MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2014 

Integrazione al  decreto  29  maggio  2013  relativo  all'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai
sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4  del  decreto  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 11  dicembre  2009  di
recepimento della  direttiva  2009/70/CE  della  Commissione  del  25
giugno 2009. (14A02987) 
(GU n.89 del 16-4-2014)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della  legge  30  aprile  1962,  n.  283  modificato
dall'articolo della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,  che  detta
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero  della  salute  e  incremento  del numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le  direttive,  del  79/117/CEE  e
91/414  CEE  ed  in  particolare  l'art.   80   concernente   «misure
transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE,) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzali  ad  essere
immessi in commercio i prodotti Fitosanitari a  base  della  sostanza
attiva zolforiportati nella  tabella  allegata  al  presente  decreto
registrati al  numero,  alla  data,  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata; 
  Visto il decreto 29 maggio 2013 relativo  all'elenco  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo  revocati  ai  sensi
dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto dei Ministero del Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali  11  dicembre  2009  di  recepimento
della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009; 
  Rilevato che nell'allegato al citato decreto  29  maggio  2013  non
sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari; 
    
 
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|   |        |     Prodotto    |             |           | Sostanze |
|   | Reg. n.|  fitosanitario  | Data reg.ne |  Impresa  |  attive  |
+===+========+=================+=============+===========+==========+
| 1.|  3933  | FULVIN          | 16/10/1980  |Cifo S.p.A.|  Zolfo   |
+---+--------+-----------------+-------------+-----------+----------+
|   |        |                 |             |Dal        |          |
|   |        |                 |             |Cin Gildo  |          |
| 2.|  10375 | BENTOZOL 60     | 08/03/2000  |S.P.A      |  Zolfo   |
+---+--------+-----------------+-------------+-----------+----------+
 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica  del  citato  decreto  29
maggio 2013  inserendo  nell'elenco  allegato  al  decreto  stesso  i
prodotti fitosanitari di cui trattasi; 
 
                              Decreta: 
 
  Si integra l'allegato al decreto dirigenziale 29  maggio  2013  con
l'inserimento dei seguenti prodotti:   
    
 
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|   |        |     Prodotto    |             |           | Sostanze |
|   | Reg. n.|  fitosanitario  | Data reg.ne |  Impresa  |  attive  |
+===+========+=================+=============+===========+==========+
| 3.|  3933  | FULVIN          | 16/10/1980  |Cifo S.p.A.|  Zolfo   |
+---+--------+-----------------+-------------+-----------+----------+
|   |        |                 |             |Dal        |          |
|   |        |                 |             |Cin Gildo  |          |
| 4.|  10375 | BENTOZOL 60     | 08/03/2000  |S.P.A      |  Zolfo   |
+---+--------+-----------------+-------------+-----------+----------+
 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello