N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento regionale pari ad euro 5.573.000,00 per l'anno 2013 - Ricorso del Governo - Denunciata mancata preventiva sottoposizione del progetto alla Commissione europea - Lamentata configurazione dell'intervento come aiuto di Stato non autorizzato - Mancato rispetto dei principi comunitari che regolano il mercato interno - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2013. - Legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, art. 38. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.(GU n.16 del 9-4-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55 del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 127 del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo e disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (legge europea regionale 2013). L'art. 38 della legge regionale n. 55 del 2013 recante «Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo» prevede un finanziamento di € 5.573.000,00 a favore della societa' Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA). Nonostante la norma regionale richiami, al comma 1, il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il finanziamento previsto non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilita' della norma con i principi della concorrenza negli scambi tra il Paesi membri dell'UE. E' avviso del Governo che la norma denunciata integri un aiuto di Stato non autorizzato e violi dunque l'art. 117, comma 1 Cost., come si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente Motivo L'articolo 38 della legge Abruzzo n. 55/2013 viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione. L'art. 38, comma 1 della legge regionale richiamata in epigrafe dispone che: «Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).». Il comma 2 della citata norma prevede che «Il Programma e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Societa' di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.A. (di seguito Saga).» Il comma 3 della disposizione in questione stabilisce che «per il finanziamento del programma, pari a 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422». Al comma 4, la citata norma prevede che «Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono (apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzionone di € 5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo ch spesa 242422, in aumento di 5.573.000,00. Le richiamate disposizioni, nella misura in cui dispongono finanziamento regionale del Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, paiono contrastare con i principi comunitari che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. Infatti, non risultando che il finanziamento previsto dalle norme regionali sia stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, lo stesso appare incompatibile con gli artt. 107 e 108 del TFUE. Gli investimenti occorrenti alla valorizzazione del territorio attraverso il suddetto Programma rientrano del resto nella competenza del gestore aeroportuale SAGA S.p.a. che agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico. In particolare, il finanziamento contemplato dalle norme censurate nel presente giudizio, tenuto conto del suo rilevante ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace, in modo evidente, di favorire una determinata impresa privata nell'ambito di un mercato rilevante per l'UE, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme della cui legittimita' si controverte nel presente giudizio avrebbe indubbiamente l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che e' stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore comunitario. Appaiono sussistere nella presente fattispecie tutti gli elementi a cui codesto Ecc.mo Giudice delle leggi riconnette l'accertamento della sussistenza di un aiuto di Stato: «In primo luogo, quindi, deve sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o comunque effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza Altmark, causa C-280/00, del 24 luglio 2003). Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento puo' essere considerato «di importanza minore» (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». (sentenza n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013). L'art. 45, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) stabilisce infatti che «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata». Risulta evidente dunque che la Regione Abruzzo ha adottato, con la norma in esame, un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto il Progetto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE e dell'articolo 45, comma 1 della legge n. 234 del 2012. L'ammontare del finanziamento risulta inoltre nettamente superiore all'importo massimo consentito (€ 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento puo' qualificarsi «de ininimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. La norma non prevede inoltre alcuna clausola di sospensione del finanziamento (c.d. clausola «standstill») fino alla verifica di compatibilita' da parte della Commissione europea. Codesta Ecc.ma Corte, peraltro, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di analoghe norme della stessa Regione Abruzzo (articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 69 del 28 dicembre 2012) con le quali di disponeva un identico finanziamento a favore della Societa' Saga S.p.a. per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo (sentenza n. 299 del 2 dicembre 2013). In detta sentenza e' stato chiaramente affermato che: «In primo luogo, non v'e' dubbio che la norma impugnata preveda un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. In secondo luogo, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Per quel che concerne l'ammontare dell'agevolazione attribuita all'aeroporto d'Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (€ 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento puo' essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. Infine, sotto il profilo dell'accertamento se il soggetto pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale - risulta di palmare evidenza che la Reipne Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell'attribuire un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di € 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima, si pone pertanto in contrasto con l'art. 117, primo comma, cost. e con l'art. 108, paragrafo 3, TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.». Analoghe conclusioni debbono pertanto essere raggiunte, mutatis mutandi, anche in relazione alle norme censurate nel presente giudizio, di analogo contenuto ed emanate in presenza dei medesimi presupposti.
P.Q.M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55 del 18 dicembre 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 127 del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo e disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (legge europea regionale 2013), in relazione all'art. 117, comma primo Cost. Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014. Roma, 24 febbraio 2014 L'Avvocato dello Stato: Ferrante