N. 99 SENTENZA 9 - 16 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e   contabilita'   pubblica   -   Economie   negli   Organi
  costituzionali, di governo e negli apparati  politici  -  Incarichi
  conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai  titolari  di  cariche
  elettive - Previsione del solo rimborso  delle  spese  sostenute  -
  Limite ai gettoni di presenza. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), art. 5,
  comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
  n. 122. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con
ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato nella cancelleria
di questa Corte il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99  del  registro
ricorsi dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore
Sergio Mattarella; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato nella
cancelleria di questa Corte il 5 ottobre 2010 ed iscritto  al  n.  99
del registro ricorsi dell'anno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano
ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  di  numerose
disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    L'impugnato d.l. n. 78 del 2010, nell'adottare  misure  intese  a
stabilizzare la finanza pubblica  e  a  favorire  lo  sviluppo  della
competitivita' economica, dedica il suo Capo II alla  «Riduzione  del
costo degli apparati politici ed  amministrativi»  e  detta,  con  il
censurato art. 5, una disciplina relativa a economie di spesa  «negli
Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici». 
    1.1.- La presente questione ha ad oggetto unicamente il  comma  5
dell'art. 5 del d.l.  n.  78  del  2010,  impugnato  dalla  Provincia
autonoma in riferimento agli artt. 117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione, nonche' agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige). 
    L'art. 5,  comma  5,  dispone  che,  «Ferme  le  incompatibilita'
previste dalla normativa  vigente,  nei  confronti  dei  titolari  di
cariche elettive, lo  svolgimento  di  qualsiasi  incarico  conferito
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196»  -  vale  a  dire   dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato  -  «inclusa
la partecipazione a organi collegiali di  qualsiasi  tipo,  puo'  dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute»;  e  continua
stabilendo che «eventuali gettoni di presenza  non  possono  superare
l'importo di 30 euro a seduta». 
    1.2.- La ricorrente  Provincia  autonoma  di  Bolzano  deduce  la
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., atteso che,  in
materia di  potesta'  legislativa  concorrente  «coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario», la disposizione impugnata
imporrebbe un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa,
ledendo   correlativamente    l'autonomia    finanziaria    dell'ente
territoriale. 
    Viene altresi' lamentata la violazione dell'art. 79 del d.P.R. n.
670 del 1972. Osserva infatti la ricorrente che il parametro  evocato
prevede che la  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali  trentini,
nonche' gli enti pubblici ad  essi  collegati,  sono  sottratti  alle
misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni e  gli
altri enti nel restante territorio nazionale e che  «Le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto
previsto  dal  presente  articolo  [...]».  Da  cio'  seguirebbe   il
contrasto tra la disposizione impugnata e detto art. 79, in quanto la
prima troverebbe diretta applicazione anche alla  Provincia  autonoma
di Bolzano, senza differenziarne la posizione rispetto  alle  Regioni
del restante territorio nazionale. 
    Con un terzo ordine di doglianze, l'art. 5, comma 5, del d.l.  n.
78 del 2010 e' censurato per violazione dell'art. 104,  primo  comma,
del d.P.R.  n.  670  del  1972,  che  ammette  modifiche  del  quadro
statutario concernente l'autonomia finanziaria della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ad opera del legislatore statale solo «su concorde  richiesta
del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della  regione  o
delle due province», atteso  che,  in  assenza  del  previo  consenso
richiesto dal predetto art. 104,  primo  comma,  la  norma  impugnata
imporrebbe obblighi per determinate voci  di  spesa  a  carico  della
Provincia autonoma ricorrente, nonche' degli enti locali situati  nel
territorio provinciale. 
    2.- Con atto depositato nella cancelleria di questa  Corte  il  4
novembre 2010,  si  e'  costituito  in  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  venga  dichiarato
inammissibile o, nel merito, infondato. 
    Ad avviso della difesa  dello  Stato,  il  comma  5  dell'art.  5
dell'impugnato d.l. n. 78 del 2010 sarebbe immune dalle censure mosse
dalla ricorrente, atteso che, ponendo una  regola  «generalissima  ed
uguale per tutta la P.A.», esprimerebbe un principio fondamentale  di
«coordinamento della finanza pubblica». 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce  altresi'   che   la
disposizione  impugnata,  essendo  rivolta  ai  titolari  di  cariche
elettive e stabilendo, per essi, «una particolare  incompatibilita'»,
oltre che costituire un principio  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica», rientrerebbe nella potesta'  legislativa  statale  di  cui
all'art. 122, primo comma, Cost., che demanda allo Stato di stabilire
i principi fondamentali in materia di «sistema di  elezione  e  [...]
casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e  degli
altri componenti  della  Giunta  regionale  nonche'  dei  consiglieri
regionali [...]». 
    3.- Nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica
del 23 novembre 2011,  la  difesa  dello  Stato  afferma  poi,  senza
fornire una motivazione al riguardo, che le previsioni  del  comma  5
dell'art. 5 «attengono all'ordinamento civile». 
    4.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 4
febbraio 2014, il resistente Presidente del  Consiglio  dei  ministri
richiama integralmente il  contenuto  dell'atto  di  costituzione  in
giudizio  del  4  novembre  2010,  ribadendo  le   conclusioni   gia'
precedentemente  rassegnate,  e  chiedendo  che  il   ricorso   venga
dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato. 
    4.1.- Afferma, anzitutto, la difesa  dello  Stato  l'esigenza  di
contestualizzare l'esame dell'impugnato art. 5, comma 5, del d.l.  n.
78 del 2010 nel quadro del grave momento storico che giustificherebbe
l'adozione  di  norme  restrittive  volte  a  tutelare   l'equilibrio
finanziario e di bilancio. A tal fine risponderebbe  la  disposizione
censurata dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la  Corte
costituzionale avrebbe gia' ricondotto le disposizioni contenute  nel
d.l. n. 78 del 2010 alla preminente necessita' di contenere la  spesa
pubblica a  fini  di  stabilizzazione  finanziaria,  senza  che  cio'
contraddica i requisiti di necessita' ed urgenza, attese le  esigenze
di programmazione pluriennale delle politiche di  bilancio  (sentenza
n. 310 del 2013). 
    4.2.-  Sempre  in  via  preliminare,  richiamando  il   contenuto
dell'atto di costituzione, l'Avvocatura dello Stato eccepisce inoltre
la tardivita' del ricorso, in quanto  proposto  avverso  disposizioni
del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e  che,
quindi, avrebbero dovuto essere impugnate nel termine di cui all'art.
127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del
decreto-legge. 
    4.3.- Nel merito, quanto alle singole censure, osserva la  difesa
dello Stato che, attesa l'eccezionalita' della  situazione  economica
internazionale  e  tenuto  conto  delle   esigenze   prioritarie   di
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in  sede
europea, l'impugnato art. 5, comma  5,  del  d.l.  n.  78  del  2010,
introduce «economie negli Organi costituzionali, di governo  e  negli
apparati politici» - come reca la rubrica dell'articolo  censurato  -
stabilendo:  la  gratuita'  di  qualsiasi  incarico  conferito  dalla
pubblica  amministrazione,  inclusa  la  partecipazione   ad   organi
collegiali  di  qualsiasi  tipo,  salvo  il  rimborso   delle   spese
sostenute, e la  limitazione  a  30  euro  di  eventuali  gettoni  di
presenza. 
    Afferma il resistente Presidente del Consiglio dei ministri  che,
in relazione alle richiamate disposizioni, la Provincia  autonoma  di
Bolzano  deduce  la  lesione  della  propria  autonomia   statutaria,
patrimoniale  e  finanziaria  (Titolo  VI  dello  statuto  speciale),
nonche' della propria autonomia  di  spesa  garantita  dall'art.  119
Cost., poiche' il legislatore statale avrebbe  dettato  condizioni  e
limitazioni  di  dettaglio,  che  precluderebbero  l'esercizio  della
potesta' legislativa concorrente della  Provincia.  Al  riguardo,  la
difesa dello Stato controdeduce che la norma impugnata non violerebbe
in alcun modo i parametri costituzionali e statutari evocati,  atteso
che essa risponderebbe ad esigenze  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  di  equilibrio  di  bilancio,  rispettivamente  tutelate
dall'art. 117, terzo comma, Cost. e dall'art. 81, primo comma, Cost. 
    In  particolare,  la  disposizione  impugnata   riguarderebbe   i
titolari di cariche elettive, e sarebbe pertanto  riconducibile  alla
«materia dell'ordinamento elettorale, nella  specie  provinciale,  di
sicura spettanza legislativa statale (artt. 117 e 122 Cost.; art.  47
d.P.R. n. 670/72)»;  ne'  -  rileva  la  difesa  erariale  -  risulta
stipulato l'accordo con lo Stato ai sensi dell'art. 79 dello  statuto
circa il concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e  pertanto
troverebbe applicazione «la normativa costituzionale generale». 
    L'Avvocatura dello Stato richiama infine la sentenza n.  151  del
2012 della Corte costituzionale, che ha espressamente qualificato  la
norma impugnata come principio  fondamentale  di«coordinamento  della
finanza  pubblica»,  dichiarando  conseguentemente  non  fondate   le
questioni sollevate  dalle  Regioni  Puglia  e  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste; da cio'  seguirebbe  anche  l'infondatezza  della  questione
promossa nel presente giudizio. 
    5.- Con memoria depositata in data 3 marzo 2014 nella cancelleria
di  questa  Corte,  la  ricorrente  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
richiamando integralmente quanto gia' esposto in atti, ha ribadito le
conclusioni precedentemente rassegnate, insistendo per l'accoglimento
del ricorso. 
    5.1.- In via preliminare, quanto  all'eccezione  sollevata  dalla
difesa dello Stato circa l'asserita tardivita' del  ricorso,  perche'
proposto  avverso  disposizioni  non  modificate   dalla   legge   di
conversione del decreto-legge e  quindi,  stante  la  loro  immediata
lesivita',  suscettibili  di  autonoma  impugnazione,  la  ricorrente
richiama  la  giurisprudenza  costituzionale  che  ha   ripetutamente
affermato  l'ammissibilita'  di  questioni  concernenti  disposizioni
contenute in un decreto-legge proposte soltanto successivamente  alla
conversione in legge (sono menzionate le sentenze n. 215 del 2012, n.
207 e n. 205 del 2011). 
    5.2.-  Nel  merito,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  rileva
l'incidenza sull'autonomia di spesa della disposizione impugnata,  la
quale si porrebbe in contrasto con la  giurisprudenza  costituzionale
che ammette la fissazione di un  limite  alla  spesa  delle  Regioni,
ritenendo che lo stesso sia compatibile con la  natura  di  norma  di
principio che deve assistere l'espressione della potesta' legislativa
statale  in  materia  di  «coordinamento  della   finanza   pubblica»
(sentenze n. 221 del 2013 e n. 262  del  2012).  Osserva  infatti  la
ricorrente  che,  nel  caso  di  specie,  non  vi  sarebbe  modo   di
interpretare la disposizione impugnata come volta a fissare un  tetto
complessivo di spesa all'interno del quale la Provincia e' ammessa  a
individuare le specifiche misure e i puntuali tagli da effettuare per
conseguire  gli  obiettivi  imposti  dallo  Stato,  atteso   che   il
legislatore statale avrebbe gia' individuato il  mezzo  mediante  cui
conseguire il fine del contenimento della spesa, ovvero la  gratuita'
dell'incarico, il  quale,  escludendo  qualunque  remunerazione,  non
consentirebbe alcun intervento specificativo provinciale, violando in
tal modo la competenza concorrente della Provincia autonoma. 
    5.3.- Con  un  secondo  ordine  di  argomenti,  ribadendo  quanto
dedotto nel ricorso, la Provincia  autonoma  di  Bolzano  censura  la
disposizione impugnata per violazione dell'art. 79 dello  statuto  di
autonomia, il quale - come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera
h), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2010),  in  esito  al  cosiddetto  "Accordo  di  Milano"
(sottoscritto il 30 novembre del 2009 tra i Ministri dell'economia  e
delle finanze e per la semplificazione normativa e i Presidenti delle
Province autonome di Trento e di Bolzano) - stabilisce, tra  l'altro,
che le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  «concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa    statale»    soltanto    mediante    specifiche    misure
dettagliatamente individuate, disciplinando ogni aspetto del concorso
provinciale agli obiettivi finanziari  ed  escludendo  che  lo  Stato
possa imporre obblighi di diversa natura e consistenza, al  di  fuori
del regime pattizio previsto dagli artt. 103  e  104  dello  statuto,
salva la sola  l'ipotesi  -  che  non  ricorrerebbe  nella  specie  -
dell'intervento concordato tra Stato e Provincia. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, in  riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 119, della Costituzione, e agli  artt.
79  e  104,  primo  comma,  del  d.P.R.  31  agosto  1972,   n.   670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122. 
    Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata  imporrebbe
un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di  spesa,  ledendo,
in tal modo, gli evocati parametri costituzionali e statutari. 
    2.- In via preliminare, occorre osservare che i  giudizi  avverso
il d.l. n. 78 del 2010 sono stati promossi dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla
Giunta, ai sensi dell'articolo 44, numero 5), dello statuto speciale.
In tali casi, gli atti di ratifica  dei  rispettivi  Consigli  devono
intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre  il  termine  di
costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012). 
    Nel caso di  specie  non  rileva  la  tempestivita'  di  siffatta
ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha piu' volte
ribadito che per i  ricorsi  promossi  prima  della  citata  sentenza
sussistono gli estremi dell'errore  scusabile  gia'  riconosciuto  in
ipotesi del tutto analoghe, in ragione del fatto che tale profilo  di
inammissibilita' a lungo non e' stato  rilevato,  si'  da  ingenerare
affidamento  nelle  parti  in  ordine  a  una  interpretazione   loro
favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n. 202, n. 178 e n. 142
del 2012). 
    Il ricorso e' percio', sotto tale profilo, ammissibile. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ha   dedotto
l'inammissibilita'   della   questione   sollevata   per   l'asserita
tardivita' del ricorso, in quanto proposto avverso  disposizioni  del
d.l. n. 78 del 2010 non modificate in  sede  di  conversione.  Queste
ultime, quindi, secondo l'Avvocatura dello  Stato,  avrebbero  dovuto
essere impugnate, in quanto immediatamente  lesive  delle  competenze
regionali, nel termine di cui all'art.  127,  secondo  comma,  Cost.,
decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge. 
    L'eccezione e' priva di fondamento. 
    E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza  di  questa
Corte che, qualora la Regione  ritenga  lese  le  proprie  competenze
costituzionali   da   un   provvedimento   provvisorio    quale    il
decreto-legge,  puo'  impugnarlo   nei   termini   previsti,   oppure
riservarsi di impugnare soltanto la legge di conversione,  che  rende
permanente e definitiva la normativa  precariamente  dettata  con  il
decreto-legge e che, pertanto, sia  che  lo  modifichi,  sia  che  ne
riproduca invariato il contenuto,  reitera,  con  la  sola  novazione
della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a  ricorrere  della
Regione (sentenze n. 215, n. 173, n. 151 e n. 139 del 2012,  n.  232,
n. 207 e n. 205 del 2011, n. 430 del 2007 e n. 383 del 2005). 
    Deve, pertanto, riconoscersi la tempestivita'  dell'impugnazione,
pur se relativa a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate
in sede di conversione. 
    4.- Secondo il resistente Presidente del Consiglio  dei  ministri
la disposizione impugnata troverebbe anzitutto giustificazione  nella
necessita' di far  fronte  a  difficolta'  economiche  in  cui  versa
l'Italia, di cosi' eccezionale gravita' da mettere a  repentaglio  la
stessa  salus  rei  publicae  e  da  consentire,   percio',   deroghe
temporanee, poste in via d'urgenza  da  Governo  e  Parlamento,  alle
regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra  Stato  e
Regioni. 
    A sostegno di tale assunto - avanzato, nell'atto di  costituzione
in giudizio e nelle memorie  successive,  con  riguardo  a  tutte  le
disposizioni impugnate  -  la  parte  resistente  invoca  i  principi
fondamentali della solidarieta' politica, economica e sociale (art. 2
Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo  comma,
Cost.), dell'unitarieta'  della  Repubblica  (art.  5  Cost.),  della
responsabilita'  internazionale   dello   Stato   (art.   10   Cost.)
dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.)  ed  i  principi
del concorso di tutti  alle  spese  pubbliche  (art.  53  Cost.),  di
sussidiarieta' (art. 118 Cost.),  della  responsabilita'  finanziaria
(art. 119 Cost.), della tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica
(art. 120 Cost.) e gli  «altri  doveri  espressi  dalla  Costituzione
(artt. 41-47, 52, 54)». 
    In  proposito,  occorre  osservare  che  questa  Corte  ha   gia'
affermato  che  le   richiamate   disposizioni   costituzionali   non
attribuiscono allo  Stato  il  potere  di  derogare  alle  competenze
delineate dal Titolo V della Parte  seconda  della  Costituzione.  Al
contrario, anche nel caso di  situazioni  eccezionali,  lo  Stato  e'
tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed  a  trovare  rimedi
che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l'esercizio,  in
via  di  sussidiarieta',  di  funzioni   legislative   di   spettanza
regionale, nei limiti ed  alle  condizioni  piu'  volte  sottolineate
dalla  Corte).  La  Costituzione  esclude  che  una   situazione   di
necessita'  possa  legittimare  lo  Stato  ad   esercitare   funzioni
legislative in modo  da  sospendere  le  garanzie  costituzionali  di
autonomia  degli  enti  territoriali,   previste,   in   particolare,
dall'art. 117 Cost. 
    Ne' puo' sostenersi che la sentenza n. 310 del 2013 -  richiamata
dalla difesa dello Stato nella memoria depositata il 4 febbraio  2014
- abbia in alcun modo legittimato, in via  d'urgenza,  una  sorta  di
ulteriore estensione dei titoli competenziali dello Stato in  materia
di «coordinamento della finanza  pubblica»,  essendosi  questa  Corte
limitata  a  dichiarare   la   conformita'   a   Costituzione   delle
disposizioni contenute nel d.l. n. 78 del 2010 -  censurate  in  quel
giudizio - osservando, tra  l'altro,  che  esse  appaiono  del  tutto
coerenti con le finalita', perseguite dal provvedimento d'urgenza, di
contenimento  della  spesa  pubblica,   le   quali   consentono   «la
protrazione nel tempo - anche se non  senza  limiti  -  delle  misure
previste», senza contraddire  «la  sussistenza  della  necessita'  ed
urgenza, attese  le  esigenze  di  programmazione  pluriennale  delle
politiche di bilancio». 
    Va  pertanto  ribadita,  secondo  quanto  gia'  affermato   dalla
giurisprudenza  di  questa   Corte,   l'inderogabilita'   dell'ordine
costituzionale delle competenze legislative, anche nel  caso  in  cui
ricorrano  le  situazioni  eccezionali  prospettate   dall'Avvocatura
generale dello Stato (sentenze n. 151 e n. 148 del 2012). 
    5.- Passando all'esame delle singole  censure,  ad  avviso  della
ricorrente la disposizione impugnata, introducendo  vincoli  puntuali
relativi ad una  singola  voce  di  spesa  lederebbe,  anzitutto,  la
competenza  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia   di
«coordinamento   della   finanza   pubblica»   e,   correlativamente,
l'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost. 
    Secondo la difesa dello Stato, il comma 5 dell'art. 5 del d.l. n.
78 del 2010  sarebbe  invece  costituzionalmente  legittimo  perche',
ponendo una regola «generalissima  ed  uguale  per  tutta  la  P.A.»,
esprimerebbe  un  principio  fondamentale  di  «coordinamento   della
finanza pubblica». 
    La questione non e' fondata. 
    5.1.-  Questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  151  del  2012,  ha
espressamente  qualificato  la   norma   impugnata   come   principio
fondamentale di «coordinamento della finanza  pubblica»,  ascrivibile
alla competenza legislativa dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., affermando, tra l'altro, che «il comma denunciato
introduce il principio di gratuita' di tutti gli incarichi  conferiti
dalle indicate  pubbliche  amministrazioni  ai  titolari  di  cariche
elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi
tipo), in forza del quale i soggetti  che  svolgono  detti  incarichi
hanno diritto esclusivamente al rimborso delle  spese  sostenute».  A
detto principio  -  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  -
risponde anche la previsione che gli «eventuali gettoni  di  presenza
non  possono  superare  l'importo  di  30  euro  a   seduta»,   posta
l'esiguita' di tale limite (sentenza n. 151 del  2012,  punto  7.1.2.
del Considerato in diritto). 
    Dalla  qualificazione  della  norma  censurata   come   principio
fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» segue  la  non
fondatezza delle censure prospettate in riferimento  agli  art.  117,
terzo comma, e - correlativamente - 119 Cost. 
    5.2.-  Parimenti  non  fondate  sono  le  censure   mosse   dalla
ricorrente Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 79
e 104, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    In base al comma 4 (secondo periodo) del richiamato art.  79,  la
Provincia  autonoma  e'  infatti   tenuta,   per   espresso   vincolo
statutario,  ad  adeguare  la  propria  legislazione   «ai   principi
costituenti limiti» ai sensi dell'art. 5 dello stesso statuto,  cioe'
ai principi «stabiliti dalle leggi dello Stato». 
    Nella specie, la normativa statale censurata - come si e' visto -
introduce un principio fondamentale di «coordinamento  della  finanza
pubblica», il quale - in quanto  posto  dalla  legge  dello  Stato  -
costituisce un  limite  applicabile  alla  legislazione  provinciale,
senza  necessita'  che  venga  previamente  attivata   la   procedura
legislativa concordata tra Governo e  Provincia,  prevista  dall'art.
104, primo  comma,  dello  statuto,  per  la  modifica  delle  misure
amministrative finalizzate ad assicurare il concorso  agli  obiettivi
di  finanza  pubblica,  adottate  dalla  Provincia  in   applicazione
dell'accordo tra Provincia autonoma e Ministro dell'economia e  delle
finanze di cui al comma 3 dell'art. 79 del medesimo statuto. 
    Detto articolo - come sostituito dall'art. 2, comma 107,  lettera
h), della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2010),  in  esito  al  cosiddetto  "Accordo  di  Milano"
(sottoscritto il 30 novembre del 2009 tra i Ministri dell'economia  e
delle finanze e per la semplificazione normativa e i Presidenti delle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano)  -  costituisce  -  come
afferma la stessa ricorrente - attuazione del principio  dell'accordo
per regolare la partecipazione delle Province autonome di Trento e di
Bolzano al concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica. 
    Al  riguardo,  occorre  ricordare  che  questa  Corte,  in   piu'
pronunce,  ha  riconosciuto  detti  accordi  quale  strumento  «ormai
consolidato [...] per conciliare e  regolare  in  modo  negoziato  il
doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale  alla  manovra  di
finanza pubblica  e  la  tutela  della  loro  autonomia  finanziaria,
costituzionalmente rafforzata» (ex  plurimis,  sentenze  n.  118  del
2012; n. 82 del 2007; n. 353 del  2004),  atteso  che  «il  contenuto
dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli  obiettivi
del patto di stabilita', della cui salvaguardia anche  le  Regioni  a
statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere
conforme  e  congruente  con  le  norme  statutarie  della   Regione»
(sentenza n. 118 del 2012). 
    Nondimeno, la previsione del comma 3 del richiamato art.  79,  in
base alla quale la Provincia autonoma  di  Bolzano  concorda  con  lo
Stato «gli obblighi relativi  al  patto  di  stabilita'  interno  con
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire  in  ciascun  periodo»
vale soltanto a regolare la  partecipazione  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano al concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica  nell'ambito
del patto di stabilita', anche mediante l'eventuale modificazione del
Titolo VI dello statuto di autonomia, proprio come  avvenuto  con  il
richiamato "Accordo di Milano". Detta previsione,  di  per  se',  non
determina pertanto alcuna modificazione dei limiti a cui e'  soggetta
la legislazione provinciale, giusto il combinato disposto degli artt.
4 e 5 dello statuto  di  autonomia,  tra  i  quali  non  possono  non
annoverarsi i principi di «coordinamento della finanza pubblica». 
    Ne consegue che le modalita' positivamente determinate,  mediante
le quali le Province autonome di Trento e di Bolzano  concordano  con
il Ministro dell'economia gli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  non
valgono a  sottrarre  le  Province  autonome  stesse  all'obbligo  di
adeguamento   della   legislazione   provinciale   ai   principi   di
«coordinamento della finanza pubblica». 
    Al riguardo, come gia' affermato da questa Corte, occorre  quindi
ribadire che l'art. 79 dello statuto speciale  «detta  una  specifica
disciplina riguardante il solo patto di stabilita'  interno;  per  le
altre  disposizioni  in  materia  di  coordinamento   della   finanza
pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le  Province  autonome  si
conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i
limiti stabiliti dallo statuto, in particolare agli articoli 4  e  5»
(sentenza n. 221 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122,  promossa,  in  riferimento  agli
artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli  artt.  79  e
104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige),  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI