N. 86 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Disposizioni a sostegno della domanda  e  dell'offerta  di
  energia  da  fonti  rinnovabili  e  alternative  e  dell'efficienza
  energetica - Incentivazione degli interventi pubblici e  privati  -
  Concessione di piccole derivazioni  a  scopo  idroelettrico  i  cui
  impianti sono entrati in esercizio  prima  del  3  ottobre  2000  -
  Fattispecie di esonero dalla prescritta valutazione  dell'interesse
  ambientale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento  4  ottobre  2012,  n.  20
  (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della
  direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione   della
  direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), artt.  14,  15,
  18, comma 1, 25, comma 1 e 37, comma 1. 
-   
(GU n.17 del 16-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  14,  15,
18, comma 1, 25, comma 1 e 37, comma 1, della legge  della  Provincia
autonoma  di  Trento  4  ottobre  2012,  n.  20  (Legge   provinciale
sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE
del 23 aprile 2009 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e  della
direttiva 2003/30/CE), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 3-10 dicembre 2012, depositato  in
cancelleria l'11 dicembre 2012 ed iscritto al  n.  186  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Franco Mastragostino per la  Provincia  autonoma
di Trento e l'avvocato dello Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-10  dicembre  2012  e  depositato
l'11 dicembre 2012, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
impugnato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo
comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione  -  in  relazione
agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica) - gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25,
comma 1, e 37, comma 1,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 4 ottobre  2012,  n.  20  (Legge  provinciale  sull'energia  e
attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23  aprile
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
4 ottobre 2012, n. 40, numero straordinario n. 2. 
    1.1.- Anzitutto, il ricorrente impugna gli artt.  14,  15  e  18,
comma 1, della legge provinciale per violazione dell'art. 81,  quarto
comma, Cost. 
    In particolare, l'art. 14, al fine di  sostenere  ed  incentivare
«gli investimenti pubblici e privati  diretti  ad  un  uso  razionale
dell'energia, all'efficienza energetica  e  all'impiego  delle  fonti
rinnovabili di  energia»  (comma  1),  prevede  al  comma  2  che  la
Provincia autonoma di  Trento  possa  concedere  contributi  per  gli
interventi ivi contemplati, fino  al  70%  della  spesa,  percentuale
suscettibile di aumento fino al 90% nei casi stabiliti dal  comma  3;
il comma 8, infine, consente alla Provincia di stipulare  convenzioni
per affidare a soggetti esterni lo svolgimento  dell'istruttoria  per
la concessione del contributo e l'attivita' di controllo. 
    L'art.  15  della  legge  impugnata  prevede  al   comma   1   la
costituzione, da  parte  di  banche  e  altri  soggetti  del  sistema
finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici ed, al comma 2,  che  la  Provincia
possa erogare, a beneficio  di  enti  pubblici,  aziende  speciali  e
societa'  in  house  che  gestiscono  servizi  pubblici  locali,   un
contributo fino al 20% - percentuale successivamente elevata al 30% -
della spesa  per  interventi  di  riqualificazione  energetica  degli
edifici pubblici e che, per i progetti finanziati dal fondo di cui al
comma 1, possa «destinare quote dei fondi di garanzia,  istituiti  ai
sensi delle leggi in  materia  di  incentivi  ai  settori  economici,
all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi». 
    L'art. 18, comma 1, prevede che la Provincia  sostituisca,  entro
dieci anni dall'entrata in vigore della legge, tutti i veicoli a  sua
disposizione con mezzi a elevata efficienza  energetica  ed  a  basso
impatto ambientale. 
    Ad   avviso   del   ricorrente    le    disposizioni    impugnate
comporterebbero nuovi oneri senza che ne sia  indicata  la  copertura
finanziaria, nemmeno nell'art. 37 della legge provinciale,  la  quale
la   prevede   solo   con   riferimento   alle   spese    discendenti
dall'applicazione di  altre  norme  della  medesima  legge.  Da  cio'
deriverebbe la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio, inoltre,  impugna  l'art.  25,
comma 1,  della  legge  prov.  Trento  n.  20  del  2012  in  quanto,
nell'inserire il comma 3-bis nell'art. 16-novies  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme  in  materia
di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali),
prevede  che:  «I  concessionari  di  piccole  derivazioni  a   scopo
idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio  prima  del  3
ottobre  2000  possono  ottenere  l'aumento  della  portata   massima
derivabile, nei  limiti  della  potenzialita'  delle  opere  gia'  in
esercizio, prescindendo dalla valutazione  dell'interesse  ambientale
prevista dall'articolo 8, comma 16, delle  norme  di  attuazione  del
piano di tutela delle acque».  Tale  ultima  disposizione,  rubricata
«Disciplina per il rilascio dei minimo deflusso vitale», prevede che:
«A complemento della vantazione degli usi diversi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera F), delle norme di  attuazione  del  progetto  di
piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche,  la  Giunta
provinciale valuta - preventivamente all'attivazione del procedimento
di concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - se
sussiste un prevalente  interesse  ambientale  incompatibile  con  la
derivazione proposta, tenendo conto: a) delle necessita' di garantire
il raggiungimento o  il  mantenimento  degli  obiettivi  di  qualita'
ambientale e per specificazione del corpo idrico; b)  delle  esigenze
di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». 
    Secondo   il   ricorrente,   prescindendo   dalla    «valutazione
dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma  16,  delle
norme di attuazione del piano di tutela delle  acque»,  la  norma  si
porrebbe in contrasto con l'art. 12-bis, comma 1, del  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle  disposizioni  di  legge
sulle acque  e  impianti  elettrici)  -  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 95 (rectius: 96, comma 3) del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale)  -  secondo  cui  «Il
provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non  pregiudica  il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti
per il corso d'acqua interessato; b) e' garantito il minimo  deflusso
vitale  e  l'equilibrio  del  bilancio  idrico;  c)  non   sussistono
possibilita' di riutilizzo di acque  reflue  depurate  o  provenienti
dalla  raccolta  di  acque  piovane  ovvero,  pur  sussistendo   tali
possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il  profilo
economico». A  suo  avviso,  infatti,  l'aumento  della  portata  del
prelievo  consentito  ai   concessionari   di   piccole   derivazioni
idroelettriche determinerebbe  fisiologicamente  la  diminuzione  dei
deflussi a valle, onde la necessita' di verificare che venga comunque
garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV).  La  sede
per tale verifica era la valutazione prevista dall'art. 8, comma  16,
delle norme attuative del piano di tutela delle acque. Prescindere da
essa significherebbe prescindere  dalla  garanzia  che  sia  comunque
«garantito il minimo deflusso  vitale  e  l'equilibrio  del  bilancio
idrico» come previsto dalla normativa statale che fissa gli standards
minimi  ed  uniformi  della  tutela  ambientale.  Ne  deriverebbe  la
violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, assegnerebbe allo Stato  la
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema anche nei confronti delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome, non trattandosi di materia rientrante  tra
le  competenze  statutarie  primarie  o  concorrenti,   regionali   o
provinciali,  neppure  per   effetto   dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della  Costituzione).  Alla  legislazione  regionale  e
provinciale  sarebbe  soltanto  consentito,  nell'esercizio  di   una
diversa competenza, incrementare i livelli di tutela  assicurati  dal
legislatore statale. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  infine,  impugna
l'art. 37, comma  1,  della  legge  prov.  Trento  n.  20  del  2012.
Originariamente esso  prevedeva  che:  «Alla  copertura  degli  oneri
derivanti  dall'applicazione  degli  articoli  11   e   20,   stimati
nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio  finanziario  2012  e  di
54.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al  2014,
si provvede con le minori spese riferite all'unita'  previsionale  di
base  61.30.210  (Finanziamenti  in  conto   capitale   nel   settore
dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale  sul
risparmio energetico». 
    Secondo il ricorrente, la norma  si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009  -  applicabile  alle
Regioni e Province autonome  in  ragione  del  richiamo  operato  dal
successivo art. 19, comma 2, ed in virtu' dell'art. 1, comma 5, della
medesima legge - che impedisce la copertura di nuovi o maggiori oneri
(peraltro, non quantificati) di parte corrente (nella  specie,  spese
di formazione) attraverso  risorse  in  conto  capitale.  Poiche'  il
menzionato art. 17 della legge n. 196  del  2009  e'  dichiaratamente
attuativo  dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  esso  risulterebbe
violato unitamente all'art. 117, terzo comma,  Cost.  «con  specifico
riferimento al "coordinamento della finanza pubblica"». 
    2.- Con atto depositato il 14 gennaio 2013, si e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma  di  Trento,  chiedendo  la  reiezione
delle  questioni  proposte,  in  quanto  inammissibili  e,  comunque,
infondate. 
    3.- Dopo la notifica del ricorso e' intervenuta  la  legge  della
Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012,  n.  25  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2013). 
    L'art. 76, comma 1, di detta legge ha sostituito il  comma  3-bis
introdotto nell'art. 16-novies della legge prov.  Trento  n.  18  del
1976 dall'impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n.  20
del 2012. A seguito della sostituzione, il comma 3-bis  prevede  che:
«I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico  i  cui
impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre  2000  possono
ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della
potenzialita' delle opere gia'  in  esercizio,  a  seguito  di  breve
istruttoria ai sensi  dell'articolo  49,  secondo  comma,  del  regio
decreto  n.  1775  del  1933,  svolta  dalla  struttura   provinciale
competente in materia di acque pubbliche, nel corso  della  quale  si
procede anche alla valutazione dell'interesse  ambientale,  ai  sensi
dell'articolo 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933». 
    L'art. 78, comma 3, della legge prov. Trento n. 25  del  2012  ha
sostituito l'art. 37, comma 1, della legge impugnata (lettera  a)  ed
ha di seguito inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei censurati artt.
14, 15 e 18, comma 1 (lettera b). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  dapprima  depositato
(il 18  aprile  2013)  atto  di  rinuncia  al  ricorso  limitatamente
all'art. 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012  -  cui
e'  seguito  il  deposito  (il  9  luglio  2013)   del   verbale   di
deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  Trento  contenente  la
relativa accettazione -  e,  successivamente,  ha  depositato  (il  4
febbraio 2014) un secondo atto di rinuncia al ricorso con riferimento
agli artt. 14, 15 e 18, comma 1, delle  medesima  legge  provinciale.
Nel corso dell'udienza la difesa della resistente  ha  depositato  il
verbale  di  deliberazione  della  Giunta   provinciale   di   Trento
contenente l'accettazione di detta ulteriore rinuncia parziale. 
    4.- Il 20  gennaio  2014  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha
depositato una memoria illustrativa delle proprie difese. 
    In particolare, quanto alla questione relativa all'art. 25, comma
1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, la resistente ricorda  di
aver adottato, anche prima dell'emanazione  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, norme di protezione dei corpi idrici, finalizzate  a  specifici
obiettivi di tutela della qualita' delle acque e dell'ambiente. Viene
richiamata a tale proposito la legge  provinciale  n.  18  del  1976,
contenente  una  procedura  di  valutazione  preliminare   -   dunque
antecedente  al  procedimento  di  rilascio  della   concessione   di
derivazione, di cui al r.d. n. 1775 del 1933 - circa  la  sussistenza
dell'eventuale prevalente interesse ambientale, che  possa  risultare
incompatibile con la derivazione d'acqua pubblica di cui e' richiesta
la concessione. 
    La   Provincia   resistente   rileva   che   gia'    nel    Piano
energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione  della
Giunta provinciale del 3 ottobre 2003, n. 2438, era disposto  che  le
concessioni per  nuove  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico
potessero essere assentite solamente  in  difetto  di  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque. Si  tratterebbe  di
previsione ripresa dall'art.  7,  comma  1,  lettera  F),  del  Piano
generale  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche  (PGUAP),   reso
esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del  Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche). 
    La  valutazione  della  sussistenza  del   prevalente   interesse
ambientale prevista all'art. 8, comma 16, della  deliberazione  della
Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233  (Approvazione
del piano di tutela delle acque) - per gli effetti di cui al  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla  tutela  delle
acque dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva  91/271/CEE
concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e   della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole), sostituito dal codice dell'ambiente e dall'art.  55  della
legge prov. Trento 19 febbraio 2002, n.  2  (recte:  n.  1),  recante
«Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002»
- sarebbe stata poi disciplinata, quanto  a  misure  organizzative  e
metodologiche,  in  atti  amministrativi   e,   segnatamente,   nella
deliberazione della Giunta provinciale del 21 aprile  2006,  n.  783,
come modificata  dalle  deliberazioni  della  Giunta  provinciale  31
agosto 2007, n. 1847, e 11  settembre  2009,  n.  2196,  che  prevede
l'acquisizione del parere dell'Agenzia provinciale per la  protezione
dell'ambiente (APPA) - con riguardo agli obiettivi di qualita',  alle
esigenze di funzionalita' fluviale e, ove ne ricorrano i presupposti,
di altra compatibilita' ambientale  -  e  l'intervento  del  servizio
provinciale urbanistica e tutela del paesaggio. 
    La  verifica  della  sussistenza  di  un   interesse   ambientale
incompatibile con la derivazione si concretizzerebbe, dunque,  in  un
parere  di  competenza  della  Giunta  provinciale,   fondato   sulle
valutazioni dei citati organi e servizi  e  si  qualificherebbe  come
sub-procedimento, che si innesta nel procedimento  principale,  volto
al  rilascio  della  concessione  idroelettrica,  di  competenza  del
servizio utilizzazione delle acque pubbliche. 
    La resistente afferma  che  in  tale  filtro  di  ammissibilita',
propedeutico  a   qualsivoglia   altro   approfondimento   ed   esame
istruttorio sulle caratteristiche tecniche e di localizzazione  delle
domande  di  nuova   derivazione,   consisterebbe   la   «valutazione
dell'interesse ambientale» di cui all'impugnato  art.  25,  comma  1,
della legge prov. Trento n. 20  del  2012.  Di  conseguenza,  sarebbe
evidente che una siffatta  valutazione  riguarderebbe  unicamente  le
domande di nuove concessioni e non il rispetto dei profili di  tutela
ambientale del corpo idrico, a cui afferisce la concessione  gia'  in
esercizio. In  ordine  a  tale  vaglio  preliminare  si  richiama  la
sentenza del Tribunale superiore delle  acque  pubbliche  6  dicembre
2013, n. 204. 
    Inoltre, la Provincia precisa che  nell'ambito  del  procedimento
avviato a seguito dell'istanza di aumento della potenza dell'impianto
non sarebbe omessa una valutazione di ordine ambientale ai fini della
tutela dell'equilibrio del bilancio  del  corpo  idrico  interessato,
poiche' il procedimento richiamato dall'art.  25,  comma  1,  sarebbe
esattamente quello prefigurato dall'art. 49, secondo comma, del  r.d.
n. 1775 del 1933, che  prevede  una  procedura  semplificata  per  le
varianti non  sostanziali.  Tale  procedura  si  differenzierebbe  da
quella ordinaria, di cui al comma primo del citato art. 49, solo  per
l'assenza della fase  di  evidenza  pubblica,  non  piu'  necessaria,
trattandosi di variante a  concessione  gia'  in  esercizio.  Per  il
resto,  il  procedimento  avrebbe  un  suo  compiuto  svolgimento  ed
includerebbe, nella pur breve istruttoria, tutte  le  valutazioni  da
parte  dell'APPA,  dei   servizi   bacini   montani,   del   servizio
utilizzazione acque pubbliche e del servizio foreste e fauna. 
    La resistente ammette che  l'originaria  formulazione  del  comma
3-bis dell'art.16-novies della legge prov. Trento  n.  18  del  1976,
come  introdotto  dall'impugnato  art.  25,  comma  1,  della   legge
provinciale  n.  20  del  2012,  dove  si   prevedeva   semplicemente
l'istruttoria breve di cui all'art. 49, secondo comma,  del  r.d.  n.
1775 del  1933,  poteva  ingenerare  dubbi.  Tuttavia  questi  ultimi
sarebbero stati superati nella seconda versione, adottata con  l'art.
76, comma 1, della legge prov. Trento n.  25  del  2012,  in  cui  e'
espressamente previsto lo svolgimento della  verifica  ambientale  di
cui all'art. 12-bis del  r.d.  n.  1775  del  1933  nel  corso  della
predetta istruttoria breve.  In  base  alla  modifica  introdotta,  a
giudizio  della  Provincia,  sarebbe  chiaro  che  anche  nell'ambito
dell'istruttoria  breve  debbano  essere  effettuate  verifiche   che
garantiscano che il prelievo idrico superiore  a  quello  oggetto  di
concessione e comunque nei limiti  della  potenzialita'  delle  opere
gia'  in  esercizio,   non   pregiudichi   il   mantenimento   o   il
raggiungimento degli obiettivi di  qualita'  definiti  per  il  corso
d'acqua interessato, garantisca il DMV ed  assicuri  l'equilibrio  di
bilancio idrico. 
    La Provincia conclude  nel  senso  che  non  sussisterebbe  alcun
contrasto della normativa provinciale con il citato art. 12-bis. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso depositato l'11 dicembre  2012  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha  impugnato  alcune  disposizioni  della
legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge
provinciale  sull'energia  e  attuazione   dell'articolo   13   della
direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   della
direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE). 
    Gli artt. 14, 15,  18,  comma  1,  e  37,  comma  1,  sono  stati
censurati  in  riferimento   all'art.   81,   quarto   comma,   della
Costituzione, ed il solo art.  37,  comma  1,  anche  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 25, comma 1, e' stato invece
impugnato in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Dopo la notifica  del  ricorso  e'  intervenuta  la  legge  della
Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012,  n.  25  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2013), il cui art. 78 ha sostituito l'art. 37, comma 1,  della  legge
impugnata e vi ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater,  relativi
alla copertura finanziaria derivante dall'applicazione dei  censurati
artt. 14, 15 e 18, comma 1. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  dapprima  depositato
atto di rinuncia al ricorso limitatamente all'art. 37, comma 1, della
legge prov. Trento n. 20 del  2012,  cui  e'  seguita  l'accettazione
della Provincia autonoma di Trento, e, successivamente, ha depositato
un secondo atto di rinuncia al ricorso con riferimento agli artt. 14,
15 e 18,  comma  1,  delle  medesima  legge  provinciale.  Nel  corso
dell'udienza la difesa della resistente ha depositato il  verbale  di
deliberazione  della  Giunta   provinciale   di   Trento   contenente
l'accettazione di detta ulteriore rinuncia parziale. 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  -  come
detto - anche  l'art.  25,  comma  1,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in  materia  di  acque
pubbliche, opere  idrauliche  e  relativi  servizi  provinciali),  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto
l'aumento della portata del prelievo consentito dalla norma in  esame
ai  concessionari  di  piccole  derivazioni  idroelettriche   avrebbe
determinato fisiologicamente la diminuzione  dei  deflussi  a  valle,
onde la necessita' di verificare che venisse  comunque  garantito  il
mantenimento del deflusso  minimo  vitale,  secondo  quanto  previsto
dalla normativa statale (individuata dal ricorrente nell'art.  12-bis
del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775,  recante  «Testo  unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici»,  come
successivamente  modificato),  che  fissa  gli  standards  minimi  ed
uniformi   della   tutela   ambientale.   Con   riguardo   all'ambito
provinciale,  la  sede  per  tale  verifica  sarebbe   quella   della
valutazione prevista dall'art. 8, comma 16, della deliberazione della
Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233  (Approvazione
del piano di tutela delle acque), da  cui,  invece,  la  disposizione
censurata avrebbe consentito di prescindere. 
    L'art. 76, comma 1, della legge prov. Trento n. 25  del  2012  ha
sostituito il comma 3-bis introdotto nell'art. 16-novies della  legge
della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976,  n.  18  (Norme  in
materia di acque  pubbliche,  opere  idrauliche  e  relativi  servizi
provinciali), dall'impugnato art. 25,  comma  1,  della  legge  prov.
Trento n. 20 del 2012, prevedendo espressamente che, nel corso  della
breve istruttoria ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del  r.d.  n.
1775 del 1933,  si  proceda  anche  alla  valutazione  dell'interesse
ambientale. 
    Con riguardo all'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20
del  2012,  nella  memoria  illustrativa  delle  proprie  difese   la
resistente evidenzia che l'art. 8, comma  16,  del  piano  di  tutela
delle acque, conterrebbe una procedura di valutazione  preliminare  -
rispetto  al  procedimento   di   rilascio   della   concessione   di
derivazione, disciplinato dal r.d.  n.  1775  del  1933  -  circa  la
sussistenza dell'eventuale prevalente interesse ambientale, che possa
risultare incompatibile con la derivazione d'acqua pubblica di cui e'
richiesta la concessione. 
    La Provincia afferma che in tale filtro di ammissibilita' sarebbe
consistita  la  «valutazione  dell'interesse   ambientale»   di   cui
all'impugnato art. 25, comma 1, che avrebbe riguardato unicamente  le
domande di nuove concessioni e non il rispetto dei profili di  tutela
ambientale del corpo idrico, a cui afferisce la concessione  gia'  in
esercizio. Inoltre, precisa che, nell'ambito del procedimento avviato
a seguito dell'istanza di aumento della potenza dell'impianto, quello
richiamato dall'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20  del
2012 corrispondeva esattamente alla procedura  prefigurata  dall'art.
49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, che la prevede in forma
semplificata per le varianti non sostanziali. 
    2.- In via preliminare dev'essere dichiarata, ai sensi  dell'art.
23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale,  l'estinzione   del   processo   limitatamente   alle
questioni relative agli artt. 14, 15 e 18, comma 1, e  37,  comma  1,
della legge prov. Trento n. 20 del 2012, a seguito delle  rinunce  al
ricorso  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
intervenute in successione e, con analoghe modalita', accettate dalla
Provincia autonoma di Trento. 
    3.- Al contrario, non e' stata oggetto di rinunzia  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 25,  comma  1,  della  legge
prov. Trento n. 20 del 2012, proposta in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Secondo il ricorrente,  l'esonero  dalla  relativa  procedura  di
accertamento del rispetto degli standards minimi  previsti  dall'art.
8, comma 16, del piano di tutela delle acque  avrebbe  consentito  di
assentire l'aumento della portata del prelievo  ai  concessionari  di
piccole derivazioni idroelettriche senza alcuna verifica  complessiva
dei potenziali effetti di diminuzione dei deflussi a valle. 
    E' opportuno ricordare  in  questo  contesto  la  sopravvenienza,
rispetto alla norma impugnata, dell'art. 76,  comma  1,  della  legge
prov. Trento n. 25 del 2012,  il  quale  ha  espunto  dal  suo  testo
l'inciso «prescindendo dalla  valutazione  dell'interesse  ambientale
prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione  del  piano
di tutela delle  acque,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale  30  dicembre  2004,  n.  3233»  ed  ha   disposto   che,
nell'ambito della breve istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 49,
secondo comma, del r.d. n. 1775 del  1933,  «si  procede  anche  alla
valutazione dell'interesse ambientale, ai sensi dell'articolo  12-bis
del regio decreto n. 1775 del 1933». 
    Dal confronto tra le censure  formulate  ed  il  contenuto  della
norma rideterminata dalla novella legislativa si evince con chiarezza
che la disposizione risultante e' immune dal profilo d'illegittimita'
oggetto di doglianza  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, risultando in  tal  modo  satisfattiva  della  pretesa  del
ricorrente. 
    Tuttavia, non v'e' prova che, nel lasso temporale intercorso  tra
la data di emanazione della norma impugnata e l'entrata in vigore  di
quella  modificativa,  la  prima  non  abbia  avuto  applicazione  e,
conseguentemente, non puo'  essere  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere. Occorre  pertanto  scrutinare  egualmente  la
norma  originaria  (ex  plurimis,  sentenza  n.  18  del  2013)   per
verificarne  la  conformita'  al  precetto  espresso  dall'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    3.1.- Tanto premesso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 25, comma 1, della legge  prov.  Trento  n.  20  del  2012,
proposta in riferimento a tale parametro costituzionale, e' fondata. 
    La norma in esame,  pur  nell'asserito  intento  semplificatorio,
invade la materia riservata all'esclusiva  competenza  statale  della
tutela  dell'ambiente  senza  che  il  suo  contenuto   sia   rivolto
nell'unica  direzione  consentita  dall'ordinamento  al   legislatore
regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il  livello  di
tutela dell'ambiente. Infatti,  l'orientamento  di  questa  Corte  e'
fermo nel ritenere che  «non  e'  consentito  alle  Regioni  ed  alle
Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in  campi
riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva  dello  Stato,
ma  soltanto  di  elevare  i  livelli  di  tutela   degli   interessi
costituzionalmente  protetti,  purche'  nell'esercizio   di   proprie
competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a  quelle
di cui all'art. 117, secondo comma, Cost.» (ex plurimis, sentenza  n.
151 del 2011). 
    Con riguardo alla fattispecie in esame, assume  valore  dirimente
il fatto che la formulazione originaria dell'impugnato art. 25, comma
1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012  -  nel  prevedere  che  i
concessionari di piccole derivazioni a  scopo  idroelettrico,  i  cui
impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000,  possono
ottenere l'aumento della portata  massima  derivabile,  «prescindendo
dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8,
comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle  acque»
- risulta in contrasto con l'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933  -
come modificato dall'art. 96, comma  3,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - il quale,  a  sua
volta,  ha  specificato  il  precetto  costituzionale  invocato   dal
ricorrente. E cio' nel senso di  disporre  che  il  provvedimento  di
concessione puo' essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo
deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste
ultime, previste proprio  nell'ambito  dell'art.  8,  comma  16,  del
richiamato piano di tutela delle acque. 
    Il tenore letterale dell'originaria  formulazione  dell'art.  25,
comma  1,  della  legge  prov.  Trento  n.  20   del   2012   esclude
inequivocabilmente  la  soluzione   interpretativa   proposta   dalla
Provincia, la quale ha sostenuto l'esistenza di un implicito precetto
- di contenuto conforme alla normativa statale  -  nell'ambito  della
disposizione impugnata. 
    Peraltro  l'univoco  significato  di  detta  disposizione   viene
indirettamente confermato dal comportamento della Provincia autonoma,
la quale - proprio per tale ragione - l'ha  modificata,  introducendo
l'obbligo di procedere alla valutazione di cui  all'art.  12-bis  del
r.d. n. 1775 del 1933 secondo le modalita' previste dal  citato  art.
8, comma 16, del piano di tutela delle acque. 
    Pertanto, l'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20  del
2012, intervenendo in materia di tutela  ambientale  e  riducendo  il
livello di  protezione  fissato  dalla  legge  statale,  deve  essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  25,  comma
1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012,  n.
20 (Legge provinciale  sull'energia  e  attuazione  dell'articolo  13
della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   della
direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE); 
    2)  dichiara  l'estinzione  del   processo   relativamente   alle
questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  14,  15,  18,
comma 1, e 37, comma 1, della legge prov.  Trento  n.  20  del  2012,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI