N. 89 SENTENZA 7 - 10 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Possibilita', per le Regioni a statuto speciale  e
  per i loro enti territoriali, di prorogare in deroga i rapporti  di
  lavoro a tempo determinato. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e   di   competitivita'   economica),
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30
  luglio 2010, n. 122, art. 14, comma 24-bis. 
-   
(GU n.17 del 16-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma
di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2010 ed  iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato   Maria
Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e  depositato  il
successivo 5 ottobre  (reg.  ric.  n.  99  del  2010),  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha  promosso,  tra   l'altro,   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   14,   comma   24-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 8, primo  comma,  numero
1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    Il comma 24-bis dell'art. 14 stabilisce: «I  limiti  previsti  ai
sensi  dell'articolo   9,   comma   28,   possono   essere   superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte  delle  predette  regioni,  a  valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste
ultime attraverso apposite misure di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di  controllo  interno.  Restano
fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi  del
presente  articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
l'attuazione dei processi  assunzionali  consentiti  ai  sensi  della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al
presente comma, salva motivata indicazione concernente gli  specifici
profili professionali richiesti». 
    Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, con la norma  impugnata
lo Stato darebbe luogo ad un'ingerenza significativa nella competenza
legislativa primaria della ricorrente in  materia  di  organizzazione
degli uffici e del personale (art. 8, primo comma,  numero  1,  dello
statuto speciale), nonche' di finanza locale (Titolo VI dello statuto
speciale), dettando condizioni e limitazioni  restrittive  in  merito
all'assunzione del  personale  provinciale  ed  alla  predisposizione
delle relative risorse. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che  le  questioni  prospettate  siano  dichiarate
inammissibili e infondate. 
    2.1.- In via  preliminare,  l'Avvocatura  generale  eccepisce  la
tardivita' del ricorso proposto avverso le norme del d.l. n.  78  del
2010 non modificate in sede di  conversione  e  quindi,  in  ipotesi,
immediatamente lesive. 
    2.2. - Nel merito, prima di  esaminare  le  singole  censure,  la
difesa  statale  si  sofferma  sul  contesto  economico  in  cui   si
inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78  del
2010 sia stato adottato  nel  pieno  di  una  grave  crisi  economica
internazionale, al fine di assicurare stabilita' finanziaria al Paese
nella sua interezza e di rafforzare  la  competitivita'  sui  mercati
economici e finanziari. 
    Pertanto, secondo la  difesa  statale,  le  misure  adottate  non
possono essere sezionate,  ma  vanno  viste  ed  esaminate  nel  loro
complesso, in quanto l'una sorregge l'altra per  raggiungere  insieme
le finalita' di stabilizzazione e di rilancio economico. 
    Da questo punto di vista si tratterebbe di interventi  rientranti
nella competenza statale del «coordinamento della finanza  pubblica»,
idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome. 
    D'altra   parte,   argomenta   l'Avvocatura   generale,    quando
sopravvengono circostanze di straordinaria necessita' ed urgenza, non
puo' pretendersi che si  esplichino  le  modalita'  di  concertazione
previste dai rispettivi statuti speciali. Anzi, lo Stato,  avendo  la
responsabilita'  della  politica  economica  nazionale,  deve   poter
intervenire  con  la  dovuta  urgenza  e  rapidita',   nell'interesse
dell'intera comunita'. 
    Se  ne  deve  concludere,  secondo   l'Avvocatura,   che,   nella
ricorrenza di situazioni eccezionali,  «possa  derogarsi  anche  alle
procedure statutarie, come  alle  altre  sinanco  costituzionali,  in
ragione dell'esigenza di salvaguardare la salus  rei  publicae  e  in
applicazione   dei   principi   costituzionali   fondamentali   della
solidarieta'  economica  e  sociale  (art.  2),   dell'unita'   della
Repubblica (art. 5), e  della  responsabilita'  internazionale  dello
Stato (art. 10), che contenuti nella premessa alla prima parte  della
Costituzione si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese». 
    Quanto alle singole censure, la difesa  statale  ritiene  che  il
comma 24-bis dell'art. 14 non violi lo statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige, in  quanto  porrebbe  un  principio  di  riforma
economico-sociale, a favore  dei  lavoratori  precari,  difficilmente
contestabile nella situazione sociale attuale. 
    3.- L'udienza di discussione, originariamente fissata in  data  7
giugno 2011, e' stata oggetto di plurimi rinvii per pendenza  di  una
trattativa tra le parti al  fine  di  pervenire  ad  un  componimento
bonario delle contrapposte posizioni. 
    In data 1° ottobre 2013 la Provincia  di  Bolzano  ha  depositato
istanza di trattazione in quanto la trattativa di cui  sopra  non  ha
prodotto l'esito auspicato. 
    In prossimita' della nuova udienza la Provincia ricorrente  e  il
Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie  nelle
quali   hanno   insistito   nelle   conclusioni   gia'    rassegnate,
rispettivamente, nel ricorso e  nell'atto  di  costituzione,  nonche'
nelle memorie precedentemente prodotte. 
    3.1.- In particolare, l'Avvocatura generale sottolinea che l'art.
14, comma 24-bis, sarebbe una norma piu' favorevole per la  Provincia
autonoma, poiche' le consente di superare i  limiti  di  spesa  posti
dall'art. 9, comma 28, e dunque non potrebbe ledere la sua  autonomia
statutaria. 
    3.2.- Ad avviso della ricorrente, invece, la norma impugnata, pur
derogando all'art.  9,  comma  28,  ne  replicherebbe  i  profili  di
incostituzionalita',  in  quanto  assoggetterebbe  a   nuovi   limiti
l'autonomia  di  spesa  della  Provincia  autonoma  in   materia   di
personale. 
    Con la norma in esame, infatti, lo Stato, esprimendo un favor per
i lavoratori assunti  a  tempo  determinato,  si  sostituirebbe  alla
Provincia  nella  gestione  delle  politiche  assunzionali,  sia  nel
circoscrivere l'operativita' della deroga ai limiti di cui all'art. 9
al solo  regime  di  prorogatio  di  tali  rapporti  di  lavoro,  sia
esplicitamente  imponendo  alla  Provincia  autonoma   di   assegnare
priorita' nelle assunzioni al personale  precario.  In  tal  modo  il
legislatore  statale   avrebbe   introdotto   misure   di   dettaglio
palesemente lesive della competenza provinciale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e  depositato  il
successivo 5 ottobre  (reg.  ric.  n.  99  del  2010),  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha  promosso,  tra   l'altro,   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   14,   comma   24-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 8, primo  comma,  numero
1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    La disposizione impugnata stabilisce che le  Regioni  speciali  e
gli enti territoriali facenti parte  di  tali  Regioni,  in  caso  di
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possano  superare
il limite imposto dall'art. 9, comma 28, a condizione che reperiscano
risorse   aggiuntive   attraverso   misure   di   riduzione   e    di
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo
interno. La norma prevede, inoltre, un criterio di priorita'  per  le
assunzioni dei lavoratori a tempo determinato in regime di proroga. 
    In tal modo, secondo la Provincia autonoma di Bolzano,  lo  Stato
darebbe  luogo  ad  un'ingerenza   significativa   nella   competenza
legislativa primaria della ricorrente in  materia  di  organizzazione
degli uffici e del personale (art. 8, primo comma,  numero  1,  dello
statuto speciale), nonche' di finanza locale (Titolo VI dello statuto
speciale), dettando condizioni e limitazioni  restrittive  in  merito
all'assunzione del  personale  provinciale  ed  alla  predisposizione
delle relative risorse. 
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni  promosse   dalla   ricorrente,   deve   essere   esaminata
preliminarmente  l'eccezione  di   inammissibilita'   sollevata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in  particolare,  che
il ricorso sia tardivo, perche'  proposto  avverso  disposizioni  del
d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione  e  quindi,
in ipotesi, immediatamente lesive delle  competenze  regionali.  Tali
disposizioni, dunque, avrebbero  dovuto  essere  impugnate  entro  il
termine di decadenza di  cui  all'art.  127,  secondo  comma,  Cost.,
decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Secondo la consolidata giurisprudenza di questa  Corte,  infatti,
la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme  contenute
in un decreto-legge «puo' riservare l'impugnazione a  dopo  l'entrata
in vigore» della relativa legge di conversione, perche'  «soltanto  a
partire da tale momento il quadro normativo assume  un  connotato  di
stabilita' e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di  essere
vanificata  dall'eventualita'  di  una   mancata   conversione»   (ex
plurimis, sentenza n. 232 del 2011). 
    D'altra parte, con specifico riguardo all'impugnato comma 24-bis,
tale norma risulta inserita nell'art. 14 del d.l. n. 78 del  2010  in
sede di conversione ad opera della legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
dunque la stessa eccezione di inammissibilita' del ricorso  si  fonda
su un presupposto del tutto erroneo. 
    3.- Sempre in via preliminare, la Corte  osserva  che  i  giudizi
avverso il d.l. n. 78 del 2010 sono stati  promossi  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano sulla  base  di  una  delibera  adottata  in  via
d'urgenza dalla Giunta, ai  sensi  dell'art.  44,  numero  5),  dello
statuto speciale. In tali casi, gli atti di ratifica  dei  rispettivi
Consigli devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non  oltre
il termine di costituzione della parte ricorrente  (sentenza  n.  142
del 2012). 
    Nel caso di  specie  non  rileva  la  tempestivita'  di  siffatta
ratifica e del relativo deposito, in  quanto  questa  Corte  ha  piu'
volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza
sussistono gli estremi dell'errore  scusabile  gia'  riconosciuto  in
ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto  che
tale profilo di inammissibilita' a lungo non e' stato  rilevato,  si'
da  ingenerare   affidamento   nelle   parti   in   ordine   ad   una
interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203 del
2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012). 
    Il ricorso e' percio' sotto tale aspetto ammissibile. 
    4.- Nel merito la difesa dello Stato premette che il d.l.  n.  78
del 2010 e' stato adottato per far fronte con urgenza  ad  una  grave
crisi economica internazionale.  L'eccezionalita'  della  situazione,
sempre  ad  avviso  dell'Avvocatura,  consentirebbe  allo  Stato   di
derogare  «alle  procedure  statutarie,  come  alle   altre   sinanco
costituzionali, in ragione dell'esigenza di  salvaguardare  la  salus
rei  publicae  e  in   applicazione   dei   principi   costituzionali
fondamentali  della  solidarieta'  economica  e  sociale  (art.   2),
dell'unita'  della  Repubblica  (art.  5),  e  della  responsabilita'
internazionale dello Stato (art. 10), che  contenuti  nella  premessa
alla prima parte della Costituzione si impongono  a  tutti,  Stato  e
autonomie comprese». 
    Questo  assunto  non  puo'  essere  condiviso.  Le   disposizioni
costituzionali  evocate  dalla   parte   resistente,   infatti,   non
consentono allo Stato di derogare al riparto delle competenze fissato
dal Titolo V della  Parte  seconda  della  Costituzione,  neppure  in
situazioni eccezionali. In particolare, come  questa  Corte  ha  gia'
avuto modo di precisare, «il principio salus rei publicae suprema lex
esto non puo' essere invocato  al  fine  di  sospendere  le  garanzie
costituzionali di autonomia degli enti territoriali  stabilite  dalla
Costituzione.  Lo  Stato,  pertanto,  deve   affrontare   l'emergenza
finanziaria    predisponendo    rimedi    che    siano     consentiti
dall'ordinamento costituzionale» (sentenza n. 151 del 2012). 
    5.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,
comma 24-bis, del d.l. n. 78 del 2010, non e' fondata. 
    5.1.- La disposizione impugnata stabilisce che «I limiti previsti
ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  28,  possono   essere   superati
limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte  delle  predette  regioni,  a  valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste
ultime attraverso apposite misure di  riduzione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi  di  controllo  interno».  Esso,
infine, prevede  che  «Le  predette  amministrazioni  pubbliche,  per
l'attuazione dei processi  assunzionali  consentiti  ai  sensi  della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al
presente comma, salva motivata indicazione concernente gli  specifici
profili professionali richiesti». 
    E' bensi' vero che tale disposizione si colloca tra quelle che la
rubrica dell'art. 14 riconduce nominalmente al  patto  di  stabilita'
interno, ma il suo contenuto normativo - nel quale il  patto  non  e'
neppure menzionato - la connette strettamente all'art. 9,  comma  28,
che questa Corte ha qualificato come principio di coordinamento della
finanza pubblica (da ultimo, nella sentenza n. 61 del 2014). 
    Ne' tale connessione genetica e normativa ribadisce nei confronti
delle Regioni  speciali  il  limite  posto  dall'art.  9,  comma  28,
perche', al contrario,  consente  a  tali  Regioni  e  alle  Province
autonome di derogare ad esso,  prevedendo  che  possano  procedere  a
nuove  assunzioni  nella  misura  in  cui  riescano  a  reperire   le
necessarie risorse. Si tratta, dunque, di una norma  piu'  favorevole
per la Provincia autonoma, che risulta priva di qualsivoglia  portata
lesiva. 
    5.2.- Quanto infine all'ultimo periodo  del  comma  24-bis,  esso
stabilisce un criterio di priorita' «per  l'attuazione  dei  processi
assunzionali consentiti», disponendo che le amministrazioni pubbliche
interessate  attingano  prioritariamente  ai   lavoratori   a   tempo
determinato  in  regime  di  proroga,  «salva  motivata   indicazione
concernente gli specifici profili  professionali  richiesti».  Vi  e'
dunque una preferenza espressa dal legislatore statale, derogabile da
quello regionale. 
    Nel dare un'indicazione in termini  di  "priorita'"  rispetto  ai
lavoratori da assumere, infatti,  il  legislatore  statale  non  pone
vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la  scelta  in
ordine  alle  assunzioni  da  operare,  con  la  sola  richiesta   di
motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici. 
    Pertanto, non si tratta di una norma  di  dettaglio,  ma  di  una
norma che prescrive un criterio generale  e  impone  di  motivare  le
eventuali determinazioni regionali difformi da tale criterio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1,  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  promossa,  in
riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al  Titolo  VI  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI