Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 166). (14A03674)(GU n.111 del 15-5-2014)
IL CAPO del Dipartimento della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso anche ai comuni della Provincia di Pisa, individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013, lo stato d'emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 101 del 2 luglio 2013; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013 con cui e' stato prorogato fino al 6 ottobre 2013 lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, come individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 con cui la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla sopra citata delibera dell'8 agosto 2013, e' stata estesa di ulteriori 120 giorni; Viste le note del 17 e del 27 gennaio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 126 del 2013; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 2 aprile 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Regione Toscana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro il termine di cui al comma 2 il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5765, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2013, n. 86, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2015, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2014 Il capo del dipartimento: Gabrielli