N. 82 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Statuto dei lavoratori - Attivita' sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva. - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19, primo comma, lettera b). -(GU n.17 del 16-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio civile tra la FIOM - Federazione impiegati operai metalmeccanici - Federazione Provinciale di Potenza e la SATA - Societa' autoveicoli tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza del 28 novembre 2012, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), l'adito Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione, di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda; che, nel presente giudizio, non vi e' stata costituzione di parti, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, della medesima norma da questa denunciata, e' stata, in parte qua, dichiarata l'illegittimita' costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 231 del 2013; che la questione in esame, per sopravvenuta carenza di oggetto, e', quindi, manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Melfi, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI