N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Puglia). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Modalita' di riparto  interregionale  del  livello  complessivo  di
  spesa assegnato al comparto delle Regioni a  statuto  ordinario  ai
  fini del patto di stabilita' interno - Abolizione per gli  esercizi
  successivi  al  2013  della  procedura  "concertata"  (basata   sul
  raggiungimento di un "accordo" in Conferenza  Stato-Regioni,  salvo
  potere "sostitutivo" ministeriale) - Determinazione tabellare degli
  importi massimi del complesso delle  spese  finali  in  termini  di
  competenza eurocompatibile spettanti a ciascuna  Regione  ordinaria
  per gli anni dal 2014 al 2017 -  Ricorso  della  Regione  Puglia  -
  Denunciata adozione di una disposizione di dettaglio in materia  di
  "coordinamento della finanza pubblica" -  Incidenza  sull'autonomia
  di spesa e sulle sfere di autonomia legislativa,  amministrativa  e
  finanziaria   costituzionalmente   garantite   alle    Regioni    -
  Distribuzione  unilaterale  da  parte  dello  Stato   della   spesa
  complessiva ammissibile, senza alcuna forma di  collaborazione  con
  il  sistema  delle  Regioni  -  Lesione  del  principio  di   leale
  collaborazione. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 496, lett.  b)  e  c)
  (modificative dell'art. 1, comma 449, secondo periodo, della  legge
  24 dicembre 2012, n. 228), e  497  (aggiuntivo  del  comma  449-bis
  all'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, commi  primo  e
  secondo, e 119, primo comma. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2014  -
  Determinazione tabellare degli importi massimi del complesso  delle
  spese finali in termini di competenza eurocompatibile  spettanti  a
  ciascuna Regione  ordinaria  per  gli  anni  dal  2014  al  2017  -
  Assegnazione alla Regione Puglia del limite  massimo  di  spesa  di
  1.305 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.289  milioni  di  euro
  per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 -  Ricorso  della  Regione
  Puglia - Denunciata discriminazione della ricorrente rispetto  alla
  quasi totalita' delle altre Regioni, assegnatarie di maggiori quote
  pro capite - Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  aggravata
  dalla  mancata  considerazione  dei   finanziamenti   alla   Puglia
  provenienti dai fondi per i programmi di sviluppo dell'UE  e  dagli
  interventi speciali statali a destinazione vincolata  -  Violazione
  dei  principi  di  eguaglianza  e  di   razionalita-ragionevolezza,
  ridondante sull'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria
  regionale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 497  (aggiuntivo  del
  comma 449-bis all'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). 
- Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 118, commi  primo
  e secondo, e 119, commi primo e quinto. 
(GU n.20 del 7-5-2014 )
    Ricorso della Regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore  della  Giunta  regionale  dott.  Nicola  Vendola,   a   cio'
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  190  del  21
febbraio  2014,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  prof.  Marcello
Cecchetti  (pec:  marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it)  ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo  in  Roma,
via Antonio Mordini n. 14, come da mandato  a  margine  del  presente
atto; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  pro-tempore,  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 496, lettere b) e c), e comma  497,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e  pluriennale  -  legge  di  stabilita'  2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.  302,  S.O.,
per violazione degli articoli 3, 117,  terzo  e  quarto  comma,  118,
primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione,
nonche' del principio costituzionale di leale  collaborazione  e  dei
principi costituzionali di razionalita' e ragionevolezza. 
    1. - Le disposizioni oggetto di censura e il  contesto  normativo
nel quale si inseriscono. 
    1.1. - L'art. 1, comma 496, della  legge  n.  147  del  2013,  in
vigore dal 1° gennaio 2014, cosi' stabilisce: 
        «Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: 
          a)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
complesso   delle   spese   finali, in    termini    di    competenza
eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario  non  puo'  essere
superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro,  per
l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni  di  euro  e  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal  2013  al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; 
    c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  ciascun  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «2013». 
    Con  tale  disposizione,  dunque,  sono  state  apportate  alcune
modifiche al comma 449 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.
228, il quale disponeva in ordine alle modalita' di  riparto  tra  le
Regioni della complessiva dotazione di spesa ai  fini  del  patto  di
stabilita'  interno  assegnata,   con   la   medesima   disposizione,
all'intero comparto delle Regioni a statuto ordinario. 
    Il testo originario del predetto  comma  449  dell'art.  1  della
legge n. 228  del  2012  -  per  quel  che  qui  piu'  specificamente
interessa - era il seguente: 
        «Il complesso delle spese finali  in  termini  di  competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
recepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno (...)». 
    Il medesimo comma 449 prevedeva altresi' che, nel caso in cui non
si   addivenisse   alla   citata   deliberazione   della   Conferenza
Stato-Regioni, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
fosse «comunque emanato»  entro  il  15  febbraio  2013,  «ripartendo
l'obiettivo complessivo  in  proporzione  all'incidenza  della  spesa
espressa  in  termini  di  competenza  eurocompatibile  di   ciascuna
regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al  2011,  trasmessi
ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del  decreto-legge   25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  2009,  n.  166,  e,  ove  necessario,  sulla   base   delle
informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del
patto di stabilita' interno del 2011». 
    Il testo dell'art. 1, comma 449, della  legge  n.  228  del  2012
attualmente in vigore per  effetto  delle  modifiche  introdotte  dal
comma 496 dell'art. 1 della legge  n.  147  del  2013  e'  dunque  il
seguente: 
        «Il complesso delle spese finali  in  termini  di  competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere
superiore, per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni, per  l'anno
2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e, per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.  L'ammontare
dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in   termini   di   competenza
eurocompatibile,  per  l'esercizio   2013,   e'   determinato   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, recepito  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31  gennaio  2013  e
puo' assorbire quanto previsto  dal  comma  2  dell'articolo  20  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata  deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e'  comunque  emanato  entro  il  15
febbraio 2013,  ripartendo  l'obiettivo  complessivo  in  proporzione
all'incidenza  della  spesa  espressa  in   termini   di   competenza
eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base  dei  dati,
relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  e,   ove
necessario, sulla base delle  informazioni  trasmesse  dalle  Regioni
attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno del 2011». 
    La modifica introdotta dalla  lettera  a)  del  comma  496  tocca
esclusivamente  il  primo  periodo  della  disposizione   legislativa
novellata e attiene alla determinazione  del  limite  complessivo  di
spesa ai fini del patto di stabilita' interno assegnato  al  comparto
delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta, a tutta evidenza, di un
principio di «coordinamento della finanza  pubblica»,  e,  in  quanto
tale, deve  pacificamente  ritenersi  riconducibile  alla  competenza
legislativa  statale  in  subiecta  materia.  Per  tale  ragione,  la
ricorrente non ha ritenuto di impugnare il comma 496, lett. a). 
    Al  contrario,  le  lettere  b)  e  c)  del  medesimo  comma  496
introducono  modifiche  al   secondo   periodo   della   disposizione
legislativa oggetto di  novellazione,  incidendo  direttamente  sulle
modalita' di riparto tra le diverse Regioni a statuto ordinario della
complessiva  dotazione  di  spesa  assegnata  a  tale  comparto,   in
particolare attraverso l'eliminazione - per tutti gli anni successivi
all'esercizio  2013  -  della  possibilita'  per  queste  Regioni  di
determinare l'ammontare dell'obiettivo di ciascuna  Regione  mediante
«accordo» da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni,  quanto
meno «in prima battuta» (con deliberazione che intervenga entro il 31
gennaio) e fatto salvo il potere del Ministero dell'economia e  delle
finanze di intervenire, con proprio decreto entro il 15 febbraio,  in
caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le Regioni. 
    In buona sostanza, le lettere b) e c) del  comma  496,  limitando
l'applicabilita' della procedura  «concertata»  di  riparto  al  solo
esercizio  2013,  escludono  radicalmente,  per  tutti  gli  esercizi
successivi al 2013,  qualunque  partecipazione  e  qualunque  apporto
delle singole Regioni  alla  distribuzione  degli  importi  di  spesa
complessiva ammissibile ai fini del patto  di  stabilita'  interno  e
alla determinazione della quota  spettante  in  concreto  a  ciascuna
Regione. 
    1.2. - In questo contesto, si comprende agevolmente il senso  che
assume il successivo comma 497 dell'art. 1 della  legge  n.  147  del
2013, il quale provvede ad aggiungere il nuovo comma 449-bis all'art.
1 della legge n. 228 del 2012, secondo  una  logica  di  strettissima
connessione e di piena coerenza con le modifiche  di  cui  sopra.  In
tale disposizione, infatti, e' contenuta la puntale  indicazione  del
«complesso   delle   spese   finali   in   termini   di    competenza
eurocompatibile di ciascuna  regione»,  secondo  un'apposita  tabella
che, in particolare,  per  quanto  qui  di  piu'  immediato  rilievo,
assegna alla Regione Puglia 1.305 milioni di euro per il 2014 e 1.289
milioni di euro per gli anni 2015-2017. 
    Il quadro di sintesi che scaturisce dal  combinato  disposto  dei
commi 496 e 497 dell'art. 1 della legge n. 147  del  2013  e'  dunque
chiarissimo:  mentre  in  precedenza  la  quota-parte   del   livello
complessivo  di  spesa  eurocompatibile  del  settore  delle  Regioni
ordinarie spettante  a  ciascuna  Regione  era  stabilita,  in  prima
battuta, sulla base di un «accordo» in Conferenza Stato-Regioni  (con
previsione di un potere «sostitutivo» ministeriale in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo), allo stato attuale essa  e'  senz'altro
oggetto di una determinazione assunta unilateralmente dello Stato. 
    Si osservi, peraltro, a  fini  di  massima  completezza,  che  il
meccanismo dell'intesa in sede di Conferenza  Stato-Regioni  previsto
nella formulazione originaria del comma 449 dell'art. 1  della  legge
n. 228 del 2012, all'atto della sua  prima  applicazione  per  l'anno
2013, aveva dato concreta prova di ottima funzionalita'. Tale intesa,
infatti, era stata raggiunta nella seduta  della  Conferenza  del  24
gennaio  2013  e  puntualmente  recepita  nel  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013. 
    1.3 - Considerati i contenuti  e  gli  effetti  normativi  appena
illustrati, la Regione Puglia,  con  la  deliberazione  della  Giunta
indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti  a
questa Ecc.ma Corte il comma 496, lettere b) e c),  e  il  comma  497
dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013,  contestando  la  violazione
degli articoli 3, 117, terzo e quarto comma,  118,  primo  e  secondo
comma, 119, primo e quinto comma,  della  Costituzione,  nonche'  del
principio costituzionale  di  leale  collaborazione  e  dei  principi
costituzionali di razionalita' e ragionevolezza. 
    L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con  il  presente
ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di 
 
                               DIRITTO 
 
    2.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  496,
lettere b) e c), e comma 497,  della  legge  n.  147  del  2013,  per
violazione degli artt. 117,  terzo  e  quarto  comma,  118,  primo  e
secondo comma, 119, primo comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di
leale  collaborazione,  in  quanto,  ponendo  una   disposizione   di
dettaglio nella materia del «coordinamento della  finanza  pubblica»,
determina  una  forte  incidenza  sull'autonomia  di  spesa  e  sulle
politiche che la Regione puo' perseguire in tutti i  settori  che  la
Costituzione affida  alla  competenza  legislativa  e  amministrativa
regionale, e cio'  per  di  piu'  senza  prevedere  alcuna  forma  di
collaborazione con il sistema  delle  Regioni  ed  eliminando  quella
previgente  che  risultava  pienamente  compatibile  con  il   quadro
costituzionale. 
    2.1. - La norma (comma 496, lettere  b  e  c)  con  la  quale  si
elimina per gli esercizi successivi al 2013 la previsione secondo  la
quale il riparto tra le Regioni a statuto ordinario della complessiva
dotazione di spesa in  termini  di  competenza  eurocompatibile  deve
essere stabilito, in prima battuta, mediante  un  «accordo»  adottato
nella sede della Conferenza Stato-Regioni,  congiuntamente  a  quella
(comma 497) che determina nel dettaglio il concreto riparto  di  tale
dotazione spettante a  ciascuna  Regione  per  gli  esercizi  2014  e
2015-2017, pone innegabilmente un precetto  di  «coordinamento  della
finanza pubblica»  non  qualificabile  come  «principio»  e  pertanto
incostituzionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119,  secondo
comma, Cost. 
    Le norme accennate, infatti, non pongono  affatto  una  norma  di
principio,  dal  momento  che,  senza  alcuna   plausibile   ragione,
restringono i margini di  autonomia  a  disposizione  delle  Regioni,
addirittura azzerando, in particolare,  qualunque  potere  di  queste
ultime di partecipare e concorrere alla distribuzione delle quote  di
spesa complessiva ammissibile spettanti a ciascuna. E la  prova  piu'
evidente  del  fatto  che  non  si  tratti  di  una  disciplina   cui
riconoscere la natura di «principio di  coordinamento  della  finanza
pubblica» e' costituita  proprio  dal  suo  carattere  di  disciplina
assolutamente non  necessaria,  sostanzialmente  inutile,  oltre  che
palesemente sproporzionata rispetto agli obiettivi da perseguiti. 
    Invero, al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della
spesa pubblica che l'art. 1, commi 496 e 497, della legge n. 147  del
2013  evidentemente  si  propone,  era  assolutamente  sufficiente  e
pienamente adeguata la disciplina  -  questa  si'  «di  principio»  -
contenuta nel previgente testo dell'art. 1, comma 449, della legge n.
228 del 2012, la quale poneva una norma ad un piu'  alto  livello  di
generalita' - ossia la determinazione del limite complessivo di spesa
spettante   all'intero   comparto   delle   Regioni    ordinarie    -
accompagnandola  con  la  specifica  previsione  di  un  procedimento
concertato volto alla determinazione delle singole  quote  regionali,
al contempo aperto alla reciproca collaborazione delle Regioni stesse
e in  grado  di  garantire  il  raggiungimento  del  risultato  (come
dimostrato nei fatti dall'intesa  raggiunta  per  l'anno  2013  nella
seduta  della  Conferenza  Stato-Regioni   del   24   gennaio   2013,
puntualmente recepita nel decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 20 febbraio 2013), all'occorrenza anche mediante  l'esercizio
di un potere ministeriale «sostitutivo» in caso  di  mancato  accordo
tra le Regioni entro il termine  legislativamente  stabilito  del  31
gennaio. 
    2.2. - In secondo  luogo,  deve  essere  rilevato  quanto  segue.
Risulta evidente che le due disposizioni in questione, riservando  al
potere unilaterale dello Stato la decisione  di  stabilire  l'importo
totale della spesa massima complessiva di ciascuna  Regione  per  gli
esercizi finanziari cui si riferiscono e, al tempo stesso,  adottando
in concreto tale decisione unilaterale,  determinano  una  fortissima
incidenza   sull'esercizio   di   tutte   le   competenze   regionali
costituzionalmente   garantite.   E   -   come   la    giurisprudenza
costituzionale ha in svariate occasioni avuto  modo  di  affermare  -
quando  una  decisione  legislativa   statale   (nella   specie,   la
determinazione del limite complessivo di  spesa  del  comparto  delle
Regioni ordinarie) e' in grado di determinare una  «forte  incidenza»
sull'esercizio delle competenze costituzionali delle Regioni e  sulla
loro autonomia di  spesa,  tale  decisione  deve  essere  attuata  in
concreto mediante procedimenti  rispettosi  del  principio  di  leale
collaborazione (cfr. ad es. sentt. nn. 88/2003, 250, 251 e  232/2009,
54/2012). Il che, per l'appunto, era quanto  accadeva  ai  sensi  del
testo originario del comma 449 dell'art. 1 della  legge  n.  228  del
2012 oggetto dell'intervento di novella che qui si contesta. 
    L'intervento normativo in questione appare dunque  lesivo,  oltre
che  delle  sfere  di   autonomia   legislativa,   amministrativa   e
finanziaria  sopra   indicate,   anche   del   principio   di   leale
collaborazione,   nella   misura   in   cui    autoritativamente    e
unilateralmente vengono determinate dallo Stato le quote spettanti  a
ciascuna Regione della complessiva dotazione di  spesa  assegnata  in
termini di competenza eurocompatibile al  comparto  delle  Regioni  a
statuto ordinario, sopprimendo a partire dall'anno  finanziario  2014
la previsione,  contemplata  invece  fino  all'anno  precedente,  che
rimetteva - ancorche' solo in via preferenziale - ad un  accordo  tra
le parti (le Regioni), da rinnovare annualmente, il riparto  di  tale
complessiva dotazione. 
    3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 497,  della
legge n. 147 del 2013, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
nonche' dei principi di razionalita' e ragionevolezza, in riferimento
agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118,  primo  e  secondo  comma,
119, primo e quinto comma, della Costituzione, in quanto determina la
quota-parte del  limite  complessivo  di  spesa  eurocompatibile  del
comparto delle Regioni ordinarie spettante  alla  Regione  Puglia  in
modo  gravemente  discriminatorio   per   quest'ultima   e   per   le
attribuzioni  costituzionali  ad  essa  riconosciute  in  termini  di
autonomia  legislativa,  amministrativa  e  finanziaria,  senza   che
sussista alcuna ragione  giuridicamente  plausibile  a  sostegno  del
trattamento deteriore riservato a  tale  Regione  rispetto  a  quello
della quasi totalita' delle altre Regioni. 
    3.1. - Anche a prescindere dalla procedura con la quale lo  Stato
ha  preteso  di  stabilire  autoritativamente  e  unilateralmente  la
concreta determinazione della  quota-parte  della  spesa  complessiva
spettante a ciascuna Regione, tale  determinazione  -  in  particolar
modo per  quel  che  riguarda  la  Regione  Puglia  -  e'  gravemente
incostituzionale  per  violazione  dei  principi  di  eguaglianza   e
razionalita-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Infatti, la  quota
di spesa massima  complessiva  attribuita  alla  Regione  Puglia  per
l'anno 2014 (1.305 milioni di Euro),  ad  esempio,  ove  valutata  in
rapporto  al  numero  di  abitanti  della  Regione  (4.050.803,  dato
aggiornato al 31 dicembre 2012)  individuando  la  spesa  pro  capite
(322,16 Euro), e'  largamente  inferiore  a  quella  attribuita  alla
stragrande  maggioranza  di  tutte  le  altre   Regioni,   risultando
superiore soltanto a quella della Regione  Veneto  (310,34  Euro  pro
capite) e della Regione Lombardia (308,95 Euro pro capite), le quali,
pero', debbono imputare su tale spesa,  a  differenza  della  Regione
Puglia   che   ricade   nell'obiettivo   convergenza,    una    quota
significativamente inferiore relativamente agli  interventi  speciali
dello  Stato  ex  art.  119,  quinto  comma,  Cost.  (in  primis,  il
cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari e gli interventi  a
valere sul fondo  sviluppo  e  coesione).  La  quota  assegnata  alla
Regione Puglia  risulta  invece  clamorosamente  inferiore  a  quella
attribuita, ad esempio, alla  Regione  Basilicata  (935,45  Euro  pro
capite), alla Regione Molise (832,96 Euro pro capite) o alla  Regione
Umbria (618,34 Euro pro capite); ma, cio' che ancor piu'  rileva,  e'
decisamente inferiore anche rispetto alla quota attribuita a  Regioni
che presentano situazioni ed esigenze di spesa del tutto assimilabili
a quelle della Puglia, come nel caso della Calabria (521,90 Euro  pro
capite) o della Campania (403,31 Euro pro capite). 
    Si tratta, come e' evidente,  di  una  gravissima  disparita'  di
trattamento che non trova alcun ragionevole fondamento giustificativo
a  proprio  sostegno  e  che,  oltretutto,  si   rivela   palesemente
discriminatoria e ancor piu' irrazionale se riferita ad una  Regione,
come la Puglia, che risulta  tra  le  maggiori  destinatarie  sia  di
finanziamenti che provengono dai fondi per i  programmi  di  sviluppo
dell'Unione  europea,  sia   di   interventi   speciali   statali   a
destinazione  vincolata,  erogati  a  favore   delle   Regioni   piu'
svantaggiate ai sensi  dell'art.  119,  quinto  comma,  Cost.;  tutti
finanziamenti,  questi,  che  entrano   pacificamente   nel   computo
complessivo della quota annuale complessiva di spesa ammissibile  per
la Regione (cfr., ad es., la sent. di questa Corte n. 262 del 2012, a
proposito  delle  risorse  del  c.d.  «bilancio  vincolato»)  e   che
pertanto,  come  si  puo'  ragionevolmente  comprendere,   dovrebbero
implicare almeno una specifica ed adeguata considerazione  -  se  non
addirittura costituire un criterio-guida imprescindibile - in sede di
riparto delle quote di spesa tra le diverse Regioni italiane. 
    3.2. - Altrettanto  evidente,  peraltro,  risulta  la  ridondanza
della  lamentata   violazione   dei   principi   di   eguaglianza   e
razionalita-ragionevolezza    sulle    funzioni    costituzionalmente
attribuite alla Regione e, dunque,  la  «lesione  indiretta»  che  il
contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. produce  nel  caso
di specie  a  carico  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa  e
finanziaria riconosciuta dagli artt. 117, terzo e quarto comma,  118,
primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost. 
    La quota complessiva di spesa pubblica  concretamente  attribuita
alla Regione Puglia dalla norma oggetto di  censura  e'  infatti  del
tutto insufficiente per  esercitare  in  modo  adeguato  le  funzioni
regionali;  ma  in  ogni  caso,  ed  cio'  che  piu'  conta  ai  fini
dell'ammissibilita' della questione che qui si propone,  essa  incide
profondamente, senz'altro riducendoli, sugli spazi di  autonomia  che
dovrebbero caratterizzare l'esercizio di quelle funzioni. 
    La   grave   violazione   dei   principi   di    eguaglianza    e
razionalita-ragionevolezza sopra  denunziata,  dunque,  si  trasforma
automaticamente  in  un   grave   vulnus   a   carico   delle   norme
costituzionali che riconoscono tali funzioni, ossia agli  artt.  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo  comma,  Cost.,  nonche'
alla relativa autonomia finanziaria garantita  dall'art.  119  Cost.,
quantomeno sotto il profilo della palese  riduzione  dei  margini  di
autonomia che alla Regione residuano a seguito  della  unilaterale  e
irrazionale assegnazione della quota di spesa massima ammissibile  da
parte dello Stato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che questa Ecc.ma Corte  costituzionale,  in  accoglimento
del  presente  ricorso,  dichiari   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. l, comma 496, lettere b) e c), e comma 497, della legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale - legge di stabilita' 2014), nei limiti  e  nei
termini sopra esposti. 
    Con ossequio. 
      Bari-Roma, 24 febbraio 2014 
     Si depositano i seguenti documenti: 
        1) deliberazione di autorizzazione al giudizio n. 190 del  21
febbraio 2014. 
 
                        Avv. Prof. Cecchetti