N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  6  marzo  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Calamita'  pubbliche  e  protezione  civile  -  Norme  della  Regione
  Sardegna  -  Istituzione  di  uffici  territoriali  periferici   di
  protezione civile per l'esercizio di: a) attivita' organizzative  e
  di  gestione  del  volontariato;  b)  predisposizione   in   ambito
  sovracomunale del programma di previsione e prevenzione rischi;  c)
  supporto alle disposizioni dei piani comunali di protezione civile;
  d) attivita' istruttoria e di verifica degli interventi di cui alla
  l.r.  n.  28/1985  (Interventi  urgenti  per  le  spese  di   primo
  intervento sostenute dai Comuni, Province e  Comunita'  montane  in
  occasione  di  calamita'   naturali   ed   eccezionali   avversita'
  atmosferiche; e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni
  di  protezione   civile   in   ambito   comunale   -   Eliminazione
  dell'attivita' di indirizzo e coordinamento della  Regione  per  la
  predisposizione dei piani provinciali di emergenza di cui  all'art.
  2, comma 1, lett. b), della  legge  n.  225/1992  (eventi  naturali
  connessi  con  l'attivita'  dell'uomo  che  per  loro   natura   ed
  estensione  comportano  l'intervento  coordinato  di  piu'  enti  o
  amministrazioni competenti in via ordinaria) -  Eliminazione  della
  predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
  indirizzi regionali nonche' della vigilanza  sulle  predisposizioni
  dei servizi  urgenti,  anche  di  natura  tecnica  da  attivare  al
  ricorrere degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,  sub  b),  della
  legge n. 225/1992 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei
  principi fondamentali posti dalla legislazione statale  in  materia
  di protezione civile. 
- Legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36, artt. 1 e 4. 
- Costituzione, art.  117,  comma  terzo,  in  relazione  al  decreto
  legislativo 1° marzo 1998, n. 112, art.  108,  comma  1,  lett.  a)
  e b). 
(GU n.18 del 23-4-2014 )
    Ricorso  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  in  persona   del
Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita'  costituzionale
in parte qua della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013,  n.
36, Pubblicata  nel  B.U.R.  n.  60  del  30  dicembre  2013  recante
"Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", in  relazione
agli articoli 1 e 4. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei Ministri  nella  seduta  del  28  febbraio  2014  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale n. 36/2013,  consta  di  5  articoli,  e  reca
disposizioni urgenti in materia di protezione civile. 
    Il combinato disposto degli artt. 1 e 4, eccede dalle  competenze
legislative attribuite alla regione  dagli  artt.  3,  4  e  5  dello
statuto speciale (l. cost.  n.  3  del  1948),  e,  in  virtu'  della
clausola di equiparazione alle regioni ordinarie di cui all'art.  10,
della l. cost. n. 3 del 2001, contrasta con i  principi  fondamentali
stabiliti in materia di protezione civile  dall'art.  108,  comma  1,
lett. a),  e  b),  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998,  in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In  merito  alla  censura  afferente  alla  potesta'  legislativa
concorrente,  ed  avuto  riguardo  nello  specifico  alla   peculiare
disciplina delle regioni a Statuto  autonomo,  e'  ormai  consolidato
l'orientamento della Consulta in merito  alla  necessita'  che  dette
Regioni debbano conformarsi, nell'esercizio del potere legislativo in
ambito concorrente, ai  principi  della  normativa  statale  ove  gli
Statuti non attribuiscano poteri piu' ampi rispetto  a  quelli  delle
Regioni c.d. ordinarie. 
    Nel caso di specie,  lo  Statuto  della  regione  Sardegna  e  la
relativa normativa di attuazione, con riferimento  alle  funzioni  di
protezione civile non attribuiscono alla Regione Sardegna poteri piu'
ampi rispetto a quelli delle Regioni c.d.  ordinarie,  sicche'  detta
Regione autonoma e' tenuta al rispetto dei principi sanciti a livello
statale dalle norme interposte. 
    L'art. 108, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 112 del
1998, attribuisce infatti alle regioni le seguenti funzioni: 
      "1. predisposizione dei programmi di previsione  e  prevenzione
dei rischi; 
      2.  attuazione  degli  interventi  urgenti  in  caso  di  crisi
determinata da calamita' naturali o dalla loro unminenza; 
      3. redazione degli indirizzi per la predisposizione  dei  piani
provinciali di emergenza in caso di eventi di cui all'art.  2,  comma
1, sub b), della legge n. 225 del 1992; 
      4. attuazione degli interventi necessari per  il  ritorno  alle
normali condizioni di vita". 
    Alle province, poi, il medesimo art. 108, al comma 1,  lett.  b),
attribuisce le funzioni di: 
      "1. attuazione delle  attivita'  di  previsione  e  prevenzione
stabilite dai programmi regionali; 
      2. predisposizione dei piani  provinciali  di  emergenza  sulla
base degli indirizzi regionali; 
      3. vigilanza sulla predisposizione dei servizi  urgenti,  anche
di natura tecnica da  attivare  al  ricorrere  degli  eventi  di  cui
all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992". 
    La legge contrasta con tali principi, ed e  pertanto  illegittima
negli articoli 1 e 4 per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e  della
normativa interposta di cui all'art. 108, comma 1, lett.  a),  e  b),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, con riferimento agli artt. 1
e 4, L.R. Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36. 
    Il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge  regionale
in esame si pone in contrasto con i principi  fondamentali  contenuti
nella descritta norma statale per i seguenti motivi. 
    L'art. 1, nell'istituire gli uffici  territoriali  periferici  di
protezione civile, attribuisce loro le seguenti funzioni da  svolgere
in ambito sovra comunale: 
      "a) attivita' organizzative e di gestione del volontariato; 
      b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma  di
previsione e prevenzione rischi; 
      c)  supporto  alla  predisposizione  dei  piani   comunali   di
protezione civile; 
      d) attivita' istruttorie e di verifica degli interventi di  cui
alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti  per
le spese  di  primo  intervento  sostenute  dai  comuni,  province  e
comunita' montane in occasione di calamita' naturali  ed  eccezionali
avversita' atmosferiche); 
      e)  pianificazione  e  coordinamento  delle  esercitazioni   di
protezione civile in ambito sovra comunale". 
    L'art. 4 della legge in esame apporta poi modifiche agli artt. 69
e 70 , della l. r. n. 9 del 2006, eliminando varie funzioni e compiti
in materia di protezione civile spettanti alle province. 
    Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 4 della legge in esame si
evince che dalla data di entrata in vigore di detta legge: 
      la Regione non porra' piu' in essere l'attivita' di indirizzo e
coordinamento  per  la  predisposizione  dei  piani  provinciali   di
emergenza per gli eventi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),
della  legge  n  225  del  1992  ("eventi  naturali  o  connessi  con
l'attivita' dell'uomo che per loro natura  ed  estensione  comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti  in
via ordinaria"), onere che discende dal citato  art.  108,  comma  1,
lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998; 
      non verranno piu' esercitate le  funzioni  provinciali  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettera c), e  commi  3  e  4  della  legge
regionale n. 9 del 2006, anch'esse derivanti dalla normativa  statale
richiamata e in particolare dall'art. 108, comma 1, lettera b), n.  2
e n. 3, riguardanti rispettivamente: 
      la predisposizione dei piani  provinciali  di  emergenza  sulla
base degli indirizzi regionali; 
      la vigilanza sulla predisposizione dei servizi  urgenti,  anche
di natura tecnica da  attivare  al  ricorrere  degli  eventi  di  cui
all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992. 
    Pertanto, a seguito delle disposizioni regionali in esame non  vi
sara' piu' alcun  ente  territoriale  che  per  l'ambito  provinciale
porra' in  essere  le  funzioni  di  attuazione  delle  attivita'  di
previsione e prevenzione dei rischi,  di  predisposizione  dei  piani
provinciali di emergenza,  di  vigilanza  e  di  predisposizione  dei
servizi urgenti, anche di natura  tecnica,  da  porre  in  essere  al
verificarsi degli importanti eventi di cui all'art. 2, comma  1,  sub
b), della legge n 225 del 1992. 
    Appare quindi evidente che le disposizioni regionali in esame, le
quali  peraltro  non  prevedono  una  normativa  transitoria  atta  a
regolamentare il passaggio  delle  (limitate)  competenze  attribuite
all'alveo regionale e  l'esercizio  delle  stesse  nelle  more  della
costituzione degli Uffici territoriali di protezione civile,  violano
la normativa statale interposta di cui all'art. 108, comma  1,  lett.
a), e b) del decreto legislativo n. 112 del 1998,  e  incidono  sulle
funzioni di salvaguardia del  territorio  e  della  popolazione  gia'
attribuite al territorio provinciale, in  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Le norme censurate appaiono oltremodo illegittime avuto  riguardo
ed agli interessi salvaguardati dal Servizio nazionale di  protezione
civile  (art.  1,  legge  n.  225  del  1992  e   s.m.i.),   di   cui
l'articolazione territoriale entra a far parte. 
    Ed infatti, la popolazione, anche turistica, non  puo'  ritenersi
adeguatamente salvaguardata allorche' sul territorio provinciale  non
vengano esercitate le attivita' piu' volte richiamate. 
    Senza dire poi che avuto riguardo a cio' che avviene sul restante
territorio nazionale, emerge una  palese  disparita'  di  trattamento
rispetto alla popolazione delle restanti regioni italiane. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
degli articoli l e 4 della legge regionale Sardegna 20 dicembre  2013
n. 36. 
    Si allega: 
      1. Estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2014; 
    2. Relazione del Ministro proponente. 
 
        Roma, 28 febbraio 2014 
 
               Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti