COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 febbraio 2014 

Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (legge  n.  443/2001).
Accessibilita' Metropolitana Fiera di Milano  (CUP  F60H05000000001).
Autorizzazione aggiuntiva utilizzo contributi. (Delibera n.  2/2014).
(14A04161) 
(GU n.129 del 6-6-2014)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e  la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che,  all'art.
11 dispone che a decorrere dal  1°  gennaio  2003  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  Unico  di
Progetto (da ora in avanti "CUP"); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    - la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori  relativi
a   infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   produttivi"   e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica  di  missione",
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    - l'art. 256 che ha abrogato il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n.  443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla  legge  17  dicembre
2010, n. 217,  concernente  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,
nonche' delega al Governo in materia di  normativa  antimafia",  che,
tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni   applicabili   in   caso   di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1 della legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che all'allegato 1  include,  nell'ambito
dei "sistemi urbani", l'infrastruttura "accessibilita'  metropolitana
Fiera di Milano"; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 27 giugno 2003, n. 22 (G.U. n. 263/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  assegnato  all'intervento  "accessibilita'
metropolitana Fiera di Milano", un contributo, in termini  di  volume
di investimenti, di 110,283 milioni  di  euro,  specificando  che  la
relativa quota annua di contributo, da  imputare  sul  3°  limite  di
impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge  n.
166/2002 per l'anno 2004, non avrebbe potuto  superare  l'importo  di
10,104 milioni di euro; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato ha: 
    - rideterminato, in base ad un "tasso di riferimento" aggiornato,
le assegnazioni in termini di quote di limiti d'impegno  disposte  in
precedenti sedute e da intendere quale limite massimo di contributo a
carico dei fondi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002; 
    - rideterminato, in particolare, per l'intervento "accessibilita'
metropolitana Fiera di Milano",  tale  quota  massima  aggiornata  di
limite d'impegno in 10,023 milioni di euro, a  fronte  dell'invariato
volume d'investimenti di 110,283 milioni di euro; 
    - formulato  indicazioni  di  ordine  procedurale  riguardo  alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 97 (G.U. n. 264/2005), con  la
quale  questo  Comitato  ha  modificato  il  soggetto   aggiudicatore
dell'intervento  in  esame,  individuandolo  nell'Azienda   Trasporti
Milanesi S.p.A. (A.T.M. S.p.A.); 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con  la
quale  questo  Comitato  ha  rivisitato   il   1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005,
n. 3 (G.U. n. 207/2005), che all'allegato  1  ha  confermato,  tra  i
"sistemi  urbani",  l'infrastruttura  "accessibilita'   metropolitana
Fiera di Milano"; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013),  con
la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole  sull'Allegato
infrastrutture al Documento di economia e finanza  (DEF)  2012,  che,
nella  tabella  0,  "Programma  infrastrutture  strategiche",  tra  i
"Sistemi urbani", alla voce "accessibilita'  metropolitana  Fiera  di
Milano", include l'intervento "Milano prolungamento  M1  -  materiale
rotabile"; 
  Vista la delibera 8 marzo 2013, n. 12 (G.U. n.  189/2013),  con  la
quale questo Comitato: 
    - ha autorizzato  l'utilizzo,  da  parte  dell'Azienda  Trasporti
Milanesi S.p.A. (A.T.M. S.p.A.), della quota residua  del  contributo
assegnato  per  la  realizzazione   dell'intervento   "accessibilita'
metropolitana Fiera di Milano" con la citata delibera  n.  22/2003  e
rideterminato con delibera n. 63/2003, destinandolo all'acquisto di 2
nuovi treni per la linea 1 della metropolitana di Milano,  del  costo
complessivo allora stimato in 18,8 milioni di euro, IVA esclusa; 
    - ha subordinato la  predetta  autorizzazione  alla  stipula  del
relativo contratto applicativo, che  avrebbe  dovuto  precisare,  tra
l'altro, il costo  dei  predetti  treni  all'esito  della  gara  e  i
relativi tempi di consegna; 
  Viste le note 4 dicembre 2013,  n.  41251,  23  dicembre  2013,  n.
44075, e 30 gennaio 2014, n. 3894, con le quali  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha  proposto  l'iscrizione  all'ordine
del  giorno  della  prima   riunione   utile   di   questo   Comitato
dell'argomento  "Accessibilita'  Fiera  di  Milano  -  riassegnazione
residuo dei contributi  per  l'acquisto  del  materiale  rotabile"  e
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 14 febbraio 2014, n. 693, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  Ministero
delle infrastrutture ed in particolare: 
- sotto l'aspetto tecnico-procedurale 
  - che l'intervento "accessibilita' metropolitana Fiera  di  Milano"
di cui alla citata delibera n. 22/2003 concerneva: 
    - il prolungamento della metropolitana  M1  dall'allora  stazione
terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di  Pero  -  Rho,
del costo di 148,40 milioni di euro, gia' finanziati; 
    -  l'acquisizione  di  11  treni,  da   utilizzare   sul   citato
prolungamento, per un costo complessivo di 116 milioni  di  euro,  di
cui 110,283 milioni di euro a valere  sui  fondi  ex  art.  13  della
citata legge  n.  166/2002,  assegnati  con  la  stessa  delibera  n.
22/2003, e i rimanenti 5,717 milioni di euro a carico  della  Regione
Lombardia; 
  - che, previa  gara  espletata  secondo  le  procedure  europee  in
materia di appalti  nei  settori  speciali  per  forniture  d'importo
superiore alla soglia comunitaria,  in  data  8  luglio  2005  A.T.M.
S.p.A.,  soggetto  aggiudicatore  dell'intervento,   e   AnsaldoBreda
S.p.A., hanno sottoscritto un accordo  quadro  per  la  fornitura  di
treni per le linee 1, 2 e 3 della metropolitana di Milano; 
  - che, come risulta dalla citata delibera n. 97/2005: 
    -  gli  11  treni  sopra  richiamati  rappresentavano  il  numero
"minimo" dei convogli da acquisire; 
    - il finanziamento statale di 110,283 milioni di euro  era  stato
destinato  all'acquisizione  di  13  treni,   in   luogo   degli   11
inizialmente previsti, tenuto conto dell'incremento del 25 per  cento
della capacita' di trasporto  della  linea  derivante  dal  rinnovato
sistema di segnalamento, nel frattempo approvato; 
  - che l'aumento del numero dei  treni  non  avrebbe  comportato  la
variazione degli importi finanziati; 
  - che con decreto 27 dicembre 2007, n. 16623, dell'allora  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono state  indicate  le  modalita'  di  utilizzo  del
suddetto contributo quindicennale, di cui alla delibera  n.  63/2003,
pari a 10,023 milioni di euro annui, dall'anno 2007 all'anno 2021, il
cui netto ricavo e' stato stimato in  complessivi  109,2  milioni  di
euro; 
  - che, in data 26  novembre  2008,  A.T.M.  S.p.A.  e  AnsaldoBreda
S.p.A. hanno  sottoscritto  il  contratto  a  seguito  del  succitato
accordo quadro, con il quale hanno disciplinato la fornitura  dei  13
treni destinati alla linea 1 della metropolitana di Milano; 
  - che in data 1° dicembre 2008  e'  stato  stipulato  il  contratto
quadro di mutuo tra A.T.M. S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
per un ammontare fino a 109,2 milioni  di  euro,  prevedendo  che  le
somme finanziate fossero erogate in piu' rate a seguito di  specifici
atti di erogazione e quietanza debitamente autorizzati dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  - che, in base agli stati di avanzamento lavori, il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  autorizzato   erogazioni   per
complessivi 109,2 milioni di euro; 
  - che, a fronte dei succitati contributi  quindicennali  di  10,023
milioni di euro, con riferimento alle annualita' dal  2012  al  2021,
l'ottimale utilizzo dei contributi stessi e il  favorevole  andamento
dei tassi d'interesse  hanno  fatto  si'  che  emergesse  un  residuo
contributo non utilizzato di 2,529 milioni  di  euro  annui,  pari  a
complessivi di 25,296 milioni di euro; 
  - che, con nota 30 gennaio 2012, la suddetta A.T.M. S.p.A.: 
    - ha chiesto di poter utilizzare la disponibilita'  sopra  citata
per la fornitura, nel periodo 2012-2013, di 2 ulteriori nuovi  treni,
destinati alla linea 1 della metropolitana di Milano,  per  garantire
un piu' elevato standard di efficienza della flotta e  compensare  le
carenze del servizio di trasporto, imputabili  anche  al  progressivo
invecchiamento della flotta medesima; 
    - ha stimato in 19 milioni di  euro  il  netto  ricavo  derivante
dall'attualizzazione del residuo  contributo  complessivo  di  25,296
milioni di euro; 
    - si e' impegnata a coprire con risorse proprie l'eventuale quota
del costo dei nuovi treni  non  coperta  dal  finanziamento  pubblico
disponibile; 
  - che il 14 febbraio 2012 il Consiglio d'Amministrazione di  A.T.M.
S.p.A. ha autorizzato l'acquisto di 2 treni per  la  citata  linea  1
della metropolitana di Milano, subordinandolo all'assegnazione  delle
suddette risorse pubbliche residue, e ha  impegnato  la  societa'  al
cofinanziamento dell'eventuale maggior costo della fornitura; 
  - che il disciplinare di gara per la fornitura di  60  nuovi  treni
per le linee della metropolitana di Milano, di cui 40  treni  per  la
linea 2 e 20 treni per la linea  1,  comprensivi  dei  due  treni  da
finanziare  a  carico  delle  citate  risorse  pubbliche  residue  ha
previsto, tra l'altro: 
    - il costo massimo stimato di 9,4 milioni di euro  (IVA  esclusa)
per ogni treno della linea 1; 
    -   la    sottoscrizione    di    contratti    applicativi    con
l'aggiudicatario,  che  avrebbero  dovuto  disciplinare  le   singole
attivita' da svolgersi; 
    - che  il  primo  contratto  applicativo  avrebbe  riguardato  la
progettazione, produzione, consegna e messa in servizio di 30  treni,
di cui 20 da destinare alla linea 1 e 10 da destinare alla linea 2; 
    - la messa in servizio dei primi 2 treni della linea 1  entro  24
mesi  a  decorrere  dal  36°  giorno  dalla  data  di  aggiudicazione
definitiva; 
  - che, con la  citata  delibera  n.  12/2013,  questo  Comitato  ha
autorizzato A.T.M. S.p.A. a impiegare la quota residua di contributo,
non utilizzata, per l'acquisto di 2 nuovi treni destinati alla  linea
1 della metropolitana di Milano, del  costo  complessivo  stimato  di
18,8 milioni di euro, IVA esclusa, subordinatamente alla stipula  del
relativo contratto applicativo, che  avrebbe  dovuto  precisare,  tra
l'altro, il costo  dei  predetti  treni  all'esito  della  gara  e  i
relativi tempi di consegna; 
  - che la suddetta gara e' stata aggiudicata  definitivamente  sulla
base di un costo unitario dei  treni  della  linea  1  pari  a  6,823
milioni di euro, IVA esclusa; 
  - che A.T.M. S.p.A. e AnsaldoBreda S.p.A.,  all'esito  della  gara,
hanno sottoscritto un accordo quadro con il quale hanno  definito  le
condizioni generali relative alla fornitura dei suddetti treni; 
  - che le predette societa', come previsto dal disciplinare di gara,
hanno  sottoscritto  anche  il  contratto  applicativo  del  suddetto
accordo quadro, con il quale: 
    - hanno previsto la fornitura di un lotto di 30 treni, di cui  20
per la linea 1 e 10 per la linea 2,  secondo  i  prezzi  unitari,  le
condizioni e le clausole previsti dal richiamato accordo quadro; 
    - hanno previsto le date di consegna e di messa in  servizio  dei
citati 30 treni, tra cui i primi 2 treni della linea 1 da mettere  in
servizio entro il 28 novembre 2014; 
  - che, a valle della gara, il prezzo di ogni treno  della  linea  1
(6,823  milioni  di  euro,  IVA  esclusa)  e'   risultato   inferiore
all'importo stimato all'atto della citata delibera  n.  12/2013  (9,4
milioni di euro, IVA esclusa); 
  - che l'effettivo costo della suddetta fornitura di 2 treni ammonta
a complessivi 13,646 milioni di euro, IVA esclusa, con  un  risparmio
di 5,154 milioni di euro rispetto al costo stimato di 18,8 milioni di
euro, IVA esclusa, di cui alla citata delibera n. 12/2013; 
  - che, con nota 30 ottobre 2013, n. 41209, A.T.M. S.p.A. ha chiesto
di poter utilizzare il suddetto risparmio di 5,154  milioni  di  euro
per l'acquisto di un  ulteriore  treno,  sempre  al  costo  di  6,823
milioni di euro, IVA esclusa, garantendo il finanziamento  a  proprio
carico della differenza di 1,669 milioni di euro; 
  - che con nota 20 dicembre 2013, n.  49235,  A.T.M.  S.p.A.  si  e'
ulteriormente impegnata a garantire con risorse proprie la  copertura
del costo di acquisto del terzo treno, per la parte non  coperta  dai
contributi statali; 
  - che l'acquisto del terzo treno avverra' secondo le condizioni del
succitato contratto applicativo dell'accordo quadro, che prevede,  in
particolare, per il terzo treno in questione, la  messa  in  servizio
entro il 28 dicembre 2014; 
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto
a questo Comitato di autorizzare la predetta societa'  A.T.M.  S.p.A.
all'utilizzo delle citate ulteriori risorse  residue,  pari  a  5,154
milioni di euro, per l'acquisto del terzo treno destinato alla  linea
1 della metropolitana di Milano; 
 
                              Delibera: 
 
1. Autorizzazione all'utilizzo dei contributi 
  1.1 E'  autorizzato  l'utilizzo  da  parte  dell'Azienda  Trasporti
Milanesi S.p.A. (A.T.M. S.p.A.) della quota  residua  del  contributo
assegnato, con la citata delibera di questo Comitato n. 22/2003, come
rideterminato   con   delibera   n.   63/2003,   alla   realizzazione
dell'intervento "accessibilita' metropolitana Fiera di  Milano",  per
l'acquisto di un ulteriore nuovo treno, destinato alla linea 1  della
metropolitana di Milano. 
  1.2 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto
1.1 e' quantificato in 6,823 milioni di euro, IVA  esclusa,  pari  al
costo dell'ulteriore treno di cui alla precedente presa d'atto. 
  1.3 Il finanziamento del nuovo treno di cui al citato punto 1.1  e'
imputato per 5,154 milioni di euro sulla  quota  non  utilizzata  del
contributo di cui medesimo punto 1.1 e per 1,669 milioni di  euro  su
risorse proprie di A.T.M. S.p.A. 
2. Altre disposizioni 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti l'intervento di cui al precedente punto 1. 
  2.2 Il  citato  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  2.3 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato
al progetto in  argomento  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  il  progetto
stesso. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze 
reg.ne prev. n. 1662