AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 aprile 2014 

Rettifica della determina n. 244  del  10  marzo  2014,  relativa  al
medicinale per uso umano «Imatinib Accord». (Determina n.  370/2014).
(14A03255) 
(GU n.96 del 26-4-2014)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Vista la determinazione n.  244  del  10  marzo  2014  relativa  al
medicinale per uso  umano  «Imatinib  Accord»  (imatinib)  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2014, Serie generale n. 74; 
  Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio; 
 
                             Rettifica: 
 
  1.  All'art.  1,  relativo  alla  «Classificazione  ai  fini  della
rimborsabilita'», si intenda aggiunto: 
  «La  classificazione  di  cui  alla  presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale IMATINIB ACCORD e' classificato, ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).». 
  2.  Dopo  l'art.  3,  relativo  alle  «Condizioni  e  modalita'  di
impiego», si intenda aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 4 (Tutela brevettuale). - Il titolare  dell'AIC  del  farmaco
generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di
proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle
vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. 
  Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi'  responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del  decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non  includere  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale.». 
  3. L'art. 4, relativo alle «Disposizioni finali», leggasi: «Art.  5
(Disposizioni finali).». 
    Roma, 10 aprile 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani