N. 83 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
  forme  di  previdenza   obbligatorie   i   cui   importi   superino
  complessivamente i 90.000 euro lordi - Assoggettamento a contributo
  di perequazione. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  la
  stabilizzazione finanziaria), art. 18,  comma  22-bis,  convertito,
  con modificazioni,  nella  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come
  modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre
  2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il
  consolidamento dei conti pubblici), convertito, con  modificazioni,
  nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
-   
(GU n.17 del 16-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  18,  comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come
successivamente   modificato   dall'art.   24,   comma   31-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n.  214,  promossi  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze dell'11 marzo
2013, iscritte  ai  nn.  73  e  74  del  registro  ordinanze  2013  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di costituzione di Masia  Antonello  ed  altro,  e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche'  gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Lazio, in composizione  monocratica,  con  ordinanze  dell'11
marzo 2013, iscritte al reg.  ord.  n.  73  e  n.  74  del  2013,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  22-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come
successivamente  modificato   dall'art.   24,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    che, il rimettente premette che i ricorrenti titolari di pensione
ordinaria  diretta,  hanno  chiesto  il  riconoscimento  del  proprio
diritto di percepire il trattamento  pensionistico  ordinario,  privo
delle decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, d.l. n.  98
del 2011, temporaneamente abrogate dal decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reintrodotte  dall'art.  2,
comma 1, della legge n. 148 del 2011 e confermate dalla legge n.  214
del 2011, nonche' la  condanna  dell'Amministrazione  ai  conseguenti
pagamenti, con rivalutazione monetaria e interessi; 
    che la disposizione impugnata, si configurerebbe come prestazione
patrimoniale imposta,  ai  sensi  dell'art.  23  della  Costituzione,
nonche' come prelievo forzoso di natura  tributaria  non  rispettoso,
tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)
correlati a quello di capacita' contributiva (art. 53 Cost.); 
    che, a  suo  giudizio,  l'imposizione  del  sacrificio  economico
individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario,
perche' realizzato  attraverso  un  atto  autoritativo  di  carattere
ablatorio,  in  cui  il  gettito  scaturente  da  tale  ablazione  e'
destinato al  fabbisogno  finanziario  dello  Stato  sotto  forma  di
risparmio di spesa; 
    che tale disciplina si porrebbe in  contrasto  con  il  principio
solidaristico di cui all'art. 2 Cost., coordinato con i  principi  di
eguaglianza, parita' di trattamento e capacita' contributiva (artt. 3
e 53 Cost.), nonche' con gli artt. 3, 36 e 53 Cost., non  solo  sotto
il profilo della sproporzione  ed  irrazionalita'  della  misura,  ma
anche  specificamente  sotto   il   profilo   della   disparita'   di
trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie
di  pensionati,  pur  se  percettori  di  elevati  trattamenti,  e  i
contribuenti in generale titolari degli stessi redditi; 
    che in entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e
l'infondatezza della questione e si sono costituite le parti private; 
    che in entrambi i giudizi ha depositato memoria difensiva l'INPS,
chiedendo di dichiarare inammissibile la  questione  per  difetto  di
rilevanza e, nel merito, per l'infondatezza. 
    Considerato  che  il   rimettente   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, come  successivamente  modificato
dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 116 del 2013, ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del  d.l.
n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del  d.l.
n. 201 del 2011; 
    che,  dunque,   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile, essendo divenuta priva di oggetto. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   18,   comma   22-bis,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come
modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio,  con  le
ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI