N. 95 ORDINANZA 9 - 15 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Societa' cooperative - Controversie tra socio e cooperativa  relative
  alla prestazione mutualistica - Competenza del tribunale ordinario. 
- Legge 3 aprile  2001,  n.  142  (Revisione  della  legislazione  in
  materia  cooperativistica,   con   particolare   riferimento   alla
  posizione del socio lavoratore), art. 5,  comma  2,  ultima  parte;
   codice civile, art. 2533, terzo comma. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2,
ultima parte, della legge 3 aprile  2001,  n.  142  (Revisione  della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore) e dell'art. 2533,  terzo  comma,
del codice civile, promosso dal Tribunale  ordinario  di  Torino  nel
procedimento civile tra Z.R.R.C. e la  societa'  cooperativa  sociale
Ancora, con ordinanza del 17 giugno 2013,  iscritta  al  n.  222  del
registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio  civile  promosso  da  una
socia lavoratrice  nei  confronti  della  cooperativa  che  ne  aveva
deliberato il licenziamento, il Tribunale ordinario di  Torino  -  al
quale la causa era stata  rimessa  per  competenza  dal  Giudice  del
lavoro dello stesso Tribunale -  ha  sollevato,  con  l'ordinanza  in
epigrafe, questione di  legittimita'  costituzionale  del  «combinato
contesto» dell'articolo 5, comma  2,  ultima  parte,  della  legge  3
aprile  2001,  n.  142  (Revisione  della  legislazione  in   materia
cooperativistica, con  particolare  riferimento  alla  posizione  del
socio lavoratore) e dell'articolo 2533, comma 3,  del  codice  civile
«nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento  del  socio
lavoratore che si applicano le disposizioni di cui agli articoli  409
e seguenti del codice di procedura civile, ma prevede che "Restano di
competenza del giudice civile ordinario le controversie  tra  soci  e
cooperative inerenti  al  rapporto  associativo"  e  che  "Contro  la
deliberazione di esclusione il socio  puo'  proporre  opposizione  al
tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione"»,  per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione; 
    che, ad avviso del rimettente, la normativa  denunciata  sarebbe,
infatti, irragionevole, in quanto «ignora la prevalenza del  rapporto
di  lavoro  dipendente  rispetto  al  vincolo   associativo   proprio
nell'ipotesi dell'atto estremo del  rapporto  di  lavoro  dipendente,
cioe' del licenziamento» e «discriminatoria» nei confronti  dei  soci
lavoratori  di  cooperative,  i  quali,  in  caso  di  licenziamento,
diversamente  dagli  altri  lavoratori  dipendenti,  non   potrebbero
avvalersi del rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice  di
procedura civile  e  della  competenza  funzionale  del  giudice  del
lavoro; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato  che  ha
concluso  per  l'inammissibilita'  per  irrilevanza,  sotto   plurimi
profili, o comunque per l'infondatezza, della questione. 
    Considerato che - a  prescindere  dai  profili  di  inadeguatezza
della motivazione sulla rilevanza, per incompleta  descrizione  della
fattispecie per cui e' causa - la questione sollevata  dal  Tribunale
ordinario di Torino e' inammissibile per il motivo,  assorbente,  che
essa pone  a  suo  oggetto  una  disposizione  inapplicabile  ratione
temporis al caso da decidere; 
    che, infatti, il  licenziamento  impugnato  nel  giudizio  a  quo
risale, come dedotto dalla ricorrente, al 2011, mentre il  denunciato
art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142  del  2001  non  e'
piu' in vigore dal 2003: anno in cui quella norma e' stata sostituita
dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro), in relazione  al  quale
questa Corte ha gia', per altro, dichiarato, con ordinanza n. 460 del
2006, l'inammissibilita' di  censure  del  tutto  analoghe  a  quelle
formulate dall'odierno rimettente con riguardo al previgente art.  5,
comma 2, ultima parte, della legge n.  142  del  2001,  per  la  loro
inerenza  alla  materia  processuale,  nella  quale  il   legislatore
incontra, per costante giurisprudenza costituzionale, il solo  limite
della manifesta irragionevolezza e arbitrarieta'. 
    Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e
9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, ultima parte, della
legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in  materia
cooperativistica, con  particolare  riferimento  alla  posizione  del
socio lavoratore) e dell'art. 2533, terzo comma, del  codice  civile,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI