MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2014, n. 84 

Regolamento recante il differimento del termine di entrata in  vigore
delle  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante  norme
in materia  di  approvazione  nazionale  di  sistemi  ruota,  nonche'
procedure  idonee  per  la  loro  installazione  quali  elementi   di
sostituzione o integrazione di parti  di  veicoli  sulle  autovetture
nuove o in circolazione. (14G00096) 
(GU n.128 del 5-6-2014)
 
 Vigente al: 6-6-2014  
 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in  materia  di
accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'   alla   circolazione   e
omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis
demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
l'emanazione di norme  specifiche  per  l'approvazione  nazionale  di
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee  procedure
per la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o  di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione;  
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme  in  materia  di  approvazione
nazionale di sistemi ruote, nonche'  procedure  idonee  per  la  loro
installazione quali elementi di sostituzione  o  di  integrazione  di
parti  di  veicoli  sulle  autovetture  nuove  o  in   circolazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013  e,  nello
specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui  possono
essere commercializzati  sistemi  ruota  prodotti  in  assenza  delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285»; 
  Considerata l'opportunita', in  relazione  all'attuale  congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore,  di
differire  l'entrata  in  vigore  della  disciplina  obbligatoria  di
omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31  marzo
2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del richiamato articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine  indicato  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il  quale  possono  essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni
recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n.  20,  e'
differito al 31 dicembre 2014. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 maggio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2151