N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2013
Ordinanza del 17 ottobre 2013 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Osso Sandra contro INPS. Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.(GU n.21 del 14-5-2014 )
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento in grado di
appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso depositato
il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela Graziani
e Giulia Pividori contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.), in persona del Presidente in carica con gli
avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti;
Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva
al Tribunale di Udine - Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto
attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno
11 agosto 2000 maturando cosi' una contribuzione pari a 1.699
settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente di
avere, nel febbraio 2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in
causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire volontariamente
la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e
quindi l'interessata, sino a tutto il mese di marzo 2004, aveva
provveduto a versare all'I.N.P.S. la somma di € 24.355,80 per la
citata contribuzione volontaria si da raggiungere un numero di 130
settimane utili ed un totale di 1.829 settimane utili ai fini di
pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la
Osso aveva intrapreso un'attivita' di lavoro saltuario come
promotrice commerciale solo nei fine settimana versando i contributi
nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n.
335/1995 gestione cui si era iscritta nell'ottobre 2002. Era poi
accaduto che, maturata l'anzianita' contributiva per effetto del
cumulo fra contributi per lavoro dipendente (come detto sopra dal
1967 al 2000) e della contribuzione volontaria, l'attrice aveva
richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che detta
sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile 2005 di
assegno. Era seguita poi richiesta dell'interessata avanzata nel
giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro
svolto come promotrice dal 2003 al 2005; pero' nell'ottobre 2008
infine l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza di doppia
contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi volontari
e di quelli versati per la gestione separata) e che detta ipotesi non
era consentita dall'art. 6 del d.lgs. n. 184/2007. L'ente resistente
aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere per avvenuto
annullamento della contribuzione volontaria e comunicato alla Osso
l'esistenza di un indebito di € 82.502,96 per i ratei di pensione a
lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La ricorrente, curati
gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, quindi agiva in
giudizio per fare appurare il suo diritto a proseguire nella
contribuzione volontaria nel periodo 2003/2005, l'annullamento del
provvedimento di revoca della pensione di anzianita' di cui aveva
goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, la condanna
dell'Istituto a restituire le somme pagate dall'interessata per la
contribuzione volontaria.
Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere alle pretese
dell'attrice e chiedendone la reiezione. La causa, senza attivita'
istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n.
142/2010 del 15 giugno-24 settembre 2010.
Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte la domanda,
posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate per
contribuzione volontaria dalla ricorrente, proponeva rituale e
tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi.
Osservava dunque l'appellante che la decisione assunta era errata
dato che essa aveva mal interpretato il quadro normativo di
riferimento e l'art. 6 d.lgs. n. 184/1997 il quale non vietava
affatto in questo caso il cumulo delle due contribuzioni e cioe' di
quella volontaria nonche' di quella nella gestione separata. Notava
ancora la ricorrente che il giudice non aveva riscontrato il
carattere discriminatorio dell'art. 6 del d.lgs. n. 184 citato in
tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove raffrontato ad altre
analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva.
Si costituiva in giudizio l'ente appellato per resistere al
gravame e chiedere la reiezione di esso e formulando appello
incidentale volto ad escludere che le somme da restituirsi
all'attrice fossero produttive di interessi.
Le parti autorizzate ad un tanto, redigevano note difensive ad
all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa.
Viene qui sollevata questione di legittimita' riferita alla norma
di cui all'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997 con riguardo agli
articoli 3, I e II comma, 35, I comma e 38, I e II comma della
Costituzione nella parte in cui essa, in base all'interpretazione
datane in I grado e piu' corretta, vieta il cumulo fra contribuzione
previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei
casi, come il presente, di prosecuzione dell'attivita' lavorativa per
un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro
con compensi ben inferiori ad € 3.000,00 annui. In punto rilevanza si
osserva che e' la norma in oggetto (e cioe' l'art. 6 II comma del
d.lgs. n. 184/1997) ad impedire il ricorso alla contribuzione
volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una forma di
previdenza obbligatoria come qui, e cioe' in ipotesi in cui oltre a
detta contribuzione vi sia stata quella nella c.d. gestione separata
di cui all'art. 2, 26° comma, della legge n. 335/1995.
Va osservato poi che, solo in fatto, non vi e' contrasto fra le
parti in merito ad un dato di fatto e quindi sulla circostanza per
cui la ricorrente lavoro' dal 2003 al 2005 come promotrice nei fine
settimana percependo degli importi pari ad € 2.527,00 (nel 2003), €
2.909,00 (nel 2004) ed € 1.211,00 (nel 2005) come traspare dal doc. 5
attoreo (estratto contributivo formato dall'istituto parte in causa).
La norma di cui all'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997
cosi' recita «... La contribuzione volontaria non e' ammessa per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a
carico delle predette forme di previdenza ...». Come notato dal
Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma e' chiara e fa
intendere che il legislatore abbia voluto escludere il cumulo di
contribuzione, volontaria e non, in ogni caso tanto da essere reso
palese dall'elencazione contenuta in essa (lavoratori dipendenti,
autonomi e professionisti). Va ora rilevato pero' che in casi per
molti versi simili al presente la disciplina del divieto di cumulo
citata non viene estesa: un tanto vale per i lavoratori dipendenti a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ed in base al
dettato dell'art. 8 del d.lgs. n. 564/1996 come integrato nel 1998
dal d.lgs. n. 278/1998, art. 3, comma 1, sub d) e cio'
significativamente, con una norma definita nella sua interezza nel
1998, dopo quindi l'intervento del d.lgs. n. 184/1997 di cui si' e'
detto prima; lo stesso ente convenuto ha dato atto di un tanto nella
propria circolare del 29 marzo 2009, n. 45.
Analogamente, il d.lgs. n. 276/2003 agli articoli 70 e 72 in tema
di prestazioni occasionali di carattere accessorio e di relativa
contribuzione nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma,
legge n. 335/1995 non prevede divieto di cumulo con un'eventuale
contribuzione volontaria, come si e' dato cura di asserire lo stesso
istituto nella circolare n. 91 del 9 luglio 2010 proprio con riguardo
al dettato dell'art. 6, comma II d.lgs. n. 184/1997 e cio' avuto
riguardo a redditi da lavoro ben superiori a quelli, in concreto,
prodotti nei tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di cui al doc.
5 citato prima (a fronte di un dato normativo del d.lgs. n. 276/2003
che va invece da 3.000,00 a 5.000,00 euro all'anno). Ne va sottaciuto
il dato, eloquente, per cui in sede parlamentare la presente
incongruenza, riferita agli iscritti alla gestione separata che non
possono integrare i versamenti contributivi in modo volontario, e'
stata posta in risalto ai fini dell'integrazione del dettato della
legge n. 243/2004, art. 1, ma inutilmente. Di qui il rilievo
dell'irragionevolezza di detto stato di cose ed infatti per attivita'
di lavoro consimili per impegno orario e per reddito conseguito si
sono adottate soluzioni diverse con il divieto, nel caso della
ricorrente, di cumulare i versamenti effettuati in via volontaria. Di
qui un evidente «vulnus» sotto il profilo della definizione del
regime applicabile a casi del tutto corrispondenti sotto l'aspetto
fattuale ex art. 3 Cost. Parimenti, sul versante della tutela del
lavoro in ogni sua forma ed applicazione (art. 35 Cost.) la su
riferita diversita' di trattamento della disciplina del cumulo fra
contribuzione volontaria ed altre forme di contribuzione risulta
difficilmente giustificabile essendo evidente che ogni prestazione di
lavoro merita considerazione eguale pure sul versante contributivo.
Da ultimo, con riferimento all'art. 38, II comma Cost., la
differenziazione posta in risalto priva i soggetti come la ricorrente
di un idoneo riconoscimento dell'attivita' svolta e degli
accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. n. 1/1948 e
23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio rimette gli atti
alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimita'
costituzionale alla luce dell'art. 3, I e II comma Cost., 35, I comma
Cost. e 38, II comma Cost. dell'art. 6, II comma, del d.lgs. n.
184/1997 nei limiti in premessa esposti.
Ordina che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente
ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata
ai Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati e
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri.
Trieste, 17 ottobre 2013
Il presidente estensore: Pellegrini