N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2013
Ordinanza del 20 novembre 2013 emesssa dal Tribunale di Bari nel procedimento civile promosso da Vuratela del fallimento italian style allestimenti contro Usai Giuseppe ed altri. Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle societa' - Fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali (in specie, s.r.l.) - Possibilita' di estensione alla societa' di fatto tra la stessa societa' di capitali ed altri soci di fatto (persone fisiche o societa') - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto alla ammissibilita' (ex art. 147, primo comma, della legge fallimentare) del fallimento originario della societa' di fatto cui partecipino societa' di capitali nonche' rispetto alla possibilita' di estensione alla societa' di fatto del fallimento dell'imprenditore individuale - Ingiustificata compressione del diritto di difesa dei creditori della societa' di fatto non assoggettabile a fallimento in estensione. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma quinto. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma.(GU n.20 del 7-5-2014 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visto il ricorso per estensione di fallimento ex art. 147, comma 5, 1. proposto in data nell'interesse della Curatela del Fallimento Italian Style Allestiment s.r.l. nei confronti di Usai Luigi, Usai Giuseppe, Usai Antonello e Usai Service S.R.L. auto e case sicure; Viste le memorie difensive nell'interesse di Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai Service S.R.L. auto case e sicure; A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 14 novembre 2013; Esaminati gli atti; Osserva Con ricorso ex art. 147, comma 5, l. fall. depositato in cancelleria il 17 luglio 2013 la Curatela del Fallimento Italian Style Allestiment s.r.l. (d'ora innanzi: I.S.A. s.x.1.) ha chiesto che, previo accertamento dell'esistenza do apparenza di una societa' di fatto tra la societa' fallita e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai Service S.R.L. auto e case sicure, fosse dichiarato, in estensione del Fallimento I.S.A. s.r.1., il fallimento della predetta s.d.f. tra la I.S.A. s.r.l. e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai Service S.R.L. auto e case sicure, nonche' di Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai service S.R.L. auto e case sicure quali soci illimitatamente responsabili. In via subordinata, la Curatela del Fallimento Italian Style s.r.l. ha chiesto che, ai sensi dell'art. 147, comma 1, l. fall., fosse dichiarato il fallimento della predetta societa' di fatto e dei suddetti soci illimitatamente responsabili, fermo restando il fallimento, gia' dichiarato, della I.S.A. s.r.l. Ha esposto la ricorrente che, nel caso di specie, ricorrevano diversi indici per ritenere sussistente una s.d.f. tra la societa' fallita ed i predetti soggetti, consistenti, in linea generale, nell'utilizzo, da parte della fallita e della Usai Service S.R.L., delle medesima sede legale; nel fatto che il socio unico e legale rappresentante della Usai Service S.R.L. e' Usai Antonello, gia' socio, fino al 28 febbraio 2012, nella I.S.A. s.r.l., di cui sono soci Usai Luigi e Usai Giuseppe; nella circostanza che la Usai Service S.R.L. e la I.S.A. s.r.l. svolgono la medesima attivita'; nel fatto che tutti i beni inventariati di proprieta' o concessi in locazione finanziaria alla I.S.A. s.r.l. erano utilizzati, senza alcun titolo scritto e senza pagamento di corrispettivo per il godimento, dalla Usai Service S.R.L.; Nell'utilizzo della stessa modulistica e degli stessi segni distintivi; nella identita' dei dipendenti; nella prestazione di garanzie personali da parte di Usai Luigi, Usai Giuseppe e Usai Antonello in favore della societa' fallita; piu' in generale, nella commistione di patrimoni e beni tra le societa' ed i soci, che denoterebbero l'esistenza di una piu' ampia compagine sociale di fatto, attraverso la quale l'attivita' imprenditoriale veniva effettivamente svolta. Costituendosi in giudizio, i resistenti Usai Luigi, Usai Giuseppe, Usai Antonello e Usai Service S.R.L. Auto e Case Sicure hanno concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Orbene, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall. (come attualmente vigente a seguito delle modifiche di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5), se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulta che l'impresa e' in realta' riferibile ad una societa' di, fatto di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile, il Tribunale dichiara il fallimento della societa' (di fatto) e dei soci illimitatamente responsabili (cosi come previsto dall'art. 147, comma 4, l. fall., nel caso di fallimento di una societa' in cui, successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultino dei soci illimitatamente responsabili). In base al tenore letterale dell'art. 147, comma 5, dunque, ove l'attivita' d'impresa sia riferibile non gia' al soggetto fallito, ma ad una piu' ampia compagine sociale della quale il fallito era socio illimitatamente responsabile, puo' operarsi l'estensione del fallimento alla societa' di fatto ed agli altri soci illimitatamente responsabili, unicamente nelle ipotesi in cui il fallimento originario (da estendere alla s.d.f.) riguardi un imprenditore individuale, e non gia' una societa' commerciale. Non pare possibile, in proposito, una interpretazione estensiva della norma in esame (come pure proposto in giurisprudenza: cfr. Trib. Vibo Valentia 10 giugno 2011, in Banca, borsa e tit. credito, 2013, 457; Trib. Forli' 9 febbraio 2008, in Fallimento, 2008, 1328), essendo chiaro il riferimento al fallimento dell'«imprenditore individuale», che esclude quindi la possibilita' di procedere all'estensione del fallimento alla s.d.f., quando il fallimento originario riguardi una societa' di capitali, e quindi un imprenditore collettivo. Tale norma,duttavia, ad avviso del Collegio, appare in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali, non consente l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra la societa' originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o societa'. A tal proposito, ritiene il Tribunale di sollevare d'ufficio (ex art. 23, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, 1. fall., trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. Con riferimento alla rilevanza della questione, osserva il Collegio che, nel caso di specie, si verte in un'ipotesi di richiesta di estensione di un fallimento che riguarda originariamente non gia' un imprenditore individuale, bensi' una societa' a responsabilita' limitata, e quindi proprio l'ipotesi che sembrerebbe esclusa dalla disposizione di cui all'art. 147, comma 5, l. fall. Sotto questo profilo, dunque, la questione si presente certamente rilevante. La questione di legittimita' costituzionale, inoltre, appare anche non manifestamente infondata. A seguito della riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, infatti, sono stati dissipati i dubbi in ordine alla possibilita', per le societa' di capitali, di partecipare a societa' di persone. Ed invero, ai sensi dell'art. 2361, comma 2, c.c., in tema di «partecipazioni» delle societa' per azioni, «l'assunzione di partecipazioni in altre impresecomportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio». Tale regola, ancorche' dettata nell'ambito della disciplina delle societa' per azioni, deve ritenersi applicabile anche alla societa' a responsabilita' limitata, in virtu' del testuale riferimento contenuto dell'art. 111-duodecies disp att. c.p.c., aggiunto con l'art. 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 («Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili di cui all'art. 2361, comma 2, siano societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste/per la societa' per azioni. Esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti »). Peraltro, lo stesso art. 147, comma 1, 1. fall., come modificato dall'art. 131 del decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5, prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V c.c., produce anche il fallimento dei soci, «pur se non persone fisiche», illimitatamente responsabili. Da tale sistema legislativo si evince, dunque, da un lato l'ammissibilita', nel nostro ordinamento, di societa' di persone cui partecipino (anche o soltanto) societa' di capitali, e, dall'altro, la fallibilita' di tali societa' di capitali, ove siano socie di societa' di persone, e quindi socie con responsabilita' illimitata. Appare quindi ingiustificata l'esclusione dell' assoggettabilita' a fallimento della societa' di fatto cui partecipino societa' di capitali, quando tale fallimento debba essere dichiarato in estensione rispetto ad un fallimento che originariamente riguardi una societa' di capitali. Si crea, in tal modo, innanzitutto, una disparita' di trattamento - rilevante ex art. 3, comma 1, Cost. - tra societa' di fatto, posto che, ove il fallimento venga richiesto immediatamente nei confronti della stessa societa' di fatto, esso sarebbe ammissibile ex art. 147, comma 1, 1. fall., mentre non sarebbe possibile ove venga richiesto in estensione, quando il fallimento originariamente dichiarato riguardi una societa' di capitali. Inoltre, dal momento che e' certamente possibile l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale (persona fisica) ad una s.d.f. con altre persone fisiche (o anche con societa' di capitali), non si vede perche' tale estensione debba essere esclusa, quando il fallimento originario riguardi una societa' di capitali, posto che e' pacifico che quest'ultima possa essere socia di una societa' di persone con soci illimitatamente responsabili. Si realizza, inoltre - con riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. - una ingiustificata (compressione del diritto di difesa dei creditori, i quali sarebbero maggiormente tutelati nelle ipotesi di fallimento originariamente richiesto nei confronti della s.d.f. con partecipazione (anche o esclusivamente) di societa' di capitali, rispetto all'ipotesi - identica dal punto di vista sostanziale - di estensione del fallimento da una societa' di capitali ad una s.d.f. della quale la societa' fallita , era socia illimitatamente responsabile. Allo stesso modo, avrebbero una maggiore tutela i creditori di societa' di fatto composte esclusivamente da persone fisiche, o comunque di societa' di fatto dichiarate fallite in estensione rispetto ad un imprenditore individuale, rispetto ai creditori di societa' di fatto pur esistenti, ma il cui fallimento non potrebbe essere dichiarato in estensione allorquando l'originario fallimento riguardi societa' di capitali che siano socie di societa' di fatto. Il che potrebbe portare anche a situazioni di abuso dello schermo societario, in relazione ad attivita' imprenditoriali svolte insieme a soggetti che non figurano direttamente come soci della societa' originariamente fallita. Appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, 1. fall., nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali, non consente l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra la societa' originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o altre societa', per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost. Va quindi dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzione della disposizione in esame, e va inoltre disposta la sospensione del presente giudizio, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le necessarie valutazioni.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, 1. fall., nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali, 'non consente l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra la societa' originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o altre societa', per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost. Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Sospende il presente giudizio. Cosi' deciso in Bari, camera di consiglio, addi' 18 novembre 2013. Il Presidente: Lucafo' Il Giudice est: Lenoci