N. 108 SENTENZA 14 - 18 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure  urgenti  per  lo  sviluppo
  dell'agricoltura e della pesca - Misure  concernenti  i  contributi
  straordinari in favore del Comune e  del  teatro  Lanciavicchio  di
  Avezzano. 
- Legge  della  Regione  Abruzzo  24  aprile  2013,  n.  10,  recante
  «Modifiche  alla  legge   regionale   11   agosto   2011,   n.   29
  (Razionalizzazione  e  rideterminazione  dei  Servizi  di  Sviluppo
  Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni
  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio   annuale   2013   e
  pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria
  Regionale 2013),  alla  legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  3
  (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio
  pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo  2013,  n.  6
  (Misure urgenti per lo  sviluppo  del  Settore  dell'Agricoltura  e
  della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997,  n.
  143  (Norme  in  materia  di  riordino  territoriale  dei   Comuni:
  Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni  e  delle  sedi
  comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e  Fusioni)  e  altre
  disposizioni normative», artt. 2, 5 e 6. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5 e  6
della legge della Regione Abruzzo 24  aprile  2013,  n.  10,  recante
«Modifiche   alla   legge   regionale   11   agosto   2011,   n.   29
(Razionalizzazione  e  rideterminazione  dei  Servizi   di   Sviluppo
Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.  2  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale
2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale  2013),
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3  (Bilancio  di  previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale  2013-2015),
alla legge regionale 11 marzo 2013,  n.  6  (Misure  urgenti  per  lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
legge regionale 17  dicembre  1997,  n.  143  (Norme  in  materia  di
riordino territoriale dei  Comuni:  Mutamenti  delle  circoscrizioni,
delle denominazioni e  delle  sedi  comunali.  Istituzione  di  nuovi
Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni  normative»,  promosso
dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  ricorso  notificato
l'8-10 luglio 2013, depositato in cancelleria il 16  luglio  2013  ed
iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2013. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  aprile  2014  il   Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
l'8-10 luglio 2013 e  depositato  il  16  luglio  2013,  iscritto  al
registro  ricorsi  n.  76  del  2013,  ha   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5 e 6  della  legge  della
Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla  legge
regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge  regionale  10  gennaio
2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge
Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.
3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio
pluriennale 2013-2015), alla legge regionale  11  marzo  2013,  n.  6
(Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e  della
Pesca in Abruzzo), alla legge regionale  17  dicembre  1997,  n.  143
(Norme in materia di  riordino  territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti
delle circoscrizioni, delle  denominazioni  e  delle  sedi  comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e  altre  disposizioni
normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    2.- L'art. 2 della legge regionale n. 10 del  2013  dispone:  «l.
L'articolo 4 della legge  regionale  11  marzo  2013,  n.  6  (Misure
urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in
Abruzzo) e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Norma finanziaria).  1.
Agli oneri  finanziari  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  3,
stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede: 
    a) con le risorse iscritte  nell'ambito  del  capitolo  di  spesa
08.01.016 - 14150l, denominato "Aiuti  alla  marineria  pescarese  ex
art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con
modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00; 
    b) con le  risorse  iscritte  sul  capitolo  di  spesa  di  nuova
istituzione   08.01.016   -   141502,   da   denominare   "Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della
legge regionale 11 marzo 2013, n. 6" di euro 404.502,00. 
    2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 
    a) lo stanziamento del capitolo  di  spesa  02.01.009  -  321907,
denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti  passive,  procedure
esecutive  ed  interessi  passivi  in  materia  di  ordinamento   del
personale" e' ridotto di euro 404.502,00; 
    b) lo stanziamento del  capitolo  di  spesa  08.01.016  -  141502
denominato "Intervento straordinario in  favore  della  Marineria  di
Pescara - articolo 4 della le l1 marzo 2013, n. 6" e' incrementato di
euro 404.502,00». 
    L'art. 5  prevede:  «1.  Per  l'esercizio  2013  e'  concesso  un
finanziamento a favore del Comune di Avezzano  come  contributo  alle
spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari  a
euro l0.000,00. 
    2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario  corrente
sono apportate le seguenti  modifiche  in  termini  di  competenza  e
cassa: 
    a) il Cap. 321907 -  02.01.009  denominato  "Oneri  derivanti  da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed  interessi  passivi
in materia  di  ordinamento  del  personale"  e'  diminuito  di  euro
l0.000,00; 
    b) e' istituito il nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo
straordinario  a  favore  del  Comune  di  Avezzano  -   Celebrazioni
centenario terremoto Marsica  2015",  per  un  importo  pari  a  euro
10.000,00». 
    L'art. 6 prescrive:  «1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione
dell'articolo  31  della  legge  regionale  10  gennaio  2012,  n.  l
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2012
e pluriennale 2012-2014  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
regionale 2012)", quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000,00,  si
provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004
- 61673 denominato "Contributo straordinario  in  favore  del  Teatro
Lanciavicchio di Avezzano" istituito dal  comma  2  dell'articolo  31
della legge regionale n. 1/2012. 
    2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario  corrente
sono apportate le seguenti modifiche in termini di  competenza  e  di
cassa: 
    a)  UPB   10.01.004   -   Cap.   61673   denominato   "Contributo
straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano"  e'  in
aumento di euro 70.000,00; 
    b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 "Oneri derivanti  da  transazione,
liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia  di
ordinamento del personale" in diminuzione di euro 70.000,00». 
    Secondo il ricorrente, le disposizioni sopra richiamate sarebbero
costituzionalmente illegittime, in  quanto  gli  oneri  dalle  stesse
derivanti sarebbero posti a carico del  capitolo  321907,  denominato
«Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed
interessi  passivi  in  materia  di   ordinamento   del   personale»,
ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio
di previsione 2013 della Regione Abruzzo. Cio' sarebbe  in  contrasto
con l'art. 27, comma l, lettera c), della legge  Regione  Abruzzo  25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della  Regione  Abruzzo),  il
quale  dispone  che  «la  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
comportano  nuove  o  maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,   e'
determinata [...] a carico o  mediante  riduzione  di  disponibilita'
formatasi nel corso dell'esercizio riguardanti spese  di  natura  non
obbligatoria». 
    La disposizione  sarebbe  conforme  all'art.  34,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76  (Principi  fondamentali  e
norme di coordinamento in materia di bilancio  e  contabilita'  delle
regioni, in attuazione dell'articolo  1,  comma  4,  della  legge  25
giugno 1999, n. 208), il quale  stabilisce  che  la  legge  regionale
disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione  e
le procedure di gestione del bilancio  medesimo,  in  conformita'  ai
principi del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'art. 119 Cost. 
    Il  ricorrente  non  indica,  peraltro,  in  modo  specifico   la
disposizione  del  suddetto  decreto   legislativo   espressiva   del
principio di intrasferibilita' delle risorse dalle partite  di  spesa
obbligatorie. 
    Dalla  lettura  coordinata  di  quanto   disposto   dal   decreto
legislativo n. 76 del 2000 e della legge regionale di contabilita' n.
3 del 2002 si ricaverebbe il principio fondamentale di «coordinamento
della finanza pubblica», secondo cui la copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti da disposizioni che comportano nuove o maggiori spese
- come quelle di cui agli artt. 2, 5 e 6 della legge regionale n.  10
del  2013,   i   quali   prevedono   interventi   per   lo   sviluppo
dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo, nonche' interventi per  le
«Celebrazioni centenario terremoto Marsica  2015»  e  in  favore  del
Teatro Lanciavicchio di Avezzano - non potrebbe essere assicurata  da
disponibilita' sopravvenute sul capitolo di spesa afferente  a  spese
obbligatorie. 
    Inoltre, secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il
finanziamento delle disposizioni  impugnate,  gravando  sul  capitolo
denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti  passive,  procedure
esecutive  ed  interessi  passivi  in  materia  di  ordinamento   del
personale», ove sopravvenissero spese  obbligatorie  di  quest'ultima
natura, comporterebbe l'emersione di un passivo di cassa, violando il
principio del pareggio di bilancio di cui all'art. 81, quarto  comma,
Cost. 
    3.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
    4.-  Successivamente  all'introduzione  del  presente   giudizio,
l'art. 15, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013,
n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.  2
recante "Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione  Abruzzo  (Legge
Finanziaria Regionale  2013)",  modifiche  alla  legge  regionale  10
gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2013  -  bilancio  pluriennale  2013-2015"  e  ulteriori
disposizioni normative», ha abrogato gli artt.  5  e  6  della  legge
regionale n. 10 del 2013. 
    5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato
il 28 ottobre 2013, ha rinunciato al ricorso limitatamente agli artt.
5 e 6 della legge regionale n. 10 del 2013, ritenendo  invece  ancora
validi i motivi di impugnativa relativi all'art. 2 della citata legge
regionale. 
    6. - Nel corso dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello
Stato ha preso atto che l'art. 15, comma 1, della legge regionale  n.
20 del 2013 ha abrogato l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6
del 2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 10 del 2013. Pur ritenendo satisfattiva tale modifica,  la  difesa
erariale ha insistito per l'accoglimento del ricorso,  non  essendovi
certezza circa  la  non  applicazione  della  disposizione  impugnata
durante il periodo in cui e' stata vigente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato gli artt. 2, 5 e 6 della  legge  della  Regione
Abruzzo  24  aprile  2013,  n.  10,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge  regionale  10  gennaio
2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge
Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.
3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio
pluriennale 2013-2015), alla legge regionale  11  marzo  2013,  n.  6
(Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e  della
Pesca in Abruzzo), alla legge regionale  17  dicembre  1997,  n.  143
(Norme in materia di  riordino  territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti
delle circoscrizioni, delle  denominazioni  e  delle  sedi  comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e  altre  disposizioni
normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo
comma,  Cost.,   quest'ultimo   con   riguardo   alla   materia   del
«coordinamento della finanza pubblica». 
    Successivamente all'introduzione del  presente  giudizio,  l'art.
15, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20,
recante «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013 - 2015 della Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013,  n.
3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -
bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni  normative»,
ha abrogato gli artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013. 
    In ragione di tale abrogazione il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con atto depositato il 28 ottobre 2013,  ha  rinunciato  al
ricorso limitatamente alle norme dalla stessa interessate. 
    Alla  luce  della  rinuncia  parziale,  rimane  da  esaminare  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge reg.
Abruzzo n. 10 del 2013. Detta norma dispone: «1. L'articolo  4  della
legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per  lo  sviluppo
del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e'  sostituito
dal seguente: "Art. 4 (Norma finanziaria) 1.  Agli  oneri  finanziari
derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il  solo  anno
2013 in euro 428.000,00, si provvede:  a)  con  le  risorse  iscritte
nell'ambito del capitolo di  spesa  08.01.016  -  141501,  denominato
"Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi  32  e  33  -  del
decreto-legge 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in  Legge
17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00; b) con le risorse iscritte sul
capitolo di  spesa  di  nuova  istituzione  08.01.016  -  141502,  da
denominare "Intervento straordinario in  favore  della  Marineria  di
Pescara - Articolo 4 della legge regionale 11.3.2013, n. 6"  di  euro
404.502,00. 2. Al bilancio di previsione  dell'esercizio  finanziario
2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e
di cassa: a) lo  stanziamento  del  capitolo  di  spesa  02.01.009  -
321907, denominato "Oneri derivanti  da  transazioni,  liti  passive,
procedure esecutive ed interessi passivi in  materia  di  ordinamento
del personale" e' ridotto di euro 404.502,00; b) lo stanziamento  del
capitolo  di  spesa  08.01.016  -   141502   denominato   "Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della
legge  regionale  11.3.2013,  n.   6"   e'   incrementato   di   euro
404.502,00"». 
    Secondo  il  ricorrente,  il  citato  art.  2   prevedrebbe,   in
violazione dei parametri  evocati,  che  gli  oneri  derivanti  dagli
interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in  Abruzzo
siano posti a carico del  capitolo  di  bilancio  321907,  denominato
«Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed
interessi  passivi  in  materia  di   ordinamento   del   personale»,
ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio
di previsione 2013 della Regione Abruzzo. 
    La disposizione sarebbe in contrasto con l'art.  27  della  legge
della Regione Abruzzo 25 marzo  2002,  n.  3  (Ordinamento  contabile
della Regione Abruzzo), laddove prevede che «la copertura finanziaria
delle leggi che comportano  nuove  o  maggiori  spese  ovvero  minori
entrate e' determinata [...] c) a  carico  o  mediante  riduzione  di
disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio  riguardanti  spese
di natura non obbligatoria». 
    Detto art. 27, a sua volta, sarebbe  conferente  con  il  decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali  e  norme  di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni,
in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25  giugno  1999,
n. 208), ed in particolare con l'art. 34, comma 1, nella parte in cui
dispone  che  la  legge  regionale  disciplina  la  formazione  e  la
struttura del bilancio,  in  conformita'  ai  principi  dello  stesso
decreto legislativo. 
    Dalla lettura coordinata delle norme suddette si ricaverebbe che,
nel caso in esame, il trasferimento di  risorse  da  un  capitolo  di
spesa di natura obbligatoria ad uno di natura facoltativa non sarebbe
conforme ai  precetti  contenuti  nelle  norme  costituzionali,  come
specificati dalla legge  di  contabilita'  regionale  e  dal  decreto
legislativo. In sostanza, il capitolo denominato «Oneri derivanti  da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed  interessi  passivi
in materia di ordinamento del personale» sarebbe  ricompreso  tra  le
spese  obbligatorie  ed  il  prelievo  cosi'  disposto  dalle   norme
impugnate violerebbe il principio di intrasferibilita' di risorse  di
cosi' diversa natura, che si ricaverebbe dal combinato delle  evocate
norme di contabilita' statale e regionale. 
    Il   descritto   combinato   disposto   costituirebbe   parametro
interposto, integrando la violazione degli artt. «81 quarto  comma  e
117 terzo comma Cost. [...]; in particolare  viola  il  principio  di
equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, 4 comma, Cost.,  nonche'
l'art.  117,  terzo  comma  della   Costituzione,   in   materia   di
coordinamento della finanza  pubblica».  La  riduzione  del  capitolo
attinto, «qualora  si  presentassero  spese  obbligatorie  di  quella
natura da sostenere comunque, comporterebbe  infatti  inevitabilmente
l'emersione di un passivo di cassa e violerebbe quindi  il  principio
del pareggio di bilancio». La regola «secondo cui non  e'  consentito
coprire nuove o maggiori spese mediante  capitoli  relativi  a  spese
obbligatorie» sarebbe «per  quanto  sopra  illustrato,  un  principio
fondamentale del coordinamento finanziario». 
    Nel corso dell'udienza la difesa erariale ha fatto  presente  che
l'art. 15, comma 1, della legge  reg.  Abruzzo  n.  20  del  2013  ha
abrogato l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 6  del  2013.
Essendo quest'ultima  norma  -  come  modificata  dalla  disposizione
impugnata - la fonte della variazione di bilancio compensativa tra il
capitolo n. 321907, finalizzato alla copertura degli oneri  derivanti
da transazioni e liti passive, e il capitolo n.  141502,  finalizzato
all'intervento straordinario in favore della  Marineria  di  Pescara,
l'abrogazione sarebbe pienamente satisfattiva della pretesa  azionata
dal Presidente del Consiglio. 
    L'Avvocatura   dello   Stato,   tuttavia,   ha   insistito    per
l'accoglimento del ricorso, relativamente al periodo in cui la  norma
abrogata ha avuto vigenza,  non  essendovi  alcuna  prova  della  sua
mancata applicazione nel suddetto arco temporale. 
    2.- In via preliminare - a seguito  della  rinunzia  parziale  al
ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri  e  tenuta
presente la mancata costituzione della parte convenuta  -  dev'essere
dichiarata, ai sensi dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
limitatamente alle questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013. 
    3.- Al contrario, non e' stata oggetto di rinunzia  la  questione
di legittimita' costituzionale  dell'art.  2  della  medesima  legge,
proposta in riferimento agli artt. 81, quarto  comma,  e  117,  terzo
comma,  Cost.,   quest'ultimo   con   riguardo   alla   materia   del
«coordinamento  della  finanza  pubblica».  Infatti,  pur   ritenendo
satisfattiva  l'intervenuta  abrogazione,  l'Avvocatura  dello  Stato
chiede l'accoglimento del ricorso per il  periodo  in  cui  la  norma
abrogata ha avuto vigenza,  non  essendovi  alcuna  prova  della  sua
mancata applicazione nel suddetto arco temporale. 
    Se la sopravvenuta modifica normativa e' stata  riconosciuta  dal
Presidente del Consiglio dei ministri pienamente  satisfattiva  delle
proprie pretese - venendo, con cio', in essere  la  prima  delle  due
condizioni che la  giurisprudenza  di  questa  Corte  richiede  quali
requisiti  per  la  declaratoria  di  cessazione  della  materia  del
contendere (ex plurimis, ordinanza n. 208 del 2013) -,  l'assenza  di
qualsiasi indicazione (non  essendosi,  tra  l'altro,  costituita  la
Regione resistente) circa la mancata applicazione medio tempore della
norma  censurata  induce  a  ritenere  non  provato  tale   ulteriore
requisito per l'indicata declaratoria, anche  in  considerazione  del
tempo di vigenza della norma abrogata (ex plurimis, sentenza  n.  272
del 2013). 
    Per  decidere  la   questione,   e'   utile   premettere   alcune
considerazioni  circa   lo   stato   della   legislazione   e   della
giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai  profili  evocati  dal
ricorrente, che si possono in tal modo sintetizzare: a) esistenza  di
norme interposte espressive  di  un  principio  di  intrasferibilita'
assoluta di  risorse  tra  spese  obbligatorie  e  discrezionali;  b)
automatica incidenza negativa di tale  trasferimento  sull'equilibrio
di bilancio tutelato dall'art. 81, quarto comma, Cost.; c)  incidenza
causale di tale operazione sull'equilibrio di cassa dell'ente che  la
pone in essere. 
    3.1.- Il profilo sub a) comporta, a sua volta, l'intrecciarsi  di
due distinte questioni: se una norma regionale di contabilita'  possa
essere considerata norma interposta nella materia  del  coordinamento
della finanza pubblica e  se  esista  nell'ordinamento  contabile  un
principio di intrasferibilita'  assoluta  tra  spese  obbligatorie  e
spese discrezionali. 
    Quanto alla prima,  e'  da  escludere  che  una  disposizione  di
contabilita' regionale - come  quella  evocata  nella  fattispecie  -
possa, di per  se',  essere  considerata  norma  interposta  utile  a
scrutinare altre norme regionali dello stesso rango. Al massimo,  una
norma di  contabilita'  regionale  puo'  essere  riproduttiva  di  un
principio   ricavabile   direttamente   da   una   norma   di   rango
costituzionale o, in  via  di  specificazione,  da  una  disposizione
interposta statale. 
    Ad avviso del ricorrente, questa relazione si verificherebbe  tra
la norma regionale evocata (art. 27 della legge reg. Abruzzo n. 3 del
2002) e l'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, in un contesto
espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    Tuttavia, come  il  significato  letterale  della  norma  statale
testimonia - «1. La legge regionale disciplina  la  formazione  e  la
struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione  del
bilancio medesimo, in conformita' ai principi del  presente  decreto,
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione» -, detta  disposizione
e' il fondamento non tanto di un coordinamento finalizzato a  guidare
in modo omogeneo la morfologia e la gestione  dei  conti  degli  enti
territoriali,   bensi'   il   parametro   legittimante    l'autonomia
finanziaria degli stessi, che puo' essere consentita soltanto entro i
limiti fissati dai principi generali della  materia  di  contabilita'
pubblica. 
    Chiariti i termini della prima questione, occorre  considerare  -
in relazione alla seconda - che non vi e' nella legislazione  statale
un principio di intrasferibilita' assoluta tra spese  obbligatorie  e
discrezionali. 
    In realta', con legge regionale «si possono  sempre  operare  gli
storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel  capitolo  vi
sia una eccedenza di stanziamento» (sentenza n. 17  del  1961)  e  le
variazioni attinte da partite di spesa di  natura  obbligatoria  sono
sempre possibili «una volta che il titolo di  una  determinata  spesa
sia venuto meno [e,  conseguentemente,]  si  possa  procedere  ad  un
differente utilizzo delle relative disponibilita'. Del resto [...] la
copertura  delle  nuove  spese  [puo']  rinvenirsi   anche   mediante
riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa  [...]  a
seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio» (sentenza
n. 244 del 1995). 
    Cio' non comporta,  peraltro,  una  sorta  di  deregolamentazione
delle variazioni di bilancio  in  corso  di  esercizio.  Molte  norme
espressive di principi inderogabili sono contenute nella legislazione
statale di settore ed in particolare nella legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica),  la  quale  non  si
limita  a  disciplinare  nel  dettaglio  la  copertura  della   spesa
nell'ambito del bilancio statale, ma contiene principi e  metodologie
vincolanti anche per gli enti del settore pubblico (art. 19). 
    Cosi', ad esempio, dal combinato disposto degli artt.  21,  comma
6, e 33, comma 4, della legge n.  196  del  2009  si  ricava  che  le
variazioni compensative tra dotazioni  finanziarie  possono  avvenire
nell'ambito delle  spese  rimodulabili,  mentre  non  sono  possibili
quando l'amministrazione «non ha la  possibilita'  di  esercitare  un
effettivo controllo,  in  via  amministrativa,  sulle  variabili  che
concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione» (art.
21, comma 6); principio che riguarda anche le spese  obbligatorie  di
natura fissa o  predeterminate  in  modo  inderogabile  nel  quantum.
Analogamente, dall'art. 21, comma 6, della medesima legge  si  ricava
anche un principio di istruttoria  e  di  motivazione  tecnica  delle
variazioni di bilancio «in relazione alla loro tipologia e natura». 
    3.2.- Con riguardo ai profili sub b) e c), inerenti alla  pretesa
automatica incidenza negativa  della  variazione  sull'equilibrio  di
bilancio tutelato dall'art. 81, quarto comma, Cost. e sull'equilibrio
di cassa dell'ente che la pone in  essere,  e'  utile  ricordare  che
l'art. 33, comma 4, della medesima legge n. 196 del 2009  esprime  il
principio che le variazioni compensative  tra  dotazioni  finanziarie
sono consentite per l'adeguamento  al  fabbisogno  nell'ambito  delle
spese rimodulabili «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza
pubblica». 
    4.- Alla luce delle esposte premesse, la questione non e' fondata
ne'  in  riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  ne'   in
riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione   al
combinato degli artt. 27 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2002 e  34
del d.lgs. n. 76 del 2000. 
    4.1. - Quanto alla pretesa lesione dell'equilibrio del  bilancio,
non puo' essere configurata,  nel  modo  automatico  prospettato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, l'incidenza  negativa  di  uno
storno da un capitolo  all'altro  del  bilancio  senza  collegare  la
censura all'eventuale assenza, nel capitolo attinto, di  un'eccedenza
di stanziamento sufficiente  a  coprire  la  nuova  spesa  deliberata
(sentenza n. 17 del 1961) o alle ipotesi di carenza di istruttoria in
ordine ai presupposti della variazione. 
    L'indisponibilita' non puo' neppure essere desunta, per una sorta
di presunzione assoluta, dalla natura obbligatoria  del  capitolo  di
spesa ridotto, dal momento che la sua intitolazione «Oneri  derivanti
da  transazione,  liti  passive,  procedure  esecutive  ed  interessi
passivi in materia di  ordinamento  del  personale»  si  presta  -  a
differenza di altre spese  di  natura  obbligatoria  -  a  potenziali
rimodulazioni  in  senso  restrittivo,  per  effetto   dell'accertata
incidenza  favorevole  di  alcune  variabili  che   concorrono   alla
formazione,   allocazione   e   quantificazione    del    contenzioso
giurisdizionale, amministrativo e transattivo inerente  al  personale
dipendente. 
    Analoghe considerazioni riguardano la dedotta  incidenza  causale
negativa dello storno sull'equilibrio  di  cassa  della  Regione:  di
regola esso e' neutro rispetto ai saldi di  competenza  e  finanziari
del  bilancio,  in  ragione   del   suo   carattere   intrinsecamente
compensativo. 
    4.2.- Per quel che concerne le censure sollevate  in  riferimento
alla materia del «coordinamento  della  finanza  pubblica»,  e'  bene
ribadire che  non  esiste  nell'ordinamento  contabile  un  principio
fondamentale di intrasferibilita' assoluta tra spese  obbligatorie  e
discrezionali, bensi' un divieto di attingere dalle risorse destinate
a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime  non
sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili. 
    Per i motivi precedentemente esposti, non e' di  tale  natura  la
fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte ne' il ricorrente ha
dedotto   alcun   elemento   idoneo   a   dimostrare   in    concreto
l'intangibilita'  del  fabbisogno  per  gli  oneri   di   contenzioso
afferenti alla posta di bilancio ridotta. 
    5.- Dunque, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013,  promossa  in  riferimento
agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.,  deve  essere
dichiarata non fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2  della  legge  della  Regione  Abruzzo  24
aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto
2011, n. 29 (Razionalizzazione  e  rideterminazione  dei  Servizi  di
Sviluppo Agricolo), alla  legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria
Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure  urgenti
per lo  sviluppo  del  Settore  dell'Agricoltura  e  della  Pesca  in
Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997,  n.  143  (Norme  in
materia  di  riordino  territoriale  dei  Comuni:   Mutamenti   delle
circoscrizioni,  delle   denominazioni   e   delle   sedi   comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e  altre  disposizioni
normative» - promossa in riferimento agli artt. 81, quarto  comma,  e
117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe; 
    2)  dichiara  l'estinzione  del   processo   relativamente   alle
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  5  e  6  della
legge reg. Abruzzo n.  10  del  2013,  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI