N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Porti e aeroporti -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Promozione  e
  pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento regionale
  pari ad euro 5.573.000,00 per l'anno 2013 - Ricorso del  Governo  -
  Denunciata mancata  preventiva  sottoposizione  del  progetto  alla
  Commissione europea - Lamentata configurazione dell'intervento come
  aiuto di Stato non autorizzato  -  Mancato  rispetto  dei  principi
  comunitari che regolano  il  mercato  interno  -  Violazione  della
  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale  n.
  299 del 2013. 
- Legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, art. 38. 
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 107  e
  108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
(GU n.16 del 9-4-2014 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro tempore (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso  per
legge  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)
ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione  Abruzzo  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente  pro  tempore  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo  n.  55
del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.
127 del  27  dicembre  2013,  avente  ad  oggetto  «Disposizioni  per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  delle
direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e  disposizioni  per  l'attuazione
del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto  d'Abruzzo  e
disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la  concessione
di contributi (legge europea regionale 2013). 
    L'art.  38  della  legge  regionale  n.  55  del   2013   recante
«Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo»  prevede  un
finanziamento di € 5.573.000,00 a  favore  della  societa'  Abruzzese
Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA). 
    Nonostante la norma regionale richiami, al comma 1,  il  rispetto
della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107  e  108
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il  finanziamento
previsto  non  risulta  essere  stato  sottoposto  al  vaglio   della
Commissione europea che avrebbe  dovuto  valutare  la  compatibilita'
della norma con i principi della  concorrenza  negli  scambi  tra  il
Paesi membri dell'UE. 
    E' avviso del Governo che la norma denunciata integri un aiuto di
Stato non autorizzato e violi dunque l'art. 117, comma 1 Cost.,  come
si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo 
 
    L'articolo 38 della legge Abruzzo  n.  55/2013  viola  l'articolo
117, comma 1 della Costituzione. 
    L'art. 38, comma 1 della legge regionale richiamata  in  epigrafe
dispone che: «Nel rispetto della normativa sugli aiuti  di  Stato  di
cui  agli  articoli  107  e  108  del  Trattato   sul   Funzionamento
dell'Unione  europea  (TFUE)  la  Regione  promuove   interventi   di
valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).». 
    Il comma 2 della  citata  norma  prevede  che  «Il  Programma  e'
approvato  dalla  Giunta  regionale,  su  proposta  della   Direzione
regionale competente  in  materia  di  turismo,  che  lo  elabora  di
concerto  con  la  Direzione  regionale  competente  in  materia   di
Trasporti, sulla base di un progetto  presentato  dalla  Societa'  di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga
S.p.A. (di seguito Saga).» 
    Il comma 3 della disposizione in questione stabilisce che «per il
finanziamento del programma, pari a  5.573.000,00  per  l'anno  2013,
si fa fronte con le risorse  stanziate  nel  Bilancio  di  previsione
dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004  Capitolo  di
spesa 242422». 
    Al comma 4, la citata norma prevede che «Ai fini della  copertura
degli  oneri  di  cui  al  comma  3   al   Bilancio   di   previsione
dell'esercizio  finanziario  corrente  sono  (apportate  le  seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa: 
    a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa  12352,  in  diminuzionone  di
€ 5.573.000,00; 
    b)  UPB  06.02.004  Capitolo  ch  spesa  242422,  in  aumento  di
5.573.000,00. 
    Le  richiamate  disposizioni,  nella  misura  in  cui  dispongono
finanziamento   regionale   del    Programma    di    promozione    e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, paiono contrastare  con  i
principi comunitari che regolano il mercato interno e che si  pongono
quali  vincoli  per  l'azione  legislativa  delle  Regioni  ai  sensi
dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    Infatti, non risultando che il finanziamento previsto dalle norme
regionali sia stato previamente sottoposto  all'autorizzazione  della
Commissione europea, lo stesso appare incompatibile con gli artt. 107
e 108 del TFUE. 
    Gli investimenti occorrenti alla  valorizzazione  del  territorio
attraverso il suddetto Programma rientrano del resto nella competenza
del gestore aeroportuale SAGA S.p.a.  che  agisce  sul  mercato  come
qualunque altro operatore economico. 
    In  particolare,  il  finanziamento   contemplato   dalle   norme
censurate nel presente  giudizio,  tenuto  conto  del  suo  rilevante
ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato
mediante risorse pubbliche e capace, in modo  evidente,  di  favorire
una determinata impresa privata nell'ambito di un  mercato  rilevante
per  l'UE,  attesa  la  natura  di  scalo  internazionale   assegnata
all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento. 
    Conseguentemente, l'attuazione delle norme della cui legittimita'
si controverte nel presente giudizio avrebbe indubbiamente  l'effetto
di falsare la concorrenza in un  settore  che  e'  stato  oggetto  di
numerosi  interventi  di  armonizzazione  da  parte  del  legislatore
comunitario. 
    Appaiono sussistere nella presente fattispecie tutti gli elementi
a cui codesto Ecc.mo Giudice delle  leggi  riconnette  l'accertamento
della sussistenza di un aiuto di Stato: «In primo luogo, quindi, deve
sussistere intervento dello  Stato  o  di  una  sua  articolazione  o
comunque effettuato mediante risorse  pubbliche;  in  secondo  luogo,
tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati
membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un  vantaggio  al
suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare  di
falsare la concorrenza (sentenza  Altmark,  causa  C-280/00,  del  24
luglio 2003). Non solo, ma la sovvenzione in questione deve  superare
i limiti al di sotto dei quali l'intervento puo'  essere  considerato
«di importanza minore» (de minimis) ai sensi del regolamento n.  1998
del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006».  (sentenza  n.  185
del 2011 e n. 18 del 2013). 
    L'art. 45, comma 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
stabilisce  infatti  che  «Le  amministrazioni  che  notificano  alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a  modificare  aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  contestualmente  alla  notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  le  politiche  europee  una  scheda   sintetica   della   misura
notificata». 
    Risulta evidente dunque che la Regione Abruzzo ha  adottato,  con
la norma in esame, un atto definitivo di concessione  del  contributo
senza aver  preventivamente  sottoposto  il  Progetto  alla  predetta
Commissione, in ossequio al  combinato  disposto  dell'articolo  108,
paragrafo 3 TFUE e dell'articolo 45, comma 1 della legge n.  234  del
2012. 
    L'ammontare  del   finanziamento   risulta   inoltre   nettamente
superiore all'importo massimo consentito (€ 200.000,00 complessivi in
tre  esercizi  finanziari)   entro   il   quale   l'intervento   puo'
qualificarsi  «de  ininimis»  e   conseguentemente   sottratto   alle
procedure di verifica  preventiva  di  pertinenza  della  Commissione
europea. 
    La norma non prevede inoltre alcuna clausola di  sospensione  del
finanziamento (c.d. clausola  «standstill»)  fino  alla  verifica  di
compatibilita' da parte della Commissione europea. 
    Codesta   Ecc.ma   Corte,   peraltro,    ha    gia'    dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  di  analoghe  norme  della   stessa
Regione Abruzzo (articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 69 del  28  dicembre
2012) con le quali di disponeva un identico  finanziamento  a  favore
della Societa'  Saga  S.p.a.  per  la  valorizzazione  dell'aeroporto
d'Abruzzo (sentenza n. 299 del 2 dicembre 2013). 
    In detta sentenza e' stato chiaramente affermato che:  «In  primo
luogo, non v'e' dubbio che la norma impugnata preveda un'agevolazione
in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. 
    In secondo luogo, la Regione Abruzzo  rientra  certamente  tra  i
soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234
del 2012 - della notifica del  progetto  di  aiuto  alla  Commissione
europea e della contestuale  trasmissione  di  una  scheda  sintetica
della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento per le politiche europee. 
    Per quel che concerne  l'ammontare  dell'agevolazione  attribuita
all'aeroporto d'Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo
consentito (€ 200.000,00  complessivi  in  tre  esercizi  finanziari)
entro il quale l'intervento puo' essere qualificato  «de  minimis»  e
conseguentemente sottratto alle procedure di verifica  preventiva  di
pertinenza della Commissione europea. 
    Infine,  sotto  il  profilo  dell'accertamento  se  il   soggetto
pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e  procedure
finalizzate alla previa  verifica  di  competenza  della  Commissione
europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale  -  risulta
di palmare evidenza  che  la  Reipne  Abruzzo  ha  adottato  un  atto
definitivo di concessione del contributo senza  aver  preventivamente
sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art.
45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. 
    L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell'attribuire
un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di € 5.500.000,00,
senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed  in  assenza
di previo parere favorevole di  quest'ultima,  si  pone  pertanto  in
contrasto con l'art. 117,  primo  comma,  cost.  e  con  l'art.  108,
paragrafo  3,  TFUE  e  deve  essere  dichiarato   costituzionalmente
illegittimo.». 
    Analoghe conclusioni debbono pertanto essere  raggiunte,  mutatis
mutandi,  anche  in  relazione  alle  norme  censurate  nel  presente
giudizio, di analogo contenuto ed emanate in  presenza  dei  medesimi
presupposti. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo  n.  55
del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.
127 del  27  dicembre  2013,  avente  ad  oggetto  «Disposizioni  per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  delle
direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e  disposizioni  per  l'attuazione
del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto  d'Abruzzo  e
disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la  concessione
di contributi (legge europea regionale 2013), in  relazione  all'art.
117, comma primo Cost. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del 14 febbraio 2014. 
      Roma, 24 febbraio 2014 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Ferrante