MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2014 

Indicazione per le  etichette  dell'acqua  minerale  «Beber  Sorgente
Doppio», in Posina. (14A03694) 
(GU n.113 del 17-5-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Vista la domanda pervenuta in data 29 gennaio 2014, con la quale la
Societa' Fonti di Posina S.p.A. con sede in  Posina  (Vicenza),  Loc.
Montagna 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette  dell'acqua
minerale naturale  denominata  «Beber  Sorgente  Doppio»  che  sgorga
nell'ambito della concessione mineraria «Lissa» sita  nel  territorio
del Comune di Posina (Vicenza), oltre alla dicitura gia' autorizzata,
anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti; 
  Esaminata la documentazione prodotta; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n.  542,  come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; 
  Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11
settembre 2003; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  maggio  1983,  n.  2188,   di
riconoscimento dell'acqua minerale naturale Beber Sorgente  Doppio  e
il decreto dirigenziale 17 febbraio 1998, n. 3003-007, con  il  quale
e' stato confermato detto riconoscimento  e,  per  le  etichette,  e'
stata  autorizzata  la  seguente  dicitura:   «Puo'   avere   effetti
diuretici»; 
  Visto il parere  della  III  Sezione  del  Consiglio  Superiore  di
Sanita' espresso nella seduta del 15 aprile 2014; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulle etichette dell'acqua  minerale  naturale  «Beber  Sorgente
Doppio»  di  Posina  (Vicenza),  condizionata  senza  l'aggiunta   di
anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  8
ottobre 2011, n. 176, puo' essere riportata, oltre alla dicitura gia'
autorizzata,  anche  la  seguente:  «L'allattamento  al  seno  e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Copia del presente decreto sara' trasmesso alla  ditta  richiedente
ed ai competenti organi regionali. 
    Roma, 5 maggio 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco