N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Sardegna - Istituzione di uffici territoriali periferici di protezione civile per l'esercizio di: a) attivita' organizzative e di gestione del volontariato; b) predisposizione in ambito sovracomunale del programma di previsione e prevenzione rischi; c) supporto alle disposizioni dei piani comunali di protezione civile; d) attivita' istruttoria e di verifica degli interventi di cui alla l.r. n. 28/1985 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunita' montane in occasione di calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche; e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito comunale - Eliminazione dell'attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992 (eventi naturali connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria) - Eliminazione della predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali nonche' della vigilanza sulle predisposizioni dei servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225/1992 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di protezione civile. - Legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36, artt. 1 e 4. - Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione al decreto legislativo 1° marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a) e b).(GU n.18 del 23-4-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36, Pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 30 dicembre 2013 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", in relazione agli articoli 1 e 4. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 febbraio 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 36/2013, consta di 5 articoli, e reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile. Il combinato disposto degli artt. 1 e 4, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale (l. cost. n. 3 del 1948), e, in virtu' della clausola di equiparazione alle regioni ordinarie di cui all'art. 10, della l. cost. n. 3 del 2001, contrasta con i principi fondamentali stabiliti in materia di protezione civile dall'art. 108, comma 1, lett. a), e b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. In merito alla censura afferente alla potesta' legislativa concorrente, ed avuto riguardo nello specifico alla peculiare disciplina delle regioni a Statuto autonomo, e' ormai consolidato l'orientamento della Consulta in merito alla necessita' che dette Regioni debbano conformarsi, nell'esercizio del potere legislativo in ambito concorrente, ai principi della normativa statale ove gli Statuti non attribuiscano poteri piu' ampi rispetto a quelli delle Regioni c.d. ordinarie. Nel caso di specie, lo Statuto della regione Sardegna e la relativa normativa di attuazione, con riferimento alle funzioni di protezione civile non attribuiscono alla Regione Sardegna poteri piu' ampi rispetto a quelli delle Regioni c.d. ordinarie, sicche' detta Regione autonoma e' tenuta al rispetto dei principi sanciti a livello statale dalle norme interposte. L'art. 108, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce infatti alle regioni le seguenti funzioni: "1. predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi; 2. attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata da calamita' naturali o dalla loro unminenza; 3. redazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992; 4. attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita". Alle province, poi, il medesimo art. 108, al comma 1, lett. b), attribuisce le funzioni di: "1. attuazione delle attivita' di previsione e prevenzione stabilite dai programmi regionali; 2. predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3. vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992". La legge contrasta con tali principi, ed e pertanto illegittima negli articoli 1 e 4 per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e della normativa interposta di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), e b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, con riferimento agli artt. 1 e 4, L.R. Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36. Il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge regionale in esame si pone in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella descritta norma statale per i seguenti motivi. L'art. 1, nell'istituire gli uffici territoriali periferici di protezione civile, attribuisce loro le seguenti funzioni da svolgere in ambito sovra comunale: "a) attivita' organizzative e di gestione del volontariato; b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi; c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile; d) attivita' istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunita' montane in occasione di calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche); e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovra comunale". L'art. 4 della legge in esame apporta poi modifiche agli artt. 69 e 70 , della l. r. n. 9 del 2006, eliminando varie funzioni e compiti in materia di protezione civile spettanti alle province. Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 4 della legge in esame si evince che dalla data di entrata in vigore di detta legge: la Regione non porra' piu' in essere l'attivita' di indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n 225 del 1992 ("eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"), onere che discende dal citato art. 108, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998; non verranno piu' esercitate le funzioni provinciali di cui all'articolo 70, comma 1, lettera c), e commi 3 e 4 della legge regionale n. 9 del 2006, anch'esse derivanti dalla normativa statale richiamata e in particolare dall'art. 108, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, riguardanti rispettivamente: la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992. Pertanto, a seguito delle disposizioni regionali in esame non vi sara' piu' alcun ente territoriale che per l'ambito provinciale porra' in essere le funzioni di attuazione delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani provinciali di emergenza, di vigilanza e di predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da porre in essere al verificarsi degli importanti eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n 225 del 1992. Appare quindi evidente che le disposizioni regionali in esame, le quali peraltro non prevedono una normativa transitoria atta a regolamentare il passaggio delle (limitate) competenze attribuite all'alveo regionale e l'esercizio delle stesse nelle more della costituzione degli Uffici territoriali di protezione civile, violano la normativa statale interposta di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), e b) del decreto legislativo n. 112 del 1998, e incidono sulle funzioni di salvaguardia del territorio e della popolazione gia' attribuite al territorio provinciale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Le norme censurate appaiono oltremodo illegittime avuto riguardo ed agli interessi salvaguardati dal Servizio nazionale di protezione civile (art. 1, legge n. 225 del 1992 e s.m.i.), di cui l'articolazione territoriale entra a far parte. Ed infatti, la popolazione, anche turistica, non puo' ritenersi adeguatamente salvaguardata allorche' sul territorio provinciale non vengano esercitate le attivita' piu' volte richiamate. Senza dire poi che avuto riguardo a cio' che avviene sul restante territorio nazionale, emerge una palese disparita' di trattamento rispetto alla popolazione delle restanti regioni italiane.
P. Q. M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' degli articoli l e 4 della legge regionale Sardegna 20 dicembre 2013 n. 36. Si allega: 1. Estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2014; 2. Relazione del Ministro proponente. Roma, 28 febbraio 2014 Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti