UNIVERSITA' DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 2014 

Modifica dello Statuto. (14A03907) 
(GU n.121 del 27-5-2014)

 
 
 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto lo Statuto di Ateneo; 
  Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 18 dicembre 2013 e
del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013, con le  quali,
all'esito dello specifico iter previsto dalla normativa  vigente,  e'
stata approvata la revisione  dello  Statuto  dell'Universita'  degli
studi di Foggia; 
  Vista la nota rettorale prot. n.  2744-I/3  del  29  gennaio  2014,
concernente   la   trasmissione   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca della documentazione  inerente  alla
suddetta revisione statutaria per il  controllo  di  cui  all'art.  6
della citata legge n. 168/1989; 
  Atteso  che  la  trasmissione  dei  suddetti  documenti  e'   stata
effettuata a mezzo posta elettronica e a  mezzo  posta  ordinaria  in
data 30 gennaio 2014; 
  Atteso, altresi', che la documentazione in parola e' stata ricevuta
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  lo
stesso giorno 30 gennaio 2014, per quanto attiene alla trasmissione a
mezzo posta elettronica, e il giorno  5  febbraio  2014,  per  quanto
attiene alla trasmissione a mezzo posta ordinaria; 
  Considerato che, decorso il termine perentorio  di  60  giorni  per
l'espletamento del controllo previsto dal detto art. 6 della legge n.
168/1989, non  sono  pervenuti  rilievi  al  riguardo  da  parte  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Sentito il Direttore Generale, 
 
                               Decreta 
 
di emanare la revisione dei sotto riportati  articoli  dello  Statuto
dell'Universita' degli studi di Foggia, secondo i seguenti testi: 
modifica dell'art. 11, comma 2, lettera n): 
 
                              Art. 11. 
 
 
                       Competenze del Rettore 
 
  (Omissis). 
  2. In particolare, al Rettore spetta: 
    (omissis); 
    n)  designare  il  Pro-Rettore  vicario,   scegliendolo   fra   i
professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore vicario  sostituisce  il
Rettore in ogni sua funzione in caso  di  assenza  o  impedimento  ed
esercita  le  funzioni  delegategli  con  decreto  rettorale.   Ferme
restando le sue responsabilita' di  iniziativa  e  di  coordinamento,
nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi anche di
altro Pro-Rettore, da lui prescelto  tra  i  professori  ordinari  di
ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe. 
modifica dell'art. 12, comma 2, lettera a) e lettera b): 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Elezione del Rettore 
 
  2. L'elettorato attivo compete: 
  (Omissis). 
    a) con voto pieno, ai professori di  ruolo,  ai  ricercatori,  ai
componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti  degli
studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo,  che  non
risultino   essere   componenti   del   consiglio   degli   studenti,
individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti  parte
dello specifico consiglio di dipartimento; 
    b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo
indeterminato. Ai voti espressi dal personale  tecnico-amministrativo
sara' assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori  e  dei
ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale. 
modifica dell'art. 14, comma 2, lettera p): 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Competenze del senato accademico 
 
  2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e  ai
pareri: 
    (omissis); 
    p)   esprime   parere   sul    regolamento    di    ateneo    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e sui regolamenti  in
materia di gestione del personale; 
modifica dell'art. 14, comma 3, lettera c): 
 
                              Art. 14. 
 
 
                  Competenze del senato accademico 
 
  (Omissis). 
  3. Il  senato  accademico,  nello  svolgimento  delle  funzioni  di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti  e  con  le  strutture
interdipartimentali  eventualmente  costituite,  nel  rispetto  della
programmazione finanziaria e del personale, annuale e  triennale,  in
particolare: 
    (omissis); 
    c) determinai  criteri  generali  e  formula  proposte  motivate,
tenendo conto  dei  risultati  della  valutazione,  al  consiglio  di
amministrazione  per  l'attribuzione  degli  assegni  di  ricerca  ai
dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonche' per  la
ripartizione delle borse per i dottorati  di  ricerca,  nel  rispetto
della   quantificazione   globale   stabilita   dal   consiglio    di
amministrazione; 
modifica dell'art. 15: 
 
                              Art. 15. 
 
 
         Composizione e funzionamento del senato accademico 
 
  1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva,
ad eccezione del Rettore che  e'  membro  di  diritto,  salvo  quanto
previsto al successivo comma 2, lettera b), ultimo periodo. 
  2. Il senato  accademico  e'  composto  dai  seguenti  ventiquattro
membri, con voto deliberativo: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b)  cinque  direttori  di  dipartimento,  in  rappresentanza   di
ciascuna  delle  aree  didattico-scientifico-culturali  definite  dal
senato accademico secondo quanto previsto al  comma  4,  lettera  d),
dell'art. 14) del presente statuto, eletti, al proprio  interno,  dal
corpo elettorale  formato  da  tutti  i  direttori  dei  dipartimenti
dell'Universita'  degli  studi  di  Foggia.  Qualora  nell'ambito  di
un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato  un  unico
dipartimento, le relativa procedura elettorale non trova  svolgimento
e il direttore di tale struttura dipartimentale entra  di  diritto  a
far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area; 
    c)  cinque  professori  ordinari  o  associati   di   ruolo,   in
rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali
definite dal senato accademico secondo quanto previsto  al  comma  4,
lettera d), dell'art. 14) del presente statuto. In relazione  a  ogni
singola  area  didattico-scientifico-culturale,   viene   svolta   la
procedura per l'individuazione del  suo  rappresentante,  eletto,  al
proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti  i  professori
ordinari e associati di ruolo dell'Universita' degli studi di  Foggia
inquadrati nell'area medesima; 
    d) cinque ricercatori a tempo indeterminato in rappresentanza  di
ciascuna  delle  aree  didattico-scientifico-culturali  definite  dal
senato accademico secondo quanto previsto al  comma  4,  lettera  d),
dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola  area
didattico-scientifico-culturale,  viene  svolta  la   procedura   per
l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio  interno,
dal corpo elettorale formato da tutti i ricercatori  dell'Universita'
degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima; 
    e) cinque studenti, in  rappresentanza  di  ciascuna  delle  aree
didattico-scientifico-culturali  definite   dal   senato   accademico
secondo quanto previsto al comma 4, lettera  d),  dell'art.  14)  del
presente   statuto.   In    relazione    a    ogni    singola    area
didattico-scientifico-culturale,  viene  svolta  la   procedura   per
l'individuazione del suo  rappresentante,  eletto  tra  gli  iscritti
all'Universita' degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre
il primo anno fuori corso, ai corsi di  laurea  e  laurea  magistrale
facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima  e  tra  i
dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione  al  primo  anno,
hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti.  Nell'ambito
della specifica procedura, il corpo elettorale e' composto  da  tutti
gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale  facenti
capo  ai  dipartimenti  dell'Universita'  degli   studi   di   Foggia
inquadrati nell'area  medesima  e  dai  dottorandi  di  ricerca  che,
all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per  l'afferenza
a tali ultimi dipartimenti; 
    f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato,
eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da  tutti  i
tecnici amministrativi, in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
l'Universita' degli studi di Foggia. 
  3. Alle  riunioni  del  senato  accademico  partecipano,  con  voto
consultivo: 
    a) il Pro-Rettore vicario, il  quale,  in  assenza  del  Rettore,
presiede il senato accademico ed esprime voto  deliberativo,  nonche'
l'altro Pro-Rettore, ove nominato; 
    b) il presidente del nucleo di valutazione di  ateneo  o  un  suo
delegato componente del nucleo; 
    c) il direttore generale, che svolge le  funzioni  di  segretario
verbalizzante: in caso  di  assenza,  esercita  le  sue  funzioni  il
vicario del direttore; 
    d) nel caso di articolazione  in  piu'  dipartimenti  di  un'area
didattico-scientifico-culturale, di cui all'art.  46  dello  statuto,
l'altro direttore non eletto. 
  4. Il senato accademico e' convocato, di norma, almeno una volta al
mese e, in via straordinaria, ogni volta che il  Rettore  lo  ritenga
opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un  terzo
dei suoi componenti. 
  5. Ciascun direttore di  dipartimento  componente  di  diritto  del
senato accademico ha la facolta', in caso di assenza giustificata, di
delegare  un  professore   di   ruolo,   incardinato   nello   stesso
dipartimento, a prendere parte all'assemblea.  Il  sostituto  fruisce
delle medesime prerogative ed e' assoggettato agli stessi doveri  del
delegante.  Le  ulteriori  modalita'  di  funzionamento  del   senato
accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. 
modifica dell'art. 17, comma 2, lettera j): 
 
                              Art. 17. 
 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
  (Omissis). 
  2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva,  previa
proposta o parere del  senato  accademico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 14, comma 2, dello statuto: 
    (omissis); 
    j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai
settori scientifico-disciplinari, nonche' la ripartizione delle borse
per i  dottorati  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  criteri  generali
stabiliti  dal  senato  accademico  e   su   proposta   motivata   di
quest'ultimo organo; 
modifica dell'art. 17, comma 5: 
 
                              Art. 17. 
 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
  (Omissis). 
  5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo: 
  (omissis). 
    a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e  la
contabilita', secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10  dello
statuto; 
    b) approva tutti i restanti regolamenti in  materia  di  gestione
finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento; 
    c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in
materia di gestione del personale. 
modifica dell'art. 18, commi 1, lettere b) e c), e 2: 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Composizione e funzionamento 
                  del consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto dai  seguenti  dieci
membri, con voto deliberativo: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b) cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato
dell'Universita' degli studi di Foggia,  in  possesso  di  comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza  professionale
di alto livello, con una necessaria  attenzione  alla  qualificazione
scientifico-culturale,  in  rappresentanza  di  ciascuna  delle  aree
didattico-scientifico-culturali  definite   dal   senato   accademico
secondo quanto previsto al comma 4, lettera  d),  dell'art.  14)  del
presente  statuto.  In  relazione  a  ogni  singola  area   didattico
scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione
del suo rappresentante. Tale procedura e' attivata  con  l'emanazione
di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto
il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato  accademico,  in
una composizione che non prevede la presenza del Rettore, il quale e'
sostituito nel ruolo  di  presidente,  senza  diritto  di  voto,  dal
Pro-Rettore  vicario,  sulla  base  dei  requisiti  prescritti  dalla
normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori  o
ricercatori        afferenti        alla        specifica        area
didattico-scientifico-culturale  e   ne   seleziona,   con   apposita
delibera, due. Qualora  i  candidati,  e  seguito  della  preliminare
verifica, non siano almeno due, si provvede  ad  acquisire  ulteriori
candidature. Le due candidature  selezionate  dal  senato  accademico
vengono sottoposte all'esame del Rettore, che, con decreto,  procede,
tra   queste,    alla    scelta    del    rappresentante    dell'area
didattico-scientifico-culturale. La  selezione  spettante  al  senato
accademico e la successiva scelta di competenza del  Rettore  devono,
per quanto possibile,  garantire,  in  rapporto  al  complesso  delle
nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio  delle
pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nell'accesso  agli  uffici
pubblici, nonche' il rispetto dell'equilibrio, nella  rappresentanza,
tra le diverse categorie di docenza; 
    c) due membri, non appartenenti ai ruoli  dell'Universita'  degli
studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per
tutta la durata dell'incarico, in possesso di  comprovata  competenza
in campo gestionale ovvero di  un'esperienza  professionale  di  alto
livello,  con   una   necessaria   attenzione   alla   qualificazione
scientifico-culturale. La procedura per  la  loro  individuazione  e'
attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la  presentazione
delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico,
il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza
del Rettore, il quale e' sostituito nel ruolo  di  presidente,  senza
diritto di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla  base  dei  requisiti
prescritti dalla normativa vigente, previo  parere  favorevole  della
consulta di ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona,
con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito  della
preliminare verifica,  non  siano  almeno  quattro,  si  provvede  ad
acquisire ulteriori candidature. Le quattro  candidature  selezionate
dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del Rettore,  che,
con decreto, procede, tra queste, alla  scelta  dei  due  membri.  La
selezione spettante al senato accademico e la  successiva  scelta  di
competenza del Rettore devono, per quanto  possibile,  garantire,  in
rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente  lettera,  il
rispetto dei principi delle pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici e della  terzieta'  e  indipendenza
nell'esercizio delle funzioni; 
    d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non
oltre il primo  anno  fuori  corso,  ai  corsi  di  laurea  e  laurea
magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Universita' degli studi
di Foggia. Il corpo elettorale e'  composto  da  tutti  gli  studenti
iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai  dottorandi  di
ricerca dell'Universita' degli studi di Foggia. 
  2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano,  con
voto consultivo: 
    a) il Pro-Rettore vicario, il  quale,  in  assenza  del  Rettore,
presiede  il   consiglio   di   amministrazione   ed   esprime   voto
deliberativo, nonche' l'altro Pro-Rettore, ove nominato; 
    b) il presidente del collegio dei revisori dei  conti  o  un  suo
delegato componente del collegio dei revisori; 
    c) il direttore generale, che svolge le  funzioni  di  segretario
verbalizzante; in caso  di  assenza,  esercita  le  sue  funzioni  il
vicario del direttore; 
    d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo  indeterminato,
eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da  tutti  i
tecnici-amministrativi, in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
l'Universita' degli studi di Foggia. 
  3. Il consiglio di amministrazione e' convocato, di  norma,  almeno
una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il  Rettore
lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su  richiesta  motivata
di un terzo dei suoi componenti. 
  4. Le modalita' di funzionamento del consiglio  di  amministrazione
sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. 
modifica dell'art. 37: 
 
                              Art. 37. 
 
 
                        Strutture di raccordo 
 
  (Omissis). 
  3.  Nell'ambito  delle  strutture  di  raccordo  e'  costituito  un
consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al  comma  1
del presente articolo, composto: 
    (omissis); 
    b. «da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da
individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno  dei
dipartimenti  di  riferimento,  da  eleggere  secondo  le   modalita'
stabilite dal regolamento generale di ateneo;». 
  (Omissis). 
  3-bis. Alle riunioni del  consiglio  della  struttura  di  raccordo
partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con
il Servizio sanitario nazionale. 
modifica dell'art. 39: 
 
                              Art. 39. 
 
 
                         Corsi di dottorato 
 
  1.  I  corsi  di  dottorato  hanno  lo  scopo  di  assicurare  alta
formazione  alla  ricerca  e  di  fornire,  quindi,   le   competenze
necessarie per esercitare presso gli  atenei,  gli  enti  pubblici  o
privati, le organizzazioni produttive e  di  servizio,  e,  comunque,
primariamente nello spazio europeo della  ricerca  e  dello  sviluppo
attivita'   di   ricerca   e   attivita'   professionali   di    alta
qualificazione. 
  2. I singoli corsi  di  dottorato  possono  afferire  a  Scuole  di
dottorato, di Ateneo o interateneo, nonche' aderire a progetti comuni
di alta formazione in collaborazione  con  altre  Universita',  anche
straniere, enti pubblici di ricerca  ed  altri  soggetti  pubblici  o
privati  abilitati  all'istituzione  di   corsi   di   dottorato   in
conformita' alla disciplina vigente. 
  3. Il funzionamento delle scuole di  dottorato  e  la  composizione
degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento  deliberato
dal senato accademico, previo  parere  favorevole  del  consiglio  di
amministrazione. 
modifica dell'art. 43: 
 
                              Art. 43. 
 
 
                     Incompatibilita' e divieti 
 
  1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, direttore  di  dipartimento,
presidente del consiglio di struttura  di  raccordo,  presidente  del
consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipadimentale
o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili. 
  2.  Ai  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio   di
amministrazione e' fatto divieto: 
    a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il
Rettore  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di
amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente  allo
stesso senato, qualora risultino eletti o  abbiano  diritto  a  farne
parte; 
    b) di essere componente di altri  organi  dell'universita'  salvo
che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti,
delle  strutture  di  raccordo,  dei  corsi  di  studio,  dei  centri
interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole  di
dottorato, nonche', per le rappresentanze studentesche, del consiglio
degli studenti; 
    c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente  delle  scuole
di specializzazione o di far parte del consiglio  di  amministrazione
delle scuole di specializzazione; 
    d) di rivestire alcun incarico di natura politica per  la  durata
del mandato e di ricoprire le carica di Rettore, di Pro-Rettore o far
parte del consiglio di amministrazione, del  senato  accademico,  del
nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di  altre
universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
    e)  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
ministero e nell'ANVUR. 
  2-bis. Le cariche di  Rettore,  di  Pro-Rettore,  di  direttore  di
dipartimento, di componente il senato accademico,  di  componente  il
consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione
di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola  di
dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato. 
  3. Il docente che abbia optato  per  il  tempo  definito  non  puo'
rivestire  le  carica  di  Rettore,  direttore  di   dipartimento   e
componente del senato accademico e del consiglio di  amministrazione.
Il docente che si trovi in regime di impegno a  tempo  definito,  nei
casi in cui tale condizione risulti incompatibile con  la  carica  da
ricoprire, puo' presentare la propria  candidatura,  purche'  produca
una dichiarazione di opzione per il regime di impegno e tempo  pieno.
In caso di elezione, tale dichiarazione avra' efficacia  dal  momento
della nomina. Per candidati non eletti la  dichiarazione  di  opzione
per il regime di impegno a tempo pieno non avra' alcuna efficacia. 
  4.  La  candidatura  a  una  carica  accademica  non  cumulabile  o
incompatibile con altra gia' ricoperta comporta, in caso di elezione,
la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente  alla
nomina nella nuova carica. 
  5. La candidatura alle cariche politiche  elettive  nel  Parlamento
nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale,  provinciale  o
comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che  rivestono
la carica di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore  di  dipartimento,
di componente il senato accademico, di  componente  il  consiglio  di
amministrazione e di componente il nucleo di  valutazione  di  ateneo
comporta  la  decadenza  dalla  carica   accademica   precedentemente
ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La
decadenza  dalla  carica  accademica  precedentemente  ricoperta   si
verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di  un  comune  da
parte di uno dei soggetti di cui al presente comma. 
  E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del  presente
Statuto. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie  generale,  nonche'   sull'Albo
Ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di  Foggia.  La  revisione
statutaria  entrera'   in   vigore   dopo   quindici   giorni   dalla
pubblicazione nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    Foggia, 9 maggio 2014 
 
                                                    Il rettore: Ricci 
Il pro-rettore: Sinigaglia