N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  6  marzo  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Marche - Legge finanziaria
  2014 - Concorso degli utenti al costo delle prestazioni  sanitarie,
  sociosanitarie  e  sociali   -   Previsione   che   la   quota   di
  compartecipazione al costo  delle  prestazioni  e'  determinata  in
  relazione  alla  situazione  economica  del  richiedente,  valutata
  esclusivamente  sulla   base   dell'indicatore   della   situazione
  economica equivalente (ISEE) - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  deroga  alla  normativa  statale  di  principio  -  Violazione  del
  principio della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
  esclusivamente in base al reddito - Introduzione di un  trattamento
  differenziato  -  Inapplicabilita'  delle  modalita'  di  controllo
  automatiche  del  diritto  all'esenzione,  garantite  dal   Sistema
  tessera sanitaria -  Violazione  del  principio  che  riserva  alla
  legislazione esclusiva dello Stato la  determinazione  dei  livelli
  essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali  che
  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale   -
  Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle  leggi  -
  Mancato rispetto dell'equilibrio di  bilancio  -  Inosservanza  dei
  vincoli economici  e  finanziari  -  Violazione  del  principio  di
  coordinamento finanziario che regola la materia. 
- Legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49, art.  8,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lett. m), e 119,  commi
  primo e secondo; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 15 e
  16; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,  con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.
  133, art. 79; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
  dicembre 2009. 
(GU n.18 del 23-4-2014 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo  P.E.C.  per  ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con sede  in  Ancona  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2013,
n. 49, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche,  del
30 dicembre 2013, n. 102, limitatamente all'art. 8, comma 3. 
 
                                Fatto 
 
    La legge  della  Regione  Marche  n.  49,  dell'anno  2013,  reca
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2014   e
pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)». 
    L'art. 8 della legge, detta norme in materia di  «Concorso  degli
utenti  al  costo  delle  prestazioni  sanitarie,  sociosanitarie   e
sociali. Accesso alle agevolazioni per i servizi pubblici locali, per
contributi e sussidi regionali» 
    Il primo comma dell'articolo richiamato dispone  che  gli  utenti
dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipino alla  spesa
per l'erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
    Il secondo comma prevede che  la  Giunta  regionale  effettui  la
ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione e definisca gli
indirizzi generali per il concorso da parte  degli  utenti  al  costo
delle relative prestazioni. 
    Il   terzo   comma,   infine,   prevede   che:   «La   quota   di
compartecipazione  al  costo  delle  prestazioni  e'  determinata  in
relazione  alla  situazione  economica  del   richiedente,   valutata
esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione  economica
equivalente  (ISEE)  di  cui  all'articolo  5,  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
    La disposizione  della  legge  regionale  che  si  e'  qui  sopra
trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione
assunta dal Consiglio dei ministri nella  riunione  del  28  febbraio
2014, viene impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1.1. L'art. 8. comma 3,  della  legge  n.  49,  del  2013,  della
Regione Marche, con riferimento alla compartecipazione  degli  utenti
dei servizi sanitari, deroga ai principi ed  ai  criteri  dettati  in
materia del legislatore nazionale e viola, pertanto, la Costituzione. 
    La partecipazione dei cittadini alla  spesa  sanitaria  e'  stata
regolata da tempo  dal  legislatore  nazionale  nell'esercizio  delle
funzioni a lui riservate dalla Costituzione. 
    Tale  disciplina  si  e'  resa  necessaria  sia   per   garantire
condizioni di accesso alle prestazioni offerte dal servizio sanitario
che fossero omogenee su tutto il territorio nazionale  sia,  piu'  di
recente, per assicurare il contenimento ed il controllo  della  spesa
sanitaria nel suo complesso. 
    1.2. Al riguardo, preme ricordare che la legge 24 dicembre  1993,
n. 537, all'art. 8, comma 15, ha affermato il principio  secondo  cui
tutti i cittadini sono soggetti al  pagamento  delle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di laboratorio e  delle  altre  prestazioni
specialistiche fino ad un importo massimo, all'epoca fissato in  lire
settantamila. 
    Il successivo comma 16, del medesimo art. 8, ha  esentato  alcune
categorie di cittadini  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria
purche' appartenenti a nuclei familiari con  determinati  livelli  di
reddito complessivo. 
    In tale contesto, con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, e' stata
introdotta la Tessera sanitaria per  tutti  i  soggetti  titolari  di
codice fiscale, anche al fine di  potenziare  il  monitoraggio  della
spesa pubblica nel settore sanitario (art. 50). 
    1.3.  In   epoca   recente,   a   seguito   della   grave   crisi
economico-finanziaria e degli impegni assunti in sede internazionale,
lo Stato italiano ha individuato la riduzione della  spesa  sanitaria
quale uno  degli  obiettivi  prioritari  della  propria  politica  di
bilancio. 
    Nell'occasione il legislatore nazionale, con il decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, all'art.  79,  ha  determinato  l'ammontare  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato. Con la stessa disposizione, ai fini che  qui
interessano, con il comma 1-sexies, ha precisato che,  per  garantire
il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici, «a)  sono
potenziati i procedimenti di verifica delle  esenzioni,  in  base  al
reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria  per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico  del  Servizio
sanitario nazionale (SSN)». A tale fine, prosegue la  norma,  tramite
il sistema della tessera sanitaria, si  verifichera'  la  sussistenza
del diritto all'esenzione per  reddito  del  cittadino,  in  base  ai
livelli di reddito di cui al soprarichiamato art. 8, comma 16,  della
legge n. 537/1993. 
    Tali disposizioni sono state attuate dal Ministero dell'economia,
di concerto con il Ministero del lavoro,  con  il  d.m.  11  dicembre
2009, che contiene la disciplina anche delle verifiche  obbligatorie,
da parte delle aziende  sanitarie  locali,  delle  informazioni  rese
dagli assistiti, in sede  di  autocertificazione,  che  risultino  in
contrasto con le informazioni rese disponibili dal SSN. 
    2.1. Alla stregua della normativa richiamata, che  si  fonda  sul
principio cardine della esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria esclusivamente in base  al  reddito,  sembrano  evidenti  i
diversi profili di  incostituzionalita'  della  norma  della  Regione
Marche  che  si  censura   laddove   la   stessa   prevede   che   la
compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e sociosanitaria
sia  individuata  con  riferimento  esclusivo  all'Indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE), previsto  dall'art.  5,  del
d.l.  6  dicembre  2011,  n.  201.  Indicatore,  quest'ultimo,  giova
ricordarlo, il cui ambito di operativita'  non  e'  stato  esteso  al
settore sanitario  ma  e'  stato  circoscritto  alla  concessione  di
agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' alle provvidenze di  natura
assistenziale,  come  precisato  nel  richiamato  articolo  5  e  nel
successivo decreto attuativo (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). 
    2.2. Deve rilevarsi preliminarmente che la  disposizione  che  si
censura, nell'abbandonare il criterio della partecipazione alla spesa
in base  al  reddito  e  nel  fare  riferimento  esclusivo  all'ISEE,
introduce un trattamento differenziato per i cittadini della  Regione
Marche ai fini della determinazione della partecipazione  alla  spesa
sanitaria. 
    In particolare, tale previsione  normativa  regionale  non  rende
applicabili  le  modalita'  di  controllo  automatiche  del   diritto
all'esenzione, garantite dal Sistema tessera sanitaria. Inoltre,  non
esistendo ancora un sistema di controllo  di  tutte  le  informazioni
richieste  per  il  calcolo  dell'ISEE,  rinvia,  necessariamente,  a
procedimenti  autocertificativi  in  misura  piu'  ampia  di   quanto
previsto dal Sistema tessera sanitaria  senza,  peraltro,  assicurare
l'operativita' di un sistema automatico ed obbligatorio di  verifica,
come quello previsto, per questi casi, dalle  disposizioni  contenute
dall'art.  79.  del  d.l.  n.  112/2008,  e  nel  successivo  decreto
attuativo. 
    Il sistema adottato dalla Regione Marche, modificando  i  criteri
standard per il riconoscimento delle esenzioni, viene ad incidere, in
maniera incisiva, nella  determinazione  dei  livelli  essenziali  di
prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono,  invece,
essere  garantiti  in  maniera  omogenea  su  tutto   il   territorio
nazionale. La norma si pone, quindi, in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera m), che riserva tale compito  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato. 
    2.3.1. 1 limiti che, allo stato, presenta  il  sistema  prescelto
dalla  Regione  Marche  ha  effetti  anche  sui  vincoli  posti  alla
legislazione regionale dagli articoli 81 e 119, della Costituzione. 
    Come si e' precisato in  precedenza,  il  Sistema  della  tessera
sanitaria e' stato adottato dal legislatore nazionale per  assicurare
l'applicazione del principio  della  esenzione  dalla  partecipazione
alla spesa sanitaria esclusivamente in base al reddito e, quindi, per
garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria e la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  prefissati  (art.
79. d.l. n. 112/2008). 
    Tale sistema,  infatti,  attraverso  l'accesso  diretto  ai  dati
dell'Agenzia  delle  Entrate  e  dell'INPS,  consente   al   Servizio
sanitario nazionale di verificare tempestivamente la sussistenza  del
diritto dell'utente all'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria in base ai livelli di reddito. 
    Tali elementi, inoltre, consentono  di  conoscere  i  livelli  di
incidenza  delle  risorse  derivanti  dalla   compartecipazione   dei
cittadini sul finanziamento del Servizio sanitario e, di conseguenza,
di determinare la misura del finanziamento integrativo a carico dello
Stato nonche' di formulare le relative valutazioni previsionali. 
    L'adozione di un univoco criterio direttivo per la  verifica  del
diritto  all'esenzione,  fondato  su  dati  oggettivi,  si  sostanzia
pertanto,  nell'ambito  sanitario,  in  un  essenziale  e   specifico
principio di coordinamento di finanza pubblica. 
    2.3.2. La norma che si censura, nel prevedere  l'adozione  di  un
diverso sistema di riferimento, per la  verifica  dell'esistenza  del
diritto dei cittadini all'esenzione dalla partecipazione  alla  spesa
sanitaria, da un  lato,  non  consente  di  formulare  previsioni  di
entrate verificabili, dall'altro, non assicura il pieno rispetto  dei
livelli di entrata previsti, pregiudicando  il  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa programmati. 
    Da cio' consegue che la disposizione della  legge  della  Regione
Marche qui in esame, determinando la compartecipazione dei  cittadini
alla spesa sanitaria con riferimento esclusivo  all'Indicatore  della
situazione economica equivalente anziche' in base al reddito  fiscale
del nucleo  familiare  dell'utente,  come  previsto  dal  legislatore
nazionale, senza  peraltro  garantire  un'invarianza  di  entrate  da
compartecipazione per il servizio sanitario regionale,  non  assicura
il rispetto del principio fondamentale di copertura finanziaria delle
leggi, di cui all'art. 81, della Costituzione. 
    La stessa  disposizione,  inoltre,  per  le  ragioni  esposte  in
precedenza, non assicura l'equilibrio di  bilancio  ne'  l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari in contrasto, quindi,  con  quanto
previsto per le regioni dall'art. 119, comma l, della Costituzione. 
    Per altro verso, infine, la Regione  Marche,  con  l'articolo  8,
comma 3, della propria legge  n.  49,  del  2013,  introduce  regole,
relative  ad  una  propria  entrata,   diverse   dal   principio   di
coordinamento finanziario che regola la  materia  del  riconoscimento
del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa  sanitaria,
cosi'  violando  quanto  previsto  dall'art.  119,  comma  2.   della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale  dell'art.  8,
comma 3, della legge 23 dicembre 2013, n. 49, della Regione Marche. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta nella  riunione  del  28  febbraio  2014  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. Copia  della  impugnata  legge  della  Regione  Marche  n.
49/2013. 
 
          Roma, 28 febbraio 2014 
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri