrastano poi con gli articoli 80 e 81  dello  Statuto  di
autonomia. 
    Infatti, va ricordato che l'articolo 80, comma 1, attribuisce ora
alle Province autonome la potesta' legislativa  primaria  (prima  era
concorrente) in materia di finanza locale. Il comma  3  del  medesimo
articolo (prima comma 1-ter)  prevede  che  le  compartecipazioni  al
gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello  Stato
attribuiscono agli enti locali spettassero  con  riguardo  agli  enti
locali del rispettivo territorio, alle Province autonome. 
    L'articolo 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede che,  allo
scopo di adeguare le  finanze  dei  comuni  al  raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    Inoltre,  come  gia'  ricordato,  la  normativa   di   attuazione
statutaria disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'erario
(articoli 9, 10 e 10-bis d.lgs. n. 268/1992)  e  contiene  specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attribuzione  e  l'esercizio  delle
funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  Province
autonome (artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 268/1992). 
    In particolare, l'articolo 17  d.lgs.  n.  268/1992,  attribuendo
alle Province autonome le funzioni  statali  in  materia  di  finanza
locale (comma 1), prevede che le medesime disciplinino  con  legge  i
criteri  per  assicurare  un  equilibrato  sviluppo   della   finanza
comunale, mentre l'articolo 18  demanda  alla  legge  provinciale  la
definizione  delle  modalita'  e  dei  criteri  per  la   conclusione
dell'accordo previsto dal predetto articolo 81 dello Statuto speciale
(comma 2). 
    Trattasi  di  un  modello  di  finanza  locale  connotato  da  un
carattere  di  finanza  derivata  rispetto  al  sistema   finanziario
provinciale che include il sistema delle relazioni finanziarie tra le
Province autonome ed i comuni dei rispettivi  territori,  oggetto  di
una disciplina autonoma, che esclude di norma  trasferimenti  diretti
dallo Stato ai comuni. 
    Nello specifico, in merito alla disciplina vigente per assicurare
il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti  da  diminuzioni
del gettito dei tributi locali, appare opportuno richiamare la  norma
che continua a  trovare  applicazione  per  i  comuni  ricadenti  nei
territori delle Province autonome (e delle altre  autonomie  speciali
dotate di competenza in materia di finanza locale) e che dispone  che
i rimborsi sono  in  ogni  caso  disposti  a  favore  delle  medesime
province   autonome   ed   autonomie   speciali,    che    provvedono
all'attribuzione delle quote  dovute  ai  comuni  compresi  nei  loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative  norme
di attuazione (comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge  27  maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2008, n. 126, mantenuto in vigore ai sensi  dell'articolo  13,  comma
14, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
    Il rispetto degli statuti speciali e delle  norme  di  attuazione
per quanto riguarda questa Provincia comporta  che  i  criteri  e  le
modalita' di riparto  delle  risorse  finanziarie  da  attribuire  ai
comuni   siano   definiti   nell'ambito   del   sistema   finanziario
provinciale. 
    Questa Provincia, con ricorso sub n. 1/2014, ha anche  contestato
le norme contenute nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n, 102, convertito in  legge,  che  temperava  l'impatto
sulle finanze locali dell'eliminazione  dell'IMU  sulla  prima  casa,
facendo rinvio ai predetti meccanismi di adeguamento,  in  quanto  in
contrasto con  il  Titolo  VI  dello  Statuto  e  relative  norme  di
attuazione, e, in particolare,  il  sistema  di  finanziamento  delle
autonomie, garantito, in particolare, dall'articolo 75 dello  Statuto
e del sistema pattizio delle  relazioni  finanziarie  con  lo  Stato,
definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello stesso Statuto,  dal
momento che detta disposizione introduce ulteriori modificazioni  nel
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli  obiettivi
di finanza pubblica e per realizzare il processo  di  attuazione  del
c.d. federalismo fiscale. 
    Con riferimento, quindi, ai commi 711, 712,  729,  il  rinvio  ai
meccanismi   dell'accantonamento   a   valere    sulle    quote    di
compartecipazione ai tributi erariali  devolute  a  questa  Provincia
ripropone - come nelle disposizioni gia' impugnate  -  la  violazione
dell'assetto statutario delle competenze sopra descritto. 
    Con specifico riferimento alle disposizioni (in particolare comma
711), che prevedono forme di rimborso in favore dei comuni attraverso
un minor accantonamento, queste sono illegittime nella parte  in  cui
non prevedono un effettivo  trasferimento  di  risorse  dal  bilancio
statale  a  favore  del  bilancio  delle  Province   autonome,   pari
all'importo dovuto a  vantaggio  dei  relativi  comuni  a  titolo  di
rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione  del  gettito
dell'IMU - cosi' come gia' previsto dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 -  in  luogo  della
prevista compensazione tra quanto dovuto  dallo  Stato  a  titolo  di
rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto  dalle
Province  autonome  a  titolo  di  accantonamento  a   valere   sulle
compartecipazioni  ai  tributi  erariali  spettanti  ai  sensi  dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome. 
    Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme impugnate,  per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare  gli  articoli
75, 75-bis 79, 80 e 81; deoli articoli 103, 104 e 107 dello  Statuto;
delle norme di attuazione allo Statuto di  cui  al  d.lgs.  16  marzo
1992, n. 268, in particolare gli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e
19; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191; dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e  di
delimitazione temporale. 
e) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma  213,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    Il  comma  213  modifica  il  comma  9-bis  dell'articolo  4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135. 
    La modifica  consiste  nell'aggiunta,  alla  fine,  dei  seguenti
periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14,
comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire
l'attuazione dei processi  di  stabilizzazione  di  cui  al  presente
articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita'  interno.
A tal fine gli enti territoriali delle  regioni  a  statuto  speciale
calcolano  il  complesso  delle  spese  per  il  personale  al  netto
dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,  attribuite  nei
limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle
misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui  al  primo
periodo;  la  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata  tenendo  conto
di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo  fine  di
consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui  alla  lettera
d) del comma 26 dell'articolo 31 dello legge  12  novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni.  Per  l'anno   2014,   permanendo
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi gia' erogati,  la  proroga  dei  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato,  fermo  quanto  previsto  nei  periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini  e  vincoli  di
cui al comma 9 del presente articolo.». 
    Tale norma, qualora fosse ritenuta  applicabile  anche  a  questa
Provincia e agli enti territoriali sul suo territorio, sarebbe lesiva
delle prerogative costituzionali provinciali sotto diversi profili. 
    In primo luogo, si tratta  di  una  norma  che  interviene  nella
materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha  carattere
di principio  fondamentale,  in  quanto  e'  una  norma  dettagliata,
direttamente applicabile, che limita una voce  puntuale  di  spesa  e
pone un vincolo  non  temporaneo.  Essa,  dunque,  viola  l'autonomia
finanziaria della Provincia (Titolo VI  dello  Statuto  e  d.lgs.  n.
268/1992) e l'art. 117, comma 3, della Costituzione (se ritenuto piu'
favorevole), che prevede la  competenza  concorrente  in  materia  di
coordinamento della finanza  pubblica.  E'  opportuno  ricordare  che
«spetta alla regione e alle province  emanare  norme  in  materia  di
bilanci, di  rendiconti,  di  amministrazione  del  patrimonio  e  di
contratti della regione e delle province medesime  e  degli  enti  da
esse dipendenti» (art. 16 d.lgs. n.  268/1992)  e  che  «le  province
disciplinano con  legge  i  criteri  per  assicurare  un  equilibrato
sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione
di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento,  nonche'  le
procedure per l'attivita' contrattuale» (art. 17, comma 3, d.lgs.  n.
268/1992). 
    Inoltre, il nuovo comma 9-bis dell'articolo 4, d.l. n.  101/2013,
dettando norme direttamente applicabili in una materia di  competenza
provinciale, viola l'articolo 2 del d.lgs. 16  marzo  1992,  n.  266,
recante norme di attuazione allo Statuto concernenti il rapporto  tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'  la
potesta' statale di indirizzo  e  coordinamento,  che  stabilisce  un
regime di separazione tra fonti statali  e  fonti  provinciali  nella
materie di competenza provinciale.  L'obbligo  di  mero  adeguamento,
previsto dal precitato articolo 2, e' ribadito - per le leggi  aventi
finalita' di coordinamento  della  finanza  pubblica  che  concretano
limiti statutari dall'articolo 79, comma 4,  secondo  periodo,  dello
Statuto. 
    Infine, la norma in questione viola l'articolo 79 dello  Statuto,
che regola in modo esaustivo le modalita' di concorso della Provincia
al risanamento della finanza pubblica e le procedure  di  definizione
del patto di stabilita' interno, precisando che «le misure di cui  al
comma 1 possono essere modificate  esclusivamente  con  la  procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1» (comma 2), che, «alfine di assicurare  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione e  le  province  concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli  obblighi  relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi  di  bilancio
da  conseguire  in  ciascun  periodo»,  che  «spetta  alle   province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle   aziende
sanitarie, [...]», che «non si applicano le misure  adottate  per  le
regioni e per gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale»
(comma 3) e che  «le  disposizioni  statali  relative  all'attuazione
degli  obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  al
rispetto degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno,
non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province
e sono in ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal  presente
articolo» (comma 4). 
    Oltre a violare la competenza della Provincia autonoma di Bolzano
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' e a provvedere
alle funzioni di coordinamento nei confronti degli  enti  locali,  la
norma in questione  costituisce  un'ingerenza  nella  sua  competenza
legislativa primaria in materia di organizzazione duali uffici e  del
personale di cui all'articolo 8, primo comma, n.  1),  dello  Statuto
speciale di autonomia e della correlativa potesta' amministrativa  di
cui all'articolo 16 dello stesso Statuto. 
    Infine, in relazione agli  enti  locali,  tale  norma  violerebbe
altresi' l'autonomia finanziaria degli enti locali  e  la  competenza
della Provincia in materia di finanza locale, di cui agli articoli 80
e 81 dello Statuto e l'articolo 17, d.lgs. n. 2681997. 
    Pare chiara, dunque, l'illegittimita' della norma impugnata,  per
violazione degli articoli 8, n. 1), e 16 dello Statuto; del Titolo VI
dello Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; del  d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2; del d.lgs.  16
marzo  1992,  n.  268,  in  particolare  degli  articoli  16  e   17;
dell'articolo 117 della Costituzione; dei principi di ragionevolezza,
di leale collaborazione e di delimitazione temporale. 
f ) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma  55,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 
    Dispone, infine, il comma 55 che «Una somma pari a 70 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014,  2015  e  2016  e'  destinata  dal
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie
imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi  quelli
non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche  utlizzando
una quota della dotazione animale del sfondo di perequazione  di  cui
all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre  1993,  n.  580.  I
criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli  effetti
delle norme del presente comma sono definiti con il  decreto  di  cui
all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580  del  1993.  La
presente  disposizione  non  comporta  effetti   di   aumento   sulla
determinazione della misura  annuale  del  diritto  camerale  di  cui
all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.». 
    Anche  quest'ultima  norma  viola  il  sistema  delle   relazioni
finanziarie  della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e   delle
Province autonome di Trento e di Bolzano con lo Stato. 
    Infatti, pur avendo la Regione Trentino Alto  Adige/Südtirol,  in
forza  dell'articolo  4,  primo  comma,  n.  8),  dello  Statuto   di
autonomia, competenza legislativa primaria in materia di  ordinamento
delle camere di commercio e pur prevedendo l'articolo 2 del d.P.R. 31
luglio 1978, n.  1017,  recante  norme  di  attuazione  allo  Statuto
speciale in  materia  di  artigianato,  incremento  della  produzione
industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, che  e'  la
Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ad  esercitare  le  attribuzioni
dell'amministrazione dello Stato  in  materia  di  ordinamento  delle
camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate,
sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato,  sia
per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere  nazionale  o
sovraprovinciale, con l'articolo 1 della legge  regionale  17  aprile
2003, n. 3, la Regione Tremino Alto  Adige/Südtirol  ha  delegato,  a
decorrere dal 1° febbraio 2004, alla Provincia autonoma di Bolzano le
sue funzioni  amministrative  in  materia  di  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura. 
    Ora, benche' il comma 55 introduca un vincolo finanziario imposto
apparentemente al sistema delle Camere di commercio, e' evidente che,
destinando la norma in questione risorse, peraltro indeterminate,  da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ad un fondo destinato  al  sostegno  dell'accesso  al  credito  delle
piccole e medie imprese, con  conseguente  sottrazione  delle  stesse
alle  Camere  di  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, sussiste una palese violazione  dell'articolo  79  dello
Statuto di autonomia, il quale non solo  definisce  i  termini  e  le
modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale, ma, in particolare,  attribuisce  alle  Province  stesse  la
funzione di stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'
interno  e  provvedere  alle  funzioni  di  coordinamento  anche  con
riferimento  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. 
    Pare chiara, dunque, l'illegittimita della norma  impugnata,  per
violazione del Titolo VI dello Statuto, in particolare  dell'articolo
79; degli articoli 103, 104 e  107  dello  Statuto;  delle  norme  di
attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268;  dei
principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di
delimitazione temporale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 157, 179,  213,  429,  431,
lettera b), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511,  526,  527,  711,
712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2014)». 
        Bolzano-Roma, 24 febbraio 2014 
 
Avv. von  Guggenberg  -  Avv.  Beikircher  -  Avv.  Bernadri  -  Avv.
                       Fadanelli - Avv. Costa