N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2013
Ordinanza del 5 dicembre 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Vaccone Giovanni in proprio e n. q. di Presidente e legale rappresentante del «Comitato SS. Rosario Venafro» c/Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ed altri.. Bilancio e contabilita' pubblica - Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario - Attribuzione al commissario ad acta per l'attuazione di detti piani di poteri di sostituzione di natura legislativa o con forza di legge - Violazione del principio di tipicita' delle fonti primarie - Lesione del principio autonomistico - Violazione del principio rappresentativo - Violazione della disciplina costituzionale dell'intervento sostitutivo degli organi regionali. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 83. - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 5, 114, comma secondo, 117, commi terzo e sesto, 120, comma secondo, 121, comma secondo, 70, primo comma, 77, commi primo e secondo. In via subordinata: Bilancio e contabilita' pubblica - Disavanzi di gestione delle Regioni e piani di rientro dal disavanzo nel settore sanitario - Legittimazione all'adozione di atti sostitutivi normativi del commissario ad acta anziche' del Governo nella sua collegialita'. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, comma 1; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174; d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 4, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 79, 83 e 84. - Costituzione, art. 92, primo comma.(GU n.22 del 21-5-2014 )
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 200 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanni Vaccone, in proprio e in qualita' di Presidente e legale rappresentante del «Comitato SS. Rosario Venafro», rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Tonino Mariano in Campobasso, via S. Giovanni, n. 36; Contro Commissario ad Acta nonche' Sub-Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Molise in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124; Asrem Molise in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, n. 43 elegge domicilio; Per l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale dell'Asrem n. 189 del 22 febbraio 2011, concernente il riassetto organizzativo dell'attivita' della Medicina di Urgenza e della Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso il presidio ospedaliero «SS. Rosario» di Venafro; del provvedimento del Direttore Generale dell'Asrem n. 190 del 22 febbraio 2011, concernente il riassetto organizzativo dell'area della Radiodiagnostica presso i presidi ospedalieri regionali; del provvedimento del Direttore Generale dell'Asrem n. 193 del 22 febbraio 2011, concernente il riassetto organizzativo delle attivita' di Laboratorio Analisi; del decreto del Commissario ad Acta n. 79 del 17 novembre 2010 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 30 novembre 2010), con cui si e' istituita la RSA nell'edificio precedentemente destinato a Ospedale «SS. Rosario» di Venafro; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi: 1. il decreto del Commissario ad Acta n. 17 del 10 maggio 2010, con cui e' stato approvato il programma operativo relativo all'anno 2010; 2. il decreto del Commissario ad Acta n. 19 del 10 maggio 2010, con cui e' stato approvato il piano di riassetto della rete ospedaliera regionale; 3. il decreto del Commissario ad Acta n. 68 del 24 settembre 2010, con cui e' stata disposta l'anticipazione degli effetti del decreto n. 19/2010 al 1° novembre 2010; 4. il decreto del Commissario ad Acta n. 26 del 15 giugno 2010, con cui sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l'approvazione dell'atto aziendale da parte dell'Asrem; 5. il decreto del Commissario ad Acta n. 44 del 2 luglio 2010, con cui e' stato approvato l'atto aziendale dell'Asrem; 6. il decreto del Commissario ad Acta n. 46 del 2 luglio 2010, con cui sono stati approvati ulteriori obiettivi e indirizzi al direttore generale dell'Asrem; 7. i provvedimenti del Commissario ad Acta e/o del Direttore Generale Asrem (compreso quello di eventuale nomina di responsabili del procedimento) e/o della Regione Molise (ove esistenti, mai comunicati al ricorrente e da questi non conosciuti), con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di Rientro, del Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, del Programma Operativo 2010 (di cui al decreto commissariale n. 17/2010), del Piano di riassetto della rete ospedaliera (di cui al decreto commissariale n. 19/2010), dell'atto aziendale Asrem e/o di ulteriori atti di programmazione, con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la «riorganizzazione» dell'Ospedale «SS. Rosario» di Venafro; 8. tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le relazioni e i documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti, di estremi non conosciuti, relativi sia agli atti innanzi espressamente indicati sia ad eventuali ulteriori atti; in via subordinata, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise e relativi allegati, sottoscritto in data 27 marzo 2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 367/2007 (parimenti impugnata), nonche' delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 e del 9 settembre 2009 (con cui sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario ad Acta e il Sub-Commissario ad Acta), unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e il Nuovo Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, censurati nei limiti di interesse evidenziati nel prosieguo del presente atto. Nonche' per l'annullamento chiesto con i motivi aggiunti del 5 settembre 2011: del decreto del Commissario ad Acta n. 20 del 30 giugno 2011 (mai comunicato al ricorrente), con cui si sono adottati ulteriori provvedimenti in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con particolare riferimento alle misure riguardanti (direttamente o indirettamente) l'Ospedale «SS. Rosario» di Venafro, unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque connessi, ivi compresi i provvedimenti del Commissario ad Acta e/o del Sub Commissario ad Acta e/o dell'Asrem e/o delle altre Amministrazioni resistenti nell'instaurato giudizio, con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di Rientro, del Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, del Programma Operativo 2010 (di cui al decreto commissariale n. 17/2010), del Piano di riassetto della rete ospedaliera (di cui al decreto commissariale n. 19/2010, modificato ed integrato con decreto commissariale n. 20/2011), dell'atto aziendale Asrem e/o di modifica e/o di integrazione dei medesimi provvedimenti nonche' di ulteriori atti di programmazione e/o di organizzazione della rete ospedaliera regionale e/o di gestione della stessa; con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la "riorganizzazione" dell'ospedale «SS. Rosario» di Venafro, unitamente a tutti gli atti, relazioni, documenti istruttori, pareri, comunque denominati, di estremi non conosciuti; nonche' per l'annullamento, chiesto con i motivi aggiunti, del 26 settembre 2012: dei decreti del commissario ad Acta n. 71/2011, n. 80/2011, n. 84/2011, n. 94/2011, n. 100/2011, n. 104/2011 con cui sono stati adottati ulteriori provvedimenti in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con particolare riferimento alle misure riguardanti l'ospedale «SS. Rosario» di Venafro; per quanto di ragione, delle delibere del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 di conferma della nomina del Presidente della Regione Molise quale commissario ad Acta e del 7 giugno 2012 di nomina del sub commissario ad Acta. Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta nonche' del Sub-Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Molise; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente, in qualita' di Presidente e legale rappresentante del «Comitato SS. Rosario Venafro» con sede legale in Venafro alla Strada Comunale Romana, n. 1, nonche', in proprio, quale cittadino residente in Venafro ed in qualita' di dipendente della Asrem in servizio presso l'ospedale «SS. Rosario» di Venafro, con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 30 marzo 2011 ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali e' stata sostanzialmente decisa la chiusura dell'ospedale «SS. Rosario» di Venafro e la sua riconversione in residenza sanitaria assistenziale. Su istanza della Azienda sanitaria regionale del Molise il ricorso e' stato successivamente ritualmente trasposto innanzi al TAR Molise dal ricorrente con atto di costituzione notificato in data 31 maggio 2011. Il ricorso introduttivo e' stato successivamente integrato mediante notifica di motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati ulteriori decreti commissariali afferenti alla medesima sequenza procedimentale. L'esponente, richiamata l'antica storia dell'ospedale «SS. Rosario», la sua vocazione di ospedale di area vasta, a motivo della sua posizione geografica e del bacino demografico al cui servizio e' posto, nonche' l'elevata qualita' delle prestazioni erogate anche in favore di una significativa utenza extraregionale, lamenta la illogicita' della decisione di disporne la sostanziale chiusura, trattandosi di struttura virtuosa, capace di coprire i costi di' gestione anche grazie alla significativa mobilita' attiva proveniente dalle limitrofe regioni della Campania e del Lazio, con conseguente sproporzionata ed irragionevole lesione del diritto alla salute, tenuto conto che le misure adottate perseguono il solo fine della riduzione dei costi delle prestazioni sanitarie, senza incidere sugli assetti organizzativi inefficienti e sugli sprechi. Rammenta che, non avendo la Regione Molise rispettato gli obiettivi organizzativi e di spesa fissati con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si vedeva costretta a sottoscrivere il 27 marzo 2007 l'accordo di approvazione del piano di rientro recante l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 con allegato il piano operativo triennale 2007/2009 (c.d. piano di rientro) che, tra le altre misure, prevedeva l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera nel rispetto, tuttavia, dei livelli essenziali di assistenza. Con delibera del Consiglio Regionale, n. 190 del 9 luglio 2008 la Regione Molise approvava il Piano Sanitario Regionale per il triennio 2008/2010 prevedendo una mera riduzione dei posti letto dell'ospedale «SS. Rosario». Poiche', nonostante le misure di razionalizzazione previste dal piano di rientro del 2007, l'entita' del deficit continuava ad aumentare, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 il Presidente della Regione Molise veniva nominato commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e veniva assistito da un sub - commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2009. Con la delibera di nomina del commissario ad Acta il Consiglio dei ministri indicava, tra gli obiettivi dell'azione di risanamento, il riassetto della rete ospedaliera e territoriale mediante adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione solo di quei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia. Il nuovo Patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009 confermava la necessita' di misure di riduzione dei posti letto ma sempre nel rispetto dei LEA. In data 10 maggio 2010 con decreto n. 17 il commissario ad Acta approvava il programma operativo per l'anno 2010: nell'ambito delle previsioni programmatiche concernenti la riorganizzazione della rete ospedaliera, il predetto decreto, accanto al taglio di ben trecento posti letto, prevedeva la dismissione dell'ospedale "SS. Rosario» e la sua conversione in RSA. Tale decisione, assunta in base ai parametri di cui al Patto per la salute del 3 dicembre 2009 ed in assenza di istruttoria sull'effettivo bisogno di salute, veniva ribadita con decreto n. 19 del 17 maggio 2010 di approvazione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, con il decreto n. 26 del 15 giugno 2010 recante gli indirizzi al direttore generale della Asrem e con decreto n. 44 del 2 luglio 2010 di approvazione dell'atto aziendale che disponeva sostanzialmente l'accorpamento dell'ospedale «SS. Rosario» all'ospedale «Veneziale» di Isernia. Le predette misure non venivano attuate sino a quando il nuovo disegno organizzativo riceveva deciso impulso ad opera del decreto del commissario ad Acta n. 79 del 17 novembre 2010 che istituiva la RSA di assistenza agli anziani presso il «SS. Rosario» e disponeva la progressiva soppressione del reparto di Chirurgia, la progressiva riduzione dei posti letti assegnati al reparto di Medicina, la sostituzione del Pronto Soccorso con un punto di primo soccorso, senza posti letto e rianimazione, la riduzione delle prestazioni radiologiche e del laboratorio analisi. In punto di diritto il ricorrente lamenta che: 1. gli atti adottati dal commissario ad Acta, in quanto ispirati ad una mera logica contabile di risparmio di spesa, senza incidere sulla qualita' ed efficienza delle prestazioni erogate, sarebbero illegittimi in quanto lesivi del diritto alla salute dei cittadini residenti tutelato dall'art. 32 Cost. e adottati in difetto di motivazione e di istruttoria e, comunque, in contrasto con gli obiettivi posti con il Piano di rientro e col provvedimento di nomina del commissario ad Acta, che non prevedevano la chiusura degli ospedali ma la mera «razionalizzazione» della rete ospedaliera, nel rispetto dei LEA e comunque nel quadro di un variegato piano di misure orientato ad un recupero di efficacia ed efficienze delle prestazioni, che imponeva di incidere, in via prioritaria, sulle principali cause del disavanzo sanitario e cioe' sulla spesa farmaceutica, sul costo del personale, della dirigenza, delle consulenze esterne, dei rapporti con le strutture convenzionate e, solo in via residuale, sulla rete ospedaliera. 2. Rispetto alle precedenti scelte incentrate su tagli orizzontali dei posti letto nell'ambito delle diverse strutture sanitarie, il commissario ad Acta , con il programma operativo 2010, approvato con il decreto n. 17/2010, avrebbe consapevolmente operato tagli verticali, tramite la chiusura diretta di presidi ospedalieri, in assenza tuttavia di valutazioni, in concreto, circa l'idoneita' di' tali misure organizzative a contemperare le esigenze di bilancio con l'effettivita' della tutela del diritto alla salute garantito anche dagli artt. 2, 3 e 8 della CEDU. In particolare, quanto al difetto di istruttoria, con la drastica riduzione dei posti letto (da 90 a 30 di cui 10 in day hospital) e delle prestazioni erogate presso il «SS. Rosario» la popolazione sara' costretta a rivolgersi all'ospedale di Isernia i cui posti letto tuttavia non vengono correlativamente potenziati: tale scelta si baserebbe su meri dati matematici in assenza di un'analisi della domanda di cure sanitarie e determinerebbe un grave pregiudizio per la salute dei cittadini, in presenza di probabili situazioni di sovraffollamento dell'ospedale di Isernia, implicanti ritardi ed inefficienze nell'assistenza e soprattutto nella gestione delle urgenze; si porrebbe anche in contrasto con le previsioni del Patto per la Salute del 2 dicembre 2009 e con il Piano di rientro che prevedono misure di riorganizzazione della rete ospedaliera nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia delle prestazioni e comunque dei LEA. 3. Le rilevate carenze organizzative del servizio ed istruttorie non potrebbero neppure ritenersi compensate con la previsione di servizi sanitari territoriali alternativi all'ospedale di cui non v'e' menzione negli atti impugnati. 4. Immotivata sarebbe anche la decisione di chiudere il «SS. Rosario» di Venafro anziche' il «Veneziale» di Isernia: il primo, infatti, a differenza del secondo, opererebbe presso una struttura antisismica, e presenterebbe un significativo indice di mobilita' attiva, anche grazie alla sua posizione geografica, sicche' la sua chiusura comporterebbe anche un pregiudizio per le finanze regionali a causa della perdita delle entrate generate dalla mobilita' attiva con evidente contraddittorieta' con le premesse (risparmio di spesa) da cui la disposta chiusura muove. 5. Il commissario ad Acta avrebbe debordato dalle proprie competenze atteso che il Piano di rientro e la delibera del Consiglio dei ministri di nomina gli attribuivano il potere di adottare misure di riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi ma non per penalizzare il livello di assistenza e ledere il diritto alla salute dei cittadini. 6. Gli atti del commissario ad Acta avrebbero anche invaso la competenza regionale in materia di programmazione sanitaria ponendosi in contrasto con le previsioni del piano sanitario regionale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 190/2008, e successivamente con l'art. 11 della legge regionale n. 34/2008 che non prevedono la chiusura dell'ospedale di Venafro ne' di alcuno dei reparti ivi attivi ma solo una riduzione dei posti letto; inoltre poiche' il commissario e' organo amministrativo e i' suoi atti hanno natura di atti amministrativi, giammai questi ultimi avrebbero potuto porsi in contrasto con una previsione di legge regionale, ne' la delibera di nomina gli avrebbe potuto conferire una anomala potesta' legislativa; infine egli avrebbe violato anche il piano di rientro che non consentiva di derogare alle previsioni del piano sanitario regionale in materia di rete ospedaliera. Si sono costituiti in giudizio la Asrem, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Molise in qualita' di commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, la Regione Molise, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della sanita', per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti contestando nel merito la fondatezza delle censure articolate ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del ricorrente,la tardivita' dell'impugnazione di taluni decreti ed il difetto di integrita' del contraddittorio. Le amministrazioni intimate evidenziano, nel merito, la gravissima situazione di deficit finanziario in cui versa la sanita' molisana, l'incapacita' della Regione a far fronte agli impegni assunti con il piano di rientro sottoscritto il 27 marzo 2007, la necessita' dell'intervento governativo sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost. e la piena coerenza e legittimita' dei provvedimenti adottati dalla struttura commissariale rispetto alle previsioni del piano di rientro ed agli obiettivi posti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 di nomina del commissario ad Acta e di conferimento dei correlativi poteri sostitutivi anche di carattere normativo. Con ordinanza n. 124/2011 il TAR Molise ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale. La causa e' stata, infine, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 gennaio 2013. Occorre premettere in fatto che, stante il mancato adempimento del piano di rientro sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 il Presidente della Regione Molise e' stato nominato commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ed e' stato incaricato di dare attuazione e realizzazione ad una serie di interventi tra i quali, al punto 2), si menziona il «riassetto della rete ospedaliera e territoriale con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare profili di efficienza ed efficacia, analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza». In esecuzione dell'incarico conferito, il Presidente della Regione Molise, nella cennata qualita' di commissario ad Acta , ha adottato il decreto n. 19 del 10 maggio 2010 recante «ristrutturazione della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dalla lettera f) Adempimenti LEA e dall'art. 6 del Patto per la Salute 2010-2012 stipulato in data 3 dicembre 2009. Deliberazione del Consiglio dei ministri 28 luglio 2009 Punto 2) riassetto della rete ospedaliera, secondo un'analisi del fabbisogno e la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Provvedimenti». Ha successivamente adottato ulteriori decreti commissariali attuativi, indicati in epigrafe, cui seguivano gli atti di esecuzione di competenza della Asrem che hanno sostanzialmente comportato l'accorpamento di tutti i reparti al presidio ospedaliero «Veneziale» di Isernia, la riconversione dell'ospedale «SS. Rosario» in residenza sanitaria assistenziale, costituendola sede di Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), con previsione di un «punto di primo soccorso» (e non, si badi bene, di «pronto soccorso»). Il ricorrente ha variamente contestato la legittimita' di tali decreti commissariali censurandone il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, la violazione dell'art. 32 Cost., la violazione delle previsioni del piano di rientro e del patto per la salute (nella parte in cui non prevedono la chiusura dei presidi ospedalieri bensi' la mera riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di rendere piu' efficiente ed efficace l'erogazione dei servizi), la lesione delle competenze regionali in materia di programmazione sanitaria. Reputa il collegio che occorra prendere le mosse dall'ultimo motivo di censura articolato dal ricorrente e relativo alla prospettata illegittimita' dei decreti commissariali impugnati per avere gli stessi invaso la competenza legislativa regionale in materia di programmazione sanitaria, disciplinata, nella specie, dall'art. 11 della legge regionale n. 34 del 26 novembre 2008 (che ha approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto regionale, il Piano sanitario regionale 2008/2010 di cui alla delibera del Consiglio regionale della Regione Molise n. 190/2008) e cio' attraverso un intervento sostitutivo di tipo legislativo non contemplato dall'art. 120, comma 2, della Costituzione e dal sistema delle fonti in generale. A tal riguardo la difesa erariale replica alla dedotta violazione della legge regionale n. 34 del 26 novembre 2008 invocando il disposto di cui all'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 a mente del quale «...il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad Acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano». Assume, in sostanza, la difesa erariale che, in forza del richiamato disposto normativo, il commissario ad Acta sarebbe espressamente legittimato ad adottare atti normativi innovativi della legislazione regionale purche' presupposti o comunque correlati e necessari alla attuazione del piano. Il collegio, sul punto, ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad Acta , che e' organo amministrativo, il potere di adottare gli «ulteriori atti e provvedimenti normativi» necessari alla completa attuazione del piano, lo facoltizza ad esercitare un potere sostitutivo di tipo legislativo non previsto nonche' a modificare, con disposizioni di dettaglio, atti legislativi promulgati dalla Regione in materia di competenza concorrente, in violazione del disposto di cui agli artt. 120, comma 2, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2, 1, comma 2 della Costituzione, laddove invece la natura legislativa dell'atto modificato avrebbe imposto, stante il principio di tipicita' delle fonti primarie, l'esercizio della potesta' legislativa del governo nella forma del decreto legge. Quanto alla rilevanza della questione essa discende dalla circostanza per cui la norma sospetta di incostituzionalita' rappresenta la base legale, espressamente menzionata nella parte giustificativa dei provvedimenti impugnati, che legittimerebbe, anche secondo la difesa erariale, in pretesa applicazione dell'art. 120, comma 2, Cost., il commissario ad Acta a modificare il piano sanitario regionale approvato con legge regionale nella parte in cui non contempla la chiusura ne' la riconversione dell'ospedale «SS. Rosario» di Venafro bensi' una riduzione dei posti letti, in linea del resto con i contenuti del piano di rientro sottoscritto il 27 marzo 2007 che prescrive l'adozione di meri «provvedimenti che razionalizzano la rete ospedaliera». In assenza della menzionata disposizione di legge, al potere esercitato dal commissario ad Acta dovrebbe riconoscersi natura esclusivamente amministrativa (cosi' Corte Cost. n. 361/2010) e, come tale, non potrebbe introdurre modifiche o deroghe ad una fonte legislativa che recepisce il piano sanitario regionale sicche' le doglianze del ricorrente sarebbero destinate a trovare favorevole accoglimento e gli atti impugnati dovrebbero essere annullati in quanto adottati in violazione di legge, se non proprio in carenza assoluta di potere, come dedotto dal ricorrente. Non rileva in questa sede l'attitudine della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 a fungere da base legale del potere normativo del commissario ad Acta; siffatta delibera - con la quale, in presenza del perdurante inadempimento della Regione Molise, e' stato nominato il commissario ad Acta e sono stati, al contempo, indicati gli obiettivi prioritari da realizzare per dare attuazione al piano di rientro - riveste natura di atto amministrativo e quindi la sua legittimita', anch'essa contestata nel presente giudizio, sara' scrutinata secondo le regole proprie del giudizio amministrativo ma allo stato, ed ai fini del giudizio di rilevanza, una tale attitudine deve essere esclusa in modo radicale non potendo un atto amministrativo costituire la base legale di un potere normativo, peraltro delegato, con attitudine derogatoria di norme regionali. In questo senso la delibera del Consiglio dei ministri deve ritenersi, con riferimento al regime dei poteri commissariali, meramente ricognitiva delle disposizioni di legge che ne disciplinano lo statuto e, segnatamente, per quanto riguarda il settore dei disavanzi del settore sanitario, dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sempre in punto di rilevanza della questione, osserva il collegio che le questioni preliminari, sollevate dalle amministrazioni intimate, non appaiono, allo stato degli atti, idonee a risolvere la controversia in rito sicche' si impone l'esame del merito delle censure donde la sicura rilevanza della contestazione della competenza del commissario ad Acta ad adottare atti sostitutivi normativi derogatori di disposizioni legislative regionali. Sulla legittimazione dei comitati ad impugnare atti organizzativi di disciplina dei servizi pubblici sono note le progressive aperture della giurisprudenza e le condizioni poste ai fini della loro legittimazione, che il collegio ritiene sussistenti nel caso di specie, secondo quanto di recente precisato anche in merito alla legittimazione di singoli cittadini utenti del servizio sanitario (cfr. specificamente in tema TAR Abruzzo L'Aquila, 17 maggio 2011, n. 262 e 9 giugno 2011, n. 335); sono poi state evocate in giudizio e si sono comunque ritualmente costituite tutte le amministrazioni che hanno, a vario titolo, adottato gli atti ed i decreti impugnati (Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Molise, Asrem, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della sanita') sicche' il contraddittorio deve ritenersi integro; l'impugnazione risulta inoltre tempestiva in quanto non vale nella specie il particolare regime di pubblicazione degli atti regionali (come eccepito dalla Asrem), previsto dallo statuto e dalla legislazione regionale, venendo primariamente in contestazione atti adottati da un organo amministrativo statale, il commissario ad Acta, per cui vigono le regole generali in materia di conoscenza degli atti e di decorrenza del termine di impugnazione che, nella specie, risultano rispettate, non essendo stata dimostrata - dalla parte che ha sollevato l'eccezione - la data di intervenuta conoscenza dei decreti impugnati e, conseguentemente, l'infruttuoso decorso del termine di impugnazione. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, il collegio reputa inoltre che la questione sia non manifestamente infondata. Occorre premettere che non ricorrono nel caso di specie i presupposti per una interpretazione costituzionalmente conforme in quanto il dato letterale del disposto normativo e' inequivoco nel riconoscere in capo all'organo amministrativo straordinario una atipica potesta' normativa avente forza di legge e quindi capacita' di abrogare norme di pari rango con essa incompatibili, seppure di fonte regionale. La norma in questione, infatti, attribuisce, in via generale, un ampio potere di adozione delle misure attuative del piano di rientro e di tutti gli altri «atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali». In particolare, il duplice riferimento ad «atti e provvedimenti normativi» implica il contestuale riconoscimento in capo al commissario ad Acta del potere regolamentare («provvedimenti normativi» e cioe' atti formalmente amministrativi ma a contenuto normativo) e legislativo («atti normativi»), accanto all'attribuzione del distinto e concorrente potere di adottare atti amministrativi ed organizzativi nonche' misure gestionali (relative cioe' ai rapporti di lavoro) secondo la ratio di disposizione di chiusura finalizzata a conferire al commissario tutti i poteri, nessuno escluso, necessari ad assicurare, comunque, la piena attuazione del piano di rientro; poiche' dunque la disposizione e' strutturata come norma di chiusura del sistema dei poteri commissariali, deve concludersi, anche dal punto di vista dell'interpretazione teleologica, che la voluntas legis sia quella di riconoscere al commissario ad Acta anche la facolta' di esercizio del potere legislativo o, in ogni caso, di un atipico potere normativo derogatorio delle norme di legge regionale. Del resto la previsione legislativa in commento, si pone in dichiarata attuazione dell'art. 120, comma 2, Cost. e rappresenta una evoluzione del regime dell'intervento sostitutivo gia' disciplinato dall'art. 8, comma 1 della legge n. 131 del 2003, al fine di completarne lo statuto proprio in relazione alla facolta' di esercizio anche del potere normativo, invero gia' espressamente prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 131 del 2003 ma con esclusivo riferimento ai poteri del Governo e non del commissario ad Acta. Che non vi sia spazio per una interpretazione conforme a Costituzione e' confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha espressamente riconosciuto in capo al commissario ad Acta la titolarita' di poteri normativi con efficacia derogatoria di norme di fonte legislativa, senza tuttavia ravvisare motivi di contrasto con la Costituzione (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, 11 gennaio 2012, n. 10). L'impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme e' confermata dal fatto che lo stesso legislatore e' stato costretto ad intervenire successivamente per chiarire la portata della disposizione in parola e ricondurla nell'alveo della legalita' costituzionale. L'art. 17, comma 4 lett. a) della legge n. 111 del 2011 di conversione del decreto legge n. 98/2011 ha infatti dovuto novellare il disposto di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserendo, dopo il secondo periodo, la seguente disposizione: «A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad Acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in - modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.». La disposizione, introducendo un articolato procedimento idoneo a salvaguardare l'autonomia regionale, ha portata chiaramente innovativa e non meramente interpretativa e conferma la necessita' di introdurre opportuni correttivi al previgente tenore della disposizione - di cui si e' avvalso nel caso di specie il commissario ad Acta - al fine di precludere che il potere sostitutivo normativo attribuitogli potesse essere esercitato in contrasto con la legislazione regionale previgente con conseguente illegittima invasione dell'autonomia regionale. Ne discende che lo ius superveniens conferma e corrobora la rilevanza della questione perche' ribadisce la natura anche legislativa del potere sostitutivo, opportunamente procedimentalizzandolo al fine di renderlo compatibile con i principi sull'autonomia regionale. Nel merito della questione, il collegio non ignora che la Corte Costituzionale si e' gia' occupata dei rapporti tra potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost. e legislazione regionale: lo ha fatto tuttavia per escludere la legittimita' costituzionale di norme di legge regionale che abbiano per effetto quello di svuotare, limitare, menomare o, anche solo, di interferire con le competenze e prerogative commissariali (tra le tante cfr. Corte Cost. sentenza n. 2 del 2010 e, da ultimo, a 78 del 2013, n. 79 del 2013 a 104 del 2013); si tratta cioe' di norme regionali sopravvenute alla gestione commissariale e lo scrutinio di costituzionalita', su impulso del Governo centrale, aveva ad oggetto la loro attitudine ad ostacolare la funzione sostitutiva esercitata in attuazione dell'art. 120, comma 2, Cost. Non consta invece che la Corte Costituzionale si sia pronunciata per affermare la conformita' a Costituzione di atti del commissario ad Acta che abbiano per effetto quello di abrogare o derogare a disposizioni legislative regionali previgenti, come accade nel caso di specie, se non con sentenza 17 dicembre 2010, n. 361 con la quale una tale possibilita' e' stata recisamente esclusa in quanto ritenuta non conforme a Costituzione. E' proprio in relazione alle motivazioni contenute nella predetta sentenza che il collegio ritiene la questione non manifestamente infondata in relazione agli artt. 120, comma 2, 5, 114, comma 2, 117, comma 3 e 6, 121, comma 2, 70, 77, commi 1 e 2, e 1, comma 2, della Costituzione, cio' peraltro in linea con quanto incidentalmente osservato dalla stessa Corte Costituzionale gia' con sentenza n. 141 del 2010 dove, al punto 2.2. in diritto, aveva espresso dubbi circa la «legittimita' costituzionale della scelta legislativa di affidare ad un decreto del Presidente della Regione la capacita' di incidere su un atto legislativo adottato dal Consiglio regionale» (nella specie il commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, aveva ritenuto, con proprio decreto, di poter differire l'entrata in vigore di una legge regionale che si assumeva contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di risanamento indicati nel piano di rientro sottoscritto dalla Regione). E' noto che nella precedente sentenza n. 2/2010 la Corte Costituzionale aveva manifestato delle aperture in ordine alla possibilita' di esercizio di poteri sostitutivi normativi ma tali aperture devono ritenersi superate dalle ampie argomentazioni contenute nella successiva sentenza n. 361/2010 richiamata e che, come detto, il collegio condivide, in linea peraltro con la dottrina costituzionalitstica maggioritaria. Venendo al merito del prospettato contrasto, il collegio osserva innanzitutto che l'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 viola l'art. 120, comma 2 della Costituzione in quanto prevede un intervento sostitutivo di tipo legislativo, o comunque normativo, che, secondo l'orientamento dominante, non e' contemplato dalla norma costituzionale, autorizzando quest'ultima l'adozione di atti sostitutivi di natura esclusivamente amministrativa: il Governo infatti, cui l'art. 120, comma 2, attribuisce il potere di intervento sostitutivo, e' ordinariamente privo della competenza normativa primaria, potendo adottare atti sostanzialmente legislativi nei soli casi e nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 77 Cost che, comunque, non ne ammette la delega in favore di un commissario ad Acta. In ogni caso la possibilita' di un intervento sostitutivo di natura legislativa dovrebbe risultare in termini espressi, trattandosi di deroga all'ordinario sistema di riparto della funzione legislativa tra organi costituzionali: una tale deroga espressa non e', tuttavia, menzionata nell'art. 120, comma 2, Cost. sicche' il potere sostitutivo ivi disciplinato deve ritenersi riferito allo sola funzione amministrativa. Per fronteggiare situazioni in cui si rende necessaria la sostituzione di leggi regionali, come noto, e' stata prospettata la tesi secondo cui nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, comma 2 Cost., non sarebbe precluso il ricorso allo strumento del decreto legge, ai sensi dell'art. 77, comma 2 Cost, secondo quanto ritenuto da autorevole dottrina gia' prima della modifica del Titolo V della Costituzione. E' questa la tesi prospettata, seppur in un obiter dictum, anche dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 2010 secondo' cui la previsione di cui all'art. 120, comma 2 Cost. si presta ad essere interpretata «come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali... eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l'esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all'art. 77 Cost.». Proprio il principio di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, di cui agli artt. 5, 114, comma 2, 117, comma 3 e 6, Cost. e la riserva in capo al Consiglio regionale della funzione legislativa nelle materie di competenza concorrente e residuale, prevista dall'art. 121, comma 2, della Costituzione, impongono che la sostituzione di leggi regionali da parte dello Stato avvenga solo in forza degli straordinari poteri della decretazione d'urgenza, quale norma di chiusura del sistema idonea a derogare a tutte le disposizioni costituzionali sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, imputando direttamente ed esclusivamente al Governo, nella sua collegialita', e quindi al massimo livello della responsabilita' di indirizzo politico ed amministrativo, il concreto esercizio del potere di intervento sostitutivo. Del resto che il potere sostitutivo normativo debba essere esercitato dal Governo e' confermato dallo stesso art. 8, comma 1 della legge n. 3 del 2001. Ne discende che l'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si pone in contrasto anche con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, comma 3 e 6 e 121, comma 2 Cost. in quanto, attribuendo al commissario ad Acta un potere sostitutivo di tipo legislativo o comunque in senso lato normativo, viola, al contempo, l'autonomia statutaria della Regione Molise, ex art. 114, comma 2, Cost. che all'art. 6, comma 2, lett. b, attribuisce al Consiglio Regionale il potere di approvare con legge il piano sanitario regionale (quale atto organizzativo fondamentale «di un servizio pubblico di interesse della regione»); viola l'autonomia legislativa e regolamentare regionale facoltizzando il commissario ad Acta ad adottare disposizioni di dettaglio (quali sono quelle derogatorie del piano sanitario regionale), nella materia concorrente della «tutela della salute», riservata, ex art. 117, comma 3 e 6 Cost., alla disciplina legislativa di dettaglio nonche' regolamentare della Regione; viola l'art. 121, comma 2, Cost. che riserva al Consiglio regionale l'esercizio della potesta' legislativa nelle materie di competenza regionale concorrente e residuale; viola, nel suo complesso, il principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost. attribuendo ad un organo amministrativo monocratico e straordinario il potere di comprimere l'autonomia statutaria, legislativa, regolamentare della Regione che, al contrario, potrebbe essere limitata solo dal potere straordinario di decretazione d'urgenza del Governo. Occorre ancora evidenziare che nella specie la limitazione dell'autonomia regionale, nei vari aspetti evidenziati, non puo' ritenersi consentita in conseguenza della sottoscrizione nel 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, di uno specifico accordo cui accede il piano di rientro, la cui attuazione, in presenza del perdurante inadempimento regionale, viene rimessa al commissario ad Acta. Ci si riferisce all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dichiara tali accordi vincolanti per le regioni precisando che le determinazioni ivi previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla Regione in materia di programmazione sanitaria; siffatto carattere vincolante e' ribadito anche dall'art. 2, comma 95, della legge n. 191/2009. Nella specie, infatti, il piano di rientro sottoscritto il 27 marzo 2007, successivamente recepito dal piano sanitario regionale approvato nel 2008, non prevedeva la chiusura di ospedali ma solo la razionalizzazione della rete ospedaliera (art. 1.3.b.iii): tale razionalizzazione doveva avvenire mediante tagli orizzontali e cioe' la riduzione dei posti letto da distribuire tra i vari presidi ospedalieri e non attraverso tagli verticali da operare mediante la chiusura di ospedali, secondo la nuova impostazione impressa unilateralmente dal commissario ad Acta, a partire dal proprio decreto n. 17 del 10 maggio 2010 (dove si legge, a p. 15 dell'annesso programma operativo, che «In sintesi la rete ospedaliera sara' organizzata su 1370 posti letto rispetto agli attuali 1670 ed i presidi pubblici saranno ridotti da sei (6) a tre (3)»). Ne discende che l'art. 2, comma 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella parte in cui prevede che «Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano», si pone comunque in contrasto con i richiamati parametri costituzionali di riconoscimento e salvaguardia della autonomia regionale, nella misura in cui autorizza il commissario ad Acta alla adozione di atti normativi, implicanti scelte organizzative non espressamente previste dal piano di rientro (riduzione del numero dei presidi ospedalieri), anche se funzionali alla sua attuazione (riduzione del numero dei posti letto e contenimento dei costi), che modificano tuttavia in modo radicale le scelte fondamentali compiute dal Consiglio regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale nell'esercizio della potesta' legislativa. La norma in questione si pone in contrasto anche con gli artt. 70, comma 1, 77, commi 1 e 2, e 121, comma 2 Cost. che riservano la funzione legislativa dello Stato alle Camere, consentendone l'esercizio da parte del Governo solo nelle forme del decreto legislativo e del decreto legge, e quella delle Regioni al Consiglio regionale. Il sistema delle fonti primarie e', infatti, tipico e «chiuso» ed e' legato in modo indissolubile al principio rappresentativo: nella specie, attraverso il riconoscimento in capo al commissario ad Acta di un potere normativo atipico, con forza di legge e, come tale, idoneo ad innovare la legislazione regionale, l'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 introduce una fonte primaria di produzione normativa la cui istituzione e' tuttavia riservata alle fonti costituzionali; nella specie nessuna fonte costituzionale, ne' l'art. 70, comma 1, ne' l'art. 77, commi 1 e 2, ne' l'art. 121, comma 2, e neppure, come si e' visto, l'art. 120, comma 2, autorizzano direttamente il commissario ad Acta all'adozione di atti normativi primari sicche' il fumus della prospettata violazione deve ritenersi sussistente anche in relazione a siffatti parametri costituzionali. Poiche', infine, come evidenziato, il sistema delle fonti primarie e' strettamente collegato al principio di rappresentanza, i parametri costituzionali da ultimo richiamati devono essere letti in combinato disposto anche con l'art. 1, comma 2, Cost. in quanto la «forma» di esercizio del potere legislativo e, in senso lato, normativo, prevista dalla norma oggetto di scrutinio, non essendo ancorata ad alcuna previsione costituzionale, non puo' ritenersi espressione della sovranita' popolare cui ogni potere deve invece essere necessariamente ricondotto: nella specie l'assetto della rete ospedaliera della Regione Molise, che qualifica l'effettivita' del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., viene sostanzialmente deciso da un organo amministrativo monocratico straordinario, nell'esercizio di un potere normativo atipico, non previsto in Costituzione, che tuttavia riveste attitudine a modificare una legge regionale che e' invece espressione massima del principio della rappresentanza politica. In via subordinata, e ferme le richiamate considerazioni in punto di rilevanza della questione gia' esplicitate e qui richiamate sulla competenza e sul fondamento dei poteri commissariali, per l'ipotesi in cui dovesse riconoscersi in capo al commissario ad Acta anche il potere di adottare atti sostitutivi di natura legislativa, o comunque normativa, finanche extra ordinem e con attitudine a derogare o abrogare norme di legge regionale, come accade nella fattispecie all'attenzione di questo Tribunale, il collegio dubita della compatibilita' con l'art. 120, comma 2, Cost. - nella parte in cui individua nel «Governo» l'organo incaricato della sostituzione -, dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 4 del decreto legge n. 159 del 2007 convertito dalla legge n. 222/2007 e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009, tutti variamente richiamati nelle premesse giustificative dei decreti commissariali impugnati, nella parte in cui consentono di attribuire ad un commissario ad Acta e cioe' ad un organo amministrativo monocratico straordinario, l'esercizio della funzione sostitutiva in parola, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, venendo in rilievo la necessita' di abrogare, modificare, derogare o in altro modo sostituire norme di legge regionali, espressione di una autonomia costituzionale rafforzata (rispetto agli enti locali), si rende invece necessario, per rispettare il dettato costituzionale e rendere al contempo possibile un vulnus temporaneo all'autonomia regionale, l'intervento del Governo, nella sua collegialita', ai sensi dell'art. 92, comma 1, Cost., in quanto organo costituzionale responsabile, al piu' alto livello istituzionale, dell'indirizzo politico amministrativo generale. Ne discende, conclusivamente, che deve essere sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere di sostituzione di natura legislativa o comunque normativa, con forza di legge, in violazione del principio di tipicita' delle fonti normative primarie, del principio rappresentativo, del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell'intervento sostitutivo degli organi regionali, si pone in contrasto con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 120, comma 2, 70, comma 1 e 77, commi 1 e 2 e 1, comma 2, della Costituzione. In via subordinata dev'essere altresi' sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 4 del decreto legge n. 159 del 2007 convertito dalla legge n. 222/2007 e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009, in quanto legittimanti l'adozione di atti sostitutivi normativi da parte del commissario ad Acta, per contrasto con l'art. 120, comma 2, Cost, nella parte in cui attribuisce il potere di intervento sostitutivo in capo al «Governo», nella sua collegialita', ai sensi dell'art. 92, comma 1, Cost.
P . Q . M . Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cosi' dispone: 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere di sostituzione di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge, in violazione del principio di tipicita' delle fonti normative primarie, del principio rappresentativo, del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell'intervento sostitutivo degli organi regionali, si pone in contrasto con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 120, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2 e 1, comma 2, della Costituzione; 2. in via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 4 del decreto legge n. 159 del 2007 convertito dalla legge n. 222/2007 e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009, in quanto legittimanti l'adozione di atti sostitutivi normativi da parte del commissario ad Acta, per contrasto con l'art. 120, comma 2, Cost, nella parte in cui attribuisce il potere di intervento sostitutivo in capo al «Governo», nella sua collegialita', ai sensi dell'art. 92, comma 1, Cost.; 3. dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 4. ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente Orazio Ciliberti, Consigliere Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore Il Presidente: Zaccardi L'Estensore: Monteferrante