Modifica dello Statuto. (14A03907)(GU n.121 del 27-5-2014)
IL RETTORE Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240; Visto lo Statuto di Ateneo; Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 18 dicembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013, con le quali, all'esito dello specifico iter previsto dalla normativa vigente, e' stata approvata la revisione dello Statuto dell'Universita' degli studi di Foggia; Vista la nota rettorale prot. n. 2744-I/3 del 29 gennaio 2014, concernente la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della documentazione inerente alla suddetta revisione statutaria per il controllo di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989; Atteso che la trasmissione dei suddetti documenti e' stata effettuata a mezzo posta elettronica e a mezzo posta ordinaria in data 30 gennaio 2014; Atteso, altresi', che la documentazione in parola e' stata ricevuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca lo stesso giorno 30 gennaio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta elettronica, e il giorno 5 febbraio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a mezzo posta ordinaria; Considerato che, decorso il termine perentorio di 60 giorni per l'espletamento del controllo previsto dal detto art. 6 della legge n. 168/1989, non sono pervenuti rilievi al riguardo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Sentito il Direttore Generale, Decreta di emanare la revisione dei sotto riportati articoli dello Statuto dell'Universita' degli studi di Foggia, secondo i seguenti testi: modifica dell'art. 11, comma 2, lettera n): Art. 11. Competenze del Rettore (Omissis). 2. In particolare, al Rettore spetta: (omissis); n) designare il Pro-Rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento, nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi anche di altro Pro-Rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe. modifica dell'art. 12, comma 2, lettera a) e lettera b): Art. 12. Elezione del Rettore 2. L'elettorato attivo compete: (Omissis). a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento; b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sara' assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale. modifica dell'art. 14, comma 2, lettera p): Art. 14. Competenze del senato accademico 2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri: (omissis); p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e sui regolamenti in materia di gestione del personale; modifica dell'art. 14, comma 3, lettera c): Art. 14. Competenze del senato accademico (Omissis). 3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare: (omissis); c) determinai criteri generali e formula proposte motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, al consiglio di amministrazione per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonche' per la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione; modifica dell'art. 15: Art. 15. Composizione e funzionamento del senato accademico 1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del Rettore che e' membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lettera b), ultimo periodo. 2. Il senato accademico e' composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo: a) il Rettore, che lo presiede; b) cinque direttori di dipartimento, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'art. 14) del presente statuto, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Universita' degli studi di Foggia. Qualora nell'ambito di un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato un unico dipartimento, le relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area; c) cinque professori ordinari o associati di ruolo, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo dell'Universita' degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima; d) cinque ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i ricercatori dell'Universita' degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima; e) cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti all'Universita' degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura, il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell'Universita' degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti; f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita' degli studi di Foggia. 3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo: a) il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo, nonche' l'altro Pro-Rettore, ove nominato; b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo delegato componente del nucleo; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante: in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore; d) nel caso di articolazione in piu' dipartimenti di un'area didattico-scientifico-culturale, di cui all'art. 46 dello statuto, l'altro direttore non eletto. 4. Il senato accademico e' convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 5. Ciascun direttore di dipartimento componente di diritto del senato accademico ha la facolta', in caso di assenza giustificata, di delegare un professore di ruolo, incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte all'assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prerogative ed e' assoggettato agli stessi doveri del delegante. Le ulteriori modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. modifica dell'art. 17, comma 2, lettera j): Art. 17. Competenze del consiglio di amministrazione (Omissis). 2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dello statuto: (omissis); j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonche' la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su proposta motivata di quest'ultimo organo; modifica dell'art. 17, comma 5: Art. 17. Competenze del consiglio di amministrazione (Omissis). 5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo: (omissis). a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto; b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento; c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in materia di gestione del personale. modifica dell'art. 18, commi 1, lettere b) e c), e 2: Art. 18. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti dieci membri, con voto deliberativo: a) il Rettore, che lo presiede; b) cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato dell'Universita' degli studi di Foggia, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante. Tale procedura e' attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del Rettore, il quale e' sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori afferenti alla specifica area didattico-scientifico-culturale e ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, e seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del Rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta del rappresentante dell'area didattico-scientifico-culturale. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del Rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonche' il rispetto dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza; c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Universita' degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la loro individuazione e' attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del Rettore, il quale e' sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del Rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del Rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e della terzieta' e indipendenza nell'esercizio delle funzioni; d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Universita' degli studi di Foggia. Il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Universita' degli studi di Foggia. 2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo: a) il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Rettore, presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo, nonche' l'altro Pro-Rettore, ove nominato; b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato componente del collegio dei revisori; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore; d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita' degli studi di Foggia. 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 4. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. modifica dell'art. 37: Art. 37. Strutture di raccordo (Omissis). 3. Nell'ambito delle strutture di raccordo e' costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto: (omissis); b. «da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo;». (Omissis). 3-bis. Alle riunioni del consiglio della struttura di raccordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale. modifica dell'art. 39: Art. 39. Corsi di dottorato 1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione. 2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a Scuole di dottorato, di Ateneo o interateneo, nonche' aderire a progetti comuni di alta formazione in collaborazione con altre Universita', anche straniere, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all'istituzione di corsi di dottorato in conformita' alla disciplina vigente. 3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. modifica dell'art. 43: Art. 43. Incompatibilita' e divieti 1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipadimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili. 2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' fatto divieto: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonche', per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti; c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire le carica di Rettore, di Pro-Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel ministero e nell'ANVUR. 2-bis. Le cariche di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato. 3. Il docente che abbia optato per il tempo definito non puo' rivestire le carica di Rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, puo' presentare la propria candidatura, purche' produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno e tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avra' efficacia dal momento della nomina. Per candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avra' alcuna efficacia. 4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra gia' ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica. 5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel Parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che rivestono la carica di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del presente Statuto. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, nonche' sull'Albo Ufficiale dell'Universita' degli studi di Foggia. La revisione statutaria entrera' in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella suddetta Gazzetta Ufficiale. Foggia, 9 maggio 2014 Il rettore: Ricci Il pro-rettore: Sinigaglia