AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Paracetamolo Accord Healthcare». (14A03011) 
(GU n.97 del 28-4-2014 - Suppl. Ordinario n. 37)

 
 
 
     Estratto determinazione V & A n. 570/2014 del 18 marzo 2014 
 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  PARACETAMOLO
ACCORD HEALTHCARE,  nella  forma  e  confezione:  «500  mg  compresse
effervescenti»  8  compresse  in  strip  al/al;  in   aggiunta   alle
confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le  specificazioni
di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Middlesex-Gran Bretagna, Sage House, 319, Pinner
Road, North Harrow, CAP HA1 4HF, Gran Bretagna (GB). 
    Confezione: «500 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip
al/al - A.I.C. n. 040411163 (in base 10), 16K80V (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse effervescenti. 
    Composizione: una compressa effervescente contiene: 
      principio attivo: paracetamolo 500 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 040411163 «500 mg compresse  effervescenti»
8 compresse in strip al/al. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe: «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 040411163 «500 mg compresse  effervescenti»
8  compresse  in  strip  al/al  -  OTC:  medicinale  non  soggetto  a
prescrizione medica da banco. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006,  n.  219,  e  s.m.i.  il  foglio  illustrativo  e  le
etichette devono essere redatti in lingua italiana  e,  limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende   avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.