DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014 

Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle
dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti
abilitati. (14A04307) 
(GU n.127 del 4-6-2014)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  "Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  "Norme  di  assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  "modalita'  e  termini   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi"  e  "assistenza  fiscale  prestata   dai
CAF-dipendenti"; 
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2  dicembre  2005,  n.  248,  che  hanno  modificato  rispettivamente
l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e  l'articolo 1  del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti,  l'attivita'
di  assistenza  fiscale  prestata  rispettivamente   dagli   iscritti
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  in  quello  dei   dottori
commercialisti ed esperti contabili; 
  Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle  entrate  15
gennaio 2014 e 10 marzo 2014, con  i  quali  e'  stato  approvato  il
modello di dichiarazione 730/2014 con  le  relative  istruzioni,  che
deve essere presentato ai fini delle  imposte  sui  redditi,  nonche'
della scheda da utilizzare ai fini delle  scelte  della  destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF  da  parte  dei  soggetti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai  sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Considerate  le  modalita'   telematiche   adottate   dall'Istituto
nazionale  previdenza  sociale   (INPS)   per   il   rilascio   della
certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati
e assimilati (CUD). 
  Considerate le difficolta'  riscontrate  nel  reperimento  dei  CUD
nella fase di  avvio  dell'assistenza  fiscale  nonche'  l'incertezza
determinatasi in merito all'utilizzo in  compensazione  del  rimborso
scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei  termini
di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e  quelli
di trasmissione telematica dei predetti  modelli  per  consentire  ai
contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di  fruire
di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei  predetti
adempimenti,  tenendo  conto  delle  esigenze  dei   contribuenti   e
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la presentazione e la  trasmissione  delle  dichiarazioni
  dei   redditi   modello   730/2014   per   i    CAF-dipendenti    e
  i professionisti abilitati 
  1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37,  comma 1  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono  presentare
l'apposita dichiarazione semplificata  e  le  schede  ai  fini  della
destinazione dell'otto  e  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  entro  il  16  giugno  2014  ad  un
CAF-dipendenti o ad  un  professionista  abilitato,  unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo. 
  2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono: 
    a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare  al  contribuente  copia
della  dichiarazione   elaborata   e   il   relativo   prospetto   di
liquidazione; 
    b) entro il giorno 8  luglio  2014,  a  comunicare  il  risultato
finale delle dichiarazioni e a  effettuare  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2014 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                         dei ministri 
                                                                Renzi 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan