N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2014
Ordinanza del 31 gennaio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo per il Piemonte sul ricorso proposto da Provincia di Alessandria c/Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola.. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 - Autorizzazione dell'assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013 - Assegnazione al capitolo n. 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite") della somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000 - Aggiornamenti e variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di copertura finanziaria - Violazione del principio di buon andamento - Violazione del principio di autonomia finanziaria provinciale - Lesione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza. - Legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9, artt. 2, commi 1 e 2, e 4, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, U.P.B. DB05011 - Titolo 1 - cat. 05; legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, U.P.B. DB05011 - Titolo 1 - cat. 05. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.(GU n.21 del 14-5-2014 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2013, proposto da: PROVINCIA DI ALESSANDRIA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Vella, Paola Terzano, Desiree Fortuna, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; contro REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'avo. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165; PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA; per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47-6446 del 30/09/13 (pubblicata sul B.U. 40 del 03/10/13) ad oggetto "Leggi Regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. - Indicazione della suddivisione e ripartizione dei fondi 2013 agli Enti Locali piemontesi", nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 26-6372 del 17/09/13 (pubblicata sul B.U. 40 del 03/10/13) ad oggetto "Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul Bilancio di gestione pluriennale 2013-2015"; e per la conseguente condanna a' sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm., della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l'anno 2013, nonche' per l'accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte, per gli anni 2011 e 2012, nonche' per la condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in una con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria, ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto 1. La Provincia di Alessandria ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l'individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la d.G.R. n. 266327, del 17 settembre 2013 (atto presupposto), che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente - gia' indicate nella legge regionale n. 9 del 2013, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2013 - alle varie Direzioni regionali. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 2.243.636,07 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita' avverso le impugnate delibere, in particolare: per violazione dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 143 del 1997 per mancato rispetto del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n. 44 del 2000; per eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta; per illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale delle leggi della Regione Piemonte n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 di approvazione ed assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015. 2. All'esito dell'udienza camerale del 15 gennaio 2014 il Collegio ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013, norme riconosciute rilevanti per la decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 45 del 2014, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora esaurito la propria potestas iudicandi nella sede cautelare, in quanto la sospensione degli atti impugnati e' stata disposta sino all'esito della decisione della questione di legittimita' costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 172 del 2012). Diritto 1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013- 2015") e n. 16 del 2013 ("Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015"), con d.G.R. n. 26-6327, del 17 settembre 2013, ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali", per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali piemontesi. Con la successiva deliberazione n. 47-6446, del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma cosi' assegnata, provvedendo per l'effetto ad assegnare alla Provincia odierna ricorrente la somma complessiva di euro 2.243.636,07. Tale ultima somma e' pero' manifestamente insufficiente a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia. Come documentato in giudizio dalla ricorrente (doc. n. 14), infatti, per il pagamento dei soli stipendi del personale Agricoltura la somma necessaria supererebbe i 2 milioni e 300.000 euro annui, con la conseguenza che l'amministrazione - oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni conferite - non sarebbe neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi. In proposito, non ignora il Collegio che, a norma dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. e, della legge-delega n. 42 del 2009. Tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali cosi' soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, con successiva possibilita' di adeguamento dell'aliquota e di incremento della compartecipazione; in caso di persistente incapienza rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, ciascuna Regione e' altresi' chiamata ad assicurare alle Province la compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell'art. 19 cit.). E' stato altresi' previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se si e' verificato un successivo intervento statale sostitutivo; ne', ancora, se sia stato istituito il "Fondo sperimentale regionale di riequilibrio" che, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l'attuazione del nuovo sistema. Nel presente giudizio, l'amministrazione resistente ha unicamente riferito che, con d.G.R. n. 27-6545, del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha costituito un "tavolo regionale di coordinamento" in materia di riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali: in tale atto, in effetti (doc. n. 1 della Regione), e' stato deliberato di affidare al suddetto "tavolo di coordinamento" anche la determinazione della percentuale di compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla Regione "in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 68/2011". Ma e' evidente che, al momento, nessuna determinazione e' stata adottata; con la conseguenza che l'eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare copertura in alcuna voce. Ne consegue l'attuale completa inoperativita', per la Regione Piemonte, della previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011: tale norma, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), non puo' di conseguenza trovare applicazione neanche nella pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province), pena la violazione delle disposizioni costituzionali che di seguito si richiameranno (infra, par. n. 2): con la conseguenza che questo Giudice deve interpretarla in modo costituzionalmente orientato, ossia nel senso che la sua operativita' deve rimanere sospesa finche' non saranno concretamente stabilite le modalita' di recupero delle risorse soppresse. 2. Le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, dal canto loro, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a circa il 50% delle risorse stanziate per il 2012 le quali, a loro volta, erano gia' state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti), di fatto impediscono a queste ultime la concreta possibilita' di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3 e 118 Cost. 2.1. Si evidenzia, anzitutto, la violazione dell'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli arti. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost). Fintanto che le Province continuano ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119, comma 1, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alla legge si traduce in una menomazione della loro autonomia finanziaria (cfr. Corte cost., sent. n. 241 del 2012) perche' costringe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie (che, peraltro, la Provincia ricorrente allega di non possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione dell'autonomia finanziaria si traduce in un ostacolo all'assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al ricordato sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere. L'autonomia finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti (cosi' Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo venir meno non favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. In tale quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non puo' considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli Enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario. L'equilibrio di bilancio che anche le Regioni sono chiamate a mantenere, insieme al loro dovere di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella formulazione risultate a seguito della legge cost. n. 1 del 2012 -peraltro solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2014), non puo' infatti tradursi nel taglio indiscriminato dei servizi e delle attivita' amministrative, assurgendo a valore primario del nostro ordinamento costituzionale. Analogamente a quanto osservato dalla sentenza n. 36 del 2013 della Corte costituzionale (resa in materia di Livelli Essenziali di Assistenza), anche il soddisfacimento delle ordinarie attivita' amministrative non dipende solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla loro allocazione ed utilizzazione: cio' soprattutto allorche' - come nel caso di specie - il mancato o l'insufficiente stanziamento comporti la compromissione delle istanze costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche le leggi regionali, della cui legittimita' costituzionale in questa sede si dubita, potevano e dovevano allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione, pur di garantite alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente - pur di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica. Il tutto, ovviamente, nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). Va, in proposito, ricordato che - come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art. 81 Cost. (ai cui principi anche le Regioni devono sottostare: cfr., di recente, Corte cost., cent. n. 4 del 2014) deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato (e delle Regioni), tanto su base annuale che su base pluriennale, "da questa premessa non puo' logicamente conseguite che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalita' delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento" della Corte costituzionale. "In altri termini, non si puo' ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio dello Stato o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo' essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimita' costituzionale" (cosi' Corte cost., seni. n. 260 del 1990). 2.2. Al contempo, si staglia anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale. Sul primo versante, la drastica riduzione degli stanziamenti sofferta dalla Provincia ricorrente non tiene conto dell'esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei costi delle funzioni delegate. Sul secondo versante, appare al Collegio evidente che quella drastica, riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.). E' infatti evidente che il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province - afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunita' territoriale: si pensi, solo per citarne alcuni, all'industria, alle miniere, all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia, alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali, ai beni culturali, ecc. -, lungi dal "rimuovere" gli ostacoli descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di liberta'. 2.3. Si evidenzia, infine, anche la violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi ivi proclamati di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Siffatti principi postulano, infatti, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, cosi', ne diventano titolari ai sensi dell'art. 118, comma 2, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni gia', conferite con legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarieta' verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state allocate alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto e' del tutto inidoneo a consentire alla Provincia di far fronte ai costi che lo svolgimento delle funzioni delegate implica. 3. La questione di legittimita' costituzionale cosi' prospettata e' anche rilevante per la decisione che questo TAR dovra' assumere sul ricorso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Le impugnate delibere di Giunta regionale, nell'attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alla Provincia ricorrente, non potevano infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nell'apposita Unita' Previsionale di Base (UPB) n. DB05011 "Affari istituzionali ed Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali" - Titolo 1 "Spese correnti" - cat. 05 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", di cui all'Allegato A di entrambe le leggi (intitolato "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013"). In tal senso si e' infatti mossa, dapprima, la d.G.R. n. 26-6372, del 17 settembre 2013, la quale ha provveduto ad "assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura", e successivamente la d.G.R. n. 47-6446, del 30 settembre 2013, la quale ha specificamente provveduto alla suddivisione e ripartizione di quelle risorse agli Enti locali piemontesi (nelle cui premesse, tra l'altro, si legge che, con la precedente d.G.R. n. 26-6372, del 17 settembre 2013, "sono state assegnate le risorse finanziarie di e 20.000.000,00 (Ass. 100591) alla Direzione 'Affari Istituzionali ed Avvocatura' stanziate sul Cap. 149827 del Bilancio 2013 per le funzioni conferite agli Enti Locali del Piemonte"). E' quindi evidente che le impugnate delibere di Giunta regionale non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che - di conseguenza - le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio. In particolare, vengono in considerazione ai fini del giudizio di costituzionalita': - l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziati 2013-2015"), mediante il quale e' stato approvato il totale generale delle spese ed e' stata autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011 - Titolo 1 - cat. 05; - l'art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte in cui assegna al Capitolo n. 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (L.R. 34/98)") la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00; - l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 ("Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziati 2013/2015"), che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011 - Titolo 1 - cat. 05. Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate disposizioni.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, a) dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'U.P.B. DB05011 - Titolo 1 - cat. 05, nonche' dell'art. 4 della medesima legge regionale in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte in cui assegna al Capitolo n. 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite 34/98)") la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonche' dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 ("Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'U.P.B. DB05011 - Titolo 1 - cat. 05; b) solleva, per l'effetto, questione di legittimita' costituzionale delle norme citate per violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3, commi 1 e 2, e 118 della Costituzione; c) sospende il processo ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) da' atto che, con separata ordinanza n. 38 del 2014, e' stata disposta la sospensione del presente giudizio e rinviata la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Cotte costituzionale; e) manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 Il Presidente: Salamone L'Estensore: Masaracchia