N. 100 SENTENZA 9 - 16 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente - Rifiuti - Misure varie in materia  di  programmazione  del
  servizio di gestione  integrata,  di  gestione  dei  contratti  per
  attivita'  di  raccolta,  trasporto,  trattamento,  smaltimento   e
  recupero, nonche' di accertamento e riscossione della TARSU e della
  TIA. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la
  cessazione dello stato di emergenza in  materia  di  rifiuti  nella
  regione Campania, per l'avvio  della  fase  post  emergenziale  nel
  territorio della regione  Abruzzo  ed  altre  disposizioni  urgenti
  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  alla
  protezione civile), convertito, con modificazioni, nella  legge  26
  febbraio 2010, n. 26, art. 11, commi 1, 2 e 3. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato  di  emergenza
in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  alla  protezione  civile),   promossi   dal   Tribunale
amministrativo regionale  per  la  Campania  -  sezione  staccata  di
Salerno - con due ordinanze del 7 settembre 2011, iscritte ai nn.  29
e  30  del  registro  ordinanze  2012  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Comune di  Battipaglia,  della
Provincia di Salerno, del Comune di  Salerno,  nonche'  gli  atti  di
intervento della Provincia di Avellino e del Presidente del Consiglio
dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per  il  Comune  di  Salerno,
Egidio Lamberti, Angela Ferrara e Giuseppe Lullo  per  il  Comune  di
Battipaglia, Lorenzo Lentini per la Provincia di  Salerno,  Giancarlo
Viglione per la Provincia di Avellino e l'avvocato dello Stato  Paolo
Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ordinanza  del   7   settembre   2011,   il   Tribunale
amministrativo regionale  per  la  Campania  -  sezione  staccata  di
Salerno, ha sollevato, con riferimento agli articoli 11, 114, secondo
comma, 117, primo, secondo e terzo  comma  e  118,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza
in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26. 
    1.1.- Riferisce il rimettente che con il  ricorso  sottoposto  al
suo esame il Comune di Battipaglia aveva  chiesto  l'annullamento  di
alcuni atti amministrativi riconducibili alla Provincia  di  Salerno,
relativi all'affidamento ed alla gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti del servizio di accertamento e di  riscossione  della  "Tassa
per lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani"  (TARSU)  e  della
"Tariffa igiene ambientale" (TIA), con i quali in sostanza era  stata
disposta l'avocazione di tali attivita' alla predetta Provincia. 
    Il Comune ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che  il
Presidente della Provincia, nell'emanare gli indirizzi applicativi di
programmazione del servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti,  ai
sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 195 del  2009,  da  un  lato,
avesse previsto l'immediato trasferimento, dai Comuni alla Provincia,
delle funzioni relative al trattamento, smaltimento  o  recupero  dei
rifiuti indifferenziati e, dall'altro, avesse  comunicato  agli  enti
locali, ricadenti nel suo  ambito,  gli  «oneri  economici»  di  tali
attivita', per l'anno 2010.  Ad  avviso  del  Comune  ricorrente,  le
determinazioni provinciali sarebbero viziate sotto molteplici aspetti
ed, in  particolare,  sarebbero  lesivi  della  legge  della  Regione
Campania  28  marzo  2007,  n.  4  (Norme  in  materia  di  gestione,
trasformazione,  riutilizzo  dei  rifiuti   e   bonifica   dei   siti
inquinati), ma anche dello stesso art. 11 del d.l. n. 195 del 2009. 
    Al  contrario,  secondo  il  TAR  di  Salerno,  il  provvedimento
impugnato sarebbe conforme a quanto disposto dell'art. 11 del d.l. n.
195 del 2009. Tuttavia, sarebbe proprio tale  articolo  a  presentare
profili di illegittimita', ponendosi in contrasto con gli  artt.  11,
114, secondo comma, 117, commi primo, secondo e terzo, e  118,  commi
primo e secondo, Cost., dal momento che ribalterebbe il sistema,  non
privo di coerenza, delineato dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) e confermato,  a  suo  giudizio,
dalle leggi regionali in materia, e, segnatamente, dalla  legge  reg.
Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni. 
    1.2.- In particolare, quanto  alla  questione  relativa  all'art.
117, primo, secondo e terzo comma, a parere del rimettente  la  norma
censurata si porrebbe in contrasto con il  riparto  delle  competenze
legislative  ivi  delineato.  Invero,  secondo  il  rimettente  (come
avrebbe affermato anche questa Corte costituzionale) se e'  vero  che
le  Regioni,  nell'esercizio  delle  loro  competenze,  pur   dovendo
rispettare la normativa statale  in  tema  di  tutela  dell'ambiente,
possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri  delle  loro
competenze (in  materia  di  tutela  della  salute,  di  governo  del
territorio, di valorizzazione dei beni ambientali), livelli di tutela
piu' elevati (sentenze n. 61, n. 30 e n. 12 del 2009; n. 105, n.  104
e n. 62 del 2008), cio' certamente, finendo con l'incidere  sul  bene
"ambiente",  di  prerogativa  dello  Stato,  potrebbe  avvenire  solo
all'esclusivo fine di una piu' adeguata  salvaguardia  delle  materie
gia'  riconducibili  alle  competenze  delle   Regioni   stesse.   Si
tratterebbe, quindi, di un potere insito nelle stesse attribuzioni di
queste  ultime  per  consentire  la  massima  loro   esplicazione   e
realizzazione. 
    In ogni caso, prosegue il rimettente,  il  legislatore  regionale
puo' disporre dell'esercizio delle  funzioni  pianificatorie,  previa
adozione degli indirizzi di carattere generale che la  legge  statale
ritenga essenziali. 
    La Corte, inoltre, avrebbe evidenziato che  la  disciplina  della
gestione  dei   rifiuti   si   colloca   nell'ambito   della   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  anche  se
interferisce con altri  interessi  e  competenze,  e  che,  pertanto,
dovrebbe essere riservato allo Stato il potere di fissare livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando  ferma  la
competenza  delle  Regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente
collegati con quelle propriamente ambientali.  Di  conseguenza,  ogni
volta che sia necessario verificare la legittimita' costituzionale di
norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei
rifiuti, sarebbe necessario valutare se l'incidenza  della  normativa
sulle  materie  regionali  immediatamente  contigue   sia   tale   da
compromettere,  oltre  il  limite  della  adeguatezza,   il   riparto
costituzionale  di  cui  al  Titolo  V  della  Parte  seconda   della
Costituzione,  rispetto  alla  citata  finalita'  di  fissazione  dei
livelli di tutela uniformi.  Non  sarebbe,  quindi,  consentito  allo
Stato comprimere la sfera di attribuzione regionale quando  cio'  non
trovi giustificazione in particolari esigenze. 
    Nel caso  di  specie,  invece,  secondo  il  TAR  rimettente,  le
disposizioni  statali  contestate,   individuando   direttamente   le
amministrazioni territoriali competenti per la gestione del servizio,
imponendo i tempi di  trasferimento  delle  funzioni  ed  un  modello
organizzativo precostituito, incidendo sugli assetti contrattuali  in
corso stipulati dagli enti locali,  interferendo  pesantemente  sulle
competenze dei  Comuni,  disciplinando  anche  l'aspetto  finanziario
organizzativo di riscossione dei corrispettivi,  non  risponderebbero
ad alcun criterio di  adeguatezza  in  relazione  a  quelle  esigenze
«unitarie» come sopra illustrate. 
    Le norme in questione si porrebbero, infatti,  in  contraddizione
con la disciplina generale posta dal d.lgs. n. 152 del 2006,  con  la
significativa circostanza di tracciare una normativa derogatoria, non
piu' giustificabile dalle esigenze straordinarie, avuto  riguardo  al
dato che il termine finale dello stato di emergenza  per  la  Regione
Campania era fissato alla data del 31 dicembre 2009. 
    Quanto alla censura relativa all'asserita lesione dell'art.  118,
primo e secondo comma, Cost., ricorda il rimettente che i principi di
sussidiarieta' e di adeguatezza  possono  convivere  con  il  normale
riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo  V  e  possono
giustificarne una  deroga  «solo  se  la  valutazione  dell'interesse
pubblico sottostante all'assunzione di' funzioni regionali  da  parte
dello   Stato   sia   proporzionata,   non   risulti    affetta    da
irragionevolezza  alla  stregua   di   uno   scrutinio   stretto   di
costituzionalita' e sia  oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
Regione  interessata.»  (sentenza  n.  303  del  2003   della   Corte
costituzionale). 
    Tuttavia,  secondo  il  rimettente,  nel  caso   di   specie   la
disposizione  statale  non   reggerebbe   ad   una   valutazione   di
ragionevolezza,  poiche'  non  e'  proporzionata   all'obiettivo   di
governare il passaggio tra la fase di emergenza e  quella  ordinaria.
Inoltre la  stessa  presenterebbe  il  limite  di  non  essere  stata
introdotta,  secondo  il  principio  di  leale  collaborazione,   con
l'accordo della Regione interessata. 
    1.3.- Il rimettente, inoltre, denuncia la violazione degli  artt.
114 e 118, Cost. la' dove le norme costituzionali  prevedono  che  le
funzioni amministrative siano attribuite ai  Comuni  salvo  che,  per
assicurare l'esercizio unitario,  nel  qual  caso  sono  conferite  a
Province, Citta' metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 
    La valutazione  sulle  esigenze  superiori  volte  ad  assicurare
l'esercizio  unitario  non  potrebbero  che  essere  compiute   dalla
Regione, il soggetto istituzionale in grado di valutare, insieme agli
altri enti locali del territorio,il livello di governo piu'  adeguato
alle  funzioni  amministrative  che  devono  essere  esercitate.   Il
legislatore regionale puo' prevedere  un'articolazione  elastica  del
modello organizzativo in base  alle  peculiari  situazioni  di  fatto
presenti nel territorio  e  nelle  diverse  Province,  anche  con  la
previsione di soluzioni alternative, sempre  in  cooperazione  con  i
soggetti istituzionali. 
    Ebbene, le norme statali in  questione,  secondo  il  rimettente,
introdurrebbero un'indebita ingerenza del legislatore  statale  nella
disciplina di settore gia' regolamentata dalla Regione Campania,  con
lesione  della  sfera  di  autonomia  dei  Comuni;  tanto  piu'  che,
relativamente   all'ambito   soggettivo   di    applicazione,    esse
detterebbero una  disciplina  derogatoria  esclusivamente  diretta  a
questa  Regione,  a  dispetto  della  circostanza   che   lo   stesso
legislatore  statale  abbia  decretato  la  conclusione  della   fase
d'emergenza. 
    1.4.- Un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'  costituzionale,
sussisterebbe con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
La circostanza  che  la  Provincia  debba  affidare  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti ad un determinato soggetto  economico,
ovvero prorogare i  contratti  in  corso  o  affidare  l'appalto  con
procedura di massima urgenza senza ricorrere ai procedimenti pubblici
di gara, pur in assenza dei presupposti  comunitari,  nonche'  ancora
imporre ai Comuni  di  avvalersi  dei  Consorzi  di  bacino  gia'  in
liquidazione sarebbe in palese contrasto con  le  regole  comunitarie
della concorrenza e della liberta' di stabilimento e d'impresa.  Cio'
sarebbe  tanto  piu'  evidente  confrontando  questo  regime  con  la
legislazione ordinaria vigente sull'intero territorio  nazionale;  in
particolare, l'art. 202  del  d.lgs.  n.  152  del  2006  attribuisce
all'Autorita' d'ambito il  compito  di  aggiudicare  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata  dai
principi e  dalle  disposizioni  comunitarie,  secondo  la  normativa
applicabile in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. 
    Un regime legislativo speciale, applicabile per la  sola  Regione
Campania, rispetto al restante territorio nazionale, si  porrebbe  in
contrasto  con  la  stringente  normativa  comunitaria   di   settore
(direttive  del  31  marzo  2004,  n.  2004/17/CE  -  Direttiva   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  che  coordina  le  procedure  di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli  enti  che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali - e n. 2004/18/CE -
Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa   al
coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi) e, per il  tramite  di
queste, con l'art. 11 Cost. 
    1.5.- Infine, profili di incompatibilita' con l'art.  118,  commi
primo e  secondo,  Cost.,  presenterebbe  la  disposizione  contenuta
all'art. 11, comma 3, del citato d.l. n. 195 del 2009, nel  punto  in
cui  affida  alle  societa'  provinciali  il  compito  di  agire  sul
territorio anche quali soggetti  preposti  all'accertamento  ed  alla
riscossione della TARSU e della TIA. 
    1.6.- Si e' costituita  in  giudizio  la  Provincia  di  Salerno,
opponendosi  alla  declaratoria  di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 11, commi l, 2 e 3 del d.l. n. 195  del  2009.  Secondo  la
Provincia, premesso che la normativa dei rifiuti si colloca,  secondo
il consolidato orientamento della  Corte,  nell'ambito  della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema,  di  esclusiva  competenza  statale,
ferma  restando  la  competenza  delle  Regioni  a  disciplinare  gli
interessi funzionalmente collegati a quelli  ambientali,  sicche'  e'
riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi
sul territorio nazionale, il Governo, proprio nell'esercizio di  tale
potesta', avrebbe emanato il citato d.l. n.  195  del  2009,  con  il
quale  ha  inteso  dettare  una  disciplina  speciale,  di  carattere
temporaneo, diretta a regolare il transito dalla fase emergenziale al
regime ordinario, il cui art. 11, commi l, 2  e  3  avrebbe  previsto
poteri di programmazione del Presidente della Provincia, modalita' di
gestione del servizio, regole per i  contratti  scaduti,  riparto  di
funzioni tra Provincia e Comuni e delle relative risorse finanziarie,
al solo fine di evitare soluzioni di  continuita'  con  la  pregressa
fase emergenziale. 
    Tale normativa troverebbe adeguata  giustificazione  nella  ratio
perseguita dal legislatore, che legittimerebbe  l'emanazione  di  una
disciplina  speciale,  in  parte  derogatoria,  rispetto   a   quella
generale, attraverso l'adozione di misure adeguate  a  consentire  il
passaggio dalla fase emergenziale al  regime  ordinario.  Cio'  nella
considerazione che, cessato lo stato di emergenza (durato per ben  15
anni, dal 1994 al 2009), l'applicazione  della  disciplina  ordinaria
avrebbe potuto ostacolare il normale svolgimento del ciclo  integrato
dei rifiuti, compromettendo le relative attivita' ed  il  superamento
della fase emergenziale. Pertanto,  l'emanazione  di  una  disciplina
speciale, diretta ad introdurre eccezionali  misure  regolatrici  del
ciclo  integrato  dei  rifiuti   e   delle   funzioni   degli   Enti,
risponderebbe  certamente  ai  principi  di  ragionevolezza  e   buon
andamento, oltre che a quelle esigenze unitarie, cui  fa  riferimento
l'art. 118 Cost. 
    Non  si  configurerebbe  neanche,  come  adombra  l'ordinanza  di
remissione,  alcuna  lesione  delle  prerogative  regionali  o  delle
competenze comunali. Sotto  tale  profilo,  la  speciale  disciplina,
dettata dall'art. 11 del d.l. n. 195 del  2009,  sarebbe  coerente  e
simmetrica con la disciplina della Regione Campania di cui alla legge
reg. Campania n. 4 del 2007 (attuativa della normativa statale),  che
ha soppresso l'Autorita' d'ambito, radicando, in capo alle  Province,
le competenze e l'ambito ottimale, in materia di  gestione  integrata
dei rifiuti. 
    Inoltre, la normativa statale, prevista dall'art. 11 del d.l.  n.
195 del 2009, non avrebbe  escluso  la  competenza  della  Regione  a
redigere il Piano, con  conseguente  piena  operativita'  dei  moduli
alternativi e delle funzioni dei Comuni. Su queste premesse, la norma
censurata, nella parte in cui ha previsto una eccezionale  disciplina
derogatoria alle competenze regionali, non sarebbe in contrasto con i
principi costituzionali di cui agli artt.  117  e  118  Cost.  e  con
quelli di adeguatezza e proporzionalita'. 
    L'art. 11 citato, ancora, non  contrasterebbe  con  la  normativa
statale, per quanto riguarda  l'ambito  soggettivo  di  applicazione,
avendo dettato  una  disciplina  derogatoria  limitata  per  la  sola
Regione Campania, nonostante la cessazione dello stato di  emergenza.
Le deroghe ivi  previste  non  troverebbero  fondamento  nello  stato
emergenziale, ma sarebbero dirette a regolare  la  fase  di  transito
dopo la cessazione del regime extra ordinem, per cui  risponderebbero
ad una situazione del tutto peculiare, conseguente alla cessazione di
uno stato di emergenza che, in Campania, si e' protratto per 15 anni,
che esigeva una fase preliminare transitoria  di  allineamento  delle
diverse realta', sorte in fase emergenziale. 
    Del tutto ragionevole  sarebbe,  pertanto,  aver  introdotto  una
disciplina destinata  ad  avere  effetti  in  un  determinato  ambito
territoriale. 
    Anche  le  censure  relative   all'illegittimita'   del   modello
gestionale previsto dall'art. 11 sarebbero infondate. La possibilita'
di subentro delle societa' provinciali sarebbe, infatti, limitata  ai
contratti in corso ed alla loro durata; il che escluderebbe qualunque
violazione delle regole concorsuali. 
    La proroga dei contratti, per una sola volta  e  per  un  periodo
massimo di un anno e l'affidamento, con procedura di  somma  urgenza,
sono limitate  solo  alla  fase  di  immediato  transito  nel  regime
ordinario, per la particolarita' della situazione, determinatasi  con
la cessazione dello stato di emergenza, dunque, non si verserebbe  in
una situazione di deroga, a  tempo  indefinito,  delle  procedure  di
evidenza  pubblica,   escludendosi   la   violazione   dei   principi
comunitari.  La   declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 32-bis della  legge  regionale  n.  4  del  2007,  inoltre,
avrebbe  determinato  la  cessazione  immediata  delle  funzioni  dei
consorzi di bacino, con transito dei servizi in capo  alle  Province,
attraverso la  procedura  di  liquidazione.  Cio'  assorbirebbe  ogni
questione, al riguardo, dedotta dal TAR rimettente. 
    Non  sussisterebbe,  infine,  la  pretesa  interferenza  con   le
funzioni del Comune, che  potrebbe  ben  assolvere  alla  cura  degli
interessi della collettivita',  essendo  assicurato  l'incasso  delle
somme, di competenza comunale. 
    1.7.- E' intervenuta in giudizio la  Provincia  di  Avellino.  In
punto di ammissibilita' del proprio intervento, essa ha ricordato che
la  Corte  ha  piu'  volte  avuto  modo  di  precisare  che  «possono
intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
le sole parti del giudizio principale  e  i  terzi  portatori  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro atto, dalla norma oggetto  di  censura»  (ex  plurimis,
sentenza n. 263 del 2009). 
    Nel  merito,  dopo  aver  focalizzato  l'attenzione  sulle  norme
nazionali e  regionali  che  disciplinano  il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani nella  Regione  Campania  e  all'interno
delle quali si pone la questione di  legittimita'  costituzionale  in
esame, la Provincia deduce che dalla semplice lettura della riportata
norma emerge evidente come il legislatore attribuisca alla  Autorita'
d'ambito,   delimitata   territorialmente   da   ciascuna    Regione,
l'esercizio delle competenze in materia  di  gestione  integrata  dei
rifiuti. 
    Tale scelta avrebbe segnato una netta discontinuita' rispetto  al
regime previgente. Ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo  n.
152 del 2006, la gestione dei rifiuti solidi urbani  non  spetterebbe
piu' ai Comuni ma alle  Autorita'  d'ambito,  alle  cui  attivita'  i
Comuni concorrono. Nel solco cosi' tracciato dal codice ambientale si
porrebbe  la  legge  della  Regione   Campania   n.   4   del   2007,
successivamente modificata dalla  legge  della  Regione  Campania  14
aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4
"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati"), la quale, all'art. 13,  delimita  le
Autorita' d'ambito facendole coincidere con le Province. 
    All'interno di un tale quadro normativo di  riferimento,  la  cui
ricostruzione trova conferma nella unanime giurisprudenza del  T.A.R.
Lazio, si inserirebbe, secondo la Provincia, il d.l. n. 195 del 2009.
Tale provvedimento,  afferma  la  Provincia,  e'  stato  adottato  al
termine del lungo periodo in cui la Regione Campania aveva vissuto lo
stato di emergenza rifiuti. Il  provvedimento  legislativo  in  esame
andrebbe letto ed interpretato in  un'ottica  di  normativa  speciale
dettata dalla esigenza  di  accompagnare  il  passaggio  dallo  stato
emergenziale, durato sedici anni, al regime ordinario di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti. 
    La previsione della costituzione  di  una  societa'  in  house  a
completa ed esclusiva partecipazione della Provincia,  in  capo  alla
quale e' radicata la gestione del ciclo  integrato  dei  rifiuti  che
costituisce missione di carattere generale, non  violerebbe,  secondo
la  Provincia,  le  regole   della   concorrenza,   atteso   che   la
giurisprudenza della Corte  di  giustizia  avrebbe  riconosciuto  che
rientra  nel   potere   organizzativo   delle   autorita'   pubbliche
"autoprodurre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a  soggetti
che, ancorche' giuridicamente distinti  dall'ente  conferente,  siano
legati a quest'ultimo da una relazione organica (c.d. affidamento  in
house). 
    1.8.- Si e' costituito in  giudizio  il  Comune  di  Battipaglia,
affermando, in diritto,  che  la  normativa  impugnata  lederebbe  le
competenze legislative regionali, derogando ai  livelli  uniformi  di
tutela in materia ambientale, e introducendo pertanto una  disciplina
immotivatamente discriminatoria, incidendo su aspetti organizzativi e
gestionali la cui competenza  spetta  solo  alla  Regione.  Pertanto,
sarebbero violati gli artt. 3, 11, 114, 117, 118 119 e 120 Cost. 
    L'introduzione  di  alcune  modifiche  normative  (non   formanti
oggetto della  presente  questione  di  legittimita'  costituzionale)
avrebbe accentuato e approfondito i vulnus denunciati. 
    1.9.- E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione sollevata dal TAR Campania. 
    Secondo il Presidente  del  Consiglio,  l'intervento  legislativo
statale troverebbe fondamento nella competenza esclusiva statale  per
i profili attinenti alla tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s) Cost. 
    Inoltre, la norma impugnata avrebbe la sola funzione di  favorire
il passaggio dalla fase emergenziale al regime ordinario di  gestione
del ciclo dei rifiuti, stabilendo una deroga temporanea alla  vigenza
del riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali in  materia,
giustificata dal fatto che, alla cessazione della fase di  emergenza,
la Regione Campania non si era ancora  dotata  di  un  Piano  per  la
gestione integrata dei rifiuti. 
    Nell'introdurre   tale   regime   derogatorio   temporaneo,    la
disposizione  censurata   avrebbe   inteso   evitare   soluzioni   di
continuita' rispetto agli  atti  compiuti  nella  fase  emergenziale.
Evidente,   quindi,   sarebbe   la   ragionevolezza   dell'intervento
normativo, e la sua rispondenza ai  presupposti  della  necessita'  e
dell'urgenza. 
    2.-  Con  successiva  ordinanza  lo  stesso  TAR  di  Salerno  ha
sollevato  identica   questione   di   legittimita'   costituzionale,
nell'ambito di altro giudizio, promosso con  ricorso  dal  Comune  di
Salerno ed avente ad oggetto gli stessi provvedimenti gia'  impugnati
dal Comune di Battipaglia nel precedente giudizio amministrativo. 
    2.1.- Si e' costituita, in tale secondo giudizio, la Provincia di
Salerno e il Comune di  Salerno.  Sono  interventi  la  Provincia  di
Avellino e  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  svolgendo
considerazioni analoghe a quelle gia' espresse con  riferimento  alla
prima ordinanza di rimessione. 
    Il Comune di Salerno, dopo aver ricordato i passaggi fondamentali
di una normativa (statale, e regionale) extra ordinem ed estremamente
complessa, ha  affermato  che,  nel  settore  dei  rifiuti,  sia  per
l'aspetto ambientale, sia per quello organizzativo, l'art. 117  della
Cost. - come interpretato dalla Corte costituzionale -  riconosce  la
competenza legislativa  delle  Regioni  con  l'unico  limite  per  le
relative discipline che «non possono  in  alcun  modo  peggiorare  il
livello di tutela ambientale stabilito  dallo  Stato».  Ha  affermato
che, seppure in seguito a  modifiche  all'impianto  complessivo  (ivi
compresa  la  parte  relativa  alla  individuazione  delle  Autorita'
d'ambito), dopo la fine  dello  stato  di  emergenza  e  il  relativo
commissariamento  del  servizio,  l'art.  32-bis  della  legge  della
Regione  Campania  21  gennaio  2010,  n.  2  (Disposizioni  per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
-  Legge  finanziaria  anno  2010)   ha   modificato   la   normativa
transitoria, prevedendo la cessazione  delle  funzioni  dei  Consorzi
obbligatori, non piu' dalla entrata in  vigore  della  legge,  ma  al
«momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi  al  nuovo  soggetto
gestore». 
    Di  conseguenza,  il  procedimento  ordinario   delineato   dalla
disciplina generale  presupporrebbe  la  previa  adozione  del  Piano
regionale  per  i  rifiuti  e,  quindi,   la   scelta   del   modello
organizzativo. Solo successivamente, una volta individuato il modello
e, quindi, i soggetti  attuatori  del  Piano,  vi  potra'  essere  il
trasferimento a tali soggetti  (come  individuati  nel  Piano)  delle
relative funzioni. 
    La normativa vigente mostrerebbe, quindi, una  piena  coerenza  e
conformita'  a  Costituzione,  riscontrandosi   il   rispetto   delle
competenze legislative della Regione e dei principi costituzionali di
autonomia degli enti locali. 
    Tuttavia, il comma 2-ter dell'art. 11 del d.l. n. 195  del  2009,
"romperebbe"  questo  schema,  evidenziando,  quindi,  un  insanabile
contrasto con l'impianto normativo precedente, calibrato sul rispetto
delle competenze  statali,  regionali  e  delle  autonomie  locali  e
proponendo una disciplina speciale e derogatoria valida solo  per  la
Regione Campania, priva di qualunque ragionevole giustificazione, che
travolge principi essenziali dell'assetto autonomistico. 
    L'intervento legislativo statale sarebbe lesivo  della  sfera  di
competenza della Regione in materia di servizi pubblici locali  e  di
organizzazione  amministrativa  della  Regione,   che   costituiscono
competenza residuale regionale. Non essendo individuati  standard  di
tutela, d'altronde, non emergerebbero esigenze ''unitarie". Peraltro,
l'estremo dettaglio della disciplina renderebbe ancora piu' manifesta
l'illegittimita' costituzionale denunciata. 
    Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., secondo il Comune  di
Salerno, trattandosi di materia regionale, la scelta sulla  eventuale
"chiamata in sussidiarieta'" spetterebbe alla Regione che,  peraltro,
e' il solo soggetto istituzionale in grado di valutare, insieme  agli
altri enti locali del territorio, il livello di governo piu' adeguato
alle funzioni amministrative che devono essere esercitate. 
    Il predetto Comune  condivide  anche  la  censura  relativa  alla
dedotta violazione dei principi comunitari e  conseguente  violazione
degli artt. 11 e 117 Cost. L'art. 202 del d.lgs.  n.  152  del  2006,
infatti, in attuazione  dei  principi  comunitari  sopra  richiamati,
dispone che l'Autorita' d'ambito aggiudica il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai  principi
e dalle disposizioni comunitarie, secondo  la  normativa  vigente  in
tema di affidamento dei servizi pubblici locali,  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti  locali).  Sotto  tale  aspetto,  anche  per  la   irragionevole
differenziazione della disciplina rispetto al resto  del  territorio,
determinerebbe l'illegittimita' costituzionale della normativa. 
    Infine, anche secondo il Comune di Salerno, la determinazione  di
incassare i proventi derivanti dal pagamento dei corrispettivi  TARSU
e TIA  costituisce  immediata  conseguenza  del  trasferimento  delle
funzioni e per questa parte, dunque, la  disciplina  soffrirebbe  dei
medesimi vizi che sono stati in precedenza evidenziati. 
    2.2.- Con ordinanza emessa  all'udienza  dell'11  febbraio  2014,
veniva ammesso l'intervento della Provincia di Avellino 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania  -
sezione  staccata  di  Salerno,  ha  sollevato,  con   due   distinte
ordinanze, la medesima questione di legittimita' costituzionale,  con
riferimento agli articoli 11, 114, secondo comma, 117,  commi  primo,
secondo e terzo, e 118, commi primo e  secondo,  della  Costituzione,
avente ad oggetto l'art. 11, commi 1, 2 e  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la  cessazione  dello
stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,  per
l'avvio della fase post emergenziale  nel  territorio  della  regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed alla protezione  civile),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26. 
    1.1.- Il  Tribunale  rimettente  e'  investito  di  due  distinti
ricorsi - uno proposto dal Comune di Battipaglia e l'altro dal Comune
di Salerno - aventi ad oggetto una serie articolata di  provvedimenti
con i quali la Provincia di Salerno ha avocato a se', sottraendola ai
predetti  Comuni,  la  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti,
mediante affidamento di tale gestione ad una societa'  provinciale  -
la «Ecoambiente Salerno S.p.a.» - appositamente costituita. 
    2.-  Preliminarmente,  in  considerazione  dell'identita'   delle
questioni, deve essere disposta la riunione dei giudizi, al  fine  di
definirli con un'unica pronuncia. 
    2.1.-  Sempre  in  via  preliminare,   deve   essere   confermata
l'ordinanza, deliberata nel corso dell'udienza pubblica  ed  allegata
alla presente sentenza, con la quale e' stato dichiarato  ammissibile
l'intervento spiegato dalla provincia di Avellino. 
    Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervento
di soggetti estranei al giudizio  principale  e'  ammissibile  per  i
terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo  diretto
ed immediato al  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e  non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla  norma  o  dalle
norme oggetto di censura (ex plurimis,  ordinanza  letta  all'udienza
del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza
letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza  n.  151
del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007). 
    Ebbene, sussiste un  interesse  qualificato  ad  intervenire  nei
sopra indicati  giudizi  di  legittimita'  costituzionale,  anche  in
considerazione della diretta ed immediata applicabilita' delle  norme
censurate alle amministrazioni provinciali della Regione Campania. 
    2.2.- In punto di rilevanza, il Tribunale, dopo aver  ritenuto  i
provvedimenti amministrativi impugnati conformi al diritto vigente, e
in particolare alle  disposizioni  censurate,  ritenendoli  legittimi
proprio in forza del contenuto precettivo delle stesse,  ha  reputato
tuttavia che fossero proprio queste ultime ad essere illegittime,  in
quanto lesive degli invocati precetti costituzionali, dal momento che
la disposizione censurata costituisce il  principale  fondamento  dei
provvedimenti amministrativi impugnati nei giudizi amministrativi. 
    Tale  motivazione  e'  esaustiva  e   condivisibile.   Le   norme
censurate, invero, rendendo obbligatoria per la Provincia  l'adozione
dei    suddetti     provvedimenti,     esplicitamente     prescrivono
quell'avocazione, in materia di  gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti, dai Comuni alle Province, ossia  la  stessa  spoliazione  di
funzioni amministrative, di cui si dolgono i Comuni ricorrenti. 
    Va, per contro, escluso che le determinazioni  impugnate  innanzi
al TAR rimettente siano state fondate sugli artt. 3,  commi  2-bis  e
2-ter  del  decreto-legge  30   novembre   2005,   n.   245   (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore rifiuti  nella
Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia  di  protezione
civile), convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1  della
legge 27 gennaio 2006, n. 21, posto che, al momento dell'adozione dei
provvedimenti  di  avocazione,  lo  stato  di  emergenza  rifiuti  in
Campania era ormai, sia pur da poco, cessato in  forza  dell'art.  19
del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, legge 14 luglio 2008,  n.  123.  D'altra  parte,  i  provvedimenti
amministrativi  impugnati  richiamano,   come   loro   fondamento   e
giustificazione,  proprio  l'avvenuta  cessazione  dello   stato   di
emergenza in Campania. 
    3.- Nel merito, con una prima questione, relativa alla denunciata
lesione delle competenze legislative regionali, di  cui  all'art.117,
primo, secondo e terzo comma, il  TAR  lamenta  che  la  disposizione
censurata travalicherebbe quelle esigenze di tutela ambientale che, a
certe condizioni, possono legittimare l'avocazione allo  Stato  delle
funzioni  legislative  in  materie  di  competenza  regionale,  e  si
ingerirebbe in aspetti di disciplina di dettaglio  del  servizio  che
sono tipici delle prerogative regionali, quali  quelle  attinenti  al
governo del territorio e alla tutela della salute. 
    Essa,  invero,  individuerebbe  direttamente  le  amministrazioni
territoriali competenti per la gestione  del  servizio,  imponendo  i
tempi  di  trasferimento  delle  funzioni  in  base  ad  un   modello
organizzativo  precostituito  e  inciderebbe  anche   sugli   assetti
contrattuali in corso  stipulati  dagli  enti  locali,  disciplinando
anche  l'aspetto  finanziario  organizzativo   di   riscossione   dei
corrispettivi. 
    In tal modo, per altro verso, la norma  censurata  contrasterebbe
non solo con la disciplina positiva dello  stesso  rango  dettata  in
materia dal decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), ma anche con la normativa regionale campana,  e,
segnatamente, con la legge 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in  materia  di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei  siti
inquinati), che attribuirebbero alle Regioni il compito di realizzare
gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e di costituire le  cosiddette
Autorita' d'ambito. 
    3.1.- Con riferimento all'art. 118, primo  e  secondo  comma,  ed
agli artt. 114 e 118 Cost., il  rimettente  lamenta  che  l'art.  11,
commi 1, 2 e 3,  contrasterebbe  con  tali  precetti,  in  quanto  la
disciplina non  sarebbe  proporzionata  all'obiettivo  perseguito  di
governare il passaggio tra la fase di emergenza e quella ordinaria  e
non sarebbe stata introdotta con l'accordo della Regione interessata.
Inoltre, con riferimento all'affidamento  alle  societa'  provinciali
del compito di agire sul territorio, anche  quali  soggetti  preposti
all'accertamento ed alla riscossione della tassa per  lo  smaltimento
di rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale
(TIA),   le   disposizioni   censurate,   secondo   il    rimettente,
estrometterebbero completamente il Comune dalla  cura  di  uno  degli
interessi primari della comunita' locale. 
    3.2.- Con riguardo agli artt. 114 e 118 Cost. (in base  ai  quali
le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che,  per
assicurare l'esercizio unitario,  nel  qual  caso  sono  conferite  a
Province, Citta' metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei
principi di  sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza),  le
norme censurate introdurrebbero un'indebita ingerenza del legislatore
statale nella disciplina di settore gia' regolamentata dalla  Regione
Campania, con lesione della sfera di autonomia dei Comuni. 
    3.3.- Con riferimento agli artt. 11 e 117  Cost.,  il  rimettente
denuncia che le norme censurate determinerebbero una violazione della
stringente normativa comunitaria di settore (direttive del  31  marzo
2004,  n.  2004/17/CE  -  Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che coordina le procedure di appalto degli  enti  erogatori
di acqua e  di  energia  e  degli  enti  che  forniscono  servizi  di
trasporto e servizi  postali  -  e  n.  2004/18/CE  -  Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa  al  coordinamento  delle
procedure di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di
forniture e  di  servizi)  alla  quale  lo  Stato  italiano  ha  dato
attuazione con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in  tal  modo,
inciderebbero  sui   predetti   parametri   costituzionali,   poiche'
imporrebbero di  affidare  il  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti ad un determinato  soggetto  economico,  ovvero  prorogare  i
contratti in corso o affidare  l'appalto  con  procedura  di  massima
urgenza, senza ricorrere ai procedimenti pubblici di gara. 
    4.- La prima questione, sollevata con riferimento alla denunciata
lesione delle competenze legislative regionali  di  cui  all'art.117,
primo, secondo e terzo comma, Cost., non e' fondata. 
    Le  norme  censurate,  che  disciplinano  alcuni  aspetti   della
gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, e  che,  in  particolare,
affidano la gestione di tale ciclo, in  una  fase  transitoria,  alle
Province, sono ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema. 
    Come questa Corte ha avuto modo, in via generale,  di  affermare,
la disciplina dei rifiuti «si colloca [...] nell'ambito della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  anche  se
interferisce con altri interessi  e  competenze,  di  modo  che  deve
intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando  ferma  la
competenza  delle  Regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenza  n.  249  del
2009). 
    Tale principio e'  stato  ribadito  da  questa  Corte  anche  con
specifico riferimento alla norma statale oggi censurata (sentenza  n.
69 del 2011). Nella predetta pronuncia, sul presupposto del carattere
di principio fondamentale di tale norma statale, e' stata  dichiarata
illegittima l'abrogazione - disposta da parte della Regione  Campania
con l'art. 1, comma 69, della legge della Regione Campania 21 gennaio
2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)  -,
di altra norma della stessa Regione (l'art. 32-bis della  legge  reg.
Campania n. 4 del 2007) che aveva attuato il  concreto  trasferimento
alle Province delle funzioni di cui all'art. 11 del d.l. n.  195  del
2009. 
    In definitiva, l'avocazione  alle  Province  della  gestione  del
ciclo integrato dei rifiuti  e'  stata,  dunque,  ritenuta  principio
fondamentale,  nell'ambito  della  competenza   legislativa   statale
esclusiva in materia di tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  e,
come tale, assolutamente inderogabile da parte delle Regioni. 
    La  disposizione  statale  censurata  introduce  una   disciplina
pienamente adeguata alla  finalita'  di  fissare  livelli  di  tutela
uniformi su tutto il  territorio  nazionale  e  di  fronteggiare  una
situazione di emergenza - quella dei rifiuti - che,  pur  localizzata
in una specifica Regione, ha indubbiamente  rilevanza  nazionale.  La
gestione  affidata  alla  Protezione  civile  nazionale,  ne  e'  una
riprova. 
    D'altro canto, la sostituzione,  nella  fase  transitoria,  delle
Province ai Comuni nella gestione del ciclo rifiuti, e' in  sintonia,
da  un  lato,  con  la  normativa  statale  contenuta   nel   "Codice
dell'ambiente" e, dall'altro, con le stesse norme  regionali  che  si
assumono violate e, segnatamente,  gli  artt.  8  e  20  della  legge
regionale  n.  4  del  2007,  in  seguito  alle  modifiche  apportate
dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione  Campania
14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28  marzo  2007,
n. 4 "Norme in materia di gestione,  trasformazione,  riutilizzo  dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati"). 
    5.- Anche le questioni sollevate con riferimento agli artt. 114 e
118 Cost. non sono fondate. 
    5.1.- E' vero che il primo  comma  della  censurata  disposizione
prevede semplicemente l'attribuzione delle  funzioni  provinciali  ai
relativi Presidenti. Esso,  pertanto,  incidendo  esclusivamente  nei
rapporti interni a tali enti  pubblici,  e'  immune  dalle  doglianze
sollevate dal rimettente TAR, ma e', altresi', incontestabile che  le
asserite  violazioni  "esterne",  consistenti  nell'attribuzione   di
competenze amministrative alle Province a scapito di quelle comunali,
in materia di gestione dei rifiuti, non sono  fondate.  Il  carattere
eccezionale e  transitorio  della  disciplina  introdotta  giustifica
razionalmente l'avocazione delle funzioni amministrative  dai  Comuni
alle  Province  e  rende  la  stessa  rispettosa  dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed autonomia  di  cui  all'art.  118
Cost.  La   legge   censurata,   pertanto,   non   lede   l'autonomia
amministrativa dei Comuni ed, anzi, e'  perfettamente  in  linea  con
l'art. 32-bis della legge regionale n. 4 del 2007. 
    5.2.- Per gli stessi motivi, deve escludersi la necessita' di  un
accordo con  la  Regione  interessata:  la  norma  e'  transitoria  e
giustificata da una esigenza eccezionale. 
    5.3.- Non e' fondata, inoltre, anche la questione  relativa  alla
riscossione  dei  tributi  TARSU  e  TIA,  necessari  per  assicurare
l'espletamento del servizio. Assegnato alle Province  il  compito  di
organizzare raccolta, trasporto e smaltimento  dei  rifiuti,  non  ha
alcun senso lasciare l'attivita' di  riscossione  ancora  ai  Comuni,
quest'ultima  non  puo'  che  essere  gestita   dallo   stesso   ente
territoriale preposto allo svolgimento del servizio. 
    6.- Non e' fondata, infine, la questione relativa  alla  asserita
lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., per violazione delle direttive comunitarie in  tema  di
affidamento degli appalti pubblici. 
    In  tale  materia,  le  societa'  in  house,  ossia  le  societa'
partecipate in modo  preponderante  da  capitale  dell'ente  pubblico
appaltante,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  possono
legittimamente operare se il meccanismo dell'affidamento diretto  sia
strutturato in modo da evitare  che  esso  possa  risolversi  in  una
ingiustificata  compromissione  dei  principi   che   presiedono   al
funzionamento  del  mercato  e,  dunque,  in  una  violazione   delle
prescrizioni a tutela della concorrenza  contenute  nel  Trattato  25
marzo 1957, che istituisce la Comunita' europea (sentenze n.  50  del
2013 e  n.  439  del  2008).  Pertanto,  come  imposto  dalla  stessa
giurisprudenza della Corte di giustizia, e' possibile  non  osservare
le regole della concorrenza: a) quando  l'ente  pubblico  svolge  sul
soggetto affidatario un controllo analogo  a  quello  esercitato  sui
propri servizi; b) quando il soggetto affidatario «realizzi la  parte
piu' importante della propria attivita'» con l'ente o  con  gli  enti
che la controllano (sentenza Teckal del 18 novembre  1999,  in  causa
C-107/98). 
    Nel caso in esame, non risulta che le suddette  condizioni  siano
state violate dalla disposizione di legge in esame,  che,  prevedendo
l'affidamento del servizio a societa'  provinciali  in  house,  senza
disciplinare la composizione e  i  limiti  di  operativita'  di  tali
societa',  deve  essere  interpretata  in  senso   costituzionalmente
conforme, con implicito richiamo a tale indefettibile  condizione  di
legittimita'. 
    Per completezza espositiva si rileva che la previsione  normativa
della procedura di somma  urgenza  e'  del  tutto  fuori  contesto  e
inapplicabile al caso di specie dove non ricorrono  ipotesi  di  tale
natura. Inoltre, la limitazione espressa a casi eccezionali di  reale
necessita' e urgenza e il suo carattere transitorio  non  determinano
di  per  se'  lesioni  della  normativa  comunitaria  in  materia  di
affidamento di appalti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza
in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, sollevate,
con riferimento agli  artt.  11,  114,  secondo  comma,  117,  primo,
secondo  e  terzo  comma,  e  118,  primo  e  secondo  comma,   della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la  Campania
- sezione  staccata  di  Salerno  -  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                    Ordinanza letta all'udienza dell'11 febbraio 2014 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
introdotti con due ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Campania -  sezione  staccata  di  Salerno,  depositate  il  7
settembre 2011 (nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2012); 
    rilevato che nei predetti giudizi di legittimita'  costituzionale
e' intervenuta la Provincia di Avellino; 
    che l'ente sopra indicato non e' parte nei giudizi a quibus; 
    che, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi  ad
intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
(oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole  parti  del
giudizio principale,  mentre  l'intervento  di  soggetti  estranei  a
questo  e'  ammissibile  per  i  terzi  titolari  di   un   interesse
qualificato, inerente  in  modo  diretto  ed  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o  dalle  norme  oggetto  di  censura  (ex
plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo  2010,  confermata
con sentenza n. 138 del 2010;  ordinanza  letta  all'udienza  del  31
marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze  n.  94
del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007); 
    che nell'intervento della Provincia di  Avellino  sono  sollevati
profili comuni e sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti  nei
giudizi a quibus; 
    che, pertanto, sussiste un interesse qualificato della  Provincia
di  Avellino  ad  intervenire   nei   sopra   indicati   giudizi   di
legittimita'. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile l'intervento spiegato dal soggetto di cui in
motivazione nei giudizi di legittimita'  costituzionale  iscritti  ai
nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2012. 
 
                 F.to: Gaetano Silvestri, Presidente