N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Marche - Legge finanziaria 2014 - Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali - Previsione che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni e' determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - Ricorso del Governo - Denunciata deroga alla normativa statale di principio - Violazione del principio della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria esclusivamente in base al reddito - Introduzione di un trattamento differenziato - Inapplicabilita' delle modalita' di controllo automatiche del diritto all'esenzione, garantite dal Sistema tessera sanitaria - Violazione del principio che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi - Mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio - Inosservanza dei vincoli economici e finanziari - Violazione del principio di coordinamento finanziario che regola la materia. - Legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49, art. 8, comma 3. - Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lett. m), e 119, commi primo e secondo; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 15 e 16; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 79; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009.(GU n.18 del 23-4-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del 30 dicembre 2013, n. 102, limitatamente all'art. 8, comma 3. Fatto La legge della Regione Marche n. 49, dell'anno 2013, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)». L'art. 8 della legge, detta norme in materia di «Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per i servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali» Il primo comma dell'articolo richiamato dispone che gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipino alla spesa per l'erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il secondo comma prevede che la Giunta regionale effettui la ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione e definisca gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni. Il terzo comma, infine, prevede che: «La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni e' determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». La disposizione della legge regionale che si e' qui sopra trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2014, viene impugnata per i seguenti Motivi 1.1. L'art. 8. comma 3, della legge n. 49, del 2013, della Regione Marche, con riferimento alla compartecipazione degli utenti dei servizi sanitari, deroga ai principi ed ai criteri dettati in materia del legislatore nazionale e viola, pertanto, la Costituzione. La partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e' stata regolata da tempo dal legislatore nazionale nell'esercizio delle funzioni a lui riservate dalla Costituzione. Tale disciplina si e' resa necessaria sia per garantire condizioni di accesso alle prestazioni offerte dal servizio sanitario che fossero omogenee su tutto il territorio nazionale sia, piu' di recente, per assicurare il contenimento ed il controllo della spesa sanitaria nel suo complesso. 1.2. Al riguardo, preme ricordare che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 8, comma 15, ha affermato il principio secondo cui tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche fino ad un importo massimo, all'epoca fissato in lire settantamila. Il successivo comma 16, del medesimo art. 8, ha esentato alcune categorie di cittadini dalla partecipazione alla spesa sanitaria purche' appartenenti a nuclei familiari con determinati livelli di reddito complessivo. In tale contesto, con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, e' stata introdotta la Tessera sanitaria per tutti i soggetti titolari di codice fiscale, anche al fine di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario (art. 50). 1.3. In epoca recente, a seguito della grave crisi economico-finanziaria e degli impegni assunti in sede internazionale, lo Stato italiano ha individuato la riduzione della spesa sanitaria quale uno degli obiettivi prioritari della propria politica di bilancio. Nell'occasione il legislatore nazionale, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, all'art. 79, ha determinato l'ammontare del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato. Con la stessa disposizione, ai fini che qui interessano, con il comma 1-sexies, ha precisato che, per garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici, «a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN)». A tale fine, prosegue la norma, tramite il sistema della tessera sanitaria, si verifichera' la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino, in base ai livelli di reddito di cui al soprarichiamato art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993. Tali disposizioni sono state attuate dal Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, con il d.m. 11 dicembre 2009, che contiene la disciplina anche delle verifiche obbligatorie, da parte delle aziende sanitarie locali, delle informazioni rese dagli assistiti, in sede di autocertificazione, che risultino in contrasto con le informazioni rese disponibili dal SSN. 2.1. Alla stregua della normativa richiamata, che si fonda sul principio cardine della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria esclusivamente in base al reddito, sembrano evidenti i diversi profili di incostituzionalita' della norma della Regione Marche che si censura laddove la stessa prevede che la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e sociosanitaria sia individuata con riferimento esclusivo all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dall'art. 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Indicatore, quest'ultimo, giova ricordarlo, il cui ambito di operativita' non e' stato esteso al settore sanitario ma e' stato circoscritto alla concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' alle provvidenze di natura assistenziale, come precisato nel richiamato articolo 5 e nel successivo decreto attuativo (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). 2.2. Deve rilevarsi preliminarmente che la disposizione che si censura, nell'abbandonare il criterio della partecipazione alla spesa in base al reddito e nel fare riferimento esclusivo all'ISEE, introduce un trattamento differenziato per i cittadini della Regione Marche ai fini della determinazione della partecipazione alla spesa sanitaria. In particolare, tale previsione normativa regionale non rende applicabili le modalita' di controllo automatiche del diritto all'esenzione, garantite dal Sistema tessera sanitaria. Inoltre, non esistendo ancora un sistema di controllo di tutte le informazioni richieste per il calcolo dell'ISEE, rinvia, necessariamente, a procedimenti autocertificativi in misura piu' ampia di quanto previsto dal Sistema tessera sanitaria senza, peraltro, assicurare l'operativita' di un sistema automatico ed obbligatorio di verifica, come quello previsto, per questi casi, dalle disposizioni contenute dall'art. 79. del d.l. n. 112/2008, e nel successivo decreto attuativo. Il sistema adottato dalla Regione Marche, modificando i criteri standard per il riconoscimento delle esenzioni, viene ad incidere, in maniera incisiva, nella determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono, invece, essere garantiti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. La norma si pone, quindi, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m), che riserva tale compito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 2.3.1. 1 limiti che, allo stato, presenta il sistema prescelto dalla Regione Marche ha effetti anche sui vincoli posti alla legislazione regionale dagli articoli 81 e 119, della Costituzione. Come si e' precisato in precedenza, il Sistema della tessera sanitaria e' stato adottato dal legislatore nazionale per assicurare l'applicazione del principio della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria esclusivamente in base al reddito e, quindi, per garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prefissati (art. 79. d.l. n. 112/2008). Tale sistema, infatti, attraverso l'accesso diretto ai dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, consente al Servizio sanitario nazionale di verificare tempestivamente la sussistenza del diritto dell'utente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base ai livelli di reddito. Tali elementi, inoltre, consentono di conoscere i livelli di incidenza delle risorse derivanti dalla compartecipazione dei cittadini sul finanziamento del Servizio sanitario e, di conseguenza, di determinare la misura del finanziamento integrativo a carico dello Stato nonche' di formulare le relative valutazioni previsionali. L'adozione di un univoco criterio direttivo per la verifica del diritto all'esenzione, fondato su dati oggettivi, si sostanzia pertanto, nell'ambito sanitario, in un essenziale e specifico principio di coordinamento di finanza pubblica. 2.3.2. La norma che si censura, nel prevedere l'adozione di un diverso sistema di riferimento, per la verifica dell'esistenza del diritto dei cittadini all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, da un lato, non consente di formulare previsioni di entrate verificabili, dall'altro, non assicura il pieno rispetto dei livelli di entrata previsti, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa programmati. Da cio' consegue che la disposizione della legge della Regione Marche qui in esame, determinando la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria con riferimento esclusivo all'Indicatore della situazione economica equivalente anziche' in base al reddito fiscale del nucleo familiare dell'utente, come previsto dal legislatore nazionale, senza peraltro garantire un'invarianza di entrate da compartecipazione per il servizio sanitario regionale, non assicura il rispetto del principio fondamentale di copertura finanziaria delle leggi, di cui all'art. 81, della Costituzione. La stessa disposizione, inoltre, per le ragioni esposte in precedenza, non assicura l'equilibrio di bilancio ne' l'osservanza dei vincoli economici e finanziari in contrasto, quindi, con quanto previsto per le regioni dall'art. 119, comma l, della Costituzione. Per altro verso, infine, la Regione Marche, con l'articolo 8, comma 3, della propria legge n. 49, del 2013, introduce regole, relative ad una propria entrata, diverse dal principio di coordinamento finanziario che regola la materia del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, cosi' violando quanto previsto dall'art. 119, comma 2. della Costituzione.
P.Q.M. Voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2013, n. 49, della Regione Marche. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 28 febbraio 2014 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata legge della Regione Marche n. 49/2013. Roma, 28 febbraio 2014 L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri