MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Modalita' per  il  rilascio  di  autorizzazioni  all'importazione  di
prodotti biologici da Paesi Terzi. (14A03582) 
(GU n.104 del 7-5-2014)

 
 
    In considerazione di quanto riportato all'art. 19,  punto  5  del
reg. n. 1235/2008, relativamente al termine  ultimo,  fissato  al  1°
luglio 2014, per il rilascio di  autorizzazioni  all'importazione  di
prodotti  biologici  da  parte  degli  Stati  membri,  si  portano  a
conoscenza  le  modalita'  relative  al  rilascio  di  autorizzazioni
all'importazione al fine di rispettare la data suindicata: 
      1) le autorizzazioni saranno rilasciate da questo Ufficio  fino
alla data del 30 giugno 2014, per la durata di  un  anno  solare;  le
richieste di autorizzazione inviate  dagli  importatori  di  prodotti
biologici verranno accettate se ricevute  da  questa  Amministrazione
entro, e non oltre il termine, del 31 maggio  2014,  da  considerarsi
perentorio; 
      2) ulteriori documenti che saranno richiesti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione dovranno essere forniti tempestivamente  al  fine
di consentirne l'esame in tempo utile da parte dell'Amministrazione; 
      3) le autorizzazioni rilasciate non sono modificabili  dopo  il
30 giugno 2014; 
      4) per ottenere  il  rinnovo  di  autorizzazioni  con  scadenza
successiva alla data  del  30  giugno  2014,  e'  necessario  inviare
l'apposita modulistica a questo Ufficio, che dovra'  riceverla  entro
la data del 31 maggio 2014; la nuova autorizzazione  avra'  validita'
temporale dal 30 giugno 2014 al 29 giugno 2015. 
    Fatte salve queste disposizioni, la modalita' di  rilascio  delle
autorizzazioni ed i relativi adempimenti  da  parte  degli  operatori
rimangono  invariati  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  normativa
europea e nazionale.